Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 109
2007 04442/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2007
(proposta dalla G.C. 3 luglio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18. PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 9.33 DAMIANO" - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 55 del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2006 (mecc. 2005 08477/009), esecutiva in data 7 marzo 2006, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano".
La predetta documentazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 18 aprile al 16 giugno 2006, e si è contestualmente provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città. L'avviso di pubblicazione e deposito del Programma Integrato in variante al P.R.G. è stato, altresì, pubblicato sul B.U.R. del 20 aprile 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata, inoltre, data informazione al pubblico sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", in data 21 aprile 2006.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 maggio 2006 (n. 492-154578 2006), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 (allegato 1) ed è stato trasmesso, in data 14 aprile 2006, alla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i..
Con comunicazione del 29 gennaio 2007, che si allega al presente atto (allegato 2), la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali ha espresso parere favorevole all'intervento dall'esclusivo punto di vista del corretto inserimento ambientale. Infatti il parere recita precisamente:
"La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE dall'esclusivo punto di vista del corretto inserimento ambientale, per quanto attiene la formulazione delle soluzioni progettuali contenuto nel Piano Integrato ovvero e più specificatamente, per quanto concerne il solo e specifico S.U.E., elaborato allo stadio preliminare, ovvero e in quanto che, la presenza di alcune criticità edilizie apparentemente sussistenti, richiedono ancora una debita attenzione in "fase di dettaglio" per quanto riguarda i corpi di fabbrica interessati dal vincolo di tutela ex lege 1089/1939, vieppiù di quelli rivolti sul delicato fronte di via Vigevano, nonché degli ulteriori complessi di architettura industriale, le cui articolazioni, almeno nell'attuale fase di studio preliminare, appaiono alquanto frammentate e/o non del tutto aderenti o consone alla notoria immagine del fabbricato principale esistente, riportando per tali ragioni, la necessità di giungere ad ulteriori approfondimenti e ristudi progettuali adeguati.
Pertanto, essendo stata conseguita con la presente, l'approvazione relativa alla sola ed esclusiva strumentazione urbanistica, ancorché elaborata ad uno studio preliminare di S.U.E., si osserva che, prima del rilascio dei relativi provvedimenti edilizi abitativi, dovrà essere richiesto ed acquisito il parere "definitivo e vincolante" per quanto riguarda i fabbricati interessati dalla proposta di intervento, producendo in tale occasione, elaborati grafici di maggior dettaglio, atti a riconoscere le modalità e i criteri costruttivi ideati, nonché le modifiche progettuali ivi richieste e fatte salve da parte degli Organi superiori gerarchici (Soprintendenza) che eventualmente riterranno richiedere, nell'iter procedurale in corso, e per quanto di propria pertinenza istituzionale."
Nei termini prescritti dall'art. 40, comma 1, della L.U.R. n. 56/1977, ovvero dal trentunesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute al Protocollo Generale della Città ed al Protocollo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata le osservazioni nel pubblico interesse presentate dall'Associazione Culturale "Place Du Marché" (Protocollo Generale Città di Torino n. 5989 -16 giugno 2006) - (allegato 3), dalle Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura Torino, (Protocollo Generale Città di Torino n. 5988 - 16 giugno 2006) - (allegato 4), dal Comitato TUTELA OGM (Protocollo Generale Città di Torino del 16 giugno 2006, Protocollo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata n. 3618 - 21 luglio 2006 TO6 002 12.7) - (allegato 5) e dalla Provincia di Torino, di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica Prot. n. 61/185284/2006 del 14 giugno 2006 - (allegato 6).
E' pervenuta, altresì, l'osservazione della Società Proponente Cuneo 20 S.r.l. (Protocollo Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche n. 3626 - 22 giugno 2006 TO6.002/12.7) - (allegato 7).
