Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 89
2007 05378/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 SETTEMBRE 2007

(proposta dalla G.C. 28 agosto 2007)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA GUALA N. 91/E. RINNOVO CONCESSIONE AL CIRCOLO "BOCCIOFILA LE BELLE ROSE".

     Proposta dell'Assessore Montabone.

     Con deliberazione del 22 luglio 2002 (mecc. 2002 04220/010), esecutiva dal 5 agosto 2002, il Consiglio Comunale assegnava alla Società Bocciofila Le Belle Rose, per la durata di anni 5, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di complessivi mq. 1.100 circa, sito in Torino - via Guala n. 91/E, che comprendeva un'area servizi destinata a parcheggio, 4 campi di bocce scoperti ed un fabbricato ad un piano ft. per circa mq. 100 utilizzato a sede sociale, bar, cucina e servizi. (n. ord. 116 - pratica p. n. 10260).
     La convenzione, che scadrà il 4 agosto 2007, prevede un canone annuo di Euro 835,00 IVA inclusa e pone le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 5235 del 26 febbraio 2003).
     Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha presentato istanza di rinnovo e la Circoscrizione 9, con deliberazione del 26 giugno 2007 (mecc. 2007 03997/092) ha proposto di rinnovare la concessione dell'impianto sito in via Guala n. 91/E al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose", per la durata di anni 5 e ad un canone di Euro 1.270,00 secondo lo schema di disciplinare approvato ed allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
     Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 1.100 circa comprendente un fabbricato ad un piano ft. di mq. 108 (mc. 291) adibito a sede sociale, bar-cucina di supporto all'attività sportiva, servizi, un locale interrato ad uso magazzino di mq. 95 circa e 5 campi bocce scoperti ed illuminati.
     Esaminata la proposta della Circoscrizione 9, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose", alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Si ritiene di stabilire un canone annuo di Euro 1.270,00 IVA compresa tenuto conto della nuova valutazione patrimoniale del bene, della tipologia e della collocazione territoriale dell'impianto, nonché del contenuto sociale della proposta di convenzione, considerando altresì lo stato di fatto dell'impianto nonché lo stato di manutenzione e conservazione dello stesso.
     Ai sensi del succitato Regolamento, si propone di suddividere le utenze come segue:
a carico del concessionario:
-     il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
-     tutte le spese relative alle utenze per le parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
-     interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
-     l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
     La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
     Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Guala n. 91/E - al Circolo "Bocciofila Le Belle Rose" P.IVA 07063960012 con sede legale in via Guala n. 91/E, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 1.100 circa comprendente un fabbricato ad un piano ft. di mq. 108 (mc. 291) adibito a sede sociale, bar-cucina di supporto all'attività sportiva, servizi, un locale interrato ad uso magazzino di mq. 95 circa e 5 campi bocce scoperti ed illuminati;

2)     di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato 2), con il Circolo "Bocciofila Le Belle Rose" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.270,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione 9 in un'unica rata anticipata.
     Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
     Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.