Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 94
2007 03610/009
OGGETTO: ADEGUAMENTO CONVENZIONI URBANISTICHE AMBITI DI P.R.G. "8.14 GARDINO SUB-AMBITO U1", "9.17 MONGRANDO" E "9.1 CUNEO" - ACQUISTO DEL FABBRICATO DI VIA CUNEO ANGOLO LARGO CIGNA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 230 (MECC. 2006 06476/104). SPESA COMPLESSIVA PREVISTA EURO 8.374.538,00. APPROVAZIONE.
Proposta degli Assessori Viano e Tricarico.
Le aree all'interno degli ambiti di trasformazione in oggetto
sono classificate dal P.R.G. vigente come zone urbane di trasformazione
nonché disciplinate dalle prescrizioni contenute negli
articoli 7 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.
L'attuazione degli interventi nelle suddette aree è avvenuta
nel rispetto degli strumenti urbanistici approvati dal Consiglio
Comunale, rispettivamente come segue:
- con deliberazione n. 17 del 20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57)
è stata approvata la Concessione Convenzionata (ex art.
49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativa
all'Ambito "8.14 GARDINO sub-ambito U1";
- con deliberazione n. 172 del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57)
è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (ex
art. 43 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativo all'Ambito
"9.17 MONGRANDO";
- con deliberazione n. 212 dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57)
è stata approvata la Concessione Convenzionata (ex art.
49, V° comma L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.) relativa
all'Ambito "9.1 CUNEO".
Successivamente, sono state stipulate tra la Città di Torino
e la società Gefim S.p.A., con rogiti notarili della dott.ssa
Silvana Castiglione, le convenzioni attuative relative a ciascun
ambito di trasformazione, come di seguito specificato:
- in data 25 febbraio 1997 è stata stipulata la convenzione
relativa all'ambito "8.14 GARDINO sub-ambito U1" (Repertorio
n. 41523 atti n. 15079, registrato a Torino il 13 marzo 1997 al
n. 6644);
- in data 13 luglio 1998 è stata stipulata la convenzione
relativa all'ambito "9.17 MONGRANDO" (Repertorio n.
44403 atti n. 16739, registrato a Torino il 29 luglio 1998 al
n. 14463/1A);
- in data 24 febbraio 2000 è stata stipulata la convenzione
relativa all'ambito "9.1 CUNEO" (Repertorio n. 48593
atti n. 18886, registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519).
Le convenzioni stipulate con la "Società Gefim S.p.A."
prevedevano l'impegno dell'operatore privato, in attuazione dell'art.
32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., di dare in locazione temporanea,
per una durata compresa tra i 4 e gli 8 anni, una quota di SLP
residenziale a soggetti appartenenti a categorie indicate dalla
Amministrazione Comunale, rispettivamente pari a:
Ambito 8.14 Gardino sub-ambito U1:
- mq. 35.378 (SLP residenziale) x 15% = mq.
5.307
Ambito 9.17 Mongrando:
- mq. 11.735 (SLP residenziale) - mq. 8.000 (franchigia) x 4%
= mq. 149
Ambito 9.1 Cuneo:
- mq. 10.254,60 (SLP residenziale) - mq. 8.000 (franchigia) x
4% = mq. 90
In effetti l'applicazione che è stata data alla norma relativa
al vincolo di locazione temporanea, ne ha messo in evidenza i
limiti oggettivi, in quanto gli alloggi così individuati
non fornivano un apporto significativo alla soluzione dell'emergenza
abitativa. Infatti le unità immobiliari messe a disposizione
della Città, una volta scaduto il vincolo locatizio, rientravano
nella disponibilità dell'operatore privato per essere collocate
sul libero mercato, dando luogo ad oneri aggiuntivi di carattere
amministrativo e legati alla continua mobilità dei soggetti
sociali "protetti".
