Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali, Assicurazioni e Vigilanza

n. ord. 103
2007 04842/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 OTTOBRE 2007
(proposta dalla G.C. 17 luglio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA PONS E CANTAMESSA ZONA URBANA TRA VIA MALTA E VIA LUSSIMPICCOLO. COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE ASL 2 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO NEL CONTESTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL`ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI EX ART. 71 LEGGE 488/98.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Borgione.

L'art. 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha stanziato la somma di circa 775 milioni di Euro (corrispondenti a Lire 1.500 miliardi del vecchio conio) allo scopo di finanziare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (c.d. Piano straordinario), prevedendo che le Regioni, al fine di concorrere ai finanziamenti, d'intesa con i Comuni interessati, elaborino specifici progetti sottoponendoli all'esame di apposita Commissione, istituita presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Le disposizioni sopra riportate prevedono inoltre che il finanziamento dei progetti cofinanziati dallo Stato debba essere assicurato per non meno del 30% da altre risorse pubbliche o private.
Con apposito atto la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha individuato, su proposta del Ministro per la Sanità, i grandi centri urbani di cui all'art. 71 della citata Legge, tra i quali rientra la Città di Torino.
La Regione Piemonte ha pertanto elaborato, in collaborazione con la Città di Torino e gli altri enti interessati, un progetto, denominato "Città in salute", finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione sul territorio della Città di Torino, che è stato ammesso al finanziamento con D.M. 5 aprile 2001.
Il progetto prevede il riordino logistico dei servizi specialistici ambulatoriali, anche attraverso la progettazione ed edificazione o ristrutturazione di alcune nuove sedi ambulatoriali, allo scopo di poter unificare in sedi più organiche varie attività che sono attualmente dislocate in piccole sedi, nell'intento di offrire ai cittadini servizi più attrezzati e meglio fruibili. Esso si articola in vari sottoprogetti ed interventi, tra i quali si inserisce la realizzazione di un nuovo Poliambulatorio, di interesse per l'Azienda Sanitaria Locale ASL 2, nell'area di proprietà comunale compresa tra via Malta e via Lussimpiccolo.
Tale progetto, volto a ricollocare e a potenziare in un'unica sede i locali attualmente ubicati in via Monginevro, ha ottenuto l'assenso al finanziamento da parte della Regione Piemonte mediante un contributo pari ad Euro 7.000.000, che coprirà i soli costi di costruzione del fabbricato.
La Città, considerando di altissimo valore sociale ogni intervento atto a migliorare le prestazioni sanitarie sul territorio, in modo da garantire e rendere effettivo per i cittadini il diritto alla salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione, ritenendo che una efficace dislocazione ed organizzazione delle strutture sanitarie sul territorio possa contribuire in maniera significativa all'attuazione di tale principio, ha già dato in passato la propria adesione al progetto "Città in salute" con l'assegnazione in concessione a titolo gratuito all'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di un immobile situato in Via Borgoticino 9/11, di proprietà comunale, per la realizzazione di un Poliambulatorio (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2004 04572/008 del 15 giugno 2004).
Anche per l'intervento di cui all'oggetto la Città intende confermare la propria partecipazione agli interventi ex art. 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 nel contesto della quota di finanziamento mediante risorse pubbliche e private diverse rispetto a quelle erogate mediante il finanziamento erogato dalla legge già citata.
Detta partecipazione si concretizzerà nella costituzione a favore della Azienda Sanitaria in argomento, senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale sull'area sopraccitata - il cui valore è stimato dal competente Settore Valutazioni Immobiliari in Euro 731.940,00 - al fine della realizzazione, da parte della Azienda predetta del nuovo Poliambulatorio.
Per contro, secondo le intese raggiunte tra l'ASL 2 e la Città di Torino, la prima si impegna a sottoscrivere, al momento della costituzione del diritto di superficie a suo favore, un contratto di comodato della stessa durata, a favore della Città di Torino, su una porzione dell'edificato realizzato dalla Azienda Sanitaria dell'estensione di mq. 454, da individuarsi successivamente.
