Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 120
2007 04205/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 NOVEMBRE 2007
(proposta dalla G.C. 26 giugno 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO "COSTITUZIONE DEL DIRITTO D`USO DEGLI IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA DAL COMUNE DI TORINO ALL`AZIENDA TORINESE MOBILITÀ". APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri
e dell'Assessora Sestero.

Il Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64) deliberava l'"Approvazione degli atti necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex Legge 8 giugno 1990, n. 142", revocando l'assunzione diretta dei pubblici servizi affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e contestualmente la costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale).
Nella stessa deliberazione, al punto 3) del dispositivo, si stabiliva di dotare la nuova Azienda del patrimonio facente capo all'azienda municipalizzata, ad eccezione degli "Impianti fissi ferrofilotranviari", in quanto tali impianti, essendo di natura demaniale e, quindi, destinati alla fruizione collettiva, non risultavano conferibili: infatti, il regime giuridico dei beni demaniali prevede l'inalienabilità e l'imprescrittibilità degli stessi.
Pertanto, si possono acquistare diritti parziari su tali beni solo mediante concessioni temporanee, attribuendo al concessionario indifferentemente sia diritti di consistenza reale, sia diritti assimilabili a quelli denominati personali di godimento, come afferma la prevalente Giurisprudenza.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) si provvedeva ad approvare la Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni a decorrere, pro - quota, dal 1997.
Con la suddetta convenzione si poneva, tuttavia, a carico di GTT, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria, i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime.
La scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria e ai rinnovi e alle migliorie e alle nuove tratte era determinata dal fatto che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A.- in base alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi di sviluppo delle reti.
Dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997 e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT S.p.A.- a fronte di servizi sono commisurati ai predetti costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria.
I relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio della Società, con la necessità di copertura da parte dell'Azionista Unico Comune di Torino.
Pertanto, si rende necessario apportare delle modificazioni e delle integrazioni alla convenzione summenzionata alla luce della nuova normativa in materia di trasporti.
D'altro canto tali modificazioni sono in linea con la stessa disciplina civilistica in materia di diritto d'uso: infatti, ritenendo che in caso di concessione di diritto d'uso trovino applicazione gli artt. 1025 e 1026 del codice civile, disciplinanti, tra l'altro, gli obblighi inerenti il diritto d'uso e l'applicabilità delle norme sull'usufrutto al diritto d'uso, e gli artt. 1004 e 1005 del codice civile, disciplinanti il riparto di competenze tra proprietario ed usufruttuario relativamente alla manutenzione del bene, ne consegue che deve essere posta a carico di GTT la sola manutenzione ordinaria.
Pertanto, sono posti a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria nel limite approvato dall'Assemblea dei soci, sulla base dei progetti di interventi e dei programmi di rinnovo e manutenzione straordinaria da inoltrare almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire il parere favorevole dei Settori tecnici competenti.
Inoltre, nella stessa convenzione si precisano i limiti di responsabilità di GTT S.p.A. per danni a cose e/o persone nell'ambito della sede tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito dei veicoli tranviari e comunque entro un metro di distanza per parte dalla rotaia o entro il limite del marciapiede.
Conseguentemente, con successivo provvedimento, sarà ridefinito l'ammontare del canone che GTT S.p.A. deve versare alla Città alla luce degli investimenti realizzati dalla Città medesima, dando atto che non è necessaria la relazione peritale non trattandosi né di conferimento di beni ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, né dell'acquisto della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori ai sensi dell'art. 2343 bis del codice civile.
Infine si segnala che per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria, nonché per i costi interni di struttura sarà riconosciuto un contributo in conto impianti che sarà determinato sulla base dei piani e dei progetti di intervento di cui all'art. 4.2 e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea rendicontazione corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del Collegio Sindacale per i costi interni della struttura.
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, in data 28 giugno 2007 veniva richiesto parere all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, che lo rendeva in data 31 luglio 2007 (all. 2 - n. ).
Relativamente alle proposte di modificazioni alla convenzione, rese dall'Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:
- per quanto riguarda il rilievo generale che suggerisce l'opportunità di inserire fasi di valutazione degli interventi anche sotto il profilo del miglioramento del servizio per l'utenza si fa presente che la programmazione degli interventi degli impianti fissi non si effettuerà sui bisogni dell'utenza, bensì sulla base delle esigenze tecniche del sistema stesso, in quanto si tratta di beni strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale. L'eventuale miglioramento di quest'ultimo non è pertanto misurabile con i consueti indicatori riferiti direttamente ai servizi pubblici;
- per quanto attiene invece alle fermate, il miglioramento del servizio verrà valutato sulla base del rispetto delle cadenze, stabilite per l'effettuazione della pulizia delle stesse, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria;
- con riferimento ai rilievi relativi all'art. 4.6 non si ritiene di accogliere la proposta di adeguare il canone a carico di GTT in caso di interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 1005 del Codice Civile, in tema di usufrutto.
Il Codice Civile prevede che si applichino al diritto d'uso le disposizioni dell'usufrutto, in quanto compatibili.
Ma nel caso in esame gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti non hanno come conseguenza una valorizzazione degli stessi da cui GTT può trarre beneficio o utili diretti, come è nel caso dell'usufruttuario.
- per quanto concerne le osservazioni all'art. 4.8 si ribadisce che la valutazione degli interventi sotto il profilo del miglioramento del servizio per l'utenza non attiene all'oggetto della convenzione che disciplina esclusivamente attività concernenti beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale;
- infine non ha pregio il rilievo di cui all'art. 8 in quanto la disposizione non appare superflua ma l'espressa previsione è necessaria in quanto sostituisce per intero l'articolo della convenzione rubricato "Clausola Compromissoria".
Pertanto, si ritiene opportuno approvare le modificazioni (allegato 1) alla convenzione degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni (all. 1 - n. ) alla convenzione "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007;
2) di riconoscere per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria, nonché per i costi interni di struttura un contributo in conto impianti che sarà determinato sulla base dei progetti di intervento e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea rendicontazione corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del Collegio Sindacale per i costi interni della struttura;
3) di rinviare a successivi provvedimenti attuativi l'esecuzione del presente provvedimento;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere le modificazioni alla Convenzione "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità", apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società GTT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività della determinazione di cui al punto precedente;
5) di rinviare a successivo provvedimento la ridefinizione dell'ammontare del canone che GTT S.p.A. deve versare, dando atto che non è necessaria la relazione peritale non trattandosi né di conferimento di beni ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, né dell'acquisto della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori ai sensi dell'art. 2343 bis del codice civile;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


