Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio - Settore Mercati Rionali

n. ord. 110
2007 05735/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2007

(proposta dalla G.C. 11 settembre 2007)

OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - DETERMINAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AL COMMERCIO STAGIONALE E IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI E/O MUSICALI A POSTO FISSO FUORI MERCATO.

Proposta dell'Assessore Altamura.

Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 attuato con Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e successive integrazioni ha riorganizzato e modificato la materia relativa al commercio su area pubblica, normando anche l'attività del commercio su area pubblica extramercatale.
Già con l'entrata in vigore della Legge 112/1991, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9809912/16) del 10 dicembre 1998 si era dato un primo assetto alla materia. In seguito all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina l'attività di vendita su area pubblica in esecuzione del cd. Decreto Bersani, appare necessario reistituire e riqualificare dal punto di vista giuridico le aree sulle quali viene effettuata l'attività di vendita e/o somministrazione a carattere stagionale. Sul territorio cittadino, da tempo immemorabile, operano dei soggetti che stagionalmente pongono in vendita generi alimentari quali i meloni, le angurie, i cocomeri e generi similari nel periodo estivo e le caldarroste nel periodo autunnale ed invernale. La Legge Regione Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 precisa che per 'stagione' si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di intervenire nell'ambito di specifiche attività di vendita, come di seguito riportate, procedendo non solo all'individuazione delle aree (come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento), ma anche alla definizione dei criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi ed al conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di tipo "A" con durata decennale:
1) esercizio della vendita e somministrazione di alimenti e bevande e della vendita di generi non alimentari nelle aree adiacenti i due principali impianti sportivi della Città;
2) esercizio della vendita stagionale delle angurie, meloni e frutti di stagione su tutto il territorio della Città;
3) esercizio della vendita stagionale delle caldarroste nelle zone centrali e semi centrali della Città.
Con riguardo al punto 1), le attività di vendita su area pubblica nelle aree adiacenti i due impianti sportivi principali (stadio Olimpico e stadio delle Alpi) sono tradizionalmente svolte da soggetti che, in applicazione delle normative che si sono succedute nel tempo, venivano di volta in volta autorizzati all'inizio di ogni stagione calcistica, ovvero in occasione di manifestazioni sportive e/o musicali. Ad oggi le aree in cui si svolge questa attività sono state individuate sperimentalmente con deliberazione di Giunta (mecc. 2004 07539/016) del 21 settembre 2004 e successivamente al trasferimento del campionato di calcio presso lo Stadio Olimpico con deliberazione di Giunta (mecc. 2005 07886/016) dell'11 ottobre 2005.
Con successivi provvedimenti si è proceduto allo spostamento di taluni operatori per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, ma si può oggi affermare che la situazione in sperimentazione è da ritenersi definita e, quindi, si può procedere con l'individuazione degli spazi di vendita e con la loro conseguente assegnazione decennale così come previsto dalla normativa in materia.
La tipologia di autorizzazioni da rilasciare agli aventi diritto che, nel caso specifico, sono già stati individuati a seguito dell'approvazione della graduatoria stilata sulla base dell'anzianità di occupazione degli spazi presso lo Stadio delle Alpi ed in base ai criteri stabiliti dalle suddette deliberazioni, è disciplinata dalla normativa regionale in materia di vendita su area pubblica, e segnatamente dalla D.G.R. Piemonte n. 32-2642-2001 - titolo IV, Sez. III, capo VII.
Con riferimento al punto 2), nel corso degli anni l'attività di vendita stagionale di cocomeri, angurie, meloni, pomodori da conserva, uve da vino e frutta di stagione, si è svolta su aree che venivano individuate di volta in volta ed utilizzate in maniera discontinua. Nell'ottica di una revisione delle aree da destinare al commercio su area pubblica extramercatale e nella definizione delle autorizzazioni in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale citata, è opportuno procedere alla rideterminazione delle aree e all'assegnazione del posteggio attraverso il rilascio di apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica stagionale con validità decennale, ai soggetti che già da tempo occupano in via provvisoria i suddetti spazi. Le strutture di vendita dovranno essere conformi a quanto disposto in merito dal vigente "Regolamento comunale per l'Occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di Dehors stagionali e continuativi" e dal vigente "Regolamento di Polizia Urbana".
In merito al punto 3), per la vendita di caldarroste si sono riscontrate, nel corso degli anni, problematiche legate alle esalazioni fumogene derivanti dalla cottura del prodotto. Pertanto, si ritiene opportuno ridefinire le aree da destinare alla vendita di tali prodotti, individuando dei siti a minor concentrazione di traffico pedonale e al di fuori delle aree a portico.
In questo caso, non essendo riscontrabili sul territorio situazioni consolidate, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, occorre procedere con apposito bando la cui approvazione viene demandata a successiva apposita deliberazione di Giunta.
Per tutte le tipologie di cui sopra, gli aventi diritto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno essere in regola con il pagamento della COSAP, della TARSU e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate per violazioni alla disciplina del commercio, di competenza della Città di Torino.
Nel caso in cui, successivamente al rilascio della autorizzazione, si constatasse il mancato pagamento della COSAP, della TARSU e nel caso di accertati abusi del titolo autorizzativo, la suddetta autorizzazione sarà revocata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, all'individuazione delle aree, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ), nonché alla definizione dei criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi ed al conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di tipo "A" con durata decennale, con riguardo alle attività di vendita di seguito riportate:
a) esercizio della vendita e somministrazione di alimenti e bevande e della vendita di generi non alimentari nelle aree adiacenti i due principali impianti sportivi della Città;
b) esercizio della vendita stagionale delle angurie, meloni e frutti di stagione su tutto il territorio della Città;
c) esercizio della vendita stagionale delle caldarroste nelle zone centrali e semi centrali della Città;

2) di approvare i seguenti criteri per l'assegnazione dei posteggi:
- con riguardo alla lettera a) del precedente punto:
l'individuazione degli aventi diritto è già avvenuta a seguito dell'approvazione della graduatoria stilata sulla base dell'anzianità di occupazione degli spazi presso lo Stadio delle Alpi ed in base ai criteri stabiliti dai provvedimenti deliberativi ricordati in premessa;
- con riferimento alla lettera b) del precedente punto:
si procede alla rideterminazione delle aree e all'assegnazione del posteggio attraverso il rilascio di apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica stagionale con validità decennale, ai soggetti che già da tempo occupano in via provvisoria i suddetti spazi, salva la verifica di conformità delle strutture di vendita a quanto disposto in merito dal vigente "Regolamento comunale per i Dehors stagionali e continuativi" e dal vigente "Regolamento di Polizia Urbana";
- in merito alla lettera c) del precedente punto:
si ridefiniscono le aree da destinare alla vendita di tali prodotti, individuando dei siti a minor concentrazione di traffico pedonale e al di fuori delle aree a portico; in tal caso, non essendo riscontrabili sul territorio situazioni consolidate, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, si procederà con apposito bando la cui approvazione viene demandata a successiva apposita deliberazione di Giunta;

3) di prevedere che per tutte le tipologie di cui sopra, gli aventi diritto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno essere in regola con il pagamento della COSAP, della TARSU e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate per violazioni alla disciplina del commercio, di competenza della Città di Torino. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della autorizzazione, si constatasse il mancato pagamento della COSAP, della TARSU e nel caso di accertati abusi del titolo autorizzativo, la suddetta autorizzazione sarà revocata;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.