Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 89
2007 05378/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA GUALA N. 91/E. RINNOVO CONCESSIONE AL CIRCOLO "BOCCIOFILA LE BELLE ROSE".
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 22 luglio
2002 (mecc. 2002 04220/010), esecutiva dal 5 agosto 2002, il Consiglio
Comunale assegnava alla Società Bocciofila Le Belle Rose,
per la durata di anni 5, la gestione dell'impianto sportivo di
proprietà comunale di complessivi mq. 1.100 circa, sito
in Torino - via Guala n. 91/E, che comprendeva un'area servizi
destinata a parcheggio, 4 campi di bocce scoperti ed un fabbricato
ad un piano ft. per circa mq. 100 utilizzato a sede sociale, bar,
cucina e servizi. (n. ord. 116 - pratica p. n. 10260).
La convenzione, che scadrà
il 4 agosto 2007, prevede un canone annuo di Euro 835,00 IVA inclusa
e pone le spese relative alle utenze a carico del concessionario,
così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU
5235 del 26 febbraio 2003).
Il concessionario, ai sensi dell'art.
6 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi
comunali, ha presentato istanza di rinnovo e la Circoscrizione
9, con deliberazione del 26 giugno 2007 (mecc. 2007 03997/092)
ha proposto di rinnovare la concessione dell'impianto sito in
via Guala n. 91/E al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose",
per la durata di anni 5 e ad un canone di Euro 1.270,00 secondo
lo schema di disciplinare approvato ed allegato alla presente
deliberazione (all. 1 - n. ).
Attualmente l'impianto in oggetto
copre una superficie di circa mq. 1.100 circa comprendente un
fabbricato ad un piano ft. di mq. 108 (mc. 291) adibito a sede
sociale, bar-cucina di supporto all'attività sportiva,
servizi, un locale interrato ad uso magazzino di mq. 95 circa
e 5 campi bocce scoperti ed illuminati.
Esaminata la proposta della Circoscrizione
9, al fine di garantire la continuità dell'attività
svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi
che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto
ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì
conto che il concessionario ha rispettato interamente le condizioni
previste nella precedente convenzione, ai sensi del Regolamento
per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti
sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal
1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo
della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni
5 al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose", alle condizioni
riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n.
) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Si ritiene di stabilire un canone annuo di Euro 1.270,00 IVA compresa
tenuto conto della nuova valutazione patrimoniale del bene, della
tipologia e della collocazione territoriale dell'impianto, nonché
del contenuto sociale della proposta di convenzione, considerando
altresì lo stato di fatto dell'impianto nonché lo
stato di manutenzione e conservazione dello stesso.
Ai sensi del succitato Regolamento,
si propone di suddividere le utenze come segue:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze
per le parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristorante
e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare
contatori separati;
- interamente le spese telefoniche
e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria
sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti
dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città,
di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente
impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di rinnovare la concessione
dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via
Guala n. 91/E - al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose"
P.IVA 07063960012 con sede legale in via Guala n. 91/E, per un
periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 1.100 circa comprendente un fabbricato ad un piano ft. di
mq. 108 (mc. 291) adibito a sede sociale, bar-cucina di supporto
all'attività sportiva, servizi, un locale interrato ad
uso magazzino di mq. 95 circa e 5 campi bocce scoperti ed illuminati;
2) di approvare lo schema di convenzione
che costituisce parte integrante della presente deliberazione
(allegato 2), con il Circolo "Bocciofila Le Belle Rose"
alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.270,00 I.V.A.
compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
9 in un'unica rata anticipata.
Il canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del
canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art.
1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata
accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto,
di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico
del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.