MODIFICAZIONI ALLO SCHEMA DI COVENZIONE

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 98 00798/064) si provvedeva ad approvare la Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni a decorrere, pro - quota, dal 1997, ponendo, a carico di GTT, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria, i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime;
- detta convenzione veniva sottoscritta tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità in data 16 giugno 1998 REP. A.P.A. n. 1666;
- la scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria ed ai rinnovi ed alle migliorie ed alle nuove tratte era determinata dal fatto che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A. - in base alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi di sviluppo delle reti;
- dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997 e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT S.p.A.- a fronte di servizi sono commisurati ai predetti costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria ed i relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio della Società, con la necessità di copertura da parte dell'Azionista Unico Comune di Torino;
- alla luce di tali considerazioni si rende necessario apportare delle modificazioni e delle integrazioni alla convenzione summenzionata alla luce della nuova normativa in materia di trasporti;
- che GTT S.p.A. è la Società per Azioni a totale partecipazione aziendale derivante dalla fusione delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064) operativa dal 01 gennaio 2003;
- che GTT S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;
Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Torino, con sede legale in Torino piazza Palazzo di Città numero civico uno - codice fiscale 00514490010 di seguito Città o Comune, ai fini del presente atto rappresentato da
________________                                                                                                                                                                                        da una parte

e

il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Torino, corso Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta al Registro delle Imprese di Torino tenuto dalla C.C.I.A.A. al n. 08555280018 di seguito GTT, ai fini del presente atto rappresentata da
_____________________                                                                                                                                                                                dall'altra parte

si conviene e stipula
quanto segue:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

La parti danno atto che, a seguito dell'avvenuta fusione delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. nella società GTT S.p.A., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064), con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2003, è mutata la denominazione sociale del soggetto ATM - parte della Convenzione avente ad oggetto "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità" stipulata in data 16 giugno 1998 - in GTT S.p.A..
Le parti danno atto che nel testo della convenzione di seguito alla parola "ATM" deve aggiungersi l'inciso "oggi GTT S.p.A.".

