Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive

n. ord. 124
2007 06528/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 DICEMBRE 2007
(proposta dalla G.C. 9 ottobre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Altamura.

La disciplina normativa delle attività economiche e di servizio nell'ultimo anno è stata oggetto di profonde modifiche introdotte con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e con il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40.
Le novità normative introdotte da quest'ultimo decreto riguardano:
- l'abolizione, ai fini dell'insediamento delle attività di acconciatore e di estetista, del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi (art. 10 co. 6 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40);
- l'introduzione, per le attività in questione, della procedura di dichiarazione di inizio attività in sostituzione di quella di autorizzazione, la cui competenza viene attribuita allo sportello unico del comune (art. 10 co. 2 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40).
Inoltre, con la Legge 17 agosto 2005, n. 174, la denominazione delle attività sinora qualificate di "parrucchiere" è stata modificata in "acconciatore", ampliando e specificando le attività soggette alla disciplina relativa.
Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, ha previsto l'immediata abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili, nonché l'obbligo, da parte di regioni, province e comuni, di adeguare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, le proprie disposizioni normative e regolamentari.
Pertanto gli uffici comunali hanno preso atto dell'immediata prescrittività, a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto) sia delle disposizioni relative all'abolizione delle distanze minime tra esercizi sia di quelle relative all'eliminazione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale: ciò anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2006, n. 4206 secondo la quale: "In caso di emanazione di nuove norme legislative nazionali e regionali disciplinanti l'attività di estetica e solarium, non è lecito, in carenza di nuove disposizioni regolamentari, applicare quelle emanate in attuazione delle preesistenti abrogate, soprattutto quando fissavano distanze minime tra esercizi della stessa specie, costituendo ciò un legittimo limite alla libera concorrenza".
In merito all'inapplicabilità delle distanze da ultimo si è anche pronunciato il TAR Piemonte con la sentenza 21 marzo 2007, n. 1322 nella cui motivazione si legge che già il Decreto Legge n. 223 del 2006, convertito nella Legge n. 248 del 2006, nel richiamare le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi (art. 3), abroga, tra l'altro, i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Pur letteralmente riferita alla categoria delle attività commerciali, l'eliminazione di tale obbligo non può non intendersi - a pena di infrazione dei principi costituzionali - applicabile anche al settore dei servizi, data l'identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato. La pronuncia in esame prosegue affermando che l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il primo gennaio 2007, posto a carico di regioni e enti locali dall'ultimo comma dell'art. 3 in esame non può significare il permanere, fino a tale data, dei limiti derivanti dal rispetto delle distanze stabilite in sede locale, trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi; tuttavia pur anche senza ricorrere ai principi della legge n. 248/2006, è sufficiente applicare il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, per ritenere che a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto), siano pienamente efficaci sia le disposizioni relative all'abolizione delle distanze minime tra esercizi sia quelle relative all'eliminazione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Per l'attuazione della procedura di dichiarazione di inizio attività, invece, occorrendo un preventivo coordinamento con gli altri Enti interessati (es. A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari), è necessario adeguare il vigente Regolamento.
In relazione alle recenti innovazioni normative introdotte in materia, si rende dunque necessaria una complessiva revisione del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dall'11 luglio 2005.
A seguito di numerosi confronti sia con le organizzazioni di categoria interessate che con l'A.S.L. competente in materia, anche in sede di Commissione comunale consultiva per le Attività di Acconciatore e di estetista, si è addivenuti alla formulazione del nuovo testo regolamentare, che oltre a prevedere gli adeguamenti alle norme sopra richiamate, e dunque l'abolizione delle distanze minime tra esercizi e l'introduzione della procedura autorizzatoria tramite dichiarazione di inizio attività, ha previsto:
- alcuni adeguamenti delle norme igienico sanitarie secondo le indicazioni dell'ASL;
- la possibilità che ulteriori modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari possano essere approvate con deliberazione di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.;
- la possibilità, anche per le imprese individuali (purché non artigiane), di nominare un responsabile tecnico dell'esercizio, e dunque di essere titolari di più esercizi;
- l'assimilazione della dichiarazione di inizio attività in caso di subingresso a quella di comunicazione prevista per le attività commerciali, con conseguente immediata possibilità di attivazione dell'esercizio.
Per quanto riguarda la procedura di dichiarazione di inizio attività introdotta in ottemperanza all'art. 10 co. 2 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, in caso di attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di modifica degli stessi, essa consente all'interessato di iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione allo Sportello Unico mediante sottoscrizione di autocertificazioni relative alla presenza di tutti i requisiti necessari (professionali, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, ecc.).
La nuova procedura amministrativa ricade, in base alle disposizioni normative richiamate nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive e tanto al fine di garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento: in tal modo, con la presentazione della domanda, gli uffici si attiveranno per trasmettere la pratica relativamente agli aspetti igienico-sanitari all'A.S.L. o, ove necessario, ad altri enti o settori del Comune coinvolti nel procedimento. Conformemente alle vigenti disposizioni che disciplinano l'organizzazione dell'attività dello Sportello Unico, per tali procedure sarà stabilito, nell'apposito Regolamento Comunale dello Sportello Unico, un diritto di istruttoria.
Il testo del Regolamento coordinato con le modifiche sopra indicate, che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) è riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La proposta di modifica è stata inviata alle Circoscrizioni per il parere di competenza.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno epresso parere favorevole (all. 1-8 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n. ) richiedendo che "il resposabile tecnico, previsto anche per le imprese individuali, sia responsabile della professionalità di chi opera all'interno degli esercizi di acconciatore ed estetista". La richiesta di modifica è già contemplata negli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, e la materia non è di competenza del Comune.
La Circoscrizione 4 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare la modifica al Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16), esecutiva dal 15 novembre 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dall'11 luglio 2005, secondo il testo allegato sub A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e lo sostituisce integralmente (all. A - n. ).


