Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Ponti e Vie d'Acqua

n. ord. 82
2007 04643/034

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 SETTEMBRE 2007

(proposta dalla G.C. 17 luglio 2007)

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA COSTRUZIONE CANALE FOGNATURA BIANCA STRADA DEL FRANCESE - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE - DELEGA PARZIALE A SMAT S.P.A. DEL POTERE DI ESERCIZIO ESPROPRIATIVO.

     Proposta dell'Assessore Sestero,
     di concerto con l'Assessore Viano.

     La società per azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita in data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'Ambito Torinese, sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi ai sensi dell'abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (oggi art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), per l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 conosciuta come "Legge Galli".
     Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale dava avvio all'attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997 n. 13) nella prospettiva di superare la gestione dei servizi idrici da parte dei Comuni del bacino torinese con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione.
     La Giunta Comunale, con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato", nonché una bozza di "Contratto Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che, per tali atti, si prevedeva espressamente l'adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata predisposta dall'Autorità d'ambito, la sola competente, ai sensi di legge, in ordine all'affidamento del servizio all'Ente Gestore.
     In data 13 febbraio 2002 veniva sottoscritta la Convenzione fra la Città di Torino e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato, con la quale si affidava alla società la gestione del suddetto servizio comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.
     Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002, oltre alle integrazioni introdotte, relative alla durata e alla decorrenza della convenzione, si precisava la titolarità della SMAT S.p.A., a far data dal 1° aprile 2001, ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con corresponsione del relativo canone.
     L'ATO individuava, in via provvisoria, nella SMAT S.p.A. (capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese tra l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la SMAT S.p.A.), il coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per organizzare l'attuazione della riunificazione delle gestioni nel rispetto della vigente disciplina italiana ed europea. Alla luce delle modificazioni introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, nonché degli atti dell'Autorità d'ambito e di quanto concordato con Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002, si riteneva opportuno integrare ulteriormente i documenti sopra citati relativamente al servizio fognario, disponendo che i cosiddetti "canoni di fognatura", che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere tributario, a seguito delle novità introdotte dall'art. 31, commi 28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, non avevano più natura tributaria, bensì di corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio.
     In considerazione dell'intervenuta capacità di attuare la piena operatività del servizio fognario su settori non ancora serviti, da parte della SMAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riteneva che SMAT S.p.A. potesse introitare detti canoni, a far data dal 1° gennaio 2003, in base alla deliberazione della Giunta Comunale in data 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064), esecutiva dal 31 agosto 2003.
     La "Legge Galli" ha definito la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema delinea una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'ambito ed il Gestore, attribuendo alla prima funzioni di governo e di controllo e al secondo il compito di organizzare il servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
     La Regione Piemonte, con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n. 13, ha individuato sei ATO, tra i quali "l'Ambito 3 Torinese" (ATO 3).
     L'ATO 3 è distribuito su un territorio piuttosto ampio, interamente situato in Provincia di Torino ed è costituito da 306 Comuni raggruppati in 13 Aree Territoriali Omogenee e 13 Comunità Montane.
     Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato, i Comuni appartenenti all'ATO 3 hanno stipulato apposita Convenzione, in base alla quale è stata costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali che riunisce i Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane (riuniti in aree omogenee di pianura) ed i Presidenti delle Comunità Montane.
     L'Autorità d'ambito, con la sua Conferenza e gli Uffici, è l'organo di regolazione e committenza del sistema idrico integrato, posto in capo agli Enti Locali, svolgente funzioni di rappresentanza della domanda collettiva di servizio e di programmazione-controllo, in contraddittorio con il Gestore, quest'ultimo affidatario della responsabilità complessiva sulla produzione ed erogazione del sistema idrico integrato.
