Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali- Assicurazioni e Vigilanza

n. ord. 104
2007 05030/008

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 OTTOBRE 2007
(proposta dalla G.C. 24 luglio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA E RELATIVI DIRITTI EDIFICATORI SITI NELL`AMBITO SPINA 1, UMI I. ALIENAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER REALIZZAZIONE EDIFICIO A TORRE E COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI. IMPORTO EURO 22.122.000,00 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2002 (mecc. 2001 11054/09) è stata approvata la Variante n. 35 al P.R.G. avente ad oggetto la Spina Centrale, comportante alcune modeste modificazioni anche al PRIU relativo all'Ambito Spina 1, in particolare concernenti il mix funzionale in favore di attività commerciali e pubblici esercizi di supporto alla residenza, una diversa articolazione in altezza degli edifici (tra cui aumento dell'altezza massima dell'edificio previsto su via Rivalta), la previsione della possibilità di trasferimento di SLP comunale da un ambito all'altro della Spina Centrale, la revisione della superficie territoriale di proprietà del Comune e di RFI a seguito di approfondimenti dello stato patrimoniale, con conseguenti rettifiche delle SLP generate e trasferite ed, infine, una nuova configurazione degli spazi pubblici e della viabilità in piazza Marmolada. Nell'intento di adeguare il PRIU ai contenuti della citata Variante ed approvare gli ulteriori elementi progettuali maturati nel frattempo nonché le conseguenti modifiche normative e convenzionali, in data 22 marzo 2006 è stata sottoscritta la modifica all'Accordo di Programma, ratificata, ai sensi dell'art. 34, comma V, del T.U. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2006 02403/009) ed adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 18 luglio 2006 (Suppl. Ord. al B.U.R. n. 29).
Il Programma di Riqualificazione così modificato prevede la realizzazione di un edificio a torre, confermando i diritti edificatori e le relative aree di atterraggio inerenti l'UMI I di proprietà della Città e la possibilità della loro cessione secondo "modalità previste dalla normativa vigente".
Con la realizzazione di tale edificio prosegue il processo di rinnovamento urbanistico imperniato nella creazione delle tre assialità che strutturano oggi la trasformazione della città, avviato con l'interramento dei binari che ha dato vita al grande viale della Spina Centrale con la previsione delle torri che caratterizzeranno l'intero asse della Spina.
Grazie alla realizzazione di questo edificio a torre, da mettere in relazione con quello della stazione di Porta Susa ma anche con quello direzionale della Banca Intesa Sanpaolo che sorgerà lungo l'asse di corso Inghilterra, si verrà a configurare un ambito strategico che intreccerà le potenzialità del servizio ferroviario sotterraneo con il completo rinnovo della città in superficie.
L'attuazione del P.R.G., attraverso l'operazione patrimoniale di alienazione dei diritti edificatori di proprietà della Città e della relativa area fondiaria costituisce presupposto per imprimere un'accelerazione a questa trasformazione, ma anche occasione di investimento per gli operatori, a favore dei quali viene creata l'opportunità di un nuovo insediamento di attività non solo ad uffici, ma anche di servizi privati. Non va sottaciuta la necessità di dare peso ed evidenziare operazioni di valorizzazione come questa che, rafforzando le potenzialità di un'area a vocazione terziaria attraverso la realizzazione di un edificio di significativo impatto architettonico, contribuisce a riportare Torino all'attenzione internazionale, anche in vista delle celebrazioni per il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia.