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970 N. 1142, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990 N. 1, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1992 N. 54, DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005 N. 174 E DELLA LEGGE 2 APRILE 2007 N. 40.

INDICE

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Attività consentite
Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività
Articolo 4 - Procedure di dichiarazione di inizio attività - Sportello Unico Attività Produttive
Articolo 5 - Commissione Comunale
Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
Articolo 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie
Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente
Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie
Articolo 8 - Subingresso
Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari
Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni
Articolo 12 - Disposizione finale


Articolo 1 - Definizioni

1.   Acconciatore. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2.   Estetista. Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato A alla Legge ed al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Attività consentite

1.   Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi.

2.   Le stesse attività possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:
-   che l'interessato presenti preventivamente denuncia di inizio attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento;
-   che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.
Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, case di cura, centri medici specializzati, palestre, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa, sempreché sia stata presentata apposita denuncia di inizio attività nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3.   Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4.   Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5.   Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva dichiarazione di inizio attività contenente le seguenti autocertificazioni:
a)   che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);
b)   che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso della relativa qualificazione professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
c)   che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
d)   che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

6.   I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
-   oggetto e caratteristiche del corso;
-   data inizio e fine corso;
-   orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
-   nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.
Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7.   Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non titolari di attività di acconciatore e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a dichiarazione di inizio attività a norma del successivo articolo 3 comma 1 con esclusione della lettera f) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualificazione Professionale.
Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve essere presentata in occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

8.   I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni.
Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività

1.   L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, é subordinata alla presentazione al Comune di dichiarazione di inizio attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
a)   requisito della regolare costituzione della società e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
b)   requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 7 e seguenti);
c)   requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici - edilizi;
d)   requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
-   in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
-   in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;
-   in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
-   in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
-   in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda (socio o dipendente), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;
e)   disponibilità dei locali;
f)   superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6.
2.   Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
Il soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.
3.   Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4.   Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del direttore tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale, con l'ausilio, in quest'ultimo caso, del direttore tecnico di tale sede.
5.   Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di un'unica denuncia di inizio attività alle condizioni di cui al precedente articolo 2, purché i locali siano distinti e separati.
In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione, ma in caso di subingresso di soggetto terzo vi é l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività.
6.   Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività é sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.
7.   In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività quest'ultima decade.

