Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali, Assicurazioni
e Vigilanza
n. ord. 103
2007 04842/008
OGGETTO: AREA PONS E CANTAMESSA ZONA URBANA TRA VIA MALTA E VIA LUSSIMPICCOLO. COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE ASL 2 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO NEL CONTESTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL`ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI EX ART. 71 LEGGE 488/98.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Borgione.
L'art. 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
ha stanziato la somma di circa 775 milioni di Euro (corrispondenti
a Lire 1.500 miliardi del vecchio conio) allo scopo di finanziare
interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza
sanitaria nei grandi centri urbani (c.d. Piano straordinario),
prevedendo che le Regioni, al fine di concorrere ai finanziamenti,
d'intesa con i Comuni interessati, elaborino specifici progetti
sottoponendoli all'esame di apposita Commissione, istituita presso
la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Le disposizioni sopra riportate
prevedono inoltre che il finanziamento dei progetti cofinanziati
dallo Stato debba essere assicurato per non meno del 30% da altre
risorse pubbliche o private.
Con apposito atto la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha individuato,
su proposta del Ministro per la Sanità, i grandi centri
urbani di cui all'art. 71 della citata Legge, tra i quali rientra
la Città di Torino.
La Regione Piemonte ha pertanto elaborato, in collaborazione con
la Città di Torino e gli altri enti interessati, un progetto,
denominato "Città in salute", finalizzato alla
realizzazione di interventi di riqualificazione sul territorio
della Città di Torino, che è stato ammesso al finanziamento
con D.M. 5 aprile 2001.
Il progetto prevede il riordino logistico dei servizi specialistici
ambulatoriali, anche attraverso la progettazione ed edificazione
o ristrutturazione di alcune nuove sedi ambulatoriali, allo scopo
di poter unificare in sedi più organiche varie attività
che sono attualmente dislocate in piccole sedi, nell'intento di
offrire ai cittadini servizi più attrezzati e meglio fruibili.
Esso si articola in vari sottoprogetti ed interventi, tra i quali
si inserisce la realizzazione di un nuovo Poliambulatorio, di
interesse per l'Azienda Sanitaria Locale ASL 2, nell'area di proprietà
comunale compresa tra via Malta e via Lussimpiccolo.
Tale progetto, volto a ricollocare e a potenziare in un'unica
sede i locali attualmente ubicati in via Monginevro, ha ottenuto
l'assenso al finanziamento da parte della Regione Piemonte mediante
un contributo pari ad Euro 7.000.000, che coprirà i soli
costi di costruzione del fabbricato.
La Città, considerando di altissimo valore sociale ogni
intervento atto a migliorare le prestazioni sanitarie sul territorio,
in modo da garantire e rendere effettivo per i cittadini il diritto
alla salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della
Costituzione, ritenendo che una efficace dislocazione ed organizzazione
delle strutture sanitarie sul territorio possa contribuire in
maniera significativa all'attuazione di tale principio, ha già
dato in passato la propria adesione al progetto "Città
in salute" con l'assegnazione in concessione a titolo gratuito
all'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di un immobile situato in Via
Borgoticino 9/11, di proprietà comunale, per la realizzazione
di un Poliambulatorio (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2004
04572/008 del 15 giugno 2004).
Anche per l'intervento di cui all'oggetto la Città intende
confermare la propria partecipazione agli interventi ex art. 71
della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 nel contesto della quota di
finanziamento mediante risorse pubbliche e private diverse rispetto
a quelle erogate mediante il finanziamento erogato dalla legge
già citata.
Detta partecipazione si concretizzerà nella costituzione
a favore della Azienda Sanitaria in argomento, senza corrispettivo
in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale sull'area
sopraccitata - il cui valore è stimato dal competente Settore
Valutazioni Immobiliari in Euro 731.940,00 - al fine della realizzazione,
da parte della Azienda predetta del nuovo Poliambulatorio.
Per contro, secondo le intese raggiunte tra l'ASL 2 e la Città
di Torino, la prima si impegna a sottoscrivere, al momento della
costituzione del diritto di superficie a suo favore, un contratto
di comodato della stessa durata, a favore della Città di
Torino, su una porzione dell'edificato realizzato dalla Azienda
Sanitaria dell'estensione di mq. 454, da individuarsi successivamente.
