Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 129
2007 06393/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 157 AL P.R.G., AI SENSI DELL`ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`IMMOBILE UBICATO IN VIA DANEO N. 3 - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda l'immobile ubicato al n.
3 di via Daneo, nella parte ad ovest dell'isolato compreso tra
le vie Daneo, Melchiorre Voli, Monte Pasubio e dal corso Unione
Sovietica.
L'immobile in oggetto, di proprietà della Immobiliare
Veronese S.p.A e di altri soggetti privati, ospita dagli anni
'60, in comodato, la bocciofila "Familiare Mirafiori"
ed è destinato dal P.R.G. vigente a Servizi pubblici S,
lettera a) "Attrezzature di interesse comune"; per tale
immobile, lo strumento urbanistico impone, altresì, il
rispetto del filo edilizio obbligatorio sul lato di corso Unione
Sovietica.
Il vigente P.R.G. ha recepito l'uso dell'area già in atto
ed ha impresso la destinazione a servizi pubblici, differentemente
dalla destinazione urbanistica dell'isolato in cui l'area stessa
è inserita, di carattere prevalentemente residenziale.
Nel corso di questi anni la proprietà ha attivato un contenzioso
giudiziale nei confronti dei conduttori della bocciofila che,
a seguito di sentenza passata in giudicato, è attualmente
oggetto di sfratto esecutivo.
Ritenendo l'attività della predetta bocciofila una risorsa
per il tempo libero, l'aggregazione sociale e lo sport e considerando,
allo stesso tempo, fondate le istanze della proprietà,
l'Amministrazione si è attivata per consentire alle parti
in causa di addivenire ad una soluzione condivisa.
In tal senso si è, pertanto, richiesto alla proprietà
di procrastinare l'esecuzione dello sfratto della bocciofila in
attesa della sistemazione definitiva della stessa in un'area di
proprietà pubblica da individuare all'interno del quartiere.
Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'area attualmente occupata
dalla bocciofila determina un'interruzione della composizione
architettonica; si rende, pertanto, auspicabile il completamento
dell'isolato in coerenza con il restante tessuto consolidato,
soprattutto lungo il fronte di corso Unione Sovietica.
La restante porzione di isolato ove è localizzata l'area
oggetto di variante è classificato dal P.R.G. vigente ad
area M1, che prevede trasformazioni urbanistiche con destinazione
prevalentemente residenziale.
Considerata, da un lato, la necessità di garantire la
continuità del servizio pubblico da parte della bocciofila
e, dall'altro, l'opportunità di attuare la ricomposizione
urbana del fronte di corso Unione Sovietica, l'Amministrazione
ha ritenuto di pubblico interesse avviare il procedimento di variante
urbanistica finalizzato a imprimere all'area oggi occupata dall'impianto
sportivo la stessa destinazione attribuita alla maggior parte
dell'isolato.
L'attribuzione dell'area normativa Misto M1 "Isolati misti
prevalentemente residenziali", normata dall'art. 8 punto
8 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G., rende conforme, infatti,
la destinazione dell'immobile in oggetto rispetto al contesto
urbano circostante.
Per le motivazioni sopra illustrate, la variante urbanistica
oggetto del presente provvedimento, prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto,
meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G.
alla scala 1:5000 Stato attuale - Variante (vedi allegati), attribuendo,
in particolare, all'immobile attualmente destinato a servizi pubblici
S, lettera "a" una nuova destinazione, e più
specificatamente: da area per Servizi pubblici S, in particolare
lettera a) "Attrezzature di interesse comune" ad area
normativa Misto M1 "isolati misti prevalentemente residenziali";
B) il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della
variante ai disposti afferenti l'area normativa: M1 per l'immobile
di via Daneo n. 3, di cui all'art. 8 punto 8 e della Tavola normativa
n. 3 - Zone consolidate residenziali miste delle N.U.E.A. del
P.R.G. vigente.
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree
per Servizi pubblici pari a circa mq. 1447 di superficie territoriale.
L'approvazione definitiva della presente variante è subordinata
all'acquisizione del formale impegno da parte degli operatori
privati a ritirare le azioni legali intraprese nei confronti della
Città nonché a procrastinare l'esecuzione del summenzionato
sfratto della bocciofila fino all'ultimazione dei lavori relativi
alla nuova sede.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
del 26 novembre 2002 con deliberazione (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio prot. n. 13802 del 20 luglio 2007, che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 9 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del
30 ottobre 2007 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole
alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 157 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R.,
concernente l'immobile ubicato in via Daneo n. 3, come descritto
in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.