Per porre rimedio a tale situazione la Città, con deliberazioni
n. 39 del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/009)
e n. 43 del 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/009) di adozione ed
approvazione della variante parziale n. 37 relativa alla modifica
delle NUEA del P.R.G., ha ritenuto opportuno prevedere l'opzione,
per la Città, di esercitare il diritto di acquisto delle
unità immobiliari offerte dall'operatore privato.
Nel caso in esame, non avendo il Proponente ancora ottemperato
all'impegno di locazione, dopo l'adozione del provvedimento sopra
richiamato, si è ritenuto opportuno richiedere una riforma
dell'impegno di convenzione verso la cessione anziché verso
la locazione temporanea che, come detto, appariva inadeguata al
perseguimento degli obiettivi di carattere sociale già
illustrati. Si poneva in tal modo, altresì, rimedio ad
un sostanziale inadempimento del Proponente, non diversamente
sanzionabile.
Si è, pertanto, ottenuto l'assenso del Proponente ad assimilare
alla nuova normativa le trasformazioni di cui sopra con un evidente
vantaggio per la Città.
La SLP destinata ad edilizia convenzionata che risulta così
dovuta è complessivamente pari a mq. 4.771 e così
suddivisa:
Ambito 8.14 Gardino sub-ambito U1:
- SLP mq. 37.503 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 3.350
Ambito 9.17 Mongrando:
- SLP mq. 11.735 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 773
Ambito 9.1 Cuneo:
- SLP mq. 10.483 - mq. 4.000 (franchigia) x 10% = mq. 648
mq.
4.771
Per l'assolvimento degli obblighi convenzionali relativi ai predetti
Ambiti, la società Gefim S.p.A., ha offerto in vendita
alla Città una quantità di SLP superiore a quella
dovuta e pari a n. 83 alloggi (sup. commerciale di mq. 4.943)
e n. 66 box (sup. di mq. 1.488), ubicati nell'allora erigendo
fabbricato sito in Torino, via Cuneo angolo largo Cigna, di cui
alla Conc. edilizia n. 5/C del 20 febbraio 2004.
Così come comunicato dal Settore Logistica e Valutazioni
Immobiliari, in data 17 ottobre 2005, il costo degli alloggi è
di Euro 1.500,00 al mq., di superficie commerciale, e per i box
Euro 633,00 al mq. di superficie utile, comprensivi di I.V.A.
al 10%, pertanto la spesa ammonta per n. 83 alloggi, con una Superficie
Commerciale di mq. 4943,40, ad Euro 7.415.100,00 IVA 10% inclusa
e per n. 66 box, con una Superficie Utile di mq. 1.515,70, ad
Euro 959.438,10 IVA 10% inclusa, per una spesa complessiva è
di Euro 8.374.538,00.
In data 4 dicembre 2006 il Consiglio Comunale con deliberazione
n. 230 (mecc. 2006 06476/104) valutava positivamente la proposta
di acquisto dalla società Gefim S.p.A. di n. 83 alloggi
e n. 66 box al prezzo complessivo di cui sopra pari ad euro 8.374.538,00,
dando atto che le risorse finanziarie da utilizzarsi per procedere
a tale acquisto sono costituite sia dai finanziamenti di cui all'art.
11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzati alla realizzazione
del Programma di Recupero Urbano di via Artom, come previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 4 - 8837 del 31 marzo
2003 (intervento 2090201 "Acquisizione di beni immobili"
- capitolo 146650 "Incremento e risanamento immobili da destinare
a Edilizia Residenziale Pubblica - Legge 179/92 - Legge 136/99
- P.R.U. di via Artom" Articolo 1 "Acquisizione immobili"),
che verranno introitati dalla Città quale corrispettivo
della cessione di aree comunali (intervento 2090201 "Acquisizione
di beni immobili" - capitolo 146600 "Incremento e risanamento
immobili da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica - vedasi
cap. 36400 entrata" Articolo 1 "Acquisizione immobili")
sia dai proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica come previsto dalla Legge 560/93,
articolo unico, comma 13.
