Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio - Settore Mercati Rionali
n. ord. 110
2007 05735/016
OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - DETERMINAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AL COMMERCIO STAGIONALE E IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI E/O MUSICALI A POSTO FISSO FUORI MERCATO.
Proposta dell'Assessore Altamura.
Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 attuato
con Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e successive integrazioni
ha riorganizzato e modificato la materia relativa al commercio
su area pubblica, normando anche l'attività del commercio
su area pubblica extramercatale.
Già con l'entrata in vigore della Legge 112/1991,
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9809912/16) del
10 dicembre 1998 si era dato un primo assetto alla materia. In
seguito all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina
l'attività di vendita su area pubblica in esecuzione del
cd. Decreto Bersani, appare necessario reistituire e riqualificare
dal punto di vista giuridico le aree sulle quali viene effettuata
l'attività di vendita e/o somministrazione a carattere
stagionale. Sul territorio cittadino, da tempo immemorabile, operano
dei soggetti che stagionalmente pongono in vendita generi alimentari
quali i meloni, le angurie, i cocomeri e generi similari nel periodo
estivo e le caldarroste nel periodo autunnale ed invernale. La
Legge Regione Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 precisa che per
'stagione' si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non
inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di intervenire nell'ambito
di specifiche attività di vendita, come di seguito riportate,
procedendo non solo all'individuazione delle aree (come da allegato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento),
ma anche alla definizione dei criteri da adottare per l'assegnazione
dei posteggi ed al conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali
di tipo "A" con durata decennale:
1) esercizio della vendita e somministrazione di alimenti
e bevande e della vendita di generi non alimentari nelle aree
adiacenti i due principali impianti sportivi della Città;
2) esercizio della vendita stagionale delle angurie, meloni
e frutti di stagione su tutto il territorio della Città;
3) esercizio della vendita stagionale delle caldarroste nelle
zone centrali e semi centrali della Città.
Con riguardo al punto 1), le attività di vendita su
area pubblica nelle aree adiacenti i due impianti sportivi principali
(stadio Olimpico e stadio delle Alpi) sono tradizionalmente svolte
da soggetti che, in applicazione delle normative che si sono succedute
nel tempo, venivano di volta in volta autorizzati all'inizio di
ogni stagione calcistica, ovvero in occasione di manifestazioni
sportive e/o musicali. Ad oggi le aree in cui si svolge questa
attività sono state individuate sperimentalmente con deliberazione
di Giunta (mecc. 2004 07539/016) del 21 settembre 2004 e successivamente
al trasferimento del campionato di calcio presso lo Stadio Olimpico
con deliberazione di Giunta (mecc. 2005 07886/016) dell'11 ottobre
2005.
Con successivi provvedimenti si è proceduto allo spostamento
di taluni operatori per motivi di sicurezza ed ordine pubblico,
ma si può oggi affermare che la situazione in sperimentazione
è da ritenersi definita e, quindi, si può procedere
con l'individuazione degli spazi di vendita e con la loro conseguente
assegnazione decennale così come previsto dalla normativa
in materia.
La tipologia di autorizzazioni da rilasciare agli aventi
diritto che, nel caso specifico, sono già stati individuati
a seguito dell'approvazione della graduatoria stilata sulla base
dell'anzianità di occupazione degli spazi presso lo Stadio
delle Alpi ed in base ai criteri stabiliti dalle suddette deliberazioni,
è disciplinata dalla normativa regionale in materia di
vendita su area pubblica, e segnatamente dalla D.G.R. Piemonte
n. 32-2642-2001 - titolo IV, Sez. III, capo VII.
