Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 111
2007 04550/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2007

(proposta dalla G.C. 7 agosto 2007)

OGGETTO: PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 915.663,00 DA CONTRARSI TRA LA S.S.D. ANNOZERO S.R.L. E L`ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "EX ZUST AMBROSETTI".

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 68 del Consiglio Comunale del 5 luglio 2004 (mecc. 2004 04144/010) esecutiva dal 19 luglio 2004, è stata approvata l'assegnazione in gestione sociale dell'impianto sportivo "Ex Zust Ambrosetti" di proprietà comunale sito in via San Paolo n. 160, a favore dell'Associazione Temporanea costituita dalla ex Associazione Sportiva Dilettantistica "ANNOZERO" in qualità di mandataria e l'Associazione Sportiva Dilettantistica "SOCCER FIVE" in qualità di mandante per la durata di anni 18, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato.
La relativa Convenzione è stata approvata in data 21 dicembre 2004.
Con deliberazione n. 151 del 4 aprile 2006, (mecc. 2006 02569/024), esecutiva dal 29 aprile 2006, è stata prestata fidejussione solidale, da parte del Comune di Torino, a favore della Associazione Sportiva Dilettantistica ANNOZERO, a garanzia di un mutuo di Euro 800.000,00 contratto tra l'Associazione stessa e l'Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento della ristrutturazione e dell'ampliamento dell'impianto sportivo "Ex Zust Ambrosetti".
Tale progetto ha subìto delle modifiche comportanti una ulteriore spesa di Euro 915.663,52 per un costo complessivo dell'intervento di Euro 1.715.663,52, così suddiviso:

DESCRIZIONE                                                                                       IMPORTO(Euro)
Lavori                                                                                                            1.525.423,20
IVA (10%) su lavori                                                                                 152.542,32
Spese tecniche (Iva e Contributo CNPAIA compresi)                                 37.698,00
TOTALE                                                                                                  1.715.663,52
che risulta quindi già finanziato per Euro 800.000,00, e da finanziare per Euro 915.663,00 .
La Società Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l., a riguardo, con nota pervenuta alla Direzione Sport e Tempo Libero in data 6 ottobre 2006 (Prot. 5533), ha richiesto rilascio di garanzia fidejussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 915.663,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento parziale dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto sportivo "Ex Zust Ambrosetti".
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell'Ente Locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'Ente Locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché:
- il Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, tenuto conto del parere del CONI prot. n. 173 del 3 agosto 2006, ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto con nota del 2 novembre 2006 prot. n. 6131;
- all'articolo 5 della Convenzione risulta che l'Associazione Sportiva Dilettantistica ANNOZERO si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte dei cittadini;
- le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino (art. 2) al termine della concessione;
- lo stesso Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati in Convenzione (art. 2);
ne consegue che si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo, con nota del 22 giugno 2007 prot. n. 004624, ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'adunanza del 6 giugno 2007, la concessione di un mutuo di Euro 915.663,00 a favore della Società Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l. per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo comunale "Ex Zust Ambrosetti" alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso variabile (Euribor 6 mesi + 1,00%) rilevabile alle pagg. "Euribor 01" del circuito Reuters ed alla pag. 248 del circuito TeleRate, assistito da un contributo annuo nominale negli interessi del 0,60% (per convenzione "C.S.E.N./CONI/ICS");
- garanzia: fidejussione solidale di questo Comune ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000;
- ammortamento: 15 anni con rate semestrali.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 15 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fidejussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato che il Comune si impegna a prevedere nel proprio Bilancio un capitolo rubricato quale "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della Società Sportiva Dilettantistica ANNOZERO s.r.l. e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui in appresso, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per l'importo di Euro 915.663,00 tra la suddetta Società Sportiva e il suddetto Istituto Finanziatore, per il parziale finanziamento degli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo comunale "Ex-Zust Ambrosetti";

2) di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo e il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B" (all. A e B - nn. );

3) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, c. 1, ed all'art. 207 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

4) di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in bilancio, un capitolo rubricato "oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;

5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;

6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;

7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005:
a) a perfezionare l'operazione di fidejussione intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie per la concessione della fidejussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.