Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 120
2007 04205/064
OGGETTO: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO "COSTITUZIONE DEL DIRITTO D`USO DEGLI IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA DAL COMUNE DI TORINO ALL`AZIENDA TORINESE MOBILITÀ". APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri
e dell'Assessora Sestero.
Il Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64)
deliberava l'"Approvazione degli atti necessari alla trasformazione
di ATM nella forma di azienda speciale ex Legge 8 giugno 1990,
n. 142", revocando l'assunzione diretta dei pubblici servizi
affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata)
e contestualmente la costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità
(azienda speciale).
Nella stessa deliberazione, al punto 3) del dispositivo, si stabiliva
di dotare la nuova Azienda del patrimonio facente capo all'azienda
municipalizzata, ad eccezione degli "Impianti fissi ferrofilotranviari",
in quanto tali impianti, essendo di natura demaniale e, quindi,
destinati alla fruizione collettiva, non risultavano conferibili:
infatti, il regime giuridico dei beni demaniali prevede l'inalienabilità
e l'imprescrittibilità degli stessi.
Pertanto, si possono acquistare diritti parziari su tali beni
solo mediante concessioni temporanee, attribuendo al concessionario
indifferentemente sia diritti di consistenza reale, sia diritti
assimilabili a quelli denominati personali di godimento, come
afferma la prevalente Giurisprudenza.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del
5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) si provvedeva ad approvare la
Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla
concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.)
degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di
diciannove anni a decorrere, pro - quota, dal 1997.
Con la suddetta convenzione si poneva, tuttavia, a carico di GTT,
oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria,
i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità
per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime.
La scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i
costi relativi alla manutenzione straordinaria e ai rinnovi e
alle migliorie e alle nuove tratte era determinata dal fatto
che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A.- in base
alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici
integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi
delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse
finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche
manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando
a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi
di sviluppo delle reti.
Dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto
pubblico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997 e
s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT
S.p.A.- a fronte di servizi sono commisurati ai predetti costi
di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e
senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società
non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte
ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria.
I relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio
della Società, con la necessità di copertura da
parte dell'Azionista Unico Comune di Torino.
Pertanto, si rende necessario apportare delle modificazioni e
delle integrazioni alla convenzione summenzionata alla luce della
nuova normativa in materia di trasporti.
D'altro canto tali modificazioni sono in linea con la stessa disciplina
civilistica in materia di diritto d'uso: infatti, ritenendo che
in caso di concessione di diritto d'uso trovino applicazione gli
artt. 1025 e 1026 del codice civile, disciplinanti, tra l'altro,
gli obblighi inerenti il diritto d'uso e l'applicabilità
delle norme sull'usufrutto al diritto d'uso, e gli artt. 1004
e 1005 del codice civile, disciplinanti il riparto di competenze
tra proprietario ed usufruttuario relativamente alla manutenzione
del bene, ne consegue che deve essere posta a carico di GTT la
sola manutenzione ordinaria.
Pertanto, sono posti a carico del Comune gli oneri relativi alla
manutenzione straordinaria nel limite approvato dall'Assemblea
dei soci, sulla base dei progetti di interventi e dei programmi
di rinnovo e manutenzione straordinaria da inoltrare almeno 45
giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire
il parere favorevole dei Settori tecnici competenti.
Inoltre, nella stessa convenzione si precisano i limiti di responsabilità
di GTT S.p.A. per danni a cose e/o persone nell'ambito della sede
tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito dei veicoli
tranviari e comunque entro un metro di distanza per parte dalla
rotaia o entro il limite del marciapiede.
Conseguentemente, con successivo provvedimento, sarà ridefinito
l'ammontare del canone che GTT S.p.A. deve versare alla Città
alla luce degli investimenti realizzati dalla Città medesima,
dando atto che non è necessaria la relazione peritale
non trattandosi né di conferimento di beni ai sensi dell'art.
2343 del codice civile, né dell'acquisto della società
da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori ai sensi
dell'art. 2343 bis del codice civile.
Infine si segnala che per i lavori relativi alla manutenzione
straordinaria, nonché per i costi interni di struttura
sarà riconosciuto un contributo in conto impianti che sarà
determinato sulla base dei piani e dei progetti di intervento
di cui all'art. 4.2 e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea
rendicontazione corredata di idonei documenti giustificativi degli
appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del
Collegio Sindacale per i costi interni della struttura.
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale,
in data 28 giugno 2007 veniva richiesto parere all'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali, che lo rendeva in data 31 luglio 2007
(all. 2 - n. ).
Relativamente alle proposte di modificazioni alla convenzione,
rese dall'Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere di
cui sopra, si evidenzia quanto segue:
- per quanto riguarda il rilievo generale che suggerisce l'opportunità
di inserire fasi di valutazione degli interventi anche sotto il
profilo del miglioramento del servizio per l'utenza si fa presente
che la programmazione degli interventi degli impianti fissi non
si effettuerà sui bisogni dell'utenza, bensì sulla
base delle esigenze tecniche del sistema stesso, in quanto si
tratta di beni strumentali all'esercizio del servizio di trasporto
pubblico locale. L'eventuale miglioramento di quest'ultimo non
è pertanto misurabile con i consueti indicatori riferiti
direttamente ai servizi pubblici;
- per quanto attiene invece alle fermate, il miglioramento del
servizio verrà valutato sulla base del rispetto delle cadenze,
stabilite per l'effettuazione della pulizia delle stesse, nell'ambito
degli interventi di manutenzione ordinaria;
- con riferimento ai rilievi relativi all'art. 4.6 non si ritiene
di accogliere la proposta di adeguare il canone a carico di GTT
in caso di interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art.
1005 del Codice Civile, in tema di usufrutto.
Il Codice Civile prevede che si applichino al diritto d'uso le
disposizioni dell'usufrutto, in quanto compatibili.
Ma nel caso in esame gli interventi di manutenzione straordinaria
sugli impianti non hanno come conseguenza una valorizzazione degli
stessi da cui GTT può trarre beneficio o utili diretti,
come è nel caso dell'usufruttuario.
- per quanto concerne le osservazioni all'art. 4.8 si ribadisce
che la valutazione degli interventi sotto il profilo del miglioramento
del servizio per l'utenza non attiene all'oggetto della convenzione
che disciplina esclusivamente attività concernenti beni
strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale;
- infine non ha pregio il rilievo di cui all'art. 8 in quanto
la disposizione non appare superflua ma l'espressa previsione
è necessaria in quanto sostituisce per intero l'articolo
della convenzione rubricato "Clausola Compromissoria".
Pertanto, si ritiene opportuno approvare le modificazioni (allegato
1) alla convenzione degli impianti fissi ferrofilotranviari e
di fermata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno
1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo
in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea
che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, le modificazioni (all. 1 - n.
) alla convenzione "Costituzione diritto d'uso
degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune
di Torino all'Azienda Torinese Mobilità", approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc.
9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n.
1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti
è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato
il Budget degli Investimenti per l'anno 2007;
2) di riconoscere per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria,
nonché per i costi interni di struttura un contributo in
conto impianti che sarà determinato sulla base dei progetti
di intervento e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria
e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea rendicontazione
corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle
forniture e sulla base delle dichiarazioni del Collegio Sindacale
per i costi interni della struttura;
3) di rinviare a successivi provvedimenti attuativi l'esecuzione
del presente provvedimento;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere le modificazioni alla Convenzione "Costituzione
diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata
dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità",
apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando
che le spese sono a carico della società GTT S.p.A., subordinando
la stipula del contratto stesso all'esecutività della determinazione
di cui al punto precedente;
5) di rinviare a successivo provvedimento la ridefinizione dell'ammontare
del canone che GTT S.p.A. deve versare, dando atto che non è
necessaria la relazione peritale non trattandosi né di
conferimento di beni ai sensi dell'art. 2343 del codice civile,
né dell'acquisto della società da parte di promotori,
fondatori, soci e amministratori ai sensi dell'art. 2343 bis del
codice civile;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc.
