Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 135
2007 06341/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2007

(proposta dalla G.C. 30 ottobre 2007)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO SUL COMPENDIO DI PROPRIETA` COMUNALE DI STRADA DEL MEISINO 91. PRESTAZIONE FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 350.000,00 DA CONTRARSI TRA LA COOPERATIVA SOCIALE "MELA COTOGNA" E LA BANCA POPOLARE ETICA S.C.A..

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 765 del Consiglio Comunale del 7 giugno 2005 (mecc. 2005 04218/008), esecutiva dal 25 giugno 2005, è stata approvata la concessione a favore della Cooperativa Sociale a r.l. "Mela Cotogna" dell'immobile di proprietà comunale situato in strada del Meisino 9 denominato "Cascina Coppa", per la durata di venti anni, alle condizioni specificate nel disciplinare. La relativa Convenzione è stata stipulata in data 20 febbraio 2006 e successivamente modificata e integrata in data 3 aprile 2007.
La predetta Società, con nota in data 14 marzo 2007, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 350.000,00 con la Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni per il finanziamento delle opere di ristrutturazione del fabbricato adibito a maneggio situato nel Parco del Meisino in strada del Meisino 91.
Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 431.458,80 IVA e spese tecniche comprese.
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell'Ente Locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'Ente Locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché dall'art. 2 della Convenzione risulta che l'Associazione si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte dei cittadini e risulta inoltre che le strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà della Città (art. 7), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (art. 2) ed infine che il Settore Grandi Opere del Verde, ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto (nota del 15 marzo 2007), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla Legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale si evidenziano le principali condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso fisso parametrato a "Tasso Mutui pubblici oltre i 15 anni" rilevato 5 giorni lavorativi antecedenti la data di stipula
- durata: 16 anni e 9 mesi
- ammortamento: 67 (sessantasette) rate costanti trimestrali
- garanzie: fideiussione del Comune di Torino
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di Legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato tuttavia che il Comune si impegna a prevedere nel proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto mutuante comunicherà, corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
Visti altresì gli schemi dello stipulando contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali, allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere fideiussione solidale, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, a favore della Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni e nell'interesse della Cooperativa Sociale a r.l. "Mela Cotogna" a garanzia del mutuo di Euro 350.000,00 per il finanziamento delle opere di ristrutturazione del fabbricato adibito a maneggio situato nel Parco del Meisino in Strada del Meisino 91, per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 1 dello schema di contratto di mutuo;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate trimestrali di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al Tasso Mutui Pubblici oltre i 15 anni, come meglio specificato nel piano di ammortamento allegato (all. 1 - n. );
4) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. );
5) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
6) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
7) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;
8) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 07 marzo 2005:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di Legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.