Il Comune di Torino destinerà tali spazi ad uffici e servizi in ambito socio assistenziale, con esclusione di attività di ambulatorio medico o altre destinazioni sanitarie.
Il sopradescritto quadro dei rapporti, mentre consente di raggiungere un assetto patrimoniale congruo e rispettoso degli interessi di entrambi gli Enti partecipanti, favorisce l'instaurarsi e il consolidarsi di rapporti di collaborazione sinergici, a diretto vantaggio della comunità ed in particolare degli utenti dei servizi.
L'area concessa in diritto di superficie dell'estensione di mq. 4.768 circa, descritta al catasto terreni Foglio n. 1297 mappale 494, e meglio identificata nell'unita planimetria con contorno in colore rosso (allegato 1), è pervenuta alla Città a seguito di cessione a titolo gratuito da parte della Ditta "Punto s.r.l." con atto a rogito notaio Roberto Martino in data 23 novembre 1999, repertorio 15074, raccolta 8018, trascritto il 16 dicembre 1999 ai nn. 44489/26116, in attuazione di quanto previsto dalla concessione edilizia convenzionata per l'attuazione della zona urbana di trasformazione di PRGC compresa tra Corso Racconigi, Via Lussimpiccolo e Via Malta "Ambito 12.1 Pons e Cantamessa", stipulata ai sensi dell'art. 49, 5° comma, della LUR tra la Città di Torino e la società "Punto s.r.l." con atto a rogito notaio Roberto Martino in data 16 giugno 1998, repertorio n. 12557/6605.
L'ambito 12.1 "Pons e Cantamessa" è destinato dal PRG vigente ad attività di Servizio alle Persone e alle Imprese nonché a Residenza. Tra le Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese, in base alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, sono comprese le attrezzature di interesse comune quali: servizi sociali, assistenziali, sanitari ed uffici pubblici e privati (studi professionali, laboratori sanitari, etc.). Pertanto, poiché l'attività che l'ASL 2 intende realizzare nell'area è conforme con la predetta destinazione urbanistica, sussistono i presupposti per costituire, ai sensi dell'art. 41, 1° comma n. 6 del R.D. 827/1924 e dell'art. 19 delle N.U.E.A., il diritto di superficie in oggetto.
Per le ragioni sopra esposte, poiché sono stati messi a disposizione dell'ASL 2 i fondi necessari alla realizzazione del nuovo Poliambulatorio, si rende necessario procedere all'approvazione della costituzione del diritto di superficie sull'area di cui all'oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento e secondo la normativa vigente in materia di diritto di superficie.
Alla scadenza del 99° anno, il fabbricato e le relative pertinenze passeranno in piena ed esclusiva proprietà alla Città, senza che da quest'ultima sia dovuto corrispettivo o indennizzo alcuno, salva la volontà espressa, di comune accordo tra le parti, di rinnovare il contratto, da esercitarsi entro sei mesi dalla scadenza del 99° anno, alle condizioni allora stabilite.
E' consentita la costituzione di garanzie reali sul diritto di superficie o sulla proprietà superficiaria a condizione che alla scadenza gli immobili realizzati vengano riconsegnati alla Città, anche conformemente al disposto dell'art. 2816 cod. civ., liberi da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti e vincoli di qualsiasi natura.
L'ASL 2 dovrà riconsegnare alla Città l'area e quanto realizzato su di essa in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, due anni prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato degli immobili.
Da parte sua l'ASL 2 si impegnerà in atto a sottoscrivere un contratto di comodato, ex artt. 1803 ss. cod. civ., a favore della Città di Torino, su una porzione dell'edificato realizzato dall'Azienda Sanitaria dell'estensione di mq. 454.
