Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 131
2007 05904/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA SPALATO ANGOLO VIA D'ANNUNZIO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "LA CIMINIERA".
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 22 aprile 2002 (mecc. 2002 01575/10),
esecutiva dal 6 maggio 2002, il Consiglio Comunale assegnava all'Associazione
Bocciofila "La Ciminiera", per la durata di anni cinque,
la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale,
sito in Torino - Via Spalato angolo via D'Annunzio, che comprendeva
2 campi di bocce scoperti e non illuminati. La Città successivamente
ha provveduto all'installazione di un prefabbricato ad uso sede
sociale, con allacciamento alle reti dei pubblici servizi (n.
ord. 102).
La convenzione, scaduta il 5 maggio 2007, prevedeva un canone
annuo di Euro 51,65 IVA inclusa e poneva le spese relative alle
utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione
ordinaria e straordinaria (RCU 5168 del 17 luglio 2002).
Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la
gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha presentato
in data 21 novembre 2006 istanza di rinnovo e la Circoscrizione
3, con deliberazione (mecc. 2007 04480/086) del 12 luglio 2007
ha proposto di rinnovare la concessione dell'impianto sito in
via Spalato angolo via D'Annunzio all'Associazione Bocciofila
"La Ciminiera", per la durata di anni 5 e ad un canone
di Euro 56,13 secondo lo schema di disciplinare approvato ed allegato
alla presente deliberazione (all. 1 - n.
).
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 400 in cui insistono due campi da bocce scoperti e non illuminati,
un magazzino ed un prefabbricato di mq. 60 (mc.180) adibito a
sede sociale ed attività creative.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 3, al fine di garantire
la continuità dell'attività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini
in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario
ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente
convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale
in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004,
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.,
pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto
sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 56,13
I.V.A. compresa, all'Associazione Bocciofila "La Ciminiera",
alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato
2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato ottenuto rivalutando in base agli aggiornamenti
ISTAT il canone annuo ricognitorio pari ad Euro 51,65.
Ai sensi del succitato Regolamento, si propone di suddividere
le utenze come segue:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi
idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti che saranno
eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni
per le quali il concessionario dovrà installare contatori
separati, qualora non sia già avvenuto;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14
e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale sito in Via Spalato angolo via D'Annunzio - all'Associazione
Bocciofila "La Ciminiera" C.F. 97560850014, con sede
legale in via San Paolo n. 39, per un periodo di anni 5 a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione
che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 400 in cui insistono due campi da bocce scoperti e non illuminati,
un magazzino ed un prefabbricato di mq. 60 (mc.180) adibito a
sede sociale ed attività creative;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
), con l'Associazione Bocciofila "La Ciminiera" alle
condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 56,13 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
3 in un'unica rata anticipata.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto
che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto
in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di
almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone
senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.