Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 111
2007 04550/024
OGGETTO: PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 915.663,00 DA CONTRARSI TRA LA S.S.D. ANNOZERO S.R.L. E L`ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "EX ZUST AMBROSETTI".
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 68 del Consiglio Comunale del 5 luglio
2004 (mecc. 2004 04144/010) esecutiva dal 19 luglio 2004, è
stata approvata l'assegnazione in gestione sociale dell'impianto
sportivo "Ex Zust Ambrosetti" di proprietà comunale
sito in via San Paolo n. 160, a favore dell'Associazione Temporanea
costituita dalla ex Associazione Sportiva Dilettantistica "ANNOZERO"
in qualità di mandataria e l'Associazione Sportiva Dilettantistica
"SOCCER FIVE" in qualità di mandante per la durata
di anni 18, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa
allegato.
La relativa Convenzione è stata approvata in data
21 dicembre 2004.
Con deliberazione n. 151 del 4 aprile 2006, (mecc. 2006 02569/024),
esecutiva dal 29 aprile 2006, è stata prestata fidejussione
solidale, da parte del Comune di Torino, a favore della Associazione
Sportiva Dilettantistica ANNOZERO, a garanzia di un mutuo di Euro
800.000,00 contratto tra l'Associazione stessa e l'Unicredit Banca
S.p.A. per il finanziamento della ristrutturazione e dell'ampliamento
dell'impianto sportivo "Ex Zust Ambrosetti".
Tale progetto ha subìto delle modifiche comportanti
una ulteriore spesa di Euro 915.663,52 per un costo complessivo
dell'intervento di Euro 1.715.663,52, così suddiviso:
DESCRIZIONE IMPORTO(Euro)
Lavori 1.525.423,20
IVA (10%) su lavori 152.542,32
Spese tecniche (Iva e Contributo CNPAIA compresi) 37.698,00
TOTALE 1.715.663,52
che risulta quindi già finanziato per Euro 800.000,00,
e da finanziare per Euro 915.663,00 .
La Società Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l.,
a riguardo, con nota pervenuta alla Direzione Sport e Tempo Libero
in data 6 ottobre 2006 (Prot. 5533), ha richiesto rilascio di
garanzia fidejussoria della Città sul contraendo mutuo
di Euro 915.663,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo per
il finanziamento parziale dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento
dell'impianto sportivo "Ex Zust Ambrosetti".
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dell'Ente Locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle
seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'Ente Locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Poiché:
- il Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, tenuto conto del
parere del CONI prot. n. 173 del 3 agosto 2006, ha espresso parere
favorevole in linea tecnica sulla congruità del progetto
ad esso sottoposto con nota del 2 novembre 2006 prot. n. 6131;
- all'articolo 5 della Convenzione risulta che l'Associazione
Sportiva Dilettantistica ANNOZERO si impegna a consentire la fruizione
della struttura da parte dei cittadini;
- le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in
proprietà del Comune di Torino (art. 2) al termine della
concessione;
- lo stesso Comune potrà esigere la restituzione immediata
del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati
in Convenzione (art. 2);
ne consegue che si ritengono soddisfatte le condizioni previste
dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo, con nota del
22 giugno 2007 prot. n. 004624, ha comunicato che il proprio Consiglio
di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 6 giugno 2007,
la concessione di un mutuo di Euro 915.663,00 a favore della Società
Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l. per i lavori di ristrutturazione
e ampliamento dell'impianto sportivo comunale "Ex Zust Ambrosetti"
alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo
stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso variabile (Euribor 6 mesi + 1,00%)
rilevabile alle pagg. "Euribor 01" del circuito Reuters
ed alla pag. 248 del circuito TeleRate, assistito da un contributo
annuo nominale negli interessi del 0,60% (per convenzione "C.S.E.N./CONI/ICS");
- garanzia: fidejussione solidale di questo Comune ai sensi
dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000;
- ammortamento: 15 anni con rate semestrali.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli
interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite
con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui
al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi
aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano
iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite
di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria
del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni
effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del
mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli
eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi
di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel
contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del
mutuo in oggetto, per 15 anni e comunque fino alla completa estinzione
del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde
alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata
nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto
dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in
caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo
negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante
dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fidejussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato che il Comune si impegna a prevedere nel proprio
Bilancio un capitolo rubricato quale "oneri derivanti dalle
garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà
iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo
nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito
Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione
della garanzia.
Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato
dei patti e delle condizioni generali che vengono allegati sotto
le lettere "A" e "B".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della Società Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l. e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui in appresso, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per l'importo di Euro 915.663,00 tra la suddetta Società Sportiva e il suddetto Istituto Finanziatore, per il parziale finanziamento degli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo comunale "Ex-Zust Ambrosetti";
2) di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo e il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B" (all. A e B - nn. );
3) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, c. 1, ed all'art. 207 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in bilancio, un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;
7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale
Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala,
ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo
2005:
a) a perfezionare l'operazione di fidejussione intervenendo
nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome,
per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni
necessarie per la concessione della fidejussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero
a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali
nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che
si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.