Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
n. ord. 124
2007 06528/016
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Altamura.
La disciplina normativa delle attività economiche e
di servizio nell'ultimo anno è stata oggetto di profonde
modifiche introdotte con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale" e con il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7,
recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche
e la nascita di nuove imprese", convertito in Legge 2 aprile
2007 n. 40.
Le novità normative introdotte da quest'ultimo decreto
riguardano:
- l'abolizione, ai fini dell'insediamento delle attività
di acconciatore e di estetista, del criterio della distanza minima
o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di
altri soggetti svolgenti la medesima attività e dell'obbligo
della giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi (art.
10 co. 6 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, recante "Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese", convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40);
- l'introduzione, per le attività in questione, della procedura
di dichiarazione di inizio attività in sostituzione di
quella di autorizzazione, la cui competenza viene attribuita allo
sportello unico del comune (art. 10 co. 2 D.L. 31 gennaio 2007
n.7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40).
Inoltre, con la Legge 17 agosto 2005, n. 174, la denominazione
delle attività sinora qualificate di "parrucchiere"
è stata modificata in "acconciatore", ampliando
e specificando le attività soggette alla disciplina relativa.
Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007
n. 40, ha previsto l'immediata abrogazione delle disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili, nonché
l'obbligo, da parte di regioni, province e comuni, di adeguare,
entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, le proprie disposizioni
normative e regolamentari.
Pertanto gli uffici comunali hanno preso atto dell'immediata prescrittività,
a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del
decreto) sia delle disposizioni relative all'abolizione delle
distanze minime tra esercizi sia di quelle relative all'eliminazione
dell'obbligo della chiusura infrasettimanale: ciò anche
alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio
2006, n. 4206 secondo la quale: "In caso di emanazione di
nuove norme legislative nazionali e regionali disciplinanti l'attività
di estetica e solarium, non è lecito, in carenza di nuove
disposizioni regolamentari, applicare quelle emanate in attuazione
delle preesistenti abrogate, soprattutto quando fissavano distanze
minime tra esercizi della stessa specie, costituendo ciò
un legittimo limite alla libera concorrenza".
In merito all'inapplicabilità delle distanze da ultimo
si è anche pronunciato il TAR Piemonte con la sentenza
21 marzo 2007, n. 1322 nella cui motivazione si legge che già
il Decreto Legge n. 223 del 2006, convertito nella Legge n. 248
del 2006, nel richiamare le disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle
merci e servizi (art. 3), abroga, tra l'altro, i limiti relativi
al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.
Pur letteralmente riferita alla categoria delle attività
commerciali, l'eliminazione di tale obbligo non può non
intendersi - a pena di infrazione dei principi costituzionali
- applicabile anche al settore dei servizi, data l'identità
di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è
quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la
libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento
del mercato. La pronuncia in esame prosegue affermando che l'obbligo
di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari
entro il primo gennaio 2007, posto a carico di regioni e enti
locali dall'ultimo comma dell'art. 3 in esame non può significare
il permanere, fino a tale data, dei limiti derivanti dal rispetto
delle distanze stabilite in sede locale, trattandosi di norme
direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario
di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti
di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente
difformi; tuttavia pur anche senza ricorrere ai principi della
legge n. 248/2006, è sufficiente applicare il D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, per ritenere che
a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del
decreto), siano pienamente efficaci sia le disposizioni relative
all'abolizione delle distanze minime tra esercizi sia quelle relative
all'eliminazione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Per l'attuazione della procedura di dichiarazione di inizio attività,
invece, occorrendo un preventivo coordinamento con gli altri Enti
interessati (es. A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico
sanitari), è necessario adeguare il vigente Regolamento.
In relazione alle recenti innovazioni normative introdotte in
materia, si rende dunque necessaria una complessiva revisione
del vigente Regolamento per la disciplina delle attività
di parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16)
esecutiva dal 15 novembre 1999 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016)
esecutiva dall'11 luglio 2005.