Alle suddette osservazioni si è controdedotto nel documento allegato al presente provvedimento denominato: "Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (allegato 8).
Successivamente alla fase di adozione, la Regione Piemonte, con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, ha approvato i nuovi indirizzi commerciali modificando la precedente D.C.R. n. 563-13414 del 20 ottobre 1999 e prevedendo per i comuni l'obbligo di recepimento degli stessi.
Tale adeguamento è avvenuto con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2006 10283/009), esecutiva in data 26 marzo 2007, di approvazione dei nuovi criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private con la quale, contestualmente, si è provveduto all'individuazione di alcune nuove localizzazioni commerciali (L2), tra le quali quella prevista nell'Ambito in questione, di cui si è peraltro verificata la piena conformità con quanto previsto nei citati nuovi criteri, in particolare alle previsioni di cui all'art. 14 ultimo comma dell'Allegato A alla D.C.R. n. 59-10831 predetta.
Sulla scorta dell'intervenuto adeguamento ai citati criteri commerciali nonché dell'accoglimento parziale di alcune osservazioni formulate nonché a seguito dei controlli effettuati dai Settori tecnico-amministrativi della Città, si è proceduto a modificare taluni allegati al provvedimento di adozione del Programma Integrato, secondo le specifiche di cui al documento "Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (allegato 8). I restanti allegati al PR.IN. adottato, tra i quali l'elaborato di variante urbanistica, non modificati dal presente atto si intendono, pertanto, confermati.
La stima dell'importo degli oneri di urbanizzazione è, stato, inoltre, aggiornata ai vigenti parametri e risulta, oggi, pari a Euro 5.954.622,00.
In fase di adozione era prevista la realizzazione, con risorse aggiuntive private dei proponenti, di un edificio da destinare al Mercato dei Fiori. Successivamente all'adozione del Programma Integrato, l'Amministrazione ha ritenuto, da un lato, non più corrispondente al pubblico interesse la realizzazione del predetto Mercato dei Fiori e, dall'altro lato, opportuno prevedere il mantenimento di una parte del fabbricato c.d. "Basilica" da integrarsi, progettualmente, con il nuovo fabbricato commerciale. Su tale porzione di fabbricato, in accordo con il soggetto proponente, è stato predisposto un ulteriore elaborato finalizzato ad illustrare l'ipotesi di mantenimento dello stesso e delle relative aree di pertinenza (allegato 10).
Partendo da questo nuovo scenario, l'Amministrazione valuterà, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione attuativa del PR.IN., l'opportunità di demandare ad apposito concorso la relativa progettazione.
Pertanto, le risorse stimate per la realizzazione del Mercato dei Fiori, pari a 3,5 milioni di Euro, potranno essere in parte utilizzate per le opere di mantenimento, consolidamento e messa in sicurezza sulla porzione del fabbricato c.d. "Basilica" da definirsi mentre la restante somma verrà versata alla Città oppure destinata alla realizzazione, anche all'esterno dell'area di PR.IN., di opere che l'Amministrazione individuerà entro due anni dalla sottoscrizione della Convenzione allegata al presente provvedimento.
Con il presente atto si procede, pertanto, ad adeguare la documentazione allegata al PR.IN. e lo schema di convenzione, eliminando ogni riferimento al Mercato dei Fiori.
Considerata la complessità della trasformazione urbanistica, la Città ritiene, inoltre, opportuno che, per la parte residenziale dell'UMI 3 e per l'edificio con tipologia "a torre", vengano proposte almeno tre diverse soluzioni progettuali che verranno selezionate d'intesa con l'Amministrazione.
Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva del Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo alla zona urbana di trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano", ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..
Si prende, infine, atto che, in relazione al presente Programma Integrato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 maggio 2006 (n. 492-154578 2006), che si allega al presente provvedimento (allegato 1), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e che la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, con comunicazione del 29 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole all'intervento (allegato 2) dall'esclusivo punto di vista del corretto inserimento ambientale;

