Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 125
2007 05656/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 dicembre 2007

(proposta dalla G.C. 4 settembre 2007)

OGGETTO: Z.U.T. 2.3 CAVAGNOLO LOTTO "E"- CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO - SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 APRILE 2006 (MECC. 2006 02490/104) - SPECIFICAZIONI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva in data 24 aprile 2006, sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione all'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree di proprietà comunale sulle quali sono stati localizzati i diritti edificatori comunali, destinati ad edilizia residenziale pubblica, generati nell'ambito dei Programmi Integrati e dei Programmi di Riqualificazione Urbana approvati dalla Città.
Tra gli schemi di convenzione approvati con il predetto provvedimento, risulta anche quello relativo al Lotto "E", sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5T Ivrea 1, sul quale sono stati localizzati diritti edificatori comunali per mq. 800 di Superficie Lorda di Pavimento, assegnati all'A.T.C. di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12).
Il valore dell'area ammonta ad Euro 143.044,57.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, pari a Euro 1.547.305,00, assegnato all'A.T.C. con determinazione regionale n. 176 del 4 settembre 2002.
In sede di predisposizione dell'atto pubblico, redatto sulla base dello schema di convenzione allegato al predetto provvedimento deliberativo, da stipularsi con l'A.T.C. i competenti Uffici Comunali hanno individuato la presenza di un fabbricato esistente sull'area di cui trattasi.
All'art. 4 dello schema di convenzione approvato è stabilito che l'importo di Euro 143.044,57, dovuto dall'A.T.C. per acquisizione dell'area, sia corrisposto in due rate, delle quali la prima, pari al 30% dell'importo medesimo, sia versata alla Tesoreria Comunale contestualmente alla formalizzazione della convenzione, mentre la seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sia versata entro 4 mesi dalla stipula della convenzione medesima; tuttavia, nel caso risultasse la necessità di effettuare opere di bonifica ambientale, ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A., le stesse saranno realizzate dall'Agenzia concessionaria e le relative spese saranno dedotte dal corrispettivo per acquisizione dell'area.
Al fine di procedere alla formalizzazione della convenzione di cui trattasi ed alla conseguente realizzazione del programmato intervento di E.R.P. da parte dell'A.T.C., si rende necessario integrare le clausole convenzionali con l'obbligo a carico dell'Agenzia concessionaria, di eseguire, oltre alle opere di bonifica summenzionate, anche la demolizione del fabbricato esistente, con riconoscimento dei relativi costi in deduzione dal corrispettivo stabilito per acquisizione dell'area.
Constatato che un obbligo analogo, peraltro, è già previsto negli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale con la summenzionata deliberazione del 7 aprile 2006 per quanto attiene gli interventi da realizzarsi sulle aree comunali comprese nel PRIU Spina 4 e nell'ambito del Piano Particolareggiato ex INCET e che la soluzione che si propone per risolvere l'imprevisto ostacolo nel redigere la convenzione viene risolta analogamente, trattandosi di specificazioni che non snaturano la causa e le modalità del rapporto contrattuale con l'A.T.C., già approvato dal Consiglio Comunale, in analogia a quanto stabilito da quest'ultimo in riferimento ai predetti interventi, si rende necessario approvare le integrazioni, riportate nel dispositivo del presente provvedimento, allo schema di convenzione relativo all'intervento da realizzarsi nell'ambito della Z.U.T. 2.3 Cavagnolo, per consentire l'esecuzione della demolizione del fabbricato esistente da parte dell'A.T.C.. Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti specificazioni allo schema di convenzione, avente per oggetto la concessione del diritto di superficie sul Lotto "E", sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5T Ivrea 1, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104):
- al termine dell'art. 3 aggiungere il seguente capoverso:
"L'A.T.C. si obbliga a realizzare direttamente le opere di demolizione dei manufatti esistenti sull'area concessa, in osservanza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere valutati, con esito favorevole, da parte del Civico Ufficio Tecnico.
L'esatta definizione dell'importo delle opere nonché dei costi sostenuti per la loro realizzazione sarà determinato a seguito dell'ultimazione delle stesse, tenendo conto dei costi sostenuti e documentati, secondo le procedure dei lavori pubblici normate dalle legge vigenti.";
- all'art. 4, il primo capoverso, viene così parzialmente riformulato:
"- L'A.T.C. si impegna nei confronti del Comune ad effettuare il pagamento del corrispettivo determinato come al precedente art. 3, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14, con le seguenti modalità:
a) l'importo di Euro 143.044,57, corrispondente al costo di acquisizione dell'area oggetto della concessione del diritto di superficie, viene suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari al 30% dell'importo medesimo, è stato versato alla Tesoreria Comunale in data …………. come risulta da quietanza numero ……….rilasciata dal Servizio Tesoreria. La seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sarà determinata tenendo conto della deduzione dei costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria per la demolizione del fabbricato esistente sul lotto assegnato e per l'eventuale bonifica ambientale del lotto medesimo ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A., rendicontati secondo quanto stabilito dal precedente art. 3. Sull'importo della seconda rata, dedotti i suddetti costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria, gravano gli interessi legali a far data dai 90 giorni successivi all'aggiudicazione dei lavori medesimi. L'A.T.C. si impegna ad aggiudicare le opere summenzionate entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte del Comune delle opere medesime";
2) di dare atto che rimane invariata ogni altra parte del predetto schema non espressamente modificata dal presente provvedimento;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.