     Il Piano d'ambito costituisce lo strumento di programmazione del sistema idrico integrato nell'ATO 3.
     Ne fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario.
     Il Piano degli Interventi previsto dal Piano d'ambito ha ad oggetto lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti per l'intero ATO 3.
     La realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'ambito, con le sue eventuali modifiche ed aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento del Gestore per il periodo di gestione al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia ed economicità dello stesso.
     La gestione del sistema idrico integrato comprende altresì la progettazione, lo svolgimento delle procedure d'appalto e di direzione dei lavori in essi previsti, da realizzarsi secondo le vigenti norme.
     Il Gestore si è impegnato all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano d'ambito e definite puntualmente nei Programmi annuali di investimento deliberati dall'Autorità.
     Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano d'ambito, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche, in base alla convenzione per la gestione del servizio idrico intergrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 "Torinese".
     A tal proposito la SMAT S.p.A. ha inoltrato al Settore Ponti e Vie d'Acqua, al fine di ottenerne l'autorizzazione all'esecuzione, trattandosi di opere da realizzare su territorio della Città, il progetto preliminare, redatto dalla medesima Società e che si allega al presente provvedimento unitamente al Piano Particellare (allegati dal n. 1 al n. 13), riguardante la costruzione di canale bianco in Strada del Francese.
     Il progetto comprende la realizzazione di un canale per le acque meteoriche su Strada del Francese a valle del canale Lamarmora proseguendo su tutta la via fino al Villaretto per poi attraversare la via Santa Cristina e proseguire a Est verso la Direttissima per Caselle. Da questo punto si unirà con l'altro canale in progetto che inizia da Nord a partire dalla Sturetta, seguendo parallelamente la Direttissima per Caselle intersecando il canale proveniente da Strada del Francese sottopassando a seguire il canale Mariannina, la TAV (in progetto), la tangenziale di Torino-Nord, il canale del Villaretto ed il canale Lamarmora, per poi sfociare nel fiume Stura a monte del ponte Ferdinando di Savoia.
     La lunghezza complessiva delle opere in progetto è di ml. 5.450, di cui: ml. 520 da eseguirsi con una sezione di cm. 220x220; ml. 2.840 con sezione cm. 250x250; ml. 1.170 con sezione cm. 400x300; ml. 920 con sezione cm. 450x300.
     L'opera rientra nel Programma degli investimenti 2005/2007 dell'ATO 3 (numero identificativo intervento 1912) approvato con deliberazione n. 199 del 7 luglio 2005 della Conferenza della medesima Autorità.
     Il progetto è stato esaminato dai Settori Suolo Pubblico Nuove Opere, Infrastrutture, Parcheggi e Suolo, Urbanizzazioni, Verde Pubblico Gestione.
     I Settori Suolo Pubblico Nuove Opere e Infrastrutture hanno espresso parere favorevole.
     Il Settore Parcheggi e Suolo ha espresso parere favorevole condizionato alla stipula di un protocollo d'intesa, da approvarsi con il progetto definitivo, avente ad oggetto la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali interessati dall'intervento con particolare riferimento al tratto tra i pozzi 56 e 89.
     Il Settore Urbanizzazioni ha espresso parere favorevole condizionato alla revisione del tracciato nel tratto tra i punti 44 e 50, chiedendo di evitare l'attraversamento della circonvallazione Sud del Villaretto con il tratto 49-50 verso l'area a Nord della Strada, attualmente oggetto di urbanizzazione.
     Il Settore Gestione Verde esprime parere favorevole condizionato all'inserimento, nelle fasi successive del progetto, della compensazione di cui all'art. 37 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, in quanto l'attuale progetto comporta l'abbattimento di alcune essenze arboree.
Si richiede infine a SMAT S.p.A. di rivedere il tracciato del canale di fognatura tra i pozzi 72 e 89, tenuto conto che a Sud della zona urbanizzata il P.R.G.C. della Città di Torino prevede la realizzazione di una nuova strada individuata a margine della zona industriale nello stralcio planimetrico di P.R.G.C. di cui all'allegato 12.
     Nel caso in cui si ritenga tecnicamente fattibile lo sdoppiamento del canale nel suddetto tratto, si concorderanno congiuntamente gli interventi connessi alla costruzione della nuova strada che dovranno essere realizzati direttamente da SMAT S.p.A..
     Il progetto definitivo dell'opera dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni suelencate.
Considerato che la realizzazione del progetto presentato da SMAT S.p.A. comporterà l'avvio del procedimento espropriativo in quanto parte delle aree interessate dalla costruzione dell'opera prevista sono di proprietà privata, si reputa opportuno delegare a SMAT S.p.A. il potere espropriativo per l'acquisizione delle suddette aree, ad esclusione della dichiarazione di pubblica utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione d'urgenza e temporanea e del decreto di asservimento.