2) di prendere atto che sono pervenute le osservazioni nel pubblico interesse presentate dall'Associazione Culturale "Place du Marché" (allegato 3), dalle Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura Torino (allegato 4), dal Comitato Tutela OGM (allegato 5), dalla Provincia di Torino (allegato 6) e dalla Società Cuneo S.r.l. (allegato 7);

3) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto precedente, contenute nel documento allegato denominato "Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (allegato 8);

4) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G., relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano" dando atto che, a seguito delle osservazioni e relative controdeduzioni di cui al punto precedente e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 marzo 2007 di approvazione dei nuovi criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, gli allegati nn. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18 e 19 della deliberazione n. 55 del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2006 (mecc. 2005 08477/009) inerente l'adozione del PR.IN. "Ambito 9.33 Damiano", sono stati modificati e ora sostituiti nella nuova versione con gli elaborati allegati al presente provvedimento (allegati 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31), mentre i restanti allegati nn. 1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15 vengono confermati ed anch'essi allegati al presente atto (allegati 12, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27) ai fini dell'approvazione definitiva del presente Programma Integrato; sono stati, inoltre, aggiunti gli elaborati contenenti l'individuazione dei fabbricati da demolire e da recuperare (Tavola T05bis) allegata al presente PR.IN. (allegato 17) nonché la relazione di compatibilità ambientale - sintesi dei contenuti (allegato 11) e lo schema progettuale di mantenimento della porzione dell'edificio c.d. "Basilica" (allegato 10) allegati al presente atto.
Pertanto, ai fini dell'approvazione definitiva del presente Programma Integrato, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti allegati:
- Parere della Provincia di Torino (all. 1 - n. );
- Parere espresso dalla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali (all. 2 - n. );
- Osservazione dell'Associazione Culturale "Place Du Marché"(all. 3 - n. );
- Osservazione delle Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura Torino (all. 4 - n. );
- Osservazione del Comitato TUTELA OGM (all. 5 - n. );
- Osservazione della Provincia di Torino (all. 6 - n. );
- Osservazione della Società Cuneo 20 S.r.l. (all. 7 - n. );
- Documento di sintesi delle osservazioni e delle relative controdeduzioni denominato "Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni PR.IN. Ambito 9.33 Damiano" (all. 8 - n. );
- Parere della Circoscrizione (all. 9 - n. );
- Schema progettuale di mantenimento della porzione dell'edificio c.d. "Basilica" (all. 10 - n. );
- Relazione di compatibilità ambientale - sintesi dei contenuti (all. 11 - n. );
ed i sottoelencati elaborati:
- Tavola T01 Estratto di mappa catastale (all. 12 - n. );
- Tavola T02 Estratto di Piano Regolatore (all. 13 - n. );
- Tavola T03 Rilievo strumentale dell'area (all. 14 - n. );
- Tavola T04 Stato di fatto (all. 15 - n. );
- Tavola T05 Regole urbanistiche ed edilizie (all. 16 - n. );
- Tavola T05bis Individuazione fabbricati da demolire e da recuperare (all. 17 - n. );
- Tavola T06 Destinazione d'uso delle aree (all. 18 - n. );
- Tavola T07 Destinazioni d'uso dei fabbricati e quantità edificatorie (all. 19 - n. );
- Tavola T08 Planimetria con numero di piani e quote (all. 20 - n. );
- Tavola T09 Profili e sezioni (all. 21 - n. );
- Tavola T10 Planivolumetrico (all. 22 - n. );
- Tavola T11 Inserimento del progetto su foto aerea (all. 23 - n. );
- Tavola T12 Opere di Urbanizzazione - Reti fognarie, acquedotto, illuminazione pubblica e particolari (all. 24 - n. );
- Tavola T13 Opere di Urbanizzazione - Sistemazioni superficiali e in interrato (all. 25 - n. );
- Tavola T14 Opere di Urbanizzazione - Viabilità e sezioni stradali (all. 26 - n. );
- Tavola T15 Opere di Urbanizzazione - Strutture industriali da recuperare (all. 27 - n. );
- Elaborato R01 Relazione illustrativa (all. 28 - n. );
- Elaborato R02 Norme tecniche di attuazione (all. 29 - n. );
- Elaborato R03 Schema di Convenzione (all. 30 - n. );
- Elaborato R04 Cronoprogramma (all. 31 - n. );
- Elaborato di variante al P.R.G. (all. 32 - n. );

5) di provvedere alla stipulazione per atto pubblico dello Schema di Convenzione (allegato 30) entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- società "Cuneo s.r.l." con sede in Milano, via Camperio n. 14, cod. fiscale e P. IVA 03624860965, rappresentata dall'Amministratore Unico, sig. Luigi Pirovano, codice fiscale PRVLGU44B10L434T, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

6) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura degli uffici competenti della Divisione Edilizia Privata;

7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 11.786.242,00 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo e a cura e spese degli oneri dovuti. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel relativo bilancio di competenza;

8) di prendere atto che, in relazione al presente Programma Integrato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.