98 00798/064) si provvedeva ad approvare la Convenzione degli
Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del
diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti
in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni
a decorrere, pro - quota, dal 1997, ponendo, a carico di GTT,
oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria,
i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità
per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime;
- detta convenzione veniva sottoscritta tra la Città di
Torino e l'Azienda Torinese Mobilità in data 16 giugno
1998 REP. A.P.A. n. 1666;
- la scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche
i costi relativi alla manutenzione straordinaria ed ai rinnovi
ed alle migliorie ed alle nuove tratte era determinata dal fatto
che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A. - in base
alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici
integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi
delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse
finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche
manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando
a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi
di sviluppo delle reti;
- dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di
trasporto pubblico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997
e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi
GTT S.p.A.- a fronte di servizi sono commisurati ai predetti
costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture
e senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società
non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte
ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria ed i
relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio della
Società, con la necessità di copertura da parte
dell'Azionista Unico Comune di Torino;
- alla luce di tali considerazioni si rende necessario apportare
delle modificazioni e delle integrazioni alla convenzione summenzionata
alla luce della nuova normativa in materia di trasporti;
- che GTT S.p.A. è la Società per Azioni a totale
partecipazione aziendale derivante dalla fusione delle società
ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064) operativa
dal 01 gennaio 2003;
- che GTT S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;
Tutto ciò premesso
il Comune di Torino, con sede legale in Torino piazza Palazzo
di Città numero civico uno - codice fiscale 00514490010
di seguito Città o Comune, ai fini del presente atto rappresentato
da
________________ da
una parte
il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Torino,
corso Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta al Registro
delle Imprese di Torino tenuto dalla C.C.I.A.A. al n. 08555280018
di seguito GTT, ai fini del presente atto rappresentata da
_____________________ dall'altra
parte
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
La parti danno atto che, a seguito dell'avvenuta fusione delle
società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. nella società
GTT S.p.A., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064), con effetti
decorrenti dal 1° gennaio 2003, è mutata la denominazione
sociale del soggetto ATM - parte della Convenzione avente ad
oggetto "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi
ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda
Torinese Mobilità" stipulata in data 16 giugno 1998
- in GTT S.p.A..
Le parti danno atto che nel testo della convenzione di seguito
alla parola "ATM" deve aggiungersi l'inciso "oggi
GTT S.p.A.".
Nel Titolo della Convenzione di cui al precedente art. 2 a pagina 1 riga 3 dopo le parole "Azienda Torinese Mobilità" aggiungere "(oggi Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..)".
Nelle premesse:
a pagina 4 dopo il punto d sostituire il punto d.1 "che
il diritto attribuito ad ATM di costruire e gestire nuove tratte
avrà consistenza di diritto reale, con onere, a carico
di tale Azienda, salvo diverse disposizioni della Città,
di costruire le nuove tratte a proprie spese nonché di
gestirle, ivi compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria,
i rinnovi e le migliorie."
con il seguente:
"che il diritto attribuito a GTT S.p.A. di costruire e gestire
nuove tratte avrà consistenza di diritto reale, con onere,
a carico di tale Società, delle spese relative alla manutenzione
ordinaria."
dopo il punto d.1 aggiungere il punto d.2:
- "che si definiscono "impianti fissi ferro filo tranviari"
gli impianti che costituiscono una rete tranviaria transitabile
con veicoli tranviari in modo continuativo;
- per "rete tranviaria" si intende un sistema globale
di binari transitabili ove sia possibile la gestione del servizio
di trasporto pubblico, compresi i tratti di binario collegati
alla rete per il collegamento ai depositi;
- per "binario transitabile" si intendono tutti i binari
collegati alla rete compresi quelli temporaneamente fuori servizio
per lavori ove ne è previsto il ripristino del transito
a fine lavori;
- per "impianti fissi di fermata" si intendono tutte
le dotazioni fisse di fermata (palina, pensilina, seduta, impianto
elettrico, ecc.);"
All'art. 4 pagina 7 sostituire l'art. 4 "4.1 ATM nella
sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art. 2.1 sub
2.1.1 dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti
gli impianti ricevuti in concessione, compresi i rinnovi e le
migliorie, il tutto nei termini che seguono.
