Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 98
2007 04169/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 OTTOBRE 2007
(proposta dalla G.C. 3 luglio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 101 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA "LAGHETTI FALCHERA". RIADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 01774/009), esecutiva in data 24 aprile 2006, veniva adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 101 al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera".
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale dal 23 maggio 2006 al 21 giugno 2006, dando notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio e sul B.U.R. del 1 giugno 2006. Nei termini richiamati non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto veniva inoltre trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 674-204411 2006, esprimeva parere favorevole, non presentando la variante incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Con Determinazione Dirigenziale n. 71/219267-2006 la Provincia formulava, altresì, alcune osservazioni che vengono qui di seguito riportate:
A) compatibilità delle attività commerciali previste con i contenuti della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006: la capacità insediativa attribuita dalla Variante alla nuova Z.U.T. "2.6-Laghetti Falchera" è pari a mq. 20.955 di S.L.P., di cui mq. 16.764 a destinazione residenziale (max 80%) e mq. 4.191 (min 20%) ad A.S.P.I. (di cui max 50% attività commerciali al dettaglio), da realizzarsi all'interno di un edificio polifunzionale. Tale previsione attuativa, per la parte relativa alla quota di destinazione commerciale (che all'interno del mix funzionale costituisce una previsione minima del 20%) appare non del tutto conforme alla normativa regionale sul commercio, nel frattempo modificata con la citata D.C.R. n. 59-10831 (in vigore dal 30 marzo 2006), in quanto il Comune di Torino non ha ancora provveduto agli adempimenti di cui all'art. 29 delle nuove norme regionali. Nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri di urbanistica commerciale, si suggerisce:
1) di sospendere ogni determinazione in merito alle previsioni insediative commerciali e di adottare le opportune integrazioni alla Variante in una data successiva all'assolvimento della procedura di adeguamento del P.R.G.C. ai sensi del citato articolo 29;
2) in alternativa, valutare l'opportunità di modificare significativamente le quote percentuali riferite all'A.S.P.I. (commercio al dettaglio) nel mix funzionale previsto;
B) Relazioni della Variante con il "Protocollo d'intesa Aree BOR.SET.TO.", sottoscritto in data 13 aprile 2006, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Torino: pur prendendo atto che la Variante è stata adottata in data antecedente alla formale stipula del Protocollo, si suggerisce di esplicitare compiutamente nel Progetto Definitivo della Variante la piena coerenza dei contenuti ivi previsti con quanto stabilito dalla citata intesa.
A tali osservazioni si ritiene intanto di controdedurre quanto segue:
A) il provvedimento urbanistico non comporta alcun riconoscimento di nuovo addensamento né di localizzazione commerciale ma prevede una quota minima di A.S.P.I. pari al 20% della SLP totale all'interno della quale potrà essere realizzata una quota massima pari al 50% di attività commerciali.
La variante risulta, peraltro, conforme con i nuovi criteri adottati nella D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006 nonché con i criteri comunali nel frattempo assunti con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007.
La verifica puntuale in ordine al rispetto dei predetti criteri verrà, inoltre, effettuata in sede di rilascio delle singole autorizzazioni commerciali.
B) la presente variante, che ammette destinazioni d'uso adeguate alle esigenze locali e di mercato, è attuativa delle intese sottoscritte con il citato Protocollo, seppure nell'ambito dell'autonomia pianificatoria dell'Amministrazione. In ogni caso, l'approvazione del presente provvedimento è presupposto sulla base del quale dar corso agli impegni assunti dalle Amministrazioni Comunali in coerenza col Protocollo stesso.
In data 25 luglio 2006 la Giunta Comunale proponeva, pertanto, al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione definitiva della variante di cui all'oggetto.