Il Comune di Torino destinerà tali spazi ad uffici e servizi
in ambito socio assistenziale, con esclusione di attività
di ambulatorio medico o altre destinazioni sanitarie.
Il sopradescritto quadro dei rapporti, mentre consente di raggiungere
un assetto patrimoniale congruo e rispettoso degli interessi di
entrambi gli Enti partecipanti, favorisce l'instaurarsi e il consolidarsi
di rapporti di collaborazione sinergici, a diretto vantaggio della
comunità ed in particolare degli utenti dei servizi.
L'area concessa in diritto di superficie dell'estensione di mq.
4.768 circa, descritta al catasto terreni Foglio n. 1297 mappale
494, e meglio identificata nell'unita planimetria con contorno
in colore rosso (allegato 1), è pervenuta alla Città
a seguito di cessione a titolo gratuito da parte della Ditta "Punto
s.r.l." con atto a rogito notaio Roberto Martino in data
23 novembre 1999, repertorio 15074, raccolta 8018, trascritto
il 16 dicembre 1999 ai nn. 44489/26116, in attuazione di quanto
previsto dalla concessione edilizia convenzionata per l'attuazione
della zona urbana di trasformazione di PRGC compresa tra Corso
Racconigi, Via Lussimpiccolo e Via Malta "Ambito 12.1 Pons
e Cantamessa", stipulata ai sensi dell'art. 49, 5° comma,
della LUR tra la Città di Torino e la società "Punto
s.r.l." con atto a rogito notaio Roberto Martino in data
16 giugno 1998, repertorio n. 12557/6605.
L'ambito 12.1 "Pons e Cantamessa" è destinato
dal PRG vigente ad attività di Servizio alle Persone e
alle Imprese nonché a Residenza. Tra le Attività
di Servizio alle Persone e alle Imprese, in base alle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione, sono comprese le attrezzature di interesse
comune quali: servizi sociali, assistenziali, sanitari ed uffici
pubblici e privati (studi professionali, laboratori sanitari,
etc.). Pertanto, poiché l'attività che l'ASL 2 intende
realizzare nell'area è conforme con la predetta destinazione
urbanistica, sussistono i presupposti per costituire, ai sensi
dell'art. 41, 1° comma n. 6 del R.D. 827/1924 e dell'art.
19 delle N.U.E.A., il diritto di superficie in oggetto.
Per le ragioni sopra esposte, poiché sono stati messi a
disposizione dell'ASL 2 i fondi necessari alla realizzazione del
nuovo Poliambulatorio, si rende necessario procedere all'approvazione
della costituzione del diritto di superficie sull'area di cui
all'oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento
e secondo la normativa vigente in materia di diritto di superficie.
Alla scadenza del 99° anno, il fabbricato e le relative pertinenze
passeranno in piena ed esclusiva proprietà alla Città,
senza che da quest'ultima sia dovuto corrispettivo o indennizzo
alcuno, salva la volontà espressa, di comune accordo tra
le parti, di rinnovare il contratto, da esercitarsi entro sei
mesi dalla scadenza del 99° anno, alle condizioni allora stabilite.
E' consentita la costituzione di garanzie reali sul diritto di
superficie o sulla proprietà superficiaria a condizione
che alla scadenza gli immobili realizzati vengano riconsegnati
alla Città, anche conformemente al disposto dell'art. 2816
cod. civ., liberi da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni e
iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti e vincoli di qualsiasi
natura.
L'ASL 2 dovrà riconsegnare alla Città l'area e quanto
realizzato su di essa in buone condizioni di manutenzione. A tal
fine, due anni prima della riconsegna verrà accertato,
in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare
in apposito verbale, lo stato degli immobili.
Da parte sua l'ASL 2 si impegnerà in atto a sottoscrivere
un contratto di comodato, ex artt. 1803 ss. cod. civ., a favore
della Città di Torino, su una porzione dell'edificato realizzato
dall'Azienda Sanitaria dell'estensione di mq. 454.
L'ASL si impegna inoltre a dotare la nuova struttura, a propria
cura e spese, di un adeguato numero di parcheggi aggiuntivi a
quelli pertinenziali, comunque non inferiore a 100 posti auto.