Sarà cura di ATM evitare altresì che detti impianti
possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando
la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità
in punto;
4.2 ATM si farà carico di tutte le modifiche e variazioni
ed integrazioni che dovranno essere apportate a detti impianti
per il miglioramento del servizio;
4.3 ATM provvederà, a proprio carico, a tutte le sostituzioni
ed ai rinnovi che in futuro si renderanno necessari per la realizzazione
del servizio. Nulla potrà in seguito vantare a titolo di
rimborso o di indennità a titolo di miglioramenti, od addizioni,
né potrà eccepire in punto un arricchimento senza
causa da parte della Città;
4.4 fatti salvi e ribaditi gli obblighi di manutenzione ordinaria
e straordinaria nulla sarà dovuto da ATM per i normali
deterioramenti derivanti dall'uso dei detti impianti, salvo colpa
grave dell'Azienda;
4.5 la manutenzione del manto stradale e di quei manufatti che,
non collocati in sede propria, sono o possono essere utilizzati
da altri utenti della viabilità cittadina sarà effettuata
con le modalità attualmente in vigore, 1997-1998;
per l'anno 1999 e seguenti le parti si impegnano a regolamentare
le reciproche obbligazioni per detta manutenzione con apposito
atto di integrazione della presente convenzione;
4.6 nel caso di concessione per nuove tratte, ATM corrisponderà
alla Città un corrispettivo per l'acquisto del diritto
reale di costruire e gestire gli impianti fissi ferrofilotranviari
e di fermata stabilito tenendo conto dei costi di costruzione,
manutenzione, rinnovi e migliorie che l'ATM sopporterà.
Il corrispettivo verrà determinato nelle delibere concessorie
e recepito negli atti integrativi della presente convenzione."
con il seguente:
"4.1 GTT S.p.A. nella sua qualità di concessionaria
ai sensi dell'art. 2.1 sub 2.1.1 provvede, a proprie spese, alla
manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione,
ivi compresi i sedimi stradali della sede tranviaria così
come individuata al successivo punto 4.5, ed alle correlate manutenzioni
di esercizio così come individuate a titolo esemplificativo:
guardietta binari, pulizia scambi e linee, pulizia delle pensiline,
delle paline e delle panchine, controlli e verifiche di funzionalità
su impianti (scambi, rete alimentazione, binari).
Inoltre la manutenzione ordinaria comprende tutte le attività
riguardanti le pulizie delle attrezzature delle fermate GTT, in
particolare:
- la pulizia manuale delle paline e sedute con detergenti, comprendenti
l'asportazione di manifesti e/o adesivi abusivi, eliminazione
di scritte e la pulizia dell'area di fermata;
- la pulizia manuale con detergenti e in parte con idropulitrice
delle pensiline di fermata, comprendente il lavaggio delle coperture,
dei vetri, dei cassonetti pubblicitari, delle sedute, l'asportazione
di manifesti e/o adesivi abusivi, eliminazione di scritte e la
pulizia dell'area di fermata.
Le attività di pulizia attrezzature vengono eseguite con
le seguenti cadenze:
- ogni 7 giorni paline e pensiline di n. 60 fermate in zone di
particolare interesse e di maggior afflusso nella Città
di Torino;
- ogni 10 giorni paline e pensiline di n. 70 fermate nelle sei
principali direttrici di accesso alla Città, per la positiva
immagine della Città;
- ogni 15 giorni le pensiline e ogni 30 giorni le paline delle
fermate della Circoscrizione 1;
- ogni 2 mesi le pensiline e ogni 3 mesi le paline delle fermate
delle Circoscrizioni dalla 2 alla 10;
- ogni 6 mesi le paline delle fermate ubicate fuori dal Comune
di Torino.