Articolo 3

Nel Titolo della Convenzione di cui al precedente art. 2 a pagina 1 riga 3 dopo le parole "Azienda Torinese Mobilità" aggiungere "(oggi Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..)".

Articolo 4

Nelle premesse:
a pagina 4 dopo il punto d sostituire il punto d.1 "che il diritto attribuito ad ATM di costruire e gestire nuove tratte avrà consistenza di diritto reale, con onere, a carico di tale Azienda, salvo diverse disposizioni della Città, di costruire le nuove tratte a proprie spese nonché di gestirle, ivi compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, i rinnovi e le migliorie."
con il seguente:
"che il diritto attribuito a GTT S.p.A. di costruire e gestire nuove tratte avrà consistenza di diritto reale, con onere, a carico di tale Società, delle spese relative alla manutenzione ordinaria."

dopo il punto d.1 aggiungere il punto d.2:
- "che si definiscono "impianti fissi ferro filo tranviari" gli impianti che costituiscono una rete tranviaria transitabile con veicoli tranviari in modo continuativo;
- per "rete tranviaria" si intende un sistema globale di binari transitabili ove sia possibile la gestione del servizio di trasporto pubblico, compresi i tratti di binario collegati alla rete per il collegamento ai depositi;
- per "binario transitabile" si intendono tutti i binari collegati alla rete compresi quelli temporaneamente fuori servizio per lavori ove ne è previsto il ripristino del transito a fine lavori;
- per "impianti fissi di fermata" si intendono tutte le dotazioni fisse di fermata (palina, pensilina, seduta, impianto elettrico, ecc.);"