A seguito di numerosi confronti sia con le organizzazioni di categoria
interessate che con l'A.S.L. competente in materia, anche in sede
di Commissione comunale consultiva per le Attività di Acconciatore
e di estetista, si è addivenuti alla formulazione del nuovo
testo regolamentare, che oltre a prevedere gli adeguamenti alle
norme sopra richiamate, e dunque l'abolizione delle distanze minime
tra esercizi e l'introduzione della procedura autorizzatoria tramite
dichiarazione di inizio attività, ha previsto:
- alcuni adeguamenti delle norme igienico sanitarie secondo le
indicazioni dell'ASL;
- la possibilità che ulteriori modifiche alla disciplina
dei requisiti igienico-sanitari possano essere approvate con deliberazione
di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici
dell'A.S.L.;
- la possibilità, anche per le imprese individuali (purché
non artigiane), di nominare un responsabile tecnico dell'esercizio,
e dunque di essere titolari di più esercizi;
- l'assimilazione della dichiarazione di inizio attività
in caso di subingresso a quella di comunicazione prevista per
le attività commerciali, con conseguente immediata possibilità
di attivazione dell'esercizio.
Per quanto riguarda la procedura di dichiarazione di inizio attività
introdotta in ottemperanza all'art. 10 co. 2 del D.L. 31 gennaio
2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, in caso di
attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di modifica
degli stessi, essa consente all'interessato di iniziare l'attività
decorsi trenta giorni dalla presentazione allo Sportello Unico
mediante sottoscrizione di autocertificazioni relative alla presenza
di tutti i requisiti necessari (professionali, igienico-sanitari,
urbanistico-edilizi, ecc.).
La nuova procedura amministrativa ricade, in base alle disposizioni
normative richiamate nelle competenze dello Sportello Unico per
le Attività Produttive e tanto al fine di garantire il
rispetto dei termini di conclusione del procedimento: in tal modo,
con la presentazione della domanda, gli uffici si attiveranno
per trasmettere la pratica relativamente agli aspetti igienico-sanitari
all'A.S.L. o, ove necessario, ad altri enti o settori del Comune
coinvolti nel procedimento. Conformemente alle vigenti disposizioni
che disciplinano l'organizzazione dell'attività dello Sportello
Unico, per tali procedure sarà stabilito, nell'apposito
Regolamento Comunale dello Sportello Unico, un diritto di istruttoria.
Il testo del Regolamento coordinato con le modifiche sopra indicate,
che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16)
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) è riportato nell'allegato
A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
La proposta di modifica è stata inviata alle Circoscrizioni
per il parere di competenza.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno epresso parere
favorevole (all. 1-8 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.
) richiedendo che "il resposabile tecnico, previsto anche
per le imprese individuali, sia responsabile della professionalità
di chi opera all'interno degli esercizi di acconciatore ed estetista".
La richiesta di modifica è già contemplata negli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, e la materia
non è di competenza del Comune.
La Circoscrizione 4 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la modifica al Regolamento per
la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11
ottobre 1999 (mecc. 9905217/16), esecutiva dal 15 novembre 1999
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dall'11 luglio
2005, secondo il testo allegato sub A) alla presente deliberazione
che ne costituisce parte integrante e sostanziale e lo sostituisce
integralmente (all. A - n. ).
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Attività consentite
Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività
Articolo 4 - Procedure di dichiarazione di inizio attività
- Sportello Unico Attività Produttive
Articolo 5 - Commissione Comunale
Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio
delle attività
Articolo 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle
attrezzature impiegate
Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte
presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero
permanente e comunità varie
Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta
nel domicilio dell'esercente
Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico sanitarie
Articolo 8 - Subingresso
Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari
Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni
Articolo 12 - Disposizione finale
1. Acconciatore. L'attività professionale
di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle
norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti
a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico
dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico
della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le
imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici
di manicure e pedicure estetico.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore
sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963
n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre
1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005,
la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del
presente regolamento.
2. Estetista. Tale attività consiste
in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne
e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione
o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può
essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco
allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato A alla Legge
ed al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto
1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione
dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986
n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni
dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere
terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione
Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi
dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le attività
svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici
per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio
1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al
dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate
da altre fonti normative.
Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista
sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre
1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni
del presente regolamento.
1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le stesse attività possono essere
svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:
- che l'interessato presenti preventivamente
denuncia di inizio attività al Comune, che per i locali
sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli
articoli 7 e seguenti del presente regolamento;
- che l'esercente stesso consenta i controlli
da parte degli organi competenti.
Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata
in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali,
convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, case di cura,
centri medici specializzati, palestre, circoli privati e discoteche,
compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari,
comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica
dell'impresa, sempreché sia stata presentata apposita denuncia
di inizio attività nel rispetto dei requisiti previsti
dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge
23 dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e
soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli
esercizi citati.
3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
4. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
5. Le attività di cui all'articolo
1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti
diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva dichiarazione
di inizio attività contenente le seguenti autocertificazioni:
a) che sono presenti tutti i requisiti previsti
dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla
lettera f);
b) che i soggetti che effettuano le prestazioni,
ove non siano in possesso della relativa qualificazione professionale,
non eseguono le attività predette se non sotto il diretto
controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti
conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità
degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione
infortuni e prevenzione incendi;
d) che le prestazioni non sono effettuate in
locali autorizzati all'esercizio di attività professionali.
I locali destinati ad attività didattica potranno essere
anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività
professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto
(ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi
interni fra i diversi settori di attività).
6. I gestori di corsi didattici, che hanno
conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini
didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni
e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare,
per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante
con relativi estremi anagrafici.
Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e
tenute presso le sedi di attività a disposizione degli
organi di vigilanza.
7. Le attività di cui al presente
regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella
autorizzata, o da parte di soggetti non titolari di attività
di acconciatore e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di
prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni
o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a dichiarazione
di inizio attività a norma del successivo articolo 3 comma
1 con esclusione della lettera f) e dei commi 2 e 3 con istanza
da presentarsi 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le
prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualificazione
Professionale.
Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve
essere presentata in occasione di manifestazioni organizzate da
Enti o Associazioni a scopo umanitario.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso
di iniziative strettamente legate all'attività di formazione
e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle
Associazioni del comparto.
8. I trattamenti ed i servizi di cui al
comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti
cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713,
e successive modificazioni.
Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di
estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela
prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della
continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
114, e successive modificazioni.
1. L'attivazione di un nuovo esercizio di
acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi,
o modifica dell'attività, é subordinata alla presentazione
al Comune di dichiarazione di inizio attività, valida per
l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati,
a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
a) requisito della regolare costituzione della
società e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.;
le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto
1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente
all'albo delle imprese artigiane;
b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti
dagli articoli successivi (articolo 7 e seguenti);
c) requisito della conformità dei locali
ai requisiti urbanistici - edilizi;
d) requisito della qualificazione professionale
che deve sussistere:
- in caso di impresa individuale in capo al titolare
dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana,
in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione
professionale;
- in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei
soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in
forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa,
qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2
della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge
20 maggio 1997 n. 133;
- in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana
costituita in forma di società a responsabilità
limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
a), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa
artigiana costituita in forma di società in accomandita
semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b), della Legge
20 maggio 1997 n. 133;
- in capo alla persona designata ad assumere la direzione
dell'azienda (socio o dipendente), in caso di impresa gestita
in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi
dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata
dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;
e) disponibilità dei locali;
f) superficie minima dei locali a norma del successivo
articolo 6.
2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività
di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente
direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante
al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
Il soggetto in possesso della qualificazione professionale che
assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con
apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente
alla dichiarazione di inizio attività e garantire la presenza
nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza
per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva
comunicazione al competente Settore Amministrativo.
3. Un'impresa può essere titolare di più
esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona
distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.
In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi
443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere
superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che
operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Un esercente che oltre alla propria attività
sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere
il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve
garantire la presenza del direttore tecnico nei modi previsti
dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari
diversi da quello della sede principale, con l'ausilio, in quest'ultimo
caso, del direttore tecnico di tale sede.
5. Le attività disciplinate dal presente
regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso
esercizio previa presentazione di un'unica denuncia di inizio
attività alle condizioni di cui al precedente articolo
2, purché i locali siano distinti e separati.
In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso
esercizio possono essere oggetto di scissione, ma in caso di subingresso
di soggetto terzo vi é l'obbligo di trasferimento di sede
di una delle due attività.
6. Qualora, a seguito di recesso o esclusione
o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione
professionale per una o più della attività autorizzate,
l'attività é sospesa con applicazione delle norme
di cui al successivo articolo 9.