Sull'area ex Materferro interessata dall'intervento, ubicata tra corso Lione e corso Mediterraneo - pervenuta alla Città per cessione gratuita da uno dei soggetti attuatori, società Rogim a r.l. in data 10 luglio 2001 a rogito notaio Sicignano rep. n. 34583/13346 nell'ambito del P.Ri.U. - sono attualmente localizzati, in forza della modifica del P.Ri.U. Spina 1 sopra citata, diritti edificatori comunali pari a mq./SLP 22.569; ulteriori 7.431 di SLP vengono ivi trasferiti dai seguenti ambiti della Spina Centrale: 13/3 Spina 3-METEC mq. 940, 4.13/4 Spina 3.Treviso mq. 956, 4.13/5 Spina 3-Pianezza mq. 97, 5.10/2 Spina 4-Docks Dora mq. 301, 5.10/5 Spina 4-Metallurgica Piemontese mq. 1.018, 5.10/6 Spina 4-Lauro Rossi mq. 1.242, 5.10/7 Spina 4-Gondrand mq. 2.877. Pertanto, sull'area fondiaria relativa all'UMI I saranno realizzati complessivamente 30.000 mq/SLP, di cui mq. 16.500 di SLP minimo di attività terziarie, mq. 1.000 (minimo) - 7.500 (max) di SLP ad attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), mq. 6.000 di SLP max a residenza.
L'area oggetto del presente provvedimento, graficamente rappresentata nella planimetria allegata (allegato 1.2), nella quale sono raffigurate l'area di concentrazione edificatoria in vendita - colore rosso di mq. 3.300 circa- e l'area circostante oggetto di diritto di superficie in sottosuolo - colore verde di mq. 4.000 circa-, ha un'estensione catastale di mq. 7.300 circa ed è distinta al C.T. al foglio 1298 mappali 103 (parte) - 291 - 305 - 306 (parte), più precisamente definita in sede di frazionamento. Attualmente essa è libera da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere ed è recintata su tutti i lati per ovvie ragioni di ordine pubblico.
Il prezzo a base d'asta dell'area, con gli inerenti diritti edificatori (in parte generati dalla stessa, in parte trasferiti) è stato, infatti, stabilito dal competente Settore Logistica e Valutazioni della Città, in collaborazione con il dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino, in Euro 22.122.000,00 (pari ad Euro 737,40/mq. SLP).
L'alienazione ad asta pubblica, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) (offerte segrete) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, era già stata ipotizzata nell'ambito del P.Ri.U. originario afferente la Spina 1, oggetto di Accordo di Programma adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 7 maggio 1999 e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 27 gennaio 1999. La relativa convenzione attuativa, stipulata in data 15 settembre 1999 a rogito notaio Anzalone con il Proponente Soggetto Attuatore società "Marogisol" s.r.l., nel dare atto che la Città - in quanto proprietaria di terreni aventi capacità edificatoria compresi nel perimetro del P.Ri.U. - doveva configurarsi quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel P.Ri.U. stesso, stabiliva testualmente quanto segue: "per gli interventi corrispondenti alle quote di diritti edificatori comunali, la Città …valuterà se dare attuazione diretta ai diritti comunali medesimi ovvero avvalersi di operatori privati. Questi ultimi saranno individuati mediante asta pubblica ai sensi del Regolamento di contabilità di Stato…ed a favore del Proponente soggetto attuatore sarà previsto il diritto di prelazione, mediante clausola inserita nel bando d'asta con l'indicazione del termine per l'esercizio stesso".
Peraltro, così come risulta dalla modifica dell'Accordo di Programma sopra citata (D.P.G.R. n. 68 del 18 luglio 2006 e deliberazione consiliare - mecc. 2006 02403/009 - dell'11 aprile 2006), per effetto di scissione societaria della Società Marogisol a r.l. ed in forza di alienazione frazionata delle aree di concentrazione edificatoria ubicate nella Spina, hanno successivamente assunto la qualità di Proponenti Soggetti Attuatori del Programma, per essere divenuti proprietari delle aree oggetto del medesimo, le Società "Rogim s.r.l." con sede in Torino, via Assarotti n. 10, incorporata nella società RUI S.p.A. via Nerino 8 - Milano, "V.R.G. Domus s.r.l." con sede in Torino, corso Matteotti n. 32/A e "GS S.p.A." con sede in Milano, via Caldera n. 21. Tali operatori, che hanno sottoscritto la convenzione integrativa del P.Ri.U. in data 19 ottobre 2006 a rogito notaio Morano e, pertanto, sono subentrati in tutti i diritti ed obblighi già facenti capo al Proponente originario, risultano, ad oggi, titolari del diritto di prelazione per l'acquisto dei diritti edificatori di proprietà comunale e del relativo sedime di atterraggio di cui è caso.