Articolo 5

All'art. 4 pagina 7 sostituire l'art. 4 "4.1 ATM nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art. 2.1 sub 2.1.1 dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, compresi i rinnovi e le migliorie, il tutto nei termini che seguono.
Sarà cura di ATM evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità in punto;
4.2 ATM si farà carico di tutte le modifiche e variazioni ed integrazioni che dovranno essere apportate a detti impianti per il miglioramento del servizio;
4.3 ATM provvederà, a proprio carico, a tutte le sostituzioni ed ai rinnovi che in futuro si renderanno necessari per la realizzazione del servizio. Nulla potrà in seguito vantare a titolo di rimborso o di indennità a titolo di miglioramenti, od addizioni, né potrà eccepire in punto un arricchimento senza causa da parte della Città;
4.4 fatti salvi e ribaditi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria nulla sarà dovuto da ATM per i normali deterioramenti derivanti dall'uso dei detti impianti, salvo colpa grave dell'Azienda;
4.5 la manutenzione del manto stradale e di quei manufatti che, non collocati in sede propria, sono o possono essere utilizzati da altri utenti della viabilità cittadina sarà effettuata con le modalità attualmente in vigore, 1997-1998;
per l'anno 1999 e seguenti le parti si impegnano a regolamentare le reciproche obbligazioni per detta manutenzione con apposito atto di integrazione della presente convenzione;
4.6 nel caso di concessione per nuove tratte, ATM corrisponderà alla Città un corrispettivo per l'acquisto del diritto reale di costruire e gestire gli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata stabilito tenendo conto dei costi di costruzione, manutenzione, rinnovi e migliorie che l'ATM sopporterà. Il corrispettivo verrà determinato nelle delibere concessorie e recepito negli atti integrativi della presente convenzione."
con il seguente:
"4.1 GTT S.p.A. nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art. 2.1 sub 2.1.1 provvede, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, ivi compresi i sedimi stradali della sede tranviaria così come individuata al successivo punto 4.5, ed alle correlate manutenzioni di esercizio così come individuate a titolo esemplificativo: guardietta binari, pulizia scambi e linee, pulizia delle pensiline, delle paline e delle panchine, controlli e verifiche di funzionalità su impianti (scambi, rete alimentazione, binari).
Inoltre la manutenzione ordinaria comprende tutte le attività riguardanti le pulizie delle attrezzature delle fermate GTT, in particolare:
- la pulizia manuale delle paline e sedute con detergenti, comprendenti l'asportazione di manifesti e/o adesivi abusivi, eliminazione di scritte e la pulizia dell'area di fermata;
- la pulizia manuale con detergenti e in parte con idropulitrice delle pensiline di fermata, comprendente il lavaggio delle coperture, dei vetri, dei cassonetti pubblicitari, delle sedute, l'asportazione di manifesti e/o adesivi abusivi, eliminazione di scritte e la pulizia dell'area di fermata.
Le attività di pulizia attrezzature vengono eseguite con le seguenti cadenze:
- ogni 7 giorni paline e pensiline di n. 60 fermate in zone di particolare interesse e di maggior afflusso nella Città di Torino;
- ogni 10 giorni paline e pensiline di n. 70 fermate nelle sei principali direttrici di accesso alla Città, per la positiva immagine della Città;
- ogni 15 giorni le pensiline e ogni 30 giorni le paline delle fermate della Circoscrizione 1;
- ogni 2 mesi le pensiline e ogni 3 mesi le paline delle fermate delle Circoscrizioni dalla 2 alla 10;
- ogni 6 mesi le paline delle fermate ubicate fuori dal Comune di Torino.
Ai sensi dell'art. 1004, secondo comma del Codice Civile, GTT dovrà provvedere a proprie spese, anche alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione."
È obbligo di GTT S.p.A. evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità in punto.
4.2 GTT S.p.A. apporta tutte le modifiche e variazioni ed integrazioni necessarie al miglioramento del servizio, provvede a tutte le sostituzioni ed ai rinnovi, nonché alla manutenzione straordinaria necessaria per la realizzazione del servizio, così come individuate a titolo esemplificativo:
1) interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Programma Annuale degli Interventi sulla Rete Tranviaria (PAIRT) comprendente:
- sostituzione spezzoni o tratti di linea;
- riporti;
- sostituzione tratti di rete aerea;
- sostituzioni scambi;
- movimentazione materiali legati al soddisfacimento degli interventi compresi nel PAIRT;
2) interventi di manutenzione straordinaria periodica non previsti nel PAIRT:
- cambio lingue;
- manutenzione straordinaria scambi con cassa centrale;
- disotturazioni canali di adduzione alla fognatura cittadina;
- sostituzione programmata di parti significative di scambi (ad es.: blocco, tiranteria, schede elettroniche, ecc.);
- manutenzione straordinaria veicoli al di fuori delle lavorazioni "a tagliando";
- interfacciamento con i semafori di viabilità ordinaria con il servizio tranviario;
- prove isolamento cavi e relative sostituzioni di parti;
- sostituzioni di parti significative della rete di alimentazione elettrica (ad es.: tratti di linea aerea, tratti di cavo, cassette positive e negative, ecc.) a seguito di intervento programmato;
- interventi sull'apparato di bordo del sistema comando scambi a radiofrequenza;
- riporti programmati su binari;
- manutenzione straordinaria scambi;
3) manutenzioni straordinarie delle attrezzature delle fermate rete GTT della Città di Torino, sono state individuate negli interventi di:
- realizzazione nuove banchine di fermata complete di attrezzature: palina, pensilina, seduta, transenne, percorso tattile per non vedenti, e scivoli di accesso;
- verifica semestrale degli impianti elettrici di fermata;