7. In caso di acquisto di azienda esercente sia
l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la
voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività
è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni
professionali. Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività
di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività
per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente
voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio
attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi
la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di estetista è ammessa la sospensione dell'attività
per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente
voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio
attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale
termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che
sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio
attività quest'ultima decade.
1. All'atto della presentazione della dichiarazione
di inizio attività devono essere presenti i requisiti di
cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di
autocertificazione da parte dei soggetti interessati.
In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari,
la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita
modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.
2. In caso di presenza di tutti i requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché
della relativa autocertificazione, l'attività può
essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia
di inizio attività, previa comunicazione di effettivo inizio
dell'attività da presentarsi al Comune.
Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti
succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità
è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando
agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari
ed urbanistico-edilizi viene inviata rispettivamente all'ASL ed
alla Divisione Edilizia ed Urbanistica della Città per
lo svolgimento dell'attività di controllo delle stesse.
3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi
alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture,
modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati
alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive
ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40.
Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto
di istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello
Unico.
1. La Commissione consultiva é composta
da:
- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali
degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
- due rappresentanti delle Associazioni Provinciali
degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
- tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori
maggiormente rappresentativi;
- il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo
delegato;
- un rappresentante della Commissione Provinciale
per l'Artigianato o suo delegato.
2. La funzione di Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.
3. La Commissione é nominata con apposito atto e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.
4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
6. La riunione della Commissione é valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.
8. Per le partecipazioni alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o altra forma di rimborso spese.
1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo
3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli
esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali
da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè
i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa
ecc.):
a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo
posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di
lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona
attrezzata davanti allo specchio;
b) estetisti: metri quadri 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista,
é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio
d'attesa.
1. I locali adibiti all'esercizio delle
attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti
dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività
non inferiore a metri 2,70;
b) superficie aero illuminante non inferiore
a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere
anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata
di cui all'articolo 9 D.P.R. 303/1956 e costruito secondo la Norma
Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia
insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile
ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo
10);
c) nei locali, in caso di spandimento di sostanze
tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti
di estrazione forzata dell'aria.
2. a) Nuove aperture e
trasferimenti.
I servizi igienici devono essere interni ai locali, in numero
e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort
sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono
ammessi in edifici storici soggetti a vincoli di norma esistenti
e documentati anche servizi igienici esterni ai locali, in comune
con altre attività.
Se il servizio igienico è in comune, alla esplicita condizione
che non sia in uso comune con alloggio occupato per civile abitazione
e che gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del
servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività
disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà
del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti
del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento
condominiale o di accordi esterni fra privati.
b) Attività esistenti all'entrata in vigore
del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.
Per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione
già autorizzata.
Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione
che:
- il servizio igienico non sia in uso comune
con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche
del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività
disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà
del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti
del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento
condominiale o di accordi esterni fra privati.
c) In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione
edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978
n. 457 e all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera
a).
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono
essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- il pavimento di materiale solido, ben connesso,
liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista
all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso,
lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza
wc.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei
locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore,
di antilatrina ventilata con porta.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990 n. 46), delle Norme CEI ed UNI.
4. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli
accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso,
liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga
tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte
da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.
6. Nei locali di lavoro i lavandini devono
essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito
di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti
alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per
lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante
lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio
dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è
autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
7. Gli esercizi nei quali si usino solventi
volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito
separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati
seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice
e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente
aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze
infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente
necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).
8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte
le attività disciplinate dal presente regolamento devono
essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili,
per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva
con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti
di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta può
essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare
tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono essere forniti
di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde
poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici,
di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio
stesso ed al numero di lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente
materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile
un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano
la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio,
solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello
di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.
10. Il mobilio e l'arredamento devono essere
tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica
disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore
devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo,
lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare
per ogni persona.
11. Al titolare dell'attività incombe
l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti
norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo
professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività
estetiche:
a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere
tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve osservare costantemente
le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene,
con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un
abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di
perfetta nettezza;
c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto
al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua
e sapone;
d) nelle attività che prevedono un contatto
diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente
lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di
ogni trattamento;
e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre
biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f) le persone manifestamente affette da eruzioni
o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa
esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non
contagiosità;
g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio
delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia
e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente
disinfettati.
Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto
con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora
non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire
i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione
ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati;
deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni
altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che
sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in
modo apparentemente insignificante.
Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello
in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino
alla nuova utilizzazione.
Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione
ad alto livello.
E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del
trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente
disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale
materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione
a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i
tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad
ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.
2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino;
tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico
presente e riduce la carica microbica.
3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare
con salvietta a perdere.
Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi
sia patogeni che non patogeni.
Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:
- vapore sottopressione: autoclave a 120°C per
un minimo di 20 minuti;
- a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2
ore;
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C
per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è
indicata per piccoli oggetti (punte).
Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario
che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione
ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare
di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere
i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua
praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse
da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro,
i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di
concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite
dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite
dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione,
limitazione d'uso, per i vari materiali.
Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo
essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione
degli strumenti già trattati;
h) è assolutamente vietato riutilizzare
gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono
essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta
sterilizzazione o disinfezione;
i) in caso di puntura o di taglio accidentale,
di una certa entità, è necessario che la persona
ferita sia sottoposta a controllo medico;
l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata
ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua
calda corrente e la possibilità che la superficie rasata
sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi
idonei preparati disinfettanti;
m) le spazzole che servono per i capelli devono
essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
n) per spargere talco si deve esclusivamente
fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati
dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti
in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono
impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare
fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed
abbondanti aerazioni dell'ambiente;
q) il confezionamento di prodotti che comportano
la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori
o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di
aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno
0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso
di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà
di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per
l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità
di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In
ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi
vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del
rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;
r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi
infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme
libere;
s) gli strumenti taglienti monouso devono essere
raccolti in contenitori rigidi protettivi;
t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti
in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
u) gli addetti devono essere informati dei rischi
specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire
i danni derivanti da tali rischi;
v) devono essere forniti agli addetti i necessari
mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile,
di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni
di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei
occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..
z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:
- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni
relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con
raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni
e cautele d'uso;
- devono essere forniti mezzi di protezione personale
come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei
occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non
monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento),
idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..
12. Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
1. Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.
2. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
1. Le attività disciplinate dal presente
regolamento possono essere esercitate previa dichiarazione di
inizio attività di cui all'articolo 4 presso il domicilio
dell'esercente e qualora rispondano, dal punto di vista igienico
sanitario, ai seguenti requisiti:
a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti
dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con
servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche
di cui all'allegato tecnico all'articolo 7, per quanto attiene
al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;
b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature
destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo
su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente
lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in
appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti
di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo
strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in
un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile,
entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni
igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 7
punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.
2. Per gli esercizi a domicilio già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato in data 11 ottobre 1999, esecutivo dal 15 novembre 1999, verrà ammesso lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..
1. Il subingresso per acquisto o affitto
d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore
e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente
sui requisiti di carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi,
é subordinato ad una comunicazione da parte dell'interessato,
il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso
il requisito della qualifica professionale deve sussistere al
momento della comunicazione di subentro anche qualora l'attività
venga immediatamente posta in sospensione: in caso contrario non
sarà consentita la volturazione amministrativa dell'autorizzazione.
Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può
iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione,
fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui
agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.
I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche
circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati,
adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni
mendaci.
2. L'autorizzazione o denuncia di inizio attività in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare dichiarazione di inizio attività con contestuale nomina di un direttore tecnico qualificato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.
1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Deve essere ordinata la chiusura definitiva
dell'esercizio (mediante revoca dell'autorizzazione o divieto
di prosecuzione/ripresa dell'attività) qualora:
a) l'esercizio sospenda l'attività per
un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza
previa comunicazione al Sindaco;
b) l'esercizio sospenda l'attività per
un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione
da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
c) l'esercizio con più tipologie di attività
sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal
caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'eventuale autorizzazione.
1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.
1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.
4. E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o denuncia di inizio attività. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.
1. Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comuale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 omologazione regionale 7 febbraio 2000. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dal 11 luglio 2005.
ALLEGATO A
Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetista:
- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato
non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un
centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità
non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione
non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di
non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non
superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello
cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione
orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti
o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti
di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non
superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non
superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o
parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di
varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con
aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per
uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità
massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centrimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore
ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.