Il diritto di prelazione, che viene concesso per pattuizione contrattuale, potrà essere esercitato, sul prezzo di aggiudicazione, o sul corrispettivo a base d'asta, nel caso in cui questa vada deserta tanto congiuntamente dalle predette Società - che in tal caso acquisteranno l'area in oggetto in comproprietà indivisa ed assumeranno le obbligazioni tutte nascenti dalla presente operazione in via solidale - quanto disgiuntamente, al fine di pervenire all'acquisto dell'intero sedime con relativa SLP. In quest'ultima ipotesi, dovrà necessariamente essere effettuata una "licitazione" al rialzo sul corrispettivo di aggiudicazione tra le Società disgiuntamente prelazionarie ed il trasferimento di proprietà avverrà a favore del migliore offerente.
L'intervento di realizzazione dell'edificio a torre (che dovrà essere attuato tramite Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.) comporta la necessità di rendere edotti gli interessati non solo delle possibilità edificatorie dell'area, ma altresì degli oneri ed obblighi da soddisfare, secondo la normativa edilizia ed urbanistica vigente, per la sua attuazione. E' stata, pertanto, predisposta una scheda urbanistica, unita al presente provvedimento (all. 1.1 - n. ) che definisce:
- La SLP da realizzare, generata e quella trasferita;
- il mix funzionale;
- il fabbisogno di aree a servizi relativo all'UMI;
- la quota minima di parcheggi pubblici da realizzare a standard;
- la stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- la stima delle opere di urbanizzazione a scomputo;
- la stima del contributo del costo di costruzione;
- la quota minima di parcheggi pertinenziali;
- l'area di concentrazione dell'edificato;
- l'area da cedere in sottosuolo in diritto di superficie.
Tale scheda, verrà altresì allegata all'Avviso di asta Pubblica per farne parte integrante e sostanziale. Si precisa che le destinazioni terziarie e ASPI sono quelle definite dall'art. 2 punti 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Le attività commerciali all'interno della funzione ASPI sono limitate agli artt. 3.4.A1b1 (extra alimentare), 3.4.A2 e 3.4.A3 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Per quanto concerne le opere realizzabili a scomputo, le stesse consistono - come evidenziato nel P.Ri.U. - nella sistemazione superficiale dell'UMI I, nell'attrezzaggio del parcheggio pubblico costituente standard urbanistico di cui infra, nella sistemazione della sede viaria di corso Rosselli e nella sistemazione superficiale dell'area sovrastante il parcheggio pubblico (all. 1.3 - n. ), il tutto come indicato nella Tavola 18 e negli elaborati del P.Ri.U..
Nell'ambito del P.Ri.U. è stata prevista la realizzazione di parcheggi pubblici in sottosuolo da rendere a standard per una superficie di mq. 7.000, dimensionata in relazione alla SLP generata attualmente dall'area, da incrementare a mq. 8.300 in relazione al trasferimento della ulteriore SLP. Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto a realizzare un parcheggio pubblico nel sottosuolo dell'area di proprietà comunale limitrofa a quella oggetto di alienazione, raffigurata in colore blu nella sopra citata planimetria (all. 1.2 - n. ), che verrà messa a disposizione del soggetto aggiudicatario al solo fine della realizzazione delle opere. Si precisa che tale area è individuata in via indicativa nella citata planimetria, potendosi determinare l'esatto perimetro della stessa solo a seguito del progetto definitivo che dovrà essere redatto dall'aggiudicatario e che la stessa potrà comprendere, altresì, il sottosuolo del sedime della via Martini Mauri (proseguimento di via Rivalta, nel tratto compreso tra corso Mediterraneo e corso Lione).