- sostituzione attrezzature quali vetri, paline, pensiline, coperture, sedute;
- sostituzione adesivi di linea;
- interventi di ripristino pavimentazioni delle banchine di fermata per risanare avvallamenti o eseguire ripristini definitivi di scavi eseguiti per la posa e/o la rimozione di alberate;
- spostamento di attrezzature per modifiche di linee;
- interventi di adeguamento per l'accesso ai disabili su sedia a rotelle e/o messa in sicurezza delle banchine di fermata;
- manutenzione straordinaria pensiline;
- interventi per la realizzazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione della fermata, comprendente anche il collegamento agli impianti di illuminazione pubblica e/o semaforici nel limite approvato dall'Assemblea dei soci di GTT, e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, con oneri a carico della Città di Torino, sulla base dei progetti di intervento e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria, da inoltrare almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire il parere favorevole dei Settori Tecnici competenti.
4.3 In applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 ed in deroga a quanto previsto dal regolamento in materia di manomissioni e di ripristini sui sedimi stradali della città da parte di grandi utenti del sottosuolo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 13 novembre 1999 (mecc. 99 09420/033) e s.m.i., per tutti gli interventi di cui ai progetti e piani del precedente punto 4.2 che comportino:
- il rinnovo e/o la revisione della sede tranviaria e dell'impianto di alimentazione;
- il rinnovo e/o la revisione e/o l'istituzione di nuova fermata;
- il rinnovo e/o la revisione e/o la messa in posa di locali tecnici o comunque strumentali all'esercizio del servizio
per i quali è necessario ottenere le relative autorizzazioni di competenza comunale, l'atto del Settore competente sulla proposta presentata da GTT S.p.A. terrà luogo di ogni ulteriore autorizzazione tranne quelle legate alla cantierizzazione.
A fronte dell'intervento richiesto GTT dovrà concordare con l'ufficio tecnico competente in materia di manomissioni i tempi e le modalità di realizzazione, dandone comunicazione prima dell'inizio dei lavori al Settore tecnico competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia di manomissioni.
Per interventi di cui al punto 4.2 e 4.3 la manomissione del suolo pubblico è gratuita.
4.4 In tutti gli altri casi e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione GTT dovrà rispettare il vigente regolamento in materia di manomissioni.
GTT risponderà esclusivamente dei lavori eseguiti sull'armamento e dei ripristini dalla stessa realizzati, per quanto riguarda questi ultimi, fino ad un anno dopo la fine dei lavori (art. 9 delle "norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del sottosuolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 novembre 1999 - mecc. 99 09420/33 e s.m.i.) dopodiché l'area sarà automaticamente riconsegnata alla Città.
4.5 GTT manleva la Città da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero avvenire nella sede tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito di veicoli tranviari e comunque entro 1 metro di distanza per parte dalla rotaia o entro il limite del marciapiede.
Per quanto riguarda la disciplina delle aree di sosta e di fermata GTT risponderà secondo le norme del Regolamento di Esercizio e del D.P.R. 753/1980.
4.6 Nel caso di concessione per nuove tratte, GTT S.p.A. corrisponderà alla Città un canone per la concessione del diritto reale di costruire e gestire gli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata stabilito.
Il canone verrà determinato nelle deliberazioni di concessione, con i criteri definiti negli allegati alla presente convenzione.
Analogamente il corrispettivo del diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata di cui al precedente articolo 3 verrà ridotto in relazione ad eventuali dismissioni dall'esercizio di tratte e impianti fissi ferrofilotranviari esistenti.
4.7 I tratti di binario non esercibili in conseguenza a modificazioni viabili, ecc., richieste dalla Città o comunque perché disallacciati dal resto della "rete tranviaria", non sono compresi nella presente convenzione.
La Città stessa ne deciderà il mantenimento o la rimozione con oneri a Suo carico, restando GTT esonerata dai relativi vincoli manutentivi.
Entro il 30 novembre di ogni anno GTT S.p.A. comunica tutte le situazioni suscettibili di rientrare nella previsione di cui al presente articolo e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità.
4.8 I costi dei piani e dei progetti, di cui al precedente punto 4.2, costituiscono contributo in conto impianti e saranno liquidati a consuntivo sulla base dell'invio di rendicontazione da parte di GTT S.p.A. corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del collegio sindacale per i costi interni della struttura. L'importo totale non potrà tassativamente superare lo stanziamento previsto allo scopo nel bilancio comunale."

Articolo 6

a pagina 9 sostituire l'articolo 8
"Articolo 8 Clausola compromissoria.
8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute alla cognizione di un collegio composto di tre membri designati rispettivamente uno dall'ATM, uno dall'Ente proprietario ed il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, alla designazione provvede il Presidente del Tribunale di Torino."
con il seguente:
"Articolo 8 Controversie.
8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente."

Articolo 7

Le parti danno atto che sono fatte salve tutte le clausole della convenzione avente ad oggetto "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità" stipulata in data 16 giugno 1998 Rep. A.P.A. 1666 che non siano espressamente modificate con il presente atto negoziale.