Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 14
2007 03632/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2008
(proposta dalla G.C. 5 giugno 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: SOCIETA' "FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L." (FCT S.R.L.) A SOCIO UNICO - MODIFICAZIONE STATUTO - COMITATO DI INDIRIZZO. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064) è stata costituita con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 18 dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, la società "Finanziaria Città di Torino S.r.l" (siglabile "FCT S.r.l."), a socio unico Comune di Torino, per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.
Detta società, con sede in piazza Palazzo di Città 1 e capitale sociale di Euro 30.000.000,00, ha ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche, nonché l'acquisto, la detenzione e la gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere.
Quanto alla governance, la società è oggi amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino, in conformità a quanto dispone l'articolo 12 del vigente statuto che prevede la possibilità di affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
La principale caratteristica della nuova disciplina dell'amministrazione della società a responsabilità limitata, introdotta con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e s.m.i.), è l'ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria.
Se lo Statuto non dispone diversamente, la disciplina del codice, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell'organo amministrativo, prevede quanto segue:
1. l'atto costitutivo può indicare le norme relative al funzionamento della società e in particolare quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza (articolo 2463, codice civile, n. 7);
2. se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo;
3. può essere affidata anche a soggetti non soci;
4. gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia, l'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
5. in caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera collegialmente;
6. in caso di amministrazione pluripersonale gli amministratori possono agire, oltre che in modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente;
7. in caso di amministrazione pluripersonale è prevista la riserva di competenza esclusiva agli amministratori dei progetti di bilancio, di fusione e di scissione e le decisioni sull'aumento di capitale, quando gli sia delegato dall'articolo 2481del codice civile;
8. in caso di amministrazione disgiunta o congiunta trovano applicazione gli articoli 2257 e 2258 del codice civile sulle società di persone.
In caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore ha potere di opporsi alle decisioni di un altro (diritto di veto), in tal caso la decisione spetterà ai soci.
In caso di amministrazione congiunta, le decisioni devono essere approvate da tutti gli amministratori, ma ciascun amministratore può compiere atti urgenti;
9. in caso di amministrazione affidata a un consiglio può essere abbandonato il metodo collegiale, sostituendolo con un sistema di consultazioni scritte o raccolta di consensi separati.
In questo quadro normativo, il codice concede ai soci delle S.r.l. un'amplissima autonomia nell'utilizzo di modelli gestori, fino a consentire l'uso di modelli propri delle società di persone e a consentire il trasferimento delle competenze proprie degli amministratori ai soci stessi.
In altri termini, i soci hanno il potere di incidere, tramite l'atto costitutivo o tramite la sua modificazione, sul funzionamento e sulle competenze dell'organo amministrativo in modo assai ampio e sono sostanzialmente liberi di dettare il quadro di regole relative alla gestione della società, senza dover necessariamente rispettare i limiti tradizionali della riserva esclusiva all'organo amministrativo dei poteri gestori e della regola maggioritaria.
L'articolo 2479 codice civile lascia inoltre libertà all'atto costitutivo di riservare competenze di tipo gestorio alle decisioni dei soci.
Tutto ciò consente anche che sia possibile prevedere che i soci abbiano il diritto di amministrare la società, riproducendo così quella naturale inerenza della carica di amministratore alla qualità di socio che è fisiologica nelle società di persone.
Non operando l'attuale disciplina delle S.r.l. alcun rinvio alla disciplina delle società per azioni (in tema di estinzione del rapporto di amministrazione, poteri delegati, compensi, funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, divieto di concorrenza, ecc..), la dottrina prevalente ritiene possibile, al fine di colmare eventuali carenze di disciplina delle S.r.l., applicare in via analogica la disciplina delle S.p.A. o delle società di persone.
Pertanto, considerata l'autonomia statutaria riservata alle società a responsabilità limitata, pare opportuno, sotto il profilo dell'efficienza, proporre una modifica dell'atto costitutivo della FCT S.r.l. nel senso dell'istituzione di un "Comitato/Consiglio di Indirizzo", con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo di amministrazione.
Detto Comitato potrebbe essere costituito da Assessori della Città nella loro veste di delegati dal socio unico, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Al riguardo si propone di aggiungere nel vigente statuto di FCT il seguente articolo: "Art. 12 bis - Comitato di Indirizzo.
1. Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.
Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.
2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.
Ai componenti non compete alcun compenso.".
Inoltre, all'articolo 10 dello Statuto si elencano le materie che vengono demandate alla decisione dei soci; principalmente la gestione delle partecipazioni e dei titoli di debito. Pare opportuno indicare in aggiunta anche l'acquisto e la cessione di immobili, coerentemente con i precedenti. Di conseguenza si ritiene di inserire il riferimento nell'elenco indicato dall'articolo 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modificazione dello Statuto Sociale della Società "Finanziaria Città di Torino S.r.l." a socio unico Comune di Torino, con sede in Torino piazza Palazzo di Città 1, consistente nell'aggiunta dell'articolo 12 bis nel tenore risultante dal testo di Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di approvare la modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale con l'inserimento, come indicato in allegato, del punto: "- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;";
3) di prendere atto che le predette modificazioni dello Statuto della Società saranno deliberate dall'Assemblea competente ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile e dell'articolo 11 dello Statuto stesso;
4) di autorizzare la Città, quale socio unico della società, e per essa il Sindaco o suoi delegati, a partecipare all'Assemblea che sarà convocata per discutere e deliberare, in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale, con facoltà di approvare il nuovo testo di Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1