Viceversa, i parcheggi pertinenziali all'intervento (Legge 122/1989) potranno essere realizzati, oltre che nell'interrato dell'edificio a torre, anche nel sottosuolo dell'area pubblica circostante a quella di concentrazione edificatoria, il cui ingombro è indicato con colore verde nella suddetta planimetria (allegato 1.2) e che, a tal fine - trattandosi di area classificata attualmente dal P.R.G. come area a Servizi e, in quanto tale, appartenente al patrimonio della Città - viene concessa in diritto di superficie in sottosuolo a titolo oneroso e deve essere oggetto, ai sensi dell'art. 19 delle N.U.E.A., di specifico convenzionamento, così come, fra l'altro, indicato nell'elaborato 10, art. 5, lett. E del P.Ri.U. e come di seguito indicato.
Il corrispettivo di tale diritto di superficie in sottosuolo è da intendersi compreso nel prezzo da porsi a base d'asta. La durata del diritto viene stabilita in 99 anni con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile e potrà essere rinnovata alla scadenza, previo assenso della Città, da manifestarsi secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta dell'aggiudicatario o suoi aventi causa, corredata da una descrizione delle opere realizzate e delle modalità d'impiego, che pervenga almeno un anno prima della scadenza stessa. Al termine, il diritto si estinguerà e il sottosuolo dell'area, con quanto esistente, tornerà in piena proprietà della Città, senza oneri per quest'ultima, a termine di legge.
In ogni caso, è consentito all'aggiudicatario e ai suoi aventi causa di cedere il diritto di superficie, nel rispetto del limite temporale di durata del medesimo, come pure di costituirvi garanzie reali, a condizione che alla scadenza il manufatto interrato venga riconsegnato alla Città, anche conformemente al disposto dell'art. 2816 c.c., libero da liti e vincoli di qualsiasi natura.
Resta stabilito che i posti di sosta privati non potranno essere destinati ad uso diverso dal parcheggio né ceduti separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.
Detta clausola, che sarà meglio definita e specificata nel bando di gara dovrà essere inserita in tutti i successivi contratti di locazione o cessione.
Gli atti dispositivi e contrattuali non potranno in ogni caso superare la durata del diritto di superficie.
Il proprietario superficiario dovrà inserire negli atti di locazione o di trasferimento del diritto di superficie, a pena di risoluzione del contratto costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con espressa approvazione ex art. 1341, 2° comma c.c., la precedente obbligazione, nonché il divieto per i cessionari di cedere in proprietà superficiaria a terzi il posto di sosta di cui sono titolari separatamente dall'unità immobiliare costituente bene principale.
Alla scadenza del diritto di superficie cesseranno tutti i rapporti instaurati dall'aggiudicatario o suoi aventi causa con i privati sulla base di quanto previsto dall'art. 954 c.c. 1° e 2° comma, ferma restando la facoltà del Comune di procedere in tal caso al rilascio di concessioni d'uso a favore dei privati stessi. Sempre alla scadenza, l'area interrata ed i manufatti ivi realizzati dovranno essere riconsegnati in buone condizioni di manutenzione.
A tal fine, sei mesi prima della riconsegna alla Città verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.
L'aggiudicatario dovrà tutelare il parcheggio pertinenziale rispetto ad eventuali infiltrazioni di fluidi provenienti dal soprassuolo di proprietà comunale, dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti. Il Comune dovrà comunque essere manlevato da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato al manufatto da eventuali infiltrazioni per tutta la durata del diritto di superficie. Dovrà inoltre essere osservata la vigente normativa in materia di scarichi ed immissioni in genere (acqua, gas, rumori, ecc.).