Con riferimento al punto 2), nel corso degli anni l'attività
di vendita stagionale di cocomeri, angurie, meloni, pomodori da
conserva, uve da vino e frutta di stagione, si è svolta
su aree che venivano individuate di volta in volta ed utilizzate
in maniera discontinua. Nell'ottica di una revisione delle aree
da destinare al commercio su area pubblica extramercatale e nella
definizione delle autorizzazioni in conformità a quanto
stabilito dalla Legge Regionale citata, è opportuno procedere
alla rideterminazione delle aree e all'assegnazione del posteggio
attraverso il rilascio di apposita autorizzazione per il commercio
su area pubblica stagionale con validità decennale, ai
soggetti che già da tempo occupano in via provvisoria i
suddetti spazi. Le strutture di vendita dovranno essere conformi
a quanto disposto in merito dal vigente "Regolamento comunale
per l'Occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di
Dehors stagionali e continuativi" e dal vigente "Regolamento
di Polizia Urbana".
In merito al punto 3), per la vendita di caldarroste si sono
riscontrate, nel corso degli anni, problematiche legate alle esalazioni
fumogene derivanti dalla cottura del prodotto. Pertanto, si ritiene
opportuno ridefinire le aree da destinare alla vendita di tali
prodotti, individuando dei siti a minor concentrazione di traffico
pedonale e al di fuori delle aree a portico.
In questo caso, non essendo riscontrabili sul territorio
situazioni consolidate, ai fini dell'individuazione degli aventi
diritto, occorre procedere con apposito bando la cui approvazione
viene demandata a successiva apposita deliberazione di Giunta.
Per tutte le tipologie di cui sopra, gli aventi diritto,
ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno essere in
regola con il pagamento della COSAP, della TARSU e delle eventuali
sanzioni pecuniarie comminate per violazioni alla disciplina del
commercio, di competenza della Città di Torino.
Nel caso in cui, successivamente al rilascio della autorizzazione,
si constatasse il mancato pagamento della COSAP, della TARSU e
nel caso di accertati abusi del titolo autorizzativo, la suddetta
autorizzazione sarà revocata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa
e qui integralmente richiamate, all'individuazione delle aree,
come da allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (all. 1 - n. ), nonché alla
definizione dei criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi
ed al conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di
tipo "A" con durata decennale, con riguardo alle attività
di vendita di seguito riportate:
a) esercizio della vendita e somministrazione di alimenti
e bevande e della vendita di generi non alimentari nelle aree
adiacenti i due principali impianti sportivi della Città;
b) esercizio della vendita stagionale delle angurie, meloni
e frutti di stagione su tutto il territorio della Città;
c) esercizio della vendita stagionale delle caldarroste nelle
zone centrali e semi centrali della Città;
2) di approvare i seguenti criteri per l'assegnazione dei
posteggi:
- con riguardo alla lettera a) del precedente punto:
l'individuazione degli aventi diritto è già avvenuta
a seguito dell'approvazione della graduatoria stilata sulla base
dell'anzianità di occupazione degli spazi presso lo Stadio
delle Alpi ed in base ai criteri stabiliti dai provvedimenti deliberativi
ricordati in premessa;
- con riferimento alla lettera b) del precedente punto:
si procede alla rideterminazione delle aree e all'assegnazione
del posteggio attraverso il rilascio di apposita autorizzazione
per il commercio su area pubblica stagionale con validità
decennale, ai soggetti che già da tempo occupano in via
provvisoria i suddetti spazi, salva la verifica di conformità
delle strutture di vendita a quanto disposto in merito dal vigente
"Regolamento comunale per i Dehors stagionali e continuativi"
e dal vigente "Regolamento di Polizia Urbana";
- in merito alla lettera c) del precedente punto:
si ridefiniscono le aree da destinare alla vendita di tali prodotti,
individuando dei siti a minor concentrazione di traffico pedonale
e al di fuori delle aree a portico; in tal caso, non essendo riscontrabili
sul territorio situazioni consolidate, ai fini dell'individuazione
degli aventi diritto, si procederà con apposito bando la
cui approvazione viene demandata a successiva apposita deliberazione
di Giunta;
3) di prevedere che per tutte le tipologie di cui sopra, gli aventi diritto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno essere in regola con il pagamento della COSAP, della TARSU e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate per violazioni alla disciplina del commercio, di competenza della Città di Torino. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della autorizzazione, si constatasse il mancato pagamento della COSAP, della TARSU e nel caso di accertati abusi del titolo autorizzativo, la suddetta autorizzazione sarà revocata;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.