Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 125
2007 05656/104
OGGETTO: Z.U.T. 2.3 CAVAGNOLO LOTTO "E"- CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO - SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 APRILE 2006 (MECC. 2006 02490/104) - SPECIFICAZIONI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile
2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva in data 24 aprile 2006,
sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione
all'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di
Torino, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree
di proprietà comunale sulle quali sono stati localizzati
i diritti edificatori comunali, destinati ad edilizia residenziale
pubblica, generati nell'ambito dei Programmi Integrati e dei Programmi
di Riqualificazione Urbana approvati dalla Città.
Tra gli schemi di convenzione approvati con il predetto provvedimento,
risulta anche quello relativo al Lotto "E", sub Ambito
U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5T Ivrea 1,
sul quale sono stati localizzati diritti edificatori comunali
per mq. 800 di Superficie Lorda di Pavimento, assegnati all'A.T.C.
di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 aprile
2000 (mecc. 2000 02601/12).
Il valore dell'area ammonta ad Euro 143.044,57.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio
1992, n. 179, pari a Euro 1.547.305,00, assegnato all'A.T.C. con
determinazione regionale n. 176 del 4 settembre 2002.
In sede di predisposizione dell'atto pubblico, redatto sulla
base dello schema di convenzione allegato al predetto provvedimento
deliberativo, da stipularsi con l'A.T.C. i competenti Uffici Comunali
hanno individuato la presenza di un fabbricato esistente sull'area
di cui trattasi.
All'art. 4 dello schema di convenzione approvato è stabilito
che l'importo di Euro 143.044,57, dovuto dall'A.T.C. per acquisizione
dell'area, sia corrisposto in due rate, delle quali la prima,
pari al 30% dell'importo medesimo, sia versata alla Tesoreria
Comunale contestualmente alla formalizzazione della convenzione,
mentre la seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sia
versata entro 4 mesi dalla stipula della convenzione medesima;
tuttavia, nel caso risultasse la necessità di effettuare
opere di bonifica ambientale, ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A.,
le stesse saranno realizzate dall'Agenzia concessionaria e le
relative spese saranno dedotte dal corrispettivo per acquisizione
dell'area.
Al fine di procedere alla formalizzazione della convenzione di
cui trattasi ed alla conseguente realizzazione del programmato
intervento di E.R.P. da parte dell'A.T.C., si rende necessario
integrare le clausole convenzionali con l'obbligo a carico dell'Agenzia
concessionaria, di eseguire, oltre alle opere di bonifica summenzionate,
anche la demolizione del fabbricato esistente, con riconoscimento
dei relativi costi in deduzione dal corrispettivo stabilito per
acquisizione dell'area.
Constatato che un obbligo analogo, peraltro, è già
previsto negli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale
con la summenzionata deliberazione del 7 aprile 2006 per quanto
attiene gli interventi da realizzarsi sulle aree comunali comprese
nel PRIU Spina 4 e nell'ambito del Piano Particolareggiato ex
INCET e che la soluzione che si propone per risolvere l'imprevisto
ostacolo nel redigere la convenzione viene risolta analogamente,
trattandosi di specificazioni che non snaturano la causa e le
modalità del rapporto contrattuale con l'A.T.C., già
approvato dal Consiglio Comunale, in analogia a quanto stabilito
da quest'ultimo in riferimento ai predetti interventi, si rende
necessario approvare le integrazioni, riportate nel dispositivo
del presente provvedimento, allo schema di convenzione relativo
all'intervento da realizzarsi nell'ambito della Z.U.T. 2.3 Cavagnolo,
per consentire l'esecuzione della demolizione del fabbricato esistente
da parte dell'A.T.C.. Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
le seguenti specificazioni allo schema di convenzione, avente
per oggetto la concessione del diritto di superficie sul Lotto
"E", sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo
parte e ATS 5T Ivrea 1, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104):
- al termine dell'art. 3 aggiungere il seguente capoverso:
"L'A.T.C. si obbliga a realizzare direttamente le opere di
demolizione dei manufatti esistenti sull'area concessa, in osservanza
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.,
con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle
singole opere valutati, con esito favorevole, da parte del Civico
Ufficio Tecnico.
L'esatta definizione dell'importo delle opere nonché dei
costi sostenuti per la loro realizzazione sarà determinato
a seguito dell'ultimazione delle stesse, tenendo conto dei costi
sostenuti e documentati, secondo le procedure dei lavori pubblici
normate dalle legge vigenti.";
- all'art. 4, il primo capoverso, viene così parzialmente
riformulato:
"- L'A.T.C. si impegna nei confronti del Comune ad effettuare
il pagamento del corrispettivo determinato come al precedente
art. 3, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14, con
le seguenti modalità:
a) l'importo di Euro 143.044,57, corrispondente al costo di acquisizione
dell'area oggetto della concessione del diritto di superficie,
viene suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari al 30%
dell'importo medesimo, è stato versato alla Tesoreria Comunale
in data
. come risulta da quietanza numero
.rilasciata dal Servizio Tesoreria. La seconda
rata, pari al 70% del predetto importo, sarà determinata
tenendo conto della deduzione dei costi sostenuti e documentati
dalla Concessionaria per la demolizione del fabbricato esistente
sul lotto assegnato e per l'eventuale bonifica ambientale del
lotto medesimo ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A., rendicontati
secondo quanto stabilito dal precedente art. 3. Sull'importo della
seconda rata, dedotti i suddetti costi sostenuti e documentati
dalla Concessionaria, gravano gli interessi legali a far data
dai 90 giorni successivi all'aggiudicazione dei lavori medesimi.
L'A.T.C. si impegna ad aggiudicare le opere summenzionate entro
6 mesi dalla data di approvazione da parte del Comune delle opere
medesime";
2) di dare atto che rimane invariata ogni altra parte del predetto
schema non espressamente modificata dal presente provvedimento;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.