Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 132
2007 05905/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BEVILACQUA ANGOLO VIA FORNACA. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "GIARDINI FORNACA".
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 22 aprile 2002 (mecc. 2002 01575/10),
esecutiva dal 6 maggio 2002, il Consiglio Comunale assegnava all'Associazione
Bocciofila "Giardini Fornaca", per la durata di anni
cinque, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale, sito in Torino - Via Bevilacqua angolo via Fornaca,
che comprendeva 2 campi di bocce scoperti e non illuminati. La
Città successivamente ha provveduto all'installazione di
un prefabbricato ad uso sede sociale, con allacciamento alle reti
dei pubblici servizi (n. ord. 104).
La convenzione, scaduta il 5 maggio 2007, prevedeva un canone
annuo di Euro 51,65 IVA inclusa e poneva le spese relative alle
utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione
ordinaria e straordinaria (RCU 5217 del 16 gennaio 2003).
Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la
gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha presentato
istanza di rinnovo e la Circoscrizione 3, con deliberazione (mecc.
2007 04486/086) del 12 luglio 2007 ha proposto di rinnovare la
concessione dell'impianto sito in via Bevilacqua angolo via Fornaca
all'Associazione Bocciofila "Giardini Fornaca", per
la durata di anni 5 e ad un canone di Euro 56,13 secondo lo schema
di disciplinare approvato ed allegato alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ).
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 150 in cui insistono due campi da bocce scoperti e non illuminati
ed un prefabbricato di mq. 60 (mc. 180) adibito a sede sociale
ed attività creative.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 3, al fine di garantire
la continuità dell'attività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini
in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario
ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente
convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale
in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004,
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.,
pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto
sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 56,13
I.V.A. compresa, all'Associazione Bocciofila "Giardini Fornaca",
alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato
2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato ottenuto rivalutando in base agli aggiornamenti
ISTAT il canone annuo ricognitorio pari ad Euro 51,65.
Ai sensi del succitato Regolamento, si propone di suddividere
le utenze come segue:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi
idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti che saranno
eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni
per le quali il concessionario dovrà installare contatori
separati, qualora non sia già avvenuto;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14
e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale sito in Via Bevilacqua angolo via Fornaca - all'Associazione
Bocciofila "Giardini Fornaca" C.F. 97619680016, con
sede legale in via Bevilacqua (all'interno dei giardini Fornaca),
per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 150 in cui insistono due campi da bocce scoperti e non illuminati
ed un prefabbricato di mq. 60 (mc. 180) adibito a sede sociale
ed attività creative;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
), con l'Associazione Bocciofila "Giardini Fornaca"
alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 56,13 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
3 in un'unica rata anticipata.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto
che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto
in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di
almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone
senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.