Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 109
2007 04442/009
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18. PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 9.33 DAMIANO" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 55 del Consiglio Comunale del 21
febbraio 2006 (mecc. 2005 08477/009), esecutiva in data 7 marzo
2006, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge
Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma
7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il
Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente alla
Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano".
La predetta documentazione è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi,
dal 18 aprile al 16 giugno 2006, e si è contestualmente
provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.
L'avviso di pubblicazione e deposito del Programma Integrato in
variante al P.R.G. è stato, altresì, pubblicato
sul B.U.R. del 20 aprile 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata, inoltre, data informazione
al pubblico sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica",
in data 21 aprile 2006.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per
il parere previsto dalla L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale del
23 maggio 2006 (n. 492-154578 2006), ha pronunciato la compatibilità
della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243
del 1° agosto 2003 (allegato 1) ed è stato trasmesso,
in data 14 aprile 2006, alla Commissione Regionale per i Beni
Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale
n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i..
Con comunicazione del 29 gennaio 2007, che si allega al presente
atto (allegato 2), la Commissione Regionale per i Beni Culturali
ed Ambientali ha espresso parere favorevole all'intervento dall'esclusivo
punto di vista del corretto inserimento ambientale. Infatti il
parere recita precisamente:
"La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE dall'esclusivo
punto di vista del corretto inserimento ambientale, per quanto
attiene la formulazione delle soluzioni progettuali contenuto
nel Piano Integrato ovvero e più specificatamente, per
quanto concerne il solo e specifico S.U.E., elaborato allo stadio
preliminare, ovvero e in quanto che, la presenza di alcune criticità
edilizie apparentemente sussistenti, richiedono ancora una debita
attenzione in "fase di dettaglio" per quanto riguarda
i corpi di fabbrica interessati dal vincolo di tutela ex lege
1089/1939, vieppiù di quelli rivolti sul delicato fronte
di via Vigevano, nonché degli ulteriori complessi di architettura
industriale, le cui articolazioni, almeno nell'attuale fase di
studio preliminare, appaiono alquanto frammentate e/o non del
tutto aderenti o consone alla notoria immagine del fabbricato
principale esistente, riportando per tali ragioni, la necessità
di giungere ad ulteriori approfondimenti e ristudi progettuali
adeguati.
Pertanto, essendo stata conseguita con la presente, l'approvazione
relativa alla sola ed esclusiva strumentazione urbanistica, ancorché
elaborata ad uno studio preliminare di S.U.E., si osserva che,
prima del rilascio dei relativi provvedimenti edilizi abitativi,
dovrà essere richiesto ed acquisito il parere "definitivo
e vincolante" per quanto riguarda i fabbricati interessati
dalla proposta di intervento, producendo in tale occasione, elaborati
grafici di maggior dettaglio, atti a riconoscere le modalità
e i criteri costruttivi ideati, nonché le modifiche progettuali
ivi richieste e fatte salve da parte degli Organi superiori gerarchici
(Soprintendenza) che eventualmente riterranno richiedere, nell'iter
procedurale in corso, e per quanto di propria pertinenza istituzionale."
Nei termini prescritti dall'art. 40, comma 1, della L.U.R.
n. 56/1977, ovvero dal trentunesimo al sessantesimo giorno di
pubblicazione, sono pervenute al Protocollo Generale della Città
ed al Protocollo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
le osservazioni nel pubblico interesse presentate dall'Associazione
Culturale "Place Du Marché" (Protocollo Generale
Città di Torino n. 5989 -16 giugno 2006) - (allegato 3),
dalle Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura Torino,
(Protocollo Generale Città di Torino n. 5988 - 16 giugno
2006) - (allegato 4), dal Comitato TUTELA OGM (Protocollo Generale
Città di Torino del 16 giugno 2006, Protocollo della Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata n. 3618 - 21 luglio 2006 TO6 002
12.7) - (allegato 5) e dalla Provincia di Torino, di cui alla
determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica Prot. n.
61/185284/2006 del 14 giugno 2006 - (allegato 6).
E' pervenuta, altresì, l'osservazione della Società
Proponente Cuneo 20 S.r.l. (Protocollo Settore Procedure Amm.ve
Urbanistiche n. 3626 - 22 giugno 2006 TO6.002/12.7) - (allegato
7).
Alle suddette osservazioni si è controdedotto nel
documento allegato al presente provvedimento denominato: "Sintesi
delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano"
(allegato 8).
Successivamente alla fase di adozione, la Regione Piemonte,
con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, ha approvato i nuovi
indirizzi commerciali modificando la precedente D.C.R. n. 563-13414
del 20 ottobre 1999 e prevedendo per i comuni l'obbligo di recepimento
degli stessi.
