Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 94
2007 03610/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 OTTOBRE 2007

(proposta dalla G.C. 3 luglio 2007)

OGGETTO: ADEGUAMENTO CONVENZIONI URBANISTICHE AMBITI DI P.R.G. "8.14 GARDINO SUB-AMBITO U1", "9.17 MONGRANDO" E "9.1 CUNEO" - ACQUISTO DEL FABBRICATO DI VIA CUNEO ANGOLO LARGO CIGNA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 230 (MECC. 2006 06476/104). SPESA COMPLESSIVA PREVISTA EURO 8.374.538,00. APPROVAZIONE.

Proposta degli Assessori Viano e Tricarico.

Le aree all'interno degli ambiti di trasformazione in oggetto sono classificate dal P.R.G. vigente come zone urbane di trasformazione nonché disciplinate dalle prescrizioni contenute negli articoli 7 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.
L'attuazione degli interventi nelle suddette aree è avvenuta nel rispetto degli strumenti urbanistici approvati dal Consiglio Comunale, rispettivamente come segue:
- con deliberazione n. 17 del 20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57) è stata approvata la Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativa all'Ambito "8.14 GARDINO sub-ambito U1";
- con deliberazione n. 172 del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57) è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (ex art. 43 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativo all'Ambito "9.17 MONGRANDO";
- con deliberazione n. 212 dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57) è stata approvata la Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativa all'Ambito "9.1 CUNEO".
Successivamente, sono state stipulate tra la Città di Torino e la società Gefim S.p.A., con rogiti notarili della dott.ssa Silvana Castiglione, le convenzioni attuative relative a ciascun ambito di trasformazione, come di seguito specificato:
- in data 25 febbraio 1997 è stata stipulata la convenzione relativa all'ambito "8.14 GARDINO sub-ambito U1" (Repertorio n. 41523 atti n. 15079, registrato a Torino il 13 marzo 1997 al n. 6644);
- in data 13 luglio 1998 è stata stipulata la convenzione relativa all'ambito "9.17 MONGRANDO" (Repertorio n. 44403 atti n. 16739, registrato a Torino il 29 luglio 1998 al n. 14463/1A);
- in data 24 febbraio 2000 è stata stipulata la convenzione relativa all'ambito "9.1 CUNEO" (Repertorio n. 48593 atti n. 18886, registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519).
Le convenzioni stipulate con la "Società Gefim S.p.A." prevedevano l'impegno dell'operatore privato, in attuazione dell'art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., di dare in locazione temporanea, per una durata compresa tra i 4 e gli 8 anni, una quota di SLP residenziale a soggetti appartenenti a categorie indicate dalla Amministrazione Comunale, rispettivamente pari a:
Ambito 8.14 Gardino sub-ambito U1:
- mq. 35.378 (SLP residenziale) x 15% =                                    mq. 5.307
Ambito 9.17 Mongrando:
- mq. 11.735 (SLP residenziale) - mq. 8.000 (franchigia) x 4% =      mq. 149
Ambito 9.1 Cuneo:
- mq. 10.254,60 (SLP residenziale) - mq. 8.000 (franchigia) x 4% =     mq.    90
In effetti l'applicazione che è stata data alla norma relativa al vincolo di locazione temporanea, ne ha messo in evidenza i limiti oggettivi, in quanto gli alloggi così individuati non fornivano un apporto significativo alla soluzione dell'emergenza abitativa. Infatti le unità immobiliari messe a disposizione della Città, una volta scaduto il vincolo locatizio, rientravano nella disponibilità dell'operatore privato per essere collocate sul libero mercato, dando luogo ad oneri aggiuntivi di carattere amministrativo e legati alla continua mobilità dei soggetti sociali "protetti".
Per porre rimedio a tale situazione la Città, con deliberazioni n. 39 del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/009) e n. 43 del 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/009) di adozione ed approvazione della variante parziale n. 37 relativa alla modifica delle NUEA del P.R.G., ha ritenuto opportuno prevedere l'opzione, per la Città, di esercitare il diritto di acquisto delle unità immobiliari offerte dall'operatore privato.
