Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 129
2007 06393/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2007
(proposta dalla G.C. 2 ottobre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 157 AL P.R.G., AI SENSI DELL`ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`IMMOBILE UBICATO IN VIA DANEO N. 3 - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l'immobile ubicato al n. 3 di via Daneo, nella parte ad ovest dell'isolato compreso tra le vie Daneo, Melchiorre Voli, Monte Pasubio e dal corso Unione Sovietica.
L'immobile in oggetto, di proprietà della Immobiliare Veronese S.p.A e di altri soggetti privati, ospita dagli anni '60, in comodato, la bocciofila "Familiare Mirafiori" ed è destinato dal P.R.G. vigente a Servizi pubblici S, lettera a) "Attrezzature di interesse comune"; per tale immobile, lo strumento urbanistico impone, altresì, il rispetto del filo edilizio obbligatorio sul lato di corso Unione Sovietica.
Il vigente P.R.G. ha recepito l'uso dell'area già in atto ed ha impresso la destinazione a servizi pubblici, differentemente dalla destinazione urbanistica dell'isolato in cui l'area stessa è inserita, di carattere prevalentemente residenziale.
Nel corso di questi anni la proprietà ha attivato un contenzioso giudiziale nei confronti dei conduttori della bocciofila che, a seguito di sentenza passata in giudicato, è attualmente oggetto di sfratto esecutivo.
Ritenendo l'attività della predetta bocciofila una risorsa per il tempo libero, l'aggregazione sociale e lo sport e considerando, allo stesso tempo, fondate le istanze della proprietà, l'Amministrazione si è attivata per consentire alle parti in causa di addivenire ad una soluzione condivisa.
In tal senso si è, pertanto, richiesto alla proprietà di procrastinare l'esecuzione dello sfratto della bocciofila in attesa della sistemazione definitiva della stessa in un'area di proprietà pubblica da individuare all'interno del quartiere.
Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'area attualmente occupata dalla bocciofila determina un'interruzione della composizione architettonica; si rende, pertanto, auspicabile il completamento dell'isolato in coerenza con il restante tessuto consolidato, soprattutto lungo il fronte di corso Unione Sovietica.
La restante porzione di isolato ove è localizzata l'area oggetto di variante è classificato dal P.R.G. vigente ad area M1, che prevede trasformazioni urbanistiche con destinazione prevalentemente residenziale.
Considerata, da un lato, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico da parte della bocciofila e, dall'altro, l'opportunità di attuare la ricomposizione urbana del fronte di corso Unione Sovietica, l'Amministrazione ha ritenuto di pubblico interesse avviare il procedimento di variante urbanistica finalizzato a imprimere all'area oggi occupata dall'impianto sportivo la stessa destinazione attribuita alla maggior parte dell'isolato.
L'attribuzione dell'area normativa Misto M1 "Isolati misti prevalentemente residenziali", normata dall'art. 8 punto 8 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G., rende conforme, infatti, la destinazione dell'immobile in oggetto rispetto al contesto urbano circostante.
Per le motivazioni sopra illustrate, la variante urbanistica oggetto del presente provvedimento, prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 Stato attuale - Variante (vedi allegati), attribuendo, in particolare, all'immobile attualmente destinato a servizi pubblici S, lettera "a" una nuova destinazione, e più specificatamente: da area per Servizi pubblici S, in particolare lettera a) "Attrezzature di interesse comune" ad area normativa Misto M1 "isolati misti prevalentemente residenziali";
B) il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l'area normativa: M1 per l'immobile di via Daneo n. 3, di cui all'art. 8 punto 8 e della Tavola normativa n. 3 - Zone consolidate residenziali miste delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente.
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree per Servizi pubblici pari a circa mq. 1447 di superficie territoriale.
L'approvazione definitiva della presente variante è subordinata all'acquisizione del formale impegno da parte degli operatori privati a ritirare le azioni legali intraprese nei confronti della Città nonché a procrastinare l'esecuzione del summenzionato sfratto della bocciofila fino all'ultimazione dei lavori relativi alla nuova sede.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale del 26 novembre 2002 con deliberazione (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 13802 del 20 luglio 2007, che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 9 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 30 ottobre 2007 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 157 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile ubicato in via Daneo n. 3, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.