Le modalità di realizzazione dei parcheggi predetti e il
numero dei medesimi da reinserire all'utilizzo pubblico saranno
determinati, d'intesa fra le parti, con successivo atto.
Il comodato avrà una durata pari al diritto di superficie
e decorrerà dalla data di fine lavori di costruzione del
Poliambulatorio, fatta constare nell'apposita "comunicazione
di ultimazione lavori" inoltrata allo Sportello Unico per
l'Edilizia della Città. L'ASL 2 si impegna sin d'ora a
rinunciare ad avvalersi della facoltà prevista dal disposto
di cui all'art. 1809 comma 2 del Codice Civile.
L'esatta individuazione della porzione di fabbricato oggetto di
comodato verrà fatta di comune accordo tra le parti sulla
base degli elaborati progettuali; le parti si riservano comunque
di variare tale individuazione, sempre di comune accordo tra di
esse.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che qui integralmente
si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di approvare la partecipazione della Città all'intervento
in questione ex art. 71 Legge 488/98;
2) di approvare a tale scopo la costituzione a favore dell'ASL
2, con sede in via Tofane 71, 10141, Torino, P.IVA 06831910010,
del diritto di superficie ex art. 952 segg. cod. civ. sull'area
di proprietà comunale compresa tra via Malta e via Lussimpiccolo
descritta al catasto terreni Foglio n. 1297 mappale 494, denominata
"Pons e Cantamessa", di superficie complessiva di mq.
catastali 4.768 circa, indicata in tinta rossa nell'unita planimetria
(all. 1 - n. ), senza corrispettivo in denaro, per
anni 99 a far tempo dalla stipula dell'atto, per la realizzazione
di un Poliambulatorio;
3) di disporre, in relazione alle particolari motivazioni che
hanno indotto la Città alla costituzione del diritto di
superficie alle condizioni meglio precisate in narrativa - relative,
tra l'altro, alla realizzazione di opere di interesse pubblico
su aree destinate dal PRG a servizi - che in atto venga inserito
l'obbligo per l'ASL 2 di realizzare sull'area un Poliambulatorio
comprensivo delle relative pertinenze nonché di mantenere
la destinazione d'uso conforme alla propria attività istituzionale
per tutta la durata del diritto;
4) di disporre inoltre che in atto sia inserito l'impegno vincolante,
da parte dell'ASL 2, da qualificarsi rilevante ai sensi dell'art.
1456 del c. c., di concedere in comodato, ex artt. 1803 ss. cod.
civ., per una durata pari al diritto di superficie, decorrente
dalla data di fine lavori, a favore della Città di Torino
una porzione del costruendo edificio dell'estensione di mq. 454,
da individuarsi successivamente alle condizioni indicate in narrativa
e, in particolare, con l'espressa rinuncia da parte del futuro
comodante ad avvalersi della facoltà prevista dal disposto
di cui all'art. 1809 comma 2 del Codice Civile per tutta la durata
del contratto;
5) di disporre infine che in atto sia inserito l'impegno vincolante,
da parte dell'ASL 2, da qualificarsi rilevante ai sensi dell'art.
1456 del Codice Civile, di dotare a propria cura e spese, la nuova
struttura di un adeguato numero di parcheggi aggiuntivi a quelli
pertinenziali, comunque non inferiori a 100 posti auto. Le modalità
di realizzazione dei parcheggi predetti e il numero dei medesimi
da riservare all'utilizzo pubblico saranno determinati, d'intesa
fra le parti, con successivo atto;
6) di dare atto che la consegna dell'area oggetto del diritto
di superficie verrà fatta constare nel medesimo atto costitutivo
del diritto, nel quale le parti daranno atto che la stessa è
libera da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli
e oneri di qualsiasi natura (fatta eccezione per eventuali sottoservizi
e strutture interrate) e viene trasferita a corpo, con tutti i
diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù
attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova. Eventuali adempimenti catastali occorrenti per la stipula
dell'atto sono a carico dell'ASL 2, come pure le spese fiscali
e notarili dell'atto stesso;
7) di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, nell'ambito
delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti provvedimenti
conseguenti che si renderanno necessari.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.