Nel caso in esame, non avendo il Proponente ancora ottemperato all'impegno di locazione, dopo l'adozione del provvedimento sopra richiamato, si è ritenuto opportuno richiedere una riforma dell'impegno di convenzione verso la cessione anziché verso la locazione temporanea che, come detto, appariva inadeguata al perseguimento degli obiettivi di carattere sociale già illustrati. Si poneva in tal modo, altresì, rimedio ad un sostanziale inadempimento del Proponente, non diversamente sanzionabile.
Si è, pertanto, ottenuto l'assenso del Proponente ad assimilare alla nuova normativa le trasformazioni di cui sopra con un evidente vantaggio per la Città.
La SLP destinata ad edilizia convenzionata che risulta così dovuta è complessivamente pari a mq. 4.771 e così suddivisa:
Ambito 8.14 Gardino sub-ambito U1:
- SLP mq. 37.503 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 3.350
Ambito 9.17 Mongrando:
- SLP mq. 11.735 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 773
Ambito 9.1 Cuneo:
- SLP mq. 10.483 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 648
                                                                                mq. 4.771
Per l'assolvimento degli obblighi convenzionali relativi ai predetti Ambiti, la società Gefim S.p.A., ha offerto in vendita alla Città una quantità di SLP superiore a quella dovuta e pari a n. 83 alloggi (sup. commerciale di mq. 4.943) e n. 66 box (sup. di mq. 1.488), ubicati nell'allora erigendo fabbricato sito in Torino, via Cuneo angolo largo Cigna, di cui alla Conc. edilizia n. 5/C del 20 febbraio 2004.
Così come comunicato dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, in data 17 ottobre 2005, il costo degli alloggi è di Euro 1.500,00 al mq., di superficie commerciale, e per i box Euro 633,00 al mq. di superficie utile, comprensivi di I.V.A. al 10%, pertanto la spesa ammonta per n. 83 alloggi, con una Superficie Commerciale di mq. 4943,40, ad Euro 7.415.100,00 IVA 10% inclusa e per n. 66 box, con una Superficie Utile di mq. 1.515,70, ad Euro 959.438,10 IVA 10% inclusa, per una spesa complessiva è di Euro 8.374.538,00.
In data 4 dicembre 2006 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 230 (mecc. 2006 06476/104) valutava positivamente la proposta di acquisto dalla società Gefim S.p.A. di n. 83 alloggi e n. 66 box al prezzo complessivo di cui sopra pari ad euro 8.374.538,00, dando atto che le risorse finanziarie da utilizzarsi per procedere a tale acquisto sono costituite sia dai finanziamenti di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzati alla realizzazione del Programma di Recupero Urbano di via Artom, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4 - 8837 del 31 marzo 2003 (intervento 2090201 "Acquisizione di beni immobili" - capitolo 146650 "Incremento e risanamento immobili da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica - Legge 179/92 - Legge 136/99 - P.R.U. di via Artom" Articolo 1 "Acquisizione immobili"), che verranno introitati dalla Città quale corrispettivo della cessione di aree comunali (intervento 2090201 "Acquisizione di beni immobili" - capitolo 146600 "Incremento e risanamento immobili da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica - vedasi cap. 36400 entrata" Articolo 1 "Acquisizione immobili") sia dai proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica come previsto dalla Legge 560/93, articolo unico, comma 13.
Nelle more del perfezionamento di tali accordi la Regione Piemonte, con D.G.R. del 19 febbraio 2007, n. 10-5298, ha approvato il "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - Programmazione del primo biennio d'intervento" il quale prevede finanziamenti ai Comuni per interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata, i cui tempi di erogazione saranno definiti entro il 2007.
Per le unità immobiliari oggetto del presente provvedimento deliberativo la Città di Torino ha presentato richiesta di contributo alla Regione Piemonte in data 23 maggio 2007 per un importo pari al 90% del costo dell'intervento, ad esclusione dei box.