STATUTO DELLA "FINANZIARIA CITTA' di TORINO S.r.l. " A SOCIO UNICO

Articolo 1 - Denominazione Sociale
E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "FINANZIARIA CITTA' di TORINO S.r.l. " siglabile "F.C.T. S.r.l.".
Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico", ovvero "unipersonale".

Articolo 2 - Sede
La società ha sede in Torino.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto
L'oggetto sociale consiste nell'attività di:
- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
- l'attività finanziaria in genere;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.
Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici e di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.
La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

Articolo 4 - Durata
La durata della società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5 - Domicilio
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione
Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).
Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.
Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile
In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.
La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 7 - Finanziamenti
I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni
La società è a totale capitale pubblico. Il Comune di Torino deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale.
Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.
In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.
Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, la stessa può essere liberamente alienata anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 primo comma.

Articolo 9 - Recesso
Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.

Articolo 10 - Decisioni dei soci
Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.
I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:
- approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile.
Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.
Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.
Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.
Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.
Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale in luogo, anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 5 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti, da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile.
E' inoltre consentito il conferimento per più assemblee.
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12 - Amministrazione
La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.
Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori.
In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori, che sono nominati sulla base di liste presentate dai possessori delle altre quote, in cui sono indicati i candidati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.
La lista può essere presentata unicamente da soci che complessivamente siano titolari di quote pari ad almeno il 20% del capitale sociale.
Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco dei possessori di quote che hanno concorso a presentarle. Il possessore di una quota può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, pena l'ineleggibilità.
Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.
Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.
Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.
La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12 Bis - Comitato di Indirizzo
1. Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.
Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.
2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.
Ai componenti non compete alcun compenso.

Articolo 13 - Poteri di gestione e rappresentanza
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.
La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:
- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Articolo 14 - Compensi
I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.
Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.
All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci.

Articolo 15 - Delega di Attribuzioni
L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

Articolo 16 - Presidente e Amministratori delegati
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino, un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Articolo 17 - Violazioni Tributarie
Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18 - Collegio Sindacale
Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente.
Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono nominati con decisione dei soci secondo le procedure di cui all'articolo 12 del presente statuto.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.
Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.
I soci, all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 19 - Bilancio e utili
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.
Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 20 - Scioglimento
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

Articolo 21 - Foro Competente
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

Articolo 22 - Informativa
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Articolo 23 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.