Ai sensi dell'art. 1004, secondo comma del Codice Civile, GTT
dovrà provvedere a proprie spese, anche alle riparazioni
straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi
di ordinaria manutenzione."
È obbligo di GTT S.p.A. evitare altresì che detti
impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando
la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità
in punto.
4.2 GTT S.p.A. apporta tutte le modifiche e variazioni ed integrazioni
necessarie al miglioramento del servizio, provvede a tutte le
sostituzioni ed ai rinnovi, nonché alla manutenzione straordinaria
necessaria per la realizzazione del servizio, così come
individuate a titolo esemplificativo:
1) interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Programma
Annuale degli Interventi sulla Rete Tranviaria (PAIRT) comprendente:
- sostituzione spezzoni o tratti di linea;
- riporti;
- sostituzione tratti di rete aerea;
- sostituzioni scambi;
- movimentazione materiali legati al soddisfacimento degli interventi
compresi nel PAIRT;
2) interventi di manutenzione straordinaria periodica non previsti
nel PAIRT:
- cambio lingue;
- manutenzione straordinaria scambi con cassa centrale;
- disotturazioni canali di adduzione alla fognatura cittadina;
- sostituzione programmata di parti significative di scambi (ad
es.: blocco, tiranteria, schede elettroniche, ecc.);
- manutenzione straordinaria veicoli al di fuori delle lavorazioni
"a tagliando";
- interfacciamento con i semafori di viabilità ordinaria
con il servizio tranviario;
- prove isolamento cavi e relative sostituzioni di parti;
- sostituzioni di parti significative della rete di alimentazione
elettrica (ad es.: tratti di linea aerea, tratti di cavo, cassette
positive e negative, ecc.) a seguito di intervento programmato;
- interventi sull'apparato di bordo del sistema comando scambi
a radiofrequenza;
- riporti programmati su binari;
- manutenzione straordinaria scambi;
3) manutenzioni straordinarie delle attrezzature delle fermate
rete GTT della Città di Torino, sono state individuate
negli interventi di:
- realizzazione nuove banchine di fermata complete di attrezzature:
palina, pensilina, seduta, transenne, percorso tattile per non
vedenti, e scivoli di accesso;
- verifica semestrale degli impianti elettrici di fermata;
- sostituzione attrezzature quali vetri, paline, pensiline, coperture,
sedute;
- sostituzione adesivi di linea;
- interventi di ripristino pavimentazioni delle banchine di fermata
per risanare avvallamenti o eseguire ripristini definitivi di
scavi eseguiti per la posa e/o la rimozione di alberate;
- spostamento di attrezzature per modifiche di linee;
- interventi di adeguamento per l'accesso ai disabili su sedia
a rotelle e/o messa in sicurezza delle banchine di fermata;
- manutenzione straordinaria pensiline;
- interventi per la realizzazione dell'impianto elettrico per
l'illuminazione della fermata, comprendente anche il collegamento
agli impianti di illuminazione pubblica e/o semaforici nel limite
approvato dall'Assemblea dei soci di GTT, e nel rispetto di quanto
previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, con oneri a carico
della Città di Torino, sulla base dei progetti di intervento
e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria, da inoltrare
almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea
per acquisire il parere favorevole dei Settori Tecnici competenti.
4.3 In applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.R.
380/2001 ed in deroga a quanto previsto dal regolamento in materia
di manomissioni e di ripristini sui sedimi stradali della città
da parte di grandi utenti del sottosuolo, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale del 13 novembre 1999 (mecc. 99 09420/033)
e s.m.i., per tutti gli interventi di cui ai progetti e piani
del precedente punto 4.2 che comportino:
- il rinnovo e/o la revisione della sede tranviaria e dell'impianto
di alimentazione;
- il rinnovo e/o la revisione e/o l'istituzione di nuova fermata;
- il rinnovo e/o la revisione e/o la messa in posa di locali tecnici
o comunque strumentali all'esercizio del servizio
per i quali è necessario ottenere le relative autorizzazioni
di competenza comunale, l'atto del Settore competente sulla proposta
presentata da GTT S.p.A. terrà luogo di ogni ulteriore
autorizzazione tranne quelle legate alla cantierizzazione.