Tale adeguamento è avvenuto con deliberazione n. 18
del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2006 10283/009),
esecutiva in data 26 marzo 2007, di approvazione dei nuovi criteri
comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale
e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio
al dettaglio su aree private con la quale, contestualmente, si
è provveduto all'individuazione di alcune nuove localizzazioni
commerciali (L2), tra le quali quella prevista nell'Ambito in
questione, di cui si è peraltro verificata la piena conformità
con quanto previsto nei citati nuovi criteri, in particolare alle
previsioni di cui all'art. 14 ultimo comma dell'Allegato A alla
D.C.R. n. 59-10831 predetta.
Sulla scorta dell'intervenuto adeguamento ai citati criteri
commerciali nonché dell'accoglimento parziale di alcune
osservazioni formulate nonché a seguito dei controlli effettuati
dai Settori tecnico-amministrativi della Città, si è
proceduto a modificare taluni allegati al provvedimento di adozione
del Programma Integrato, secondo le specifiche di cui al documento
"Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito
9.33 Damiano" (allegato 8). I restanti allegati al PR.IN.
adottato, tra i quali l'elaborato di variante urbanistica, non
modificati dal presente atto si intendono, pertanto, confermati.
La stima dell'importo degli oneri di urbanizzazione è,
stato, inoltre, aggiornata ai vigenti parametri e risulta, oggi,
pari a Euro 5.954.622,00.
In fase di adozione era prevista la realizzazione, con risorse
aggiuntive private dei proponenti, di un edificio da destinare
al Mercato dei Fiori. Successivamente all'adozione del Programma
Integrato, l'Amministrazione ha ritenuto, da un lato, non più
corrispondente al pubblico interesse la realizzazione del predetto
Mercato dei Fiori e, dall'altro lato, opportuno prevedere il mantenimento
di una parte del fabbricato c.d. "Basilica" da integrarsi,
progettualmente, con il nuovo fabbricato commerciale. Su tale
porzione di fabbricato, in accordo con il soggetto proponente,
è stato predisposto un ulteriore elaborato finalizzato
ad illustrare l'ipotesi di mantenimento dello stesso e delle relative
aree di pertinenza (allegato 10).
Partendo da questo nuovo scenario, l'Amministrazione valuterà,
entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione attuativa
del PR.IN., l'opportunità di demandare ad apposito concorso
la relativa progettazione.
Pertanto, le risorse stimate per la realizzazione del Mercato
dei Fiori, pari a 3,5 milioni di Euro, potranno essere in parte
utilizzate per le opere di mantenimento, consolidamento e messa
in sicurezza sulla porzione del fabbricato c.d. "Basilica"
da definirsi mentre la restante somma verrà versata alla
Città oppure destinata alla realizzazione, anche all'esterno
dell'area di PR.IN., di opere che l'Amministrazione individuerà
entro due anni dalla sottoscrizione della Convenzione allegata
al presente provvedimento.
Con il presente atto si procede, pertanto, ad adeguare la
documentazione allegata al PR.IN. e lo schema di convenzione,
eliminando ogni riferimento al Mercato dei Fiori.
Considerata la complessità della trasformazione urbanistica,
la Città ritiene, inoltre, opportuno che, per la parte
residenziale dell'UMI 3 e per l'edificio con tipologia "a
torre", vengano proposte almeno tre diverse soluzioni progettuali
che verranno selezionate d'intesa con l'Amministrazione.
Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva
del Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo alla zona
urbana di trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano",
ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile
1996 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n.
56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..
Si prende, infine, atto che, in relazione al presente Programma
Integrato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi
di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive
necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le
disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001
e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 maggio 2006 (n. 492-154578 2006), che si allega al presente provvedimento (allegato 1), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e che la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, con comunicazione del 29 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole all'intervento (allegato 2) dall'esclusivo punto di vista del corretto inserimento ambientale;
2) di prendere atto che sono pervenute le osservazioni nel pubblico interesse presentate dall'Associazione Culturale "Place du Marché" (allegato 3), dalle Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura Torino (allegato 4), dal Comitato Tutela OGM (allegato 5), dalla Provincia di Torino (allegato 6) e dalla Società Cuneo S.r.l. (allegato 7);
3) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto precedente, contenute nel documento allegato denominato "Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (allegato 8);
4) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale
n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della
Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma
Integrato in variante al P.R.G., relativo alla Zona Urbana di
Trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano" dando
atto che, a seguito delle osservazioni e relative controdeduzioni
di cui al punto precedente e della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12 marzo 2007 di approvazione dei nuovi criteri
comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale,
gli allegati nn. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18 e 19 della
deliberazione n. 55 del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2006
(mecc. 2005 08477/009) inerente l'adozione del PR.IN. "Ambito
9.33 Damiano", sono stati modificati e ora sostituiti nella
nuova versione con gli elaborati allegati al presente provvedimento
(allegati 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31), mentre
i restanti allegati nn. 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15 vengono confermati
ed anch'essi allegati al presente atto (allegati 12, 14, 15, 21,
23, 24, 26, 27) ai fini dell'approvazione definitiva del presente
Programma Integrato; sono stati, inoltre, aggiunti gli elaborati
contenenti l'individuazione dei fabbricati da demolire e da recuperare
(Tavola T05bis) allegata al presente PR.IN. (allegato 17) nonché
la relazione di compatibilità ambientale - sintesi dei
contenuti (allegato 11) e lo schema progettuale di mantenimento
della porzione dell'edificio c.d. "Basilica" (allegato
10) allegati al presente atto.