Nelle more del perfezionamento di tali accordi la Regione Piemonte,
con D.G.R. del 19 febbraio 2007, n. 10-5298, ha approvato il "Programma
Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - Programmazione del primo
biennio d'intervento" il quale prevede finanziamenti ai Comuni
per interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata, i cui tempi
di erogazione saranno definiti entro il 2007.
Per le unità immobiliari oggetto del presente provvedimento
deliberativo la Città di Torino ha presentato richiesta
di contributo alla Regione Piemonte in data 23 maggio 2007 per
un importo pari al 90% del costo dell'intervento, ad esclusione
dei box.
Poiché si ritiene antieconomico per la collettività
tenere vuoti gli alloggi ultimati, che possono creare problemi
di ordine pubblico, a seguito di eventuali occupazioni abusive,
e in considerazione della necessità espressa dalla Città
di poter disporre, nell'immediato delle unità immobiliari
oggetto di acquisto, la Società GEFIM S.p.A. si è
impegnata a consegnare anticipatamente alla Città le unità
abitative di cui sopra per l'assegnazione agli aventi diritto
ed ha acconsentito a fissare al 28 febbraio 2008 la data per la
stipulazione del contratto definitivo di compravendita, nonostante
l'ultimazione lavori e la verifica della regolarità dell'esecuzione
delle opere, in attesa dei necessari finanziamenti.
Per quel che attiene alle garanzie, assicurate attraverso polizze
fidejussorie bancarie, la spesa sarà impegnata non appena
definito l'importo a carico della Città, garantito dall'Istituto
Creditizio che svolge le funzioni di Civico Tesoriere.
A tal fine si è pervenuti ad uno schema di contratto preliminare
di acquisto accettato dalla società, allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante (allegato 4)
e di cui a seguire si richiamano le clausole essenziali:
- l'atto di acquisto definitivo degli alloggi verrà stipulato
entro il 28 febbraio 2008;
- a seguito della sottoscrizione del presente atto preliminare
d'acquisto, l'impresa immette immediatamente l'Amministrazione
nel possesso degli alloggi di cui sopra, per l'assegnazione agli
aventi diritto, senza alcun ulteriore onere economico;
- la titolarità e la riscossione dei canoni di locazione
corrisposti dagli assegnatari degli alloggi in oggetto è
di esclusiva competenza del Comune di Torino;
- a seguito della messa a disposizione degli alloggi l'Amministrazione
comunale, erogherà una caparra, pari al 10% dell'intero
prezzo di acquisto, consistente in Euro 837.453,80 entro la data
di stipula del contratto preliminare;
- il saldo del prezzo, pari ad Euro 7.537.084,20, sarà
versato al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita;
- a garanzia del pagamento l'Amministrazione rilascerà
apposita polizza fidejussoria a favore della società costruttrice,
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato
5).
La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 2005
(mecc. 2004 12264/012) e stipulata, in data 13 luglio 2005 - atti
Privati repertorio n. 1762 APA, tra la Città di Torino
e l'Agenzia Territoriale per la casa prevede l'affidamento, a
quest'ultima, per la gestione in concessione, del patrimonio comunale
a prevalente destinazione residenziale.
In attuazione di tale convenzione si provvederà alla consegna
in amministrazione, delle predette unità immobiliari, relative
pertinenze e box, all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino,
in via subordinata ad atto deliberativo di accettazione da parte
dell'Agenzia stessa.
Per l'assegnazione delle predette unità immobiliari di
E.R.P. e per la determinazione dei relativi canoni di locazione
sarà applicata la Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e
s.m.i.; per le unità immobiliari che saranno assegnate
attraverso l'Immobiliare sociale comunale LO.C.A.RE. sarà
applicato un contratto convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge n. 431/98.
Vista l'assoluta urgenza di acquisire le unità immobiliari
in oggetto, da un lato, e i tempi di erogazione dei finanziamenti
regionali di cui sopra, si rende necessario sottoscrