Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 101
2007 05711/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 OTTOBRE 2007

(proposta dalla G.C. 4 settembre 2007)

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE - LINEE GUIDA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 729 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Al fine di contenere la spesa degli enti locali, la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha determinato, tra l'altro, per le società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione e per le società miste, il numero massimo di componenti di detto Consiglio che possono essere "designati" dagli enti locali (comma 729).
Le disposizioni in questione hanno carattere generale e sono, di conseguenza, applicabili a tutte le società partecipate dagli enti locali, qualsiasi sia l'attività che esse svolgono, con la sola esclusione delle società quotate in borsa (comma 733).
L'articolo 1 comma 729 così recita: "Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque.
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri."
La norma, di non agevole interpretazione nella formulazione, fin dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) ha dato luogo a dubbi in merito sia all'ambito soggettivo di applicazione sia all'efficacia temporale.
Quanto all'ambito soggettivo, il comma 729 distingue due tipologie di soggetti e due diversi limiti:
- nel primo periodo, il legislatore ha voluto applicare alle "società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali" il limite massimo di 3 o 5 componenti, condizionando quest'ultimo al criterio dell'entità del capitale sociale da definirsi in un successivo emanando decreto.
In tale fattispecie, rientrano sia le società a totale partecipazione diretta di comuni <o> di province <o> di una pluralità di enti locali (ovvero comuni <e> province), sia quelle società partecipate esclusivamente da altre società (o anche da altri soggetti, come, ad esempio, da aziende speciali), che sono a loro volta totalmente partecipate da enti locali.
Tra le società a cui non è applicabile il suddetto limite (ma quello del 2° periodo del comma 729) vanno, quindi, incluse i) le società partecipate da società a capitale "misto" (ivi comprese quelle in cui il capitale pubblico locale è "prevalente") e ii) le società a capitale misto anche se il socio pubblico è una società partecipata esclusivamente da enti locali: in entrambe le ipotesi i) et ii), infatti, la società indirettamente partecipata non è a totale capitale di enti locali;
- nel secondo periodo, il legislatore ha voluto riferirsi alle sole "società miste" e cioè alle società partecipate da enti locali e da altri soggetti (pubblici o privati) "diversi dagli enti locali" ed ha escluso ad esse l'applicazione del criterio dell'entità del capitale sociale. Infatti, in tali società, qualsiasi sia l'entità del capitale sociale, il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione "designati" dai "soci pubblici locali" (da intendersi, in coerenza con tutte le altre disposizioni recate in materia dalla Legge 296/2006) - tra i quali vanno compresi anche le regioni - non può essere superiore a cinque. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione che possono essere "designati" dagli altri soci (ossia dai soci, pubblici e privati, diversi dai "soci pubblici locali" e dalle regioni) è, quindi, libero. Di conseguenza libero è anche il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società miste, anche se, presumibilmente, tale numero sarà "proporzionato" a quello delle "designazioni" spettanti ai "soci pubblici locali" (e alle regioni).
Con riferimento alle società partecipate anche dalle regioni, si precisa che esse costituiscono una categoria a sé: il legislatore non ha voluto applicare ad esse, anche se partecipate da enti locali, i commi da 725 a 729 e da 733 a 735, ma ha rimandato a una disciplina regionale "adeguata" ai "principi" stabiliti dagli stessi citati commi (comma 730). Le Regioni sono quindi tenute all'emanazione di una disciplina "adeguata" ai "principi" contenuti nei commi suddetti; tale obbligo di adeguamento costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica.
Fino all'approvazione di una disciplina regionale, alle società partecipate dalle stesse regioni (sempreché, è da ritenere, la misura della partecipazione sia maggioritaria o, quanto meno, di controllo ex art. 2359 cod. civ.) continueranno ad applicarsi le disposizioni del codice civile concernenti il numero dei componenti del consiglio di amministrazione ed il compenso agli stessi dovuto.
Con riferimento ai termini per i dovuti adeguamenti, il terzo periodo del comma 729 dispone che le suddette società dovranno adeguare i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle nuove disposizioni entro "tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". L'adeguamento, ove comporti una modificazione dello statuto dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria (art. 2365, comma 1, cod. civ.). Nel caso in cui l'adeguamento comporti la stipulazione di nuovi patti parasociali o la modificazione di quelli esistenti dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2341 - bis, cod. civ..
In merito all'efficacia temporale dei limiti disciplinati dal comma 729 ed agli effetti sugli organi in carica, sono emersi problemi interpretativi, soprattutto in seno alla dottrina.
Mentre non vi è dubbio che i suddetti limiti debbano applicarsi fin da subito e cioè fin dal 1° gennaio 2007 alle società i cui amministratori sono in scadenza, il problema si è posto per i consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della Legge in oggetto.
La difficoltà interpretativa del comma 729 emerge in quanto nel suddetto comma manca un'espressa indicazione circa l'applicabilità della norma anche ai rapporti in essere, diversamente da quanto accade in altre disposizioni della Legge Finanziaria in cui è esplicitamente prevista la cessazione degli incarichi ricoperti "alla data di entrata in vigore della presente legge" (cfr. comma 459).
Un decisivo chiarimento interpretativo sulla questione di cui sopra si è avuto in seguito alla Circolare del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 13 luglio 2007 concernente "Legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 2006), commi da 725 e seguenti. Disposizioni in tema di compensi, numero e nomina degli amministratori di società partecipate dagli enti locali". Tale circolare precisa, tra l'altro che: " per quanto attiene al tetto ai compensi, il carattere imperativo delle norme impone, in assenza di disposizioni di segno contrario, la loro immediata applicabilità a far data dal 1° gennaio 2007 e, conseguentemente, l'automatica limitazione dei compensi degli amministratori in carica che eccedessero l'importo massimo consentito. Da ciò consegue che la liquidazione dei compensi eccedenti il perimetro individuato dalle indicate disposizioni comporta violazione di legge, con ogni possibile, connessa conseguenza sul piano delle responsabilità.
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento al numero massimo degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, con l'unica specificazione che l'attualità degli obblighi imposti dalla legge finanziaria decorrerà, quanto alle società a totale partecipazione di enti locali, una volta decorsi tre mesi dall'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Infatti, se il potere di nomina degli amministratori si consuma nel momento dell'adozione della relativa determinazione da parte dell'organo assembleare e rimane soggetto, quanto alle modalità con cui viene esercitato, al principio del tempus regit actum, diversamente gli effetti della nomina, dando luogo ad un rapporto di durata, si prestano ad essere incisi dalla normativa sopravvenuta. Conseguentemente, alla scadenza del termine di tre mesi dall'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il numero degli amministratori non potrà essere superiore a quello normativamente stabilito, a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato".
Come in precedenza sottolineato, il terzo periodo del comma 729 dispone che le società dovranno adeguare i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle nuove disposizioni entro "tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
Al fine di consentire l'attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 26 giugno 2007 è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007).
Il suddetto D.P.C.M. ha stabilito che "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di cui al primo periodo del predetto comma è determinato nella misura di due milioni di euro".
Ad oggi, visto l'art. 1 comma 729 della Legge n. 296/2006, nonché il D.P.C.M. del 26 giugno 2007, è opportuno autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alle Assemblee Straordinarie delle società partecipate dal Comune di Torino che saranno convocate per approvare gli opportuni adeguamenti statutari, trattandosi di adeguamenti obbligatori a disposizioni legislative, secondo le seguenti linee guida:
1. per le società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali con capitale sociale, interamente versato, inferiore a due milioni di euro, il limite massimo dei componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre, così come definito dal combinato disposto del comma 729 e del D.P.C.M. del 26 giugno 2007;
2. per le società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali con capitale sociale, interamente versato, pari o superiore a due milioni di euro, il limite massimo dei componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a cinque, così come definito dal combinato disposto del comma 729 e del D.P.C.M. del 26 giugno 2007;
3. per le società miste, il limite massimo di componenti designati dai soci pubblici (enti locali e/o regione) è cinque.
A titolo esemplificativo, si allega alla presente deliberazione, l'elenco delle società partecipate dal Comune di Torino (all.ti 1 e 2 - nn. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di autorizzare la Città, quale socio delle società elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato 1 e Allegato 2, e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare alle Assemblee Straordinarie delle stesse che saranno convocate per discutere e deliberare in merito agli adeguamenti statutari, trattandosi di adeguamenti obbligatori per espressa previsione della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e del successivo D.P.C.M. del 26 giugno 2007;

2) di prevedere che gli stessi adeguamenti siano applicati agli statuti, ai Consigli di Amministrazione e agli eventuali patti parasociali delle società partecipate anche in via indiretta.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.