Pertanto, ai fini dell'approvazione definitiva del presente Programma
Integrato, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i seguenti allegati:
- Parere della Provincia di Torino (all. 1 - n.
);
- Parere espresso dalla Commissione Regionale per i Beni Culturali
ed Ambientali (all. 2 - n. );
- Osservazione dell'Associazione Culturale "Place Du
Marché"(all. 3 - n. );
- Osservazione delle Associazioni Italia Nostra, Legambiente,
Pro Natura Torino (all. 4 - n. );
- Osservazione del Comitato TUTELA OGM (all. 5 - n.
);
- Osservazione della Provincia di Torino (all. 6 - n.
);
- Osservazione della Società Cuneo 20 S.r.l. (all.
7 - n. );
- Documento di sintesi delle osservazioni e delle relative
controdeduzioni denominato "Sintesi delle osservazioni e
controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (all. 8 - n.
);
- Parere della Circoscrizione (all. 9 - n.
);
- Schema progettuale di mantenimento della porzione dell'edificio
c.d. "Basilica" (all. 10 - n. );
- Relazione di compatibilità ambientale - sintesi dei
contenuti (all. 11 - n. );
ed i sottoelencati elaborati:
- Tavola T01 Estratto di mappa catastale (all. 12 - n.
);
- Tavola T02 Estratto di Piano Regolatore (all. 13 - n.
);
- Tavola T03 Rilievo strumentale dell'area (all. 14 - n.
);
- Tavola T04 Stato di fatto (all. 15 - n.
);
- Tavola T05 Regole urbanistiche ed edilizie (all. 16 - n.
);
- Tavola T05bis Individuazione fabbricati da demolire e da
recuperare (all. 17 - n. );
- Tavola T06 Destinazione d'uso delle aree (all. 18 - n.
);
- Tavola T07 Destinazioni d'uso dei fabbricati e quantità
edificatorie (all. 19 - n. );
- Tavola T08 Planimetria con numero di piani e quote (all.
20 - n. );
- Tavola T09 Profili e sezioni (all. 21 - n. );
- Tavola T10 Planivolumetrico (all. 22 - n. );
- Tavola T11 Inserimento del progetto su foto aerea (all.
23 - n. );
- Tavola T12 Opere di Urbanizzazione - Reti fognarie, acquedotto,
illuminazione pubblica e particolari (all. 24 - n.
);
- Tavola T13 Opere di Urbanizzazione - Sistemazioni superficiali
e in interrato (all. 25 - n. );
- Tavola T14 Opere di Urbanizzazione - Viabilità e
sezioni stradali (all. 26 - n. );
- Tavola T15 Opere di Urbanizzazione - Strutture industriali
da recuperare (all. 27 - n. );
- Elaborato R01 Relazione illustrativa (all. 28 - n.
);
- Elaborato R02 Norme tecniche di attuazione (all. 29 - n.
);
- Elaborato R03 Schema di Convenzione (all. 30 - n.
);
- Elaborato R04 Cronoprogramma (all. 31 - n.
);
- Elaborato di variante al P.R.G. (all. 32 - n.
);
5) di provvedere alla stipulazione per atto pubblico dello
Schema di Convenzione (allegato 30) entro il termine di 1 anno
dalla data di esecutività della presente deliberazione,
come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla
relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata
stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima,
a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e
s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- società "Cuneo s.r.l." con sede in Milano,
via Camperio n. 14, cod. fiscale e P. IVA 03624860965, rappresentata
dall'Amministratore Unico, sig. Luigi Pirovano, codice fiscale
PRVLGU44B10L434T, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante,
nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare,
ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche
ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di
adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di
carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto;
6) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura degli uffici competenti della Divisione Edilizia Privata;
7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 11.786.242,00 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo e a cura e spese degli oneri dovuti. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel relativo bilancio di competenza;
8) di prendere atto che, in relazione al presente Programma Integrato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.