L'aggiudicatario dovrà, inoltre, effettuare lo spostamento ed il ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi del sopra e sottosuolo (che eventualmente risultassero interessati dai lavori per la costruzione del parcheggio, d'intesa con il Comune e con gli Enti erogatori dei servizi), la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, compresi gli impianti, le strutture, la soletta di copertura e le relative strutture portanti sino alla scadenza del diritto di superficie, nonché la sistemazione della parte superficiale, per una estensione pari a circa mq. 4.000, secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio Tecnico.
In sede di P.E.C. verrà disciplinato l'accollo all'aggiudicatario della manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo dell'area trapezoidale, esterna alla fondiaria, la cui sistemazione superficiale è prevista a scomputo degli oneri di urbanizzazione (allegato 1.3).
Si intende, comunque, che la sistemazione di tutto lo spazio pubblico dovrà essere opportunamente trattata con caratteristiche di qualità, con la presenza di percorsi pedonali di relazione, in particolare in continuità con lo spazio a nord ospitante la fontana di Mario Mertz e comunque in armonia con il restante contesto urbano.
Pertanto, il progetto delle opere di sistemazione superficiale da realizzarsi a scomputo, tanto dell'area soprastante il parcheggio pubblico quanto dell'area sovrastante quello pertinenziale, dovrà essere concordato con i competenti Uffici comunali e tenere conto delle indicazioni dagli stessi fornite.
I progetti relativi alla realizzazione sia dell'edificio a torre, sia dei parcheggi, dovranno essere elaborati tenendo conto dell'esigenza, durante l'esecuzione dei lavori, del mantenimento della viabilità pubblica e privata esistente, per quanto tecnicamente possibile, nonché del mantenimento in servizio a carico dell'aggiudicatario di tutti i servizi e delle utenze esistenti, sulla scorta della proposta di organizzazione logistica dei lavori e della viabilità provvisoria che dovrà essere redatta dall'aggiudicatario.
Detti progetti, pertanto, dovranno essere corredati anche da elaborati concernenti la sistemazione provvisoria e definitiva dei sottoservizi esistenti, quali risultanti da apposita indagine presso i competenti Uffici del Comune o degli Enti erogatori.
Il procedimento che si approva si inserisce nel contesto della valorizzazione della Torino post-olimpica. Infatti, in vista delle gare olimpiche, il tessuto urbano è stato pressoché "rigenerato" con un restyling che contribuisce a porre finalmente la città tra le mete desiderate per i viaggi in Europa.
Al fine di conseguire esiti di qualità architettonica nonché di ecocompatibilità ed efficienza energetica coerenti con il valore urbanistico e simbolico dell'immobile in oggetto, si richiederà all'aggiudicatario - al pari di quanto avvenuto per la torre Spina 2 in forza dell'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2004 06377/008) del 13 settembre 2004 - di affidare la progettazione a professionisti di elevata qualificazione da scegliersi attraverso una procedura di selezione che assicuri la massima trasparenza.
La Commissione cui sarà affidata la selezione dovrà prevedere anche la presenza di esperti scelti nell'ambito di terne fornite dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, nonché di almeno un dirigente comunale.
Qualora, in esito alla selezione, il progetto segnalasse l'esigenza, in relazione motivate ragioni compositive, ambientali e funzionali, del superamento dell'attuale limite di altezza fissato in 100 metri, la relativa istanza sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'eventuale assunzione degli atti di competenza.