Tuttavia, con nota del 27 novembre 2006, la Società BOR.SET.TO S.r.l., rappresentando la difficoltà di collocare sul mercato i diritti edificatori dislocati sulle aree in questione, richiedeva la sospensione dei tempi di attuazione del Protocollo di Intesa al fine di sottoporre all'Amministrazione una diversa soluzione progettuale di "sistemazione" dell'Area Laghetti Falchera.
Le successive interlocuzioni tra la Società proponente e la Città non hanno ancora portato alla condivisione di un nuovo progetto all'interno del Comitato P.R.U.S.S.T. - Tangenziale Verde, che aveva sovrinteso alla stesura del Protocollo originario.
Si ritiene opportuno, per coerenza con gli atti già assunti dagli altri Comuni in attuazione del Protocollo, proseguire l'iter del provvedimento di variante, apportando delle integrazioni a salvaguardia della destinazione a Parco.
Pertanto, fermi i contenuti del provvedimento di variante che restano confermati, si ritiene di accompagnare il regime di trasformazione demandato all'iniziativa privata con la previsione, in capo all'Amministrazione, della facoltà di ricorrere alla procedura espropriativa per poter comunque pervenire all'acquisizione degli immobili destinati alla realizzazione del Parco che, in tal caso, andrebbe a comprendere anche le aree di atterraggio dei diritti edificatori privati.
Durante la seduta della II Commissione Consiliare del 7 giugno 2007, in sede di discussione della deliberazione di approvazione della variante di cui all'oggetto si è, quindi, condivisa la proposta di modifica alla scheda normativa dell'Ambito "2.6 - LAGHETTI FALCHERA", introducendo la suddetta possibilità per la Città, in alternativa alla cessione volontaria delle aree da parte dei proprietari, di ricorrere alla procedura espropriativa e dotare così l'Amministrazione di uno strumento giuridicamente efficace per acquisire le aree destinate a Parco, a fronte dell'eventuale inerzia dei proprietari delle aree stesse.
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 04240/009) si è provveduto a revocare la deliberazione di approvazione della variante n. 101. Con il presente provvedimento si procede pertanto alla riadozione della variante stessa, con le integrazioni sopra descritte nonchè alla relativa pubblicazione al fine di consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni.
Nello specifico, le integrazioni apportate alla scheda normativa prevedono:
- di sostituire il periodo che va da "Per quanto riguarda la puntuale individuazione delle………" a "…….di azzonamento del P.R.G. in scala 1:5000." con il seguente periodo: "In alternativa alla cessione secondo le modalità di cui sopra, l'area per la realizzazione del parco "Laghetti Falchera" è soggetta all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti e dall'art. 21 delle NUEA. In tal caso, anche l'ambito 2.6 "Laghetti Falchera" si intende destinato a Parco Urbano e Fluviale P25 ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 21 delle NUEA.".
Gli elaborati progettuali allegati alla precedente deliberazione di adozione vengono, pertanto, conseguentemente sostituiti apportando le modifiche sopra indicate e aggiornati cartograficamente.
La successiva approvazione di questa variante è condizionata, come previsto dal protocollo approvato dal Consiglio Comunale nel novembre 2003, all'assunzione da parte della società Bor.Set.To. di idonee polizze fideiussorie a garanzia degli impegni assunti dalla società medesima, commisurate percentualmente alla stima degli oneri di urbanizzazione relativi alle possibilità edificatorie ed alle superfici delle aree ricadenti nel territorio dei comuni interessati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della deliberazione (mecc. 2006 05692/009) con la quale si proponeva di approvare la variante parziale n. 101 al P.R.G.. Tale revoca è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 4240/009);

2) di procedere alla riadozione della variante parziale n. 101 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati così come illustrato in narrativa e cartograficamente aggiornati (all. 1 - n. ); è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 674-204411 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e la Determinazione Dirigenziale n. 71/219467/2006 (all. 2 - n. );

3) di dare mandato agli Uffici di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi, al fine di consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni nel pubblico interesse.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 1:

- nella scheda normativa, ambito 2.6, nel paragrafo centrale alla riga che inizia con "tale area è individuata …" aggiungere, dopo "Settimo Torinese e Torino" il seguente testo: "che ne definisce tempi e modalità di cessione".