Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 79
2007 05085/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 SETTEMBRE 2007

(proposta dalla G.C. 24 luglio 2007)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 DELLA L.R. 56/1977, CONCERNENTE CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE INERENTE LA VARIANTE N. 117. - APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     Il Piano Regolatore approvato nel 1995 ammetteva nelle aree normative TE - "Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria", in modo indifferenziato, senza limitazioni quantitative o conformative, l'uso residenziale, le attività espositive e congressuali, e turistico-ricettive.
     Con deliberazione n. 48 del 7 maggio 2007, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 117 al vigente P.R.G., concernente la modifica delle modalità di intervento in area normativa TE (aree e complessi di edifici a destinazione terziaria) allo scopo di risolvere le problematiche, emerse nel corso degli ultimi anni, connesse alla trasformazione verso la residenza di immobili ad uso terziario delle aree periferiche e di contesti produttivi, nei quali la residenza era prevista esclusivamente come complementare alle altre destinazioni, risultando altrimenti inadeguata rispetto al contesto circostante.
     In particolare, la variante n. 117 disciplina la possibilità di operare trasformazioni di immobili a destinazione terziaria a favore della residenza in misura diversa a seconda che gli interventi siano localizzati nel centro storico o in aree esterne e rafforza la possibilità di ammettere, ai piani bassi degli edifici con destinazione TE, l'insediamento di attività integrative quali quelle commerciali al dettaglio, di ristorazione, pubblici esercizi e di artigianato di servizio.
     Nell'introdurre la possibilità di ammettere le attività integrative sopra richiamate ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo, tale limitazione è stata estesa, per mero errore materiale, anche alle attività espositive e congressuali ed a quelle turistico-ricettive, per le quali non si è mai prospettata la necessità di provvedere in tal senso, posto che ciò introdurrebbe un'ingiustificata limitazione.
     E', pertanto, necessario rettificare il testo normativo e tale modifica si configura quale correzione di errore materiale di cui all'ottavo comma, lettera a) dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977; peraltro, nel corso del procedimento di adozione ed approvazione della variante n. 117 non è mai stata fatta menzione di tale intendimento né la limitazione introdotta trova riscontro in alcun elaborato esplicativo della variante.
     Nel riportare la norma alla sua originaria formulazione, unicamente per l'aspetto sopra riportato, e ripristinare il disposto per le aree TE, si propone, quindi, di modificare la norma come segue:
-     all'inizio del comma 54, introdurre le seguenti parole: "Sono consentite le attività espositive e congressuali (v. art. 3 punto 6) e turistico-ricettive (v. art. 3 punto 2A).";
-     al comma 54, dopo le parole "Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono", inserire "inoltre" e, dopo la parola "consentite:", eliminare le seguenti: "attività espositive e congressuali (v. art. 3 punto 6) e turistico-ricettive (v. art. 3 punto 2A)".
     Il presente provvedimento urbanistico ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce provvedimento di variazione ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a) della Legge Urbanistica Regionale.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
     Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)     di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.U.R., la variazione al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente correzione di errore materiale inerente la variante n. 117, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.     ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.