A fronte dell'intervento richiesto GTT dovrà concordare
con l'ufficio tecnico competente in materia di manomissioni i
tempi e le modalità di realizzazione, dandone comunicazione
prima dell'inizio dei lavori al Settore tecnico competente secondo
quanto previsto dal vigente regolamento in materia di manomissioni.
Per interventi di cui al punto 4.2 e 4.3 la manomissione del
suolo pubblico è gratuita.
4.4 In tutti gli altri casi e per quanto non espressamente disciplinato
dalla presente convenzione GTT dovrà rispettare il vigente
regolamento in materia di manomissioni.
GTT risponderà esclusivamente dei lavori eseguiti sull'armamento
e dei ripristini dalla stessa realizzati, per quanto riguarda
questi ultimi, fino ad un anno dopo la fine dei lavori (art. 9
delle "norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini
sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti
del sottosuolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 13 novembre 1999 - mecc. 99 09420/33 e s.m.i.) dopodiché
l'area sarà automaticamente riconsegnata alla Città.
4.5 GTT manleva la Città da ogni responsabilità
per danni a cose e/o persone che dovessero avvenire nella sede
tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito di veicoli
tranviari e comunque entro 1 metro di distanza per parte dalla
rotaia o entro il limite del marciapiede.
Per quanto riguarda la disciplina delle aree di sosta e di fermata
GTT risponderà secondo le norme del Regolamento di Esercizio
e del D.P.R. 753/1980.
4.6 Nel caso di concessione per nuove tratte, GTT S.p.A. corrisponderà
alla Città un canone per la concessione del diritto reale
di costruire e gestire gli impianti fissi ferrofilotranviari e
di fermata stabilito.
Il canone verrà determinato nelle deliberazioni di concessione,
con i criteri definiti negli allegati alla presente convenzione.
Analogamente il corrispettivo del diritto d'uso degli impianti
fissi ferrofilotranviari e di fermata di cui al precedente articolo
3 verrà ridotto in relazione ad eventuali dismissioni dall'esercizio
di tratte e impianti fissi ferrofilotranviari esistenti.
4.7 I tratti di binario non esercibili in conseguenza a modificazioni
viabili, ecc., richieste dalla Città o comunque perché
disallacciati dal resto della "rete tranviaria", non
sono compresi nella presente convenzione.
La Città stessa ne deciderà il mantenimento o la
rimozione con oneri a Suo carico, restando GTT esonerata dai relativi
vincoli manutentivi.
Entro il 30 novembre di ogni anno GTT S.p.A. comunica tutte le
situazioni suscettibili di rientrare nella previsione di cui al
presente articolo e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità.
4.8 I costi dei piani e dei progetti, di cui al precedente punto
4.2, costituiscono contributo in conto impianti e saranno liquidati
a consuntivo sulla base dell'invio di rendicontazione da parte
di GTT S.p.A. corredata di idonei documenti giustificativi degli
appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del
collegio sindacale per i costi interni della struttura. L'importo
totale non potrà tassativamente superare lo stanziamento
previsto allo scopo nel bilancio comunale."
a pagina 9 sostituire l'articolo 8
"Articolo 8 Clausola compromissoria.
8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al
rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano
essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute alla
cognizione di un collegio composto di tre membri designati rispettivamente
uno dall'ATM, uno dall'Ente proprietario ed il terzo di comune
accordo. In mancanza di accordo tra le parti, alla designazione
provvede il Presidente del Tribunale di Torino."
con il seguente:
"Articolo 8 Controversie.
8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al
rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano
essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute
all'Autorità Giudiziaria competente."
Le parti danno atto che sono fatte salve tutte le clausole
della convenzione avente ad oggetto "Costituzione diritto
d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal
Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità" stipulata
in data 16 giugno 1998 Rep. A.P.A. 1666 che non siano espressamente
modificate con il presente atto negoziale.