Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 112
2007 05888/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2007

(proposta dalla G.C. 25 settembre 2007)

OGGETTO: PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 260.000,00 DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIT TURIN LDE" E L`I.C.S. PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "ARTIGLIERI DA MONTAGNA" IN TORINO.

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 98 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 01669/10) esecutiva dal 13 aprile 2001, veniva rinnovata la concessione in gestione dell'impianto sportivo, di proprietà comunale, sito in corso Ferrucci 63 all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE" e, con deliberazione n. 175 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 08448/010) esecutiva dal 23 dicembre 2002, la stessa veniva modificata e ne veniva fissata la scadenza al 13 aprile 2016.
La relativa Convenzione veniva stipulata in data 14 aprile 2003.
La Città ha già finanziato i lavori di rilocalizzazione dell'impianto suddetto, il cui progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale del 27 luglio 2004, (mecc. 2004 06459/062) esecutiva dal 23 agosto 2004.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE", concessionaria dell'impianto, intende ora procedere alla realizzazione delle relative opere di completamento, consistenti nella posa in opera del manto erboso artificiale nel campo di calcio a 7 e nei due campi di calcio a 5 con relativo impianto di irrigazione, con recinzione, spogliatoi e acquisto di attrezzature sportive.
Il relativo progetto, a cura dell'Ing. Pier Luca Vassia, comporta una spesa complessiva di Euro 365.000,00 così suddivisa:

DESCRIZIONE                                                                                        IMPORTO (Euro)
Lavori                                                                                                                       278.956,25
Spese tecniche (progettazione e direzione lavori)                                                   11.700,00
Spese tecniche (coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)   7.800,00
IVA (20%)                                                                                                        59.691,25
Imprevisti                                                                                                               6.852,50
TOTALE                                                                                                                 365.000,00

L'Associazione suddetta, a riguardo, ha fatto richiesta all'Istituto per il Credito Sportivo di concessione di un mutuo di Euro 260.000,00 per il parziale finanziamento delle opere in questione e, previamente, con nota del 31 gennaio 2006 prot. n. 652, ha richiesto alla Città il rilascio di apposita fidejussione solidale, a garanzia del contraendo mutuo.
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché:
- il Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, con nota del 19 luglio 2006 prot. n. 16338, ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto;
- agli articoli 10 e 11 della Convenzione risulta che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE" si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte della collettività locale;
- le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino (art. 6) al termine della concessione;
- lo stesso Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati in Convenzione (art. 4);
ne consegue che si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo, con nota dell'8 agosto 2007 prot. n. 5735, ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 26 luglio 2007, la concessione di un mutuo di Euro 260.000,00 a favore della Società Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE" per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere di completamento dell'impianto sportivo comunale denominato "Artiglieri da Montagna" in Torino, alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso fisso nominale annuo pari all'IRS a 10 anni maggiorato dello spread di 0,90 (per I.R.S. - Interest Rate Swap - si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto; i tassi Swap sono rilevabili su "il Sole 24 Ore" o alla pagina TTSTI del Circuito Reuters), assistito da un contributo annuo nominale negli interessi dello 0,60% (per convenzione "Amministrazione Provinciale di Torino/CONI/ICS");
- garanzia: fidejussione solidale di questo Comune ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000;
- ammortamento: 10 anni con rate semestrali.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 10 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato che il Comune si impegna a prevedere nel proprio Bilancio un capitolo rubricato quale "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
Visto il parere favorevole del CONI espresso con nota del 27 luglio 2006, prot. n. 135.
Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della Associazione Sportiva "Cit Turin LDE" e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui in appresso, ai sensi dell'articolo 207 del D.Lgs. 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per l'importo di Euro 260.000,00 tra la suddetta Associazione Sportiva e il suddetto Istituto Finanziatore, per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere di completamento dell'impianto sportivo comunale denominato "Artiglieri da Montagna";

2) di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo e il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B" (all.ti A e B - nn. );

3) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'articolo 204, comma 1, ed all'articolo 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'articolo 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

4) di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in bilancio un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;

5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;

6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;

7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005:
a) a perfezionare l'operazione di fidejussione intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie per la concessione della fidejussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.