Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 112
2007 05888/024
OGGETTO: PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 260.000,00 DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIT TURIN LDE" E L`I.C.S. PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "ARTIGLIERI DA MONTAGNA" IN TORINO.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 98 del Consiglio Comunale del 28
marzo 2001 (mecc. 2001 01669/10) esecutiva dal 13 aprile 2001,
veniva rinnovata la concessione in gestione dell'impianto sportivo,
di proprietà comunale, sito in corso Ferrucci 63 all'Associazione
Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE" e, con deliberazione
n. 175 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002
08448/010) esecutiva dal 23 dicembre 2002, la stessa veniva modificata
e ne veniva fissata la scadenza al 13 aprile 2016.
La relativa Convenzione veniva stipulata in data 14 aprile
2003.
La Città ha già finanziato i lavori di rilocalizzazione
dell'impianto suddetto, il cui progetto esecutivo è stato
approvato con determinazione dirigenziale del 27 luglio 2004,
(mecc. 2004 06459/062) esecutiva dal 23 agosto 2004.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE",
concessionaria dell'impianto, intende ora procedere alla realizzazione
delle relative opere di completamento, consistenti nella posa
in opera del manto erboso artificiale nel campo di calcio a 7
e nei due campi di calcio a 5 con relativo impianto di irrigazione,
con recinzione, spogliatoi e acquisto di attrezzature sportive.
Il relativo progetto, a cura dell'Ing. Pier Luca Vassia,
comporta una spesa complessiva di Euro 365.000,00 così
suddivisa:
DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)
Lavori 278.956,25
Spese tecniche (progettazione e direzione lavori) 11.700,00
Spese tecniche (coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione) 7.800,00
IVA (20%)
59.691,25
Imprevisti
6.852,50
TOTALE
365.000,00
L'Associazione suddetta, a riguardo, ha fatto richiesta
all'Istituto per il Credito Sportivo di concessione di un mutuo
di Euro 260.000,00 per il parziale finanziamento delle opere in
questione e, previamente, con nota del 31 gennaio 2006 prot. n.
652, ha richiesto alla Città il rilascio di apposita fidejussione
solidale, a garanzia del contraendo mutuo.
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle
seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Poiché:
- il Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, con nota del 19
luglio 2006 prot. n. 16338, ha espresso parere favorevole in linea
tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto;
- agli articoli 10 e 11 della Convenzione risulta che l'Associazione
Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE" si impegna
a consentire la fruizione della struttura da parte della collettività
locale;
- le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in
proprietà del Comune di Torino (art. 6) al termine della
concessione;
- lo stesso Comune potrà esigere la restituzione immediata
del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati
in Convenzione (art. 4);
ne consegue che si ritengono soddisfatte le condizioni previste
dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo, con nota dell'8
agosto 2007 prot. n. 5735, ha comunicato che il proprio Consiglio
di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 26 luglio
2007, la concessione di un mutuo di Euro 260.000,00 a favore della
Società Sportiva Dilettantistica "Cit Turin LDE"
per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione delle
opere di completamento dell'impianto sportivo comunale denominato
"Artiglieri da Montagna" in Torino, alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo
stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso fisso nominale annuo pari all'IRS
a 10 anni maggiorato dello spread di 0,90 (per I.R.S. - Interest
Rate Swap - si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi
rilevato alle ore 11,00 del giorno lavorativo precedente quello
di stipula del contratto; i tassi Swap sono rilevabili su "il
Sole 24 Ore" o alla pagina TTSTI del Circuito Reuters), assistito
da un contributo annuo nominale negli interessi dello 0,60% (per
convenzione "Amministrazione Provinciale di Torino/CONI/ICS");
- garanzia: fidejussione solidale di questo Comune ai sensi
dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000;
- ammortamento: 10 anni con rate semestrali.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli
interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite
con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui
al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi
aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano
iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite
di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria
del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni
effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del
mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli
eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi
di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel
contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del
mutuo in oggetto, per 10 anni e comunque fino alla completa estinzione
del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde
alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata
nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto
dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in
caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo
negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante
dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato che il Comune si impegna a prevedere nel proprio
Bilancio un capitolo rubricato quale "oneri derivanti dalle
garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà
iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo
nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito
Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione
della garanzia.
Visto il parere favorevole del CONI espresso con nota del
27 luglio 2006, prot. n. 135.
Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato
di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere
"A" e "B".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della Associazione Sportiva "Cit Turin LDE" e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui in appresso, ai sensi dell'articolo 207 del D.Lgs. 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per l'importo di Euro 260.000,00 tra la suddetta Associazione Sportiva e il suddetto Istituto Finanziatore, per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione delle opere di completamento dell'impianto sportivo comunale denominato "Artiglieri da Montagna";
2) di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo e il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B" (all.ti A e B - nn. );
3) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'articolo 204, comma 1, ed all'articolo 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'articolo 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in bilancio un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;
7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale
Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala,
ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo
2005:
a) a perfezionare l'operazione di fidejussione intervenendo
nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome,
per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni
necessarie per la concessione della fidejussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero
a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali
nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che
si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.