Articolo 4 - Procedure di dichiarazione di inizio attività - Sportello Unico Attività Produttive

1.   All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.
In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.

2.   In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, previa comunicazione di effettivo inizio dell'attività da presentarsi al Comune.
Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi viene inviata rispettivamente all'ASL ed alla Divisione Edilizia ed Urbanistica della Città per lo svolgimento dell'attività di controllo delle stesse.

3.   Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40.
Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello Unico.

Articolo 5 - Commissione Comunale

1.   La Commissione consultiva é composta da:
-   il Sindaco o suo delegato che la presiede;
-   tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
-   due rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
-   tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
-   il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
-   un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.

2.   La funzione di Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3.   La Commissione é nominata con apposito atto e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.

4.   I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5.   I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6.   La riunione della Commissione é valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7.   La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

8.   Per le partecipazioni alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o altra forma di rimborso spese.

Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1.   Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
a)   acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
b)   estetisti: metri quadri 14.
2.   Per l'esercizio delle attività di estetista, é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Articolo 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1.   I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a)   altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;
b)   superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui all'articolo 9 D.P.R. 303/1956 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10);
c)   nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria.

2.   a)   Nuove aperture e trasferimenti.
I servizi igienici devono essere interni ai locali, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in edifici storici soggetti a vincoli di norma esistenti e documentati anche servizi igienici esterni ai locali, in comune con altre attività.
Se il servizio igienico è in comune, alla esplicita condizione che non sia in uso comune con alloggio occupato per civile abitazione e che gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.
b)   Attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.
Per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione già autorizzata.
Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione che:
-   il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
-  gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.
c)   In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
-   il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
-   le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
-   dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3.   Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990 n. 46), delle Norme CEI ed UNI.

4.   Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.


5.   Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6.   Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7.   Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).

8.   Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9.   Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10.   Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11.   Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a)   l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b)   il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
c)   prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
d)   nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e)   per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f)   le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
g)   tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.
Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.
Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.
Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
1)   Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.
2)   Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.
3)   Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere.
Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.
Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:
-   vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
-   a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
-   ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).
Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.
Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;
h)   è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
i)   in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
l)   dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
m)   le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
n)   per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
o)   le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
p)   i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
q)   il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;
r)   durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
s)   gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
t)   tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
u)   gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;
v)   devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..
z)   a salvaguardia dei diritti degli utenti:
-   devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
-   deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
-   devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..

12.   Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.

13.   Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14.   Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

1.   Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.

2.   Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

3.   Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente

1.   Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4 presso il domicilio dell'esercente e qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
a)   locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;
b)   impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

2.   Per gli esercizi a domicilio già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato in data 11 ottobre 1999, esecutivo dal 15 novembre 1999, verrà ammesso lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie

1.   Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2.   Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

Articolo 8 - Subingresso

1.   Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi, é subordinato ad una comunicazione da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro anche qualora l'attività venga immediatamente posta in sospensione: in caso contrario non sarà consentita la volturazione amministrativa dell'autorizzazione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.
I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2.   L'autorizzazione o denuncia di inizio attività in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3.   Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare dichiarazione di inizio attività con contestuale nomina di un direttore tecnico qualificato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione

1.   Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.

2.   Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3.   Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4.   L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5.   Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione/ripresa dell'attività) qualora:
a)   l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
b)   l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
c)   l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.

6.   Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'eventuale autorizzazione.

Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari

1.   Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2.   L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3.   Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni

1.   Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2.   Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3.   In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4.   E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o denuncia di inizio attività. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

5.   Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 12 - Disposizione finale

1.   Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comuale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 omologazione regionale 7 febbraio 2000. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dal 11 luglio 2005.


ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetista:

-   Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
-   Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
-   Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
-   Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
-   Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
-   Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
-   Lampade abbronzanti UV-A.
-   Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
-   Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
-   Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
-   Scaldacera per cerette.
-   Rulli elettrici e manuali.
-   Vibratori elettrici oscillanti.
-   Attrezzi per ginnastica estetica.
-   Attrezzature per manicure e pedicure.
-   Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
-   Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
-   Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
-   Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
-   Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
-   Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centrimetri quadrati.
-   Depilatori elettrici elettronici.
-   Apparecchi per massaggi subacquei.
-   Apparecchi per presso-massaggio.
-   Elettrostimolatore ad impulsi.
-   Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
-   Laser estetico.
-   Saune.