L'ASL si impegna inoltre a dotare la nuova struttura, a propria cura e spese, di un adeguato numero di parcheggi aggiuntivi a quelli pertinenziali, comunque non inferiore a 100 posti auto. Le modalità di realizzazione dei parcheggi predetti e il numero dei medesimi da reinserire all'utilizzo pubblico saranno determinati, d'intesa fra le parti, con successivo atto.
Il comodato avrà una durata pari al diritto di superficie e decorrerà dalla data di fine lavori di costruzione del Poliambulatorio, fatta constare nell'apposita "comunicazione di ultimazione lavori" inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia della Città. L'ASL 2 si impegna sin d'ora a rinunciare ad avvalersi della facoltà prevista dal disposto di cui all'art. 1809 comma 2 del Codice Civile.
L'esatta individuazione della porzione di fabbricato oggetto di comodato verrà fatta di comune accordo tra le parti sulla base degli elaborati progettuali; le parti si riservano comunque di variare tale individuazione, sempre di comune accordo tra di esse.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di approvare la partecipazione della Città all'intervento in questione ex art. 71 Legge 488/98;
2) di approvare a tale scopo la costituzione a favore dell'ASL 2, con sede in via Tofane 71, 10141, Torino, P.IVA 06831910010, del diritto di superficie ex art. 952 segg. cod. civ. sull'area di proprietà comunale compresa tra via Malta e via Lussimpiccolo descritta al catasto terreni Foglio n. 1297 mappale 494, denominata "Pons e Cantamessa", di superficie complessiva di mq. catastali 4.768 circa, indicata in tinta rossa nell'unita planimetria (all. 1 - n. ), senza corrispettivo in denaro, per anni 99 a far tempo dalla stipula dell'atto, per la realizzazione di un Poliambulatorio;
3) di disporre, in relazione alle particolari motivazioni che hanno indotto la Città alla costituzione del diritto di superficie alle condizioni meglio precisate in narrativa - relative, tra l'altro, alla realizzazione di opere di interesse pubblico su aree destinate dal PRG a servizi - che in atto venga inserito l'obbligo per l'ASL 2 di realizzare sull'area un Poliambulatorio comprensivo delle relative pertinenze nonché di mantenere la destinazione d'uso conforme alla propria attività istituzionale per tutta la durata del diritto;
4) di disporre inoltre che in atto sia inserito l'impegno vincolante, da parte dell'ASL 2, da qualificarsi rilevante ai sensi dell'art. 1456 del c. c., di concedere in comodato, ex artt. 1803 ss. cod. civ., per una durata pari al diritto di superficie, decorrente dalla data di fine lavori, a favore della Città di Torino una porzione del costruendo edificio dell'estensione di mq. 454, da individuarsi successivamente alle condizioni indicate in narrativa e, in particolare, con l'espressa rinuncia da parte del futuro comodante ad avvalersi della facoltà prevista dal disposto di cui all'art. 1809 comma 2 del Codice Civile per tutta la durata del contratto;
5) di disporre infine che in atto sia inserito l'impegno vincolante, da parte dell'ASL 2, da qualificarsi rilevante ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di dotare a propria cura e spese, la nuova struttura di un adeguato numero di parcheggi aggiuntivi a quelli pertinenziali, comunque non inferiori a 100 posti auto. Le modalità di realizzazione dei parcheggi predetti e il numero dei medesimi da riservare all'utilizzo pubblico saranno determinati, d'intesa fra le parti, con successivo atto;
6) di dare atto che la consegna dell'area oggetto del diritto di superficie verrà fatta constare nel medesimo atto costitutivo del diritto, nel quale le parti daranno atto che la stessa è libera da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e oneri di qualsiasi natura (fatta eccezione per eventuali sottoservizi e strutture interrate) e viene trasferita a corpo, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Eventuali adempimenti catastali occorrenti per la stipula dell'atto sono a carico dell'ASL 2, come pure le spese fiscali e notarili dell'atto stesso;
7) di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.