Poiché si ritiene antieconomico per la collettività tenere vuoti gli alloggi ultimati, che possono creare problemi di ordine pubblico, a seguito di eventuali occupazioni abusive, e in considerazione della necessità espressa dalla Città di poter disporre, nell'immediato delle unità immobiliari oggetto di acquisto, la Società GEFIM S.p.A. si è impegnata a consegnare anticipatamente alla Città le unità abitative di cui sopra per l'assegnazione agli aventi diritto ed ha acconsentito a fissare al 28 febbraio 2008 la data per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita, nonostante l'ultimazione lavori e la verifica della regolarità dell'esecuzione delle opere, in attesa dei necessari finanziamenti.
Per quel che attiene alle garanzie, assicurate attraverso polizze fidejussorie bancarie, la spesa sarà impegnata non appena definito l'importo a carico della Città, garantito dall'Istituto Creditizio che svolge le funzioni di Civico Tesoriere.
A tal fine si è pervenuti ad uno schema di contratto preliminare di acquisto accettato dalla società, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante (allegato 4) e di cui a seguire si richiamano le clausole essenziali:
- l'atto di acquisto definitivo degli alloggi verrà stipulato entro il 28 febbraio 2008;
- a seguito della sottoscrizione del presente atto preliminare d'acquisto, l'impresa immette immediatamente l'Amministrazione nel possesso degli alloggi di cui sopra, per l'assegnazione agli aventi diritto, senza alcun ulteriore onere economico;
- la titolarità e la riscossione dei canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari degli alloggi in oggetto è di esclusiva competenza del Comune di Torino;
- a seguito della messa a disposizione degli alloggi l'Amministrazione comunale, erogherà una caparra, pari al 10% dell'intero prezzo di acquisto, consistente in Euro 837.453,80 entro la data di stipula del contratto preliminare;
- il saldo del prezzo, pari ad Euro 7.537.084,20, sarà versato al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita;
- a garanzia del pagamento l'Amministrazione rilascerà apposita polizza fidejussoria a favore della società costruttrice, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato 5).
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 2005 (mecc. 2004 12264/012) e stipulata, in data 13 luglio 2005 - atti Privati repertorio n. 1762 APA, tra la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la casa prevede l'affidamento, a quest'ultima, per la gestione in concessione, del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale.
In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna in amministrazione, delle predette unità immobiliari, relative pertinenze e box, all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in via subordinata ad atto deliberativo di accettazione da parte dell'Agenzia stessa.
Per l'assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione dei relativi canoni di locazione sarà applicata la Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i.; per le unità immobiliari che saranno assegnate attraverso l'Immobiliare sociale comunale LO.C.A.RE. sarà applicato un contratto convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98.
Vista l'assoluta urgenza di acquisire le unità immobiliari in oggetto, da un lato, e i tempi di erogazione dei finanziamenti regionali di cui sopra, si rende necessario sottoscrivere il preliminare di acquisto nelle more delle acquisizioni delle risorse finanziarie suddette e dell'adozione dei corrispondenti provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa. Tra l'altro, con la cessione anticipata di tali unità immobiliari, la Società costruttrice, assolvendo agli obblighi previsti dalla Variante 37 al P.R.G., consente il rilascio del certificato di abitabilità, permettendo un'idonea sistemazione abitativa a numerosi cittadini.
Il Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 230 (mecc. 2006 06476/104) ha rinviato a successivo atto deliberativo la quantificazione esatta e la ripartizione delle modalità di finanziamento della spesa e ha dato, altresì, mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti necessari alla modifica delle convenzioni urbanistiche di cui all'oggetto.