Si dà atto infine che la quota edilizia convenzionata prevista dalla variante 35/02 è reperita in altri ambiti della Spina Centrale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte integrante del presente provvedimento:
1) di approvare la valorizzazione dei diritti edificatori di proprietà comunale relativi all'ambito Spina 1, UMI I, mediante l'alienazione ad asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dell'area di proprietà comunale, con relativi diritti edificatori pari a mq./SLP 30.000, con il seguente mix funzionale: Terziario min. mq. 16.500, ASPI min. mq. 1.000 max. mq. 7.500, Residenza max. mq. 6.000, sita all'interno dell'isolato compreso tra via Millio, corso Mediterraneo, via Martini Mauri e corso Lione e descritta al C.T. al foglio 1298 mappali 103 parte 291-305 parte, quale individuata con colore rosso nell'allegata planimetria (allegato 1.2) al fine della realizzazione di un edificio a torre con le destinazioni di cui sopra;
2) di trasferire nell'ambito 12.9/1 Spina 1 PRIU mq. 7.431 di SLP, libera da convenzionamenti, dai seguenti ambiti della Spina Centrale: 13/3 Spina 3-METEC mq. 940, 4.13/4 Spina 3-Treviso mq. 956, 4.13/5 Spina 3-Pianezza mq. 97, 5.10/2 Spina 4-Docks Dora mq. 301, 5.10/5 Spina 4-Metallurgica Piemontese mq. 1.018, 5.10/6 Spina 4-Lauro Rossi mq. 1.242, 5.10/7 Spina 4-Gondrand mq. 2.877. La quota di edilizia convenzionata generata dall'ambito Spina 1, pari a mq. 3.859, e quella relativa alla SLP trasferita pari a mq. 590 verrà garantita nell'ambito 5.10/3 Spina 4 -FS1;
3) di rinviare a specifico separato provvedimento del Consiglio Comunale, qualora l'attività di progettazione architettonica e tecnologica facesse emergere l'esigenza del superamento dell'attuale limite di altezza fissato in 100 metri, l'eventuale determinazione di un nuovo limite;
4) di dare atto del diritto di prelazione in favore delle Società Rui S.p.A., VRG Domus e GS S.p.A., nei termini meglio previsti nella parte narrativa e qui da intendersi compiutamente richiamata;
5) di approvare la costituzione del diritto di superficie novantanovennale nel sottosuolo dell'area circostante alla superficie fondiaria, distinta al C.T. al foglio 1298 mappale 103 (parte)- 305 (parte) - 306 (parte) quale individuata con colore verde nella planimetria come sopra allegata (allegato 1.2), alle condizioni tutte riportate nella narrativa del presente provvedimento e qui integralmente richiamate;
6) di prendere atto che il valore a base d'asta dell'area con annessi diritti edificatori di cui al punto 1), nonché del connesso diritto di superficie sull'area di cui al punto 5), è stato stimato dai competenti uffici, in collaborazione e sulla scorta delle competenze scientifiche del Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino in Euro 22.122.000,00 fuori campo IVA; l'importo di aggiudicazione dovrà essere versato alla Città con le modalità e nei termini stabiliti dal bando d'asta;
7) di disporre che i concorrenti si impegnino, a pena di esclusione, nell'istanza di partecipazione all'asta e per il caso di aggiudicazione, alla predisposizione ed elaborazione di P.E.C. ex art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., al rispetto della disciplina del P.Ri.U. Spina 1 ed, infine, all'individuazione di progettista di fama internazionale da scegliersi attraverso procedura concorsuale;
8) di disporre che le aree, con i relativi diritti edificatori, oggetto del presente provvedimento vengano cedute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere comunque da persone e cose, diritti reali e personali, pesi (salva la prevedibile presenza di sottoservizi il cui eventuale spostamento/rimozione deve intendersi a carico dell'aggiudicatario o suoi appaltatori o aventi causa), ipoteche, privilegi, trascrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse e vengano trasferite con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, servitù attive e passive, sia trascritte sia non trascritte, con garanzia per evizione e molestie nel possesso, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di qualsivoglia natura;
9) di demandare agli organi competenti l'indizione dell'asta pubblica e relativi provvedimenti, l'esatta individuazione catastale dei terreni, l'accertamento dell'entrata ed ogni altro adempimento che si rendesse necessario nel corso del procedimento, dandosi atto che le spese di asta e notarili sono a carico dell'aggiudicatario, mentre gli oneri catastali sono assunti dalla Città;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.