     Per disciplinare compiutamente la delega di esercizio del predetto potere espropriativo in favore di SMAT S.p.A., si rende necessario approvare apposita Convenzione tra la Città e la suddetta società, il cui schema, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (allegato 14).
     Si precisa che S.M.A.T. S.p.A. ha quantificato le indennità stabilite nel piano particellare allegato al progetto e se ne accollerà il relativo esborso, oltre al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di determinazione del Giudice; la legittimazione passiva, relativamente ad eventuali contenziosi giudiziali, spetterà in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la Città, pertanto, non risponderà di eventuali irregolarità procedimentali, gestionali e patrimoniali.
     L'iter espropriativo prevederà, tra l'altro, l'apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate alla realizzazione dell'opera e comporterà l'obbligo, da parte di SMAT S.p.A., di ottemperare alle comunicazioni, previste dalla legge, ai proprietari interessati. Un primo avviso dell'avvio del procedimento espropriativo è stato effettuato dalla suddetta società con pubblicazione sul quotidiano nazionale "La Stampa" del 3 novembre 2006 e tramite pubblicazione all'Albo Pretorio della Città di Torino per trenta giorni consecutivi, a partire dal 3 novembre 2006.
     Nel caso in cui in sede di elaborazione del progetto definitivo, il piano particellare redatto da SMAT S.p.A. subisca delle variazioni, queste saranno recepite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
     Pertanto SMAT S.p.A. dovrà procedere con la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli eventuali "nuovi" espropriati solo a seguito dell'avvenuta approvazione della predetta deliberazione della Giunta Comunale.
     L'opera non sarà finanziata dalla Città poiché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli Interventi, sono a carico del Gestore ed i relativi oneri s'intendono interamente compensati con la tariffa del sistema idrico integrato.
     Il Comune di Torino, in base alla Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in data 13 febbraio 2002, per il servizio idrico integrato, deve sostenere e favorire l'attività di quest'ultima attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio e ricadenti nelle sue competenze o titolarità, tra le quali l'adozione di atti finalizzati ad approvare la realizzazione dei progetti inerenti le nuove fognature pubbliche che interessano il territorio cittadino.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
     Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
     Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)     di approvare la realizzazione, sul territorio cittadino, del canale bianco in Strada del Francese, così come previsto nel progetto preliminare, redatto da SMAT S.p.A., che si allega al presente provvedimento unitamente al Piano Particellare (allegati da 1 a 13 - nn. ), con le prescrizioni di cui in narrativa che si richiamano integralmente;
2)     di dare atto che l'opera rientra nel Programma degli investimenti 2005/2007 dell'ATO 3 (numero identificativo intervento 1912) approvato con deliberazione n. 199 del 7 luglio 2005 della Conferenza della medesima Autorità.
L'opera non sarà finanziata dalla Città poiché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli Interventi, sono a carico del Gestore ed i relativi oneri s'intendono interamente compensati con la tariffa del sistema idrico integrato.
Le suddette opere sono approvate ai soli fini dell'adempimento previsto dalla Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in data 13 febbraio 2002, per il servizio idrico integrato.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città;
3)     di delegare a SMAT S.p.A. l'esercizio del potere espropriativo, ad esclusione della dichiarazione di pubblica utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione d'urgenza e temporanea e del decreto di asservimento, per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del progetto relativo alla costruzione di canale bianco in Strada del Francese e che comprende la realizzazione di un canale per le acque meteoriche su detta strada, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Si precisa che S.M.A.T. S.p.A. ha quantificato le indennità stabilite nel piano particellare allegato al progetto e se ne accollerà il relativo esborso, oltre al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di determinazione del Giudice; la legittimazione passiva, relativamente ad eventuali contenziosi giudiziali, spetterà in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la Città, pertanto, non risponderà di eventuali irregolarità procedimentali, gestionali e patrimoniali;
4)     di approvare l'allegato schema di Convenzione finalizzato alla disciplina puntuale del potere espropriativo delegato a SMAT S.p.A. (all. 14 - n. );
5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.