Si rende inoltre necessario apportare alle Convenzioni già stipulate dal notaio dott.ssa Silvana Castiglione, riguardanti gli Ambiti di P.R.G. "8.14 Gardino sub-ambito U1" (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 gennaio 1997 mecc. 9608801/57 e al rogito notarile del 25 febbraio 1997 repertorio n. 41523 atti n. 15079), "9.17 Mongrando" (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 1° giugno 1998 mecc. 9706891/57 e al rogito notarile del 13 luglio 1998 repertorio n. 44403 atti n. 16739) e "9.1 Cuneo" (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 dell'11 ottobre 1999 mecc. 9906772/57 e al rogito notarile del 24 febbraio 2000 repertorio n. 48593 atti n. 18886), le modifiche necessarie al fine di adeguarne il contenuto all'articolo 7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G., così come indicate per ciascun ambito di P.R.G., rispettivamente negli allegati al presente provvedimento (allegati 1 - 2 e 3).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 32;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 5 marzo 2001 e n. 43 del 25 marzo 2002, rispettivamente di adozione ed approvazione, ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., della variante parziale n. 37 al vigente P.R.G.;
Visto l'articolo 7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006 06476/104) relativa all'acquisto di n. 83 alloggi e n. 63 box siti in Torino via Cuneo angolo largo Cigna;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare la sostituzione delle quote di SLP residenziali da destinare ad edilizia convenzionata (ex art. 32 della Legge n. 457/78) indicate nei provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale e nelle Convenzioni stipulate tra la Città di Torino e la società Gefim S.p.A. relative agli Ambiti di P.R.G. "8.14 GARDINO SUB-AMBITO U1", "9.17 MONGRANDO" e "9.1 CUNEO", sotto specificati:
Ambito 8.14 GARDINO sub-ambito U1:
- Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) approvata con deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale del 20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57);
- Convenzione stipulata in data 25 febbraio 1997 a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 41523 atti n. 15079, registrato a Torino il 13 marzo 1997 al n. 6644);
Ambito 9.17 MONGRANDO:
- Piano Esecutivo Convenzionato (ex art. 43 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.), approvato con deliberazione n. 172 del Consiglio Comunale del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57);
- Convenzione stipulata in data 13 luglio 1998 a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 44403 atti n. 16739, registrato a Torino il 29 luglio 1998 al n. 14463/1A);
Ambito 9.1 CUNEO:
- Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.), approvata con deliberazione n. 212 del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57);
- Convenzione stipulata in data 24 febbraio 2000 a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 48593 atti n. 18886, registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519);
con l'offerta di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A. di n. 83 alloggi (sup. commerciale di mq. 4.943) e n. 66 box (sup. di mq. 1.488), siti nell'erigendo fabbricato di via Cuneo angolo largo Cigna (conc. edilizia n. 5/C del 20 febbraio 2004), valutata positivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 230 del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006 06476/104), pertanto a titolo di assolvimento complessivo degli obblighi convenzionali (ai sensi dell'art. 7 comma 16 delle NUEA di P.R.G.) riferiti ai suddetti tre Ambiti di P.R.G. per le quote di SLP da destinare ad edilizia convenzionata, secondo quanto indicato ed approvato nei successivi punti 2), 3) e 4) e negli allegati al presente provvedimento inerenti le modifiche ed integrazioni apportate alle tre Convenzioni (allegati 1-2 e 3);
2) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari a mq. 5.307 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto nel punto 8) lettera e) delle premesse e negli articoli 18 e 19 della convenzione tra la Città di Torino e la società Gefim S.p.A. relativa all'ambito "8.14 Gardino sub-ambito U1", stipulata in data 25 febbraio 1997 con atto a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione, repertorio n. 41523 atti n. 15079, registrato a Torino il 13 marzo 1997 al n. 6644, in esecuzione della deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale del 20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57), con l'offerta complessiva di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A. di cui al precedente punto 1) e secondo quanto riportato nell'allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
3) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari a mq. 375 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto nel punto F) ultimo paragrafo delle premesse e nell'articolo 18 della convenzione tra la Città di Torino e la società Gefim S.p.A. relativa all'ambito "9.17 Mongrando", stipulata in data 13 luglio 1998 con atto a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione, repertorio n. 44403 atti n. 16739, registrato a Torino il 29 luglio 1998 al n. 14463/1A, in esecuzione della deliberazione n. 172 del Consiglio Comunale del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57), con l'offerta complessiva di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A. di cui al precedente punto 1) e secondo quanto riportato nell'allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. );
4) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari a mq. 90 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto nel punto 8) lettera e) delle premesse e nell'articolo 18 della convenzione tra la Città di Torino e la società Gefim S.p.A. relativa all'ambito "9.1 Cuneo", stipulata in data 24 febbraio 2000 con atto a rogito notaio dott.ssa Silvana Castiglione, repertorio n. 48593 atti n. 18886, registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519, in esecuzione della deliberazione n. 212 del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57) e della determinazione dirigenziale del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche del 22 febbraio 2000 (cron. n. 68/2000/AU), con l'offerta complessiva di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A. di cui al precedente punto 1) e secondo quanto riportato nell'allegato al presente provvedimento (all. 3 - n. );
5) di approvare l'atto preliminare di acquisto, con le clausole essenziali richiamate infra, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 4), da sottoscrivere tra la Città di Torino e la Società GEFIM S.p.A., con sede in Torino, Via Monte Asolone n. 4, Codice Fiscale 02167700018, P.I. 02332520010, di n. 83 alloggi e n. 66 box di Edilizia Residenziale Pubblica, in Via Cuneo (ambito Spina 4), in attuazione della deliberazione n. 230 del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006 06476/104), esecutiva dal 18 dicembre 2006;
6) di prendere atto che le predette unità immobiliari, relative pertinenze e box, saranno assegnate in amministrazione all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in attuazione della convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 2005, (mecc. 2004 12264/012) e stipulata, in data 13 luglio 2005 - atti Privati repertorio n. 1762 APA, tra la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale; la consegna avverrà a seguito di atto deliberativo di accettazione da parte dell'Agenzia; per l'assegnazione delle predette unità immobiliari di E.R.P. e per la determinazione dei relativi canoni di locazione sarà applicata la Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i.. Per le unità immobiliari che saranno assegnate attraverso l'Immobiliare sociale comunale LO.C.A.RE. sarà applicato un contratto convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98;
7) di approvare la spesa, al prezzo stabilito per gli alloggi di Euro 1.500,00 al mq. di superficie commerciale e per i box Euro 633,00 al mq. di superficie utile, comprensivi di I.V.A. al 10%, pertanto la spesa per n. 83 alloggi, con una Superficie Commerciale di mq. 4.943,40 ammonta ad Euro 7.415.100,00 e per n. 66 box, con una Superficie Utile di mq. 1.515,70, ammonta ad Euro 959.438,10 comprensivo di IVA al 10%, comprensivo di accatastamento, frazionamento, regolamento di condominio, per una spesa complessiva di Euro 8.374.538,00;
8) di prendere atto che le risorse finanziarie da utilizzarsi per adempiere all'obbligo nascente dal presente accordo sono costituite sia dai finanziamenti di cui all'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzati alla realizzazione del Programma di Recupero Urbano di via Artom, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4 - 8837 del 31 marzo 2003 (intervento 2090201 "Acquisizione di beni immobili - capitolo 146650 "Incremento e risanamento immobili da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica - Legge 179/92 - Legge 136/99" Articolo 1 "Acquisizione immobili"), sia dai finanziamenti - capitolo 146600 - per interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata approvati dalla Regione Piemonte che con deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2007, n. 10-5298, ha approvato il "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - Programmazione del primo biennio di intervento" per cui la Città di Torino ha presentato domanda il 23 maggio 2007, che verranno introitati dalla Città quale corrispettivo della cessione di aree comunali;
9) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la definizione delle modalità di finanziamento, nonché l'impegno della spesa occorrente;
10) di disporre ed autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sottoscrizione dell'atto preliminare (all. 4 - n. ) nelle more dell'adozione delle determinazioni di cui sopra;
11) di prendere atto che a garanzia dei pagamenti l'Amministrazione rilascerà apposita polizza fidejussoria a favore della Società, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (all. 5 - n. );
12) di dare atto che con la cessione anticipata di tali unità immobiliari la Società costruttrice assolve agli obblighi previsti dalla Variante 37 al P.R.G.;
13) di dare atto che le spese relative alla stipula dell'accordo sopra citato sono a carico della Città mentre quelle relative al successivo contratto definitivo di compravendita saranno a carico della Società costruttrice;
14) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.