Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 79
2007 05085/009
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 DELLA L.R. 56/1977, CONCERNENTE CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE INERENTE LA VARIANTE N. 117. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Piano Regolatore approvato
nel 1995 ammetteva nelle aree normative TE - "Aree o complessi
di edifici a destinazione terziaria", in modo indifferenziato,
senza limitazioni quantitative o conformative, l'uso residenziale,
le attività espositive e congressuali, e turistico-ricettive.
Con deliberazione n. 48 del 7 maggio
2007, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 17,
comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 117 al vigente
P.R.G., concernente la modifica delle modalità di intervento
in area normativa TE (aree e complessi di edifici a destinazione
terziaria) allo scopo di risolvere le problematiche, emerse nel
corso degli ultimi anni, connesse alla trasformazione verso la
residenza di immobili ad uso terziario delle aree periferiche
e di contesti produttivi, nei quali la residenza era prevista
esclusivamente come complementare alle altre destinazioni, risultando
altrimenti inadeguata rispetto al contesto circostante.
In particolare, la variante n. 117
disciplina la possibilità di operare trasformazioni di
immobili a destinazione terziaria a favore della residenza in
misura diversa a seconda che gli interventi siano localizzati
nel centro storico o in aree esterne e rafforza la possibilità
di ammettere, ai piani bassi degli edifici con destinazione TE,
l'insediamento di attività integrative quali quelle commerciali
al dettaglio, di ristorazione, pubblici esercizi e di artigianato
di servizio.
Nell'introdurre la possibilità
di ammettere le attività integrative sopra richiamate ai
piani interrato, terreno, ammezzato e primo, tale limitazione
è stata estesa, per mero errore materiale, anche alle attività
espositive e congressuali ed a quelle turistico-ricettive, per
le quali non si è mai prospettata la necessità di
provvedere in tal senso, posto che ciò introdurrebbe un'ingiustificata
limitazione.
E', pertanto, necessario rettificare
il testo normativo e tale modifica si configura quale correzione
di errore materiale di cui all'ottavo comma, lettera a) dell'art.
17 della L.R. n. 56/1977; peraltro, nel corso del procedimento
di adozione ed approvazione della variante n. 117 non è
mai stata fatta menzione di tale intendimento né la limitazione
introdotta trova riscontro in alcun elaborato esplicativo della
variante.
Nel riportare la norma alla sua
originaria formulazione, unicamente per l'aspetto sopra riportato,
e ripristinare il disposto per le aree TE, si propone, quindi,
di modificare la norma come segue:
- all'inizio del comma 54, introdurre
le seguenti parole: "Sono consentite le attività espositive
e congressuali (v. art. 3 punto 6) e turistico-ricettive (v. art.
3 punto 2A).";
- al comma 54, dopo le parole "Ai
piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono", inserire
"inoltre" e, dopo la parola "consentite:",
eliminare le seguenti: "attività espositive e congressuali
(v. art. 3 punto 6) e turistico-ricettive (v. art. 3 punto 2A)".
Il presente provvedimento urbanistico
ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità
con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce provvedimento
di variazione ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a) della
Legge Urbanistica Regionale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n.
56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare, ai sensi dell'art.
17, comma 8 della L.U.R., la variazione al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, concernente correzione di errore materiale
inerente la variante n. 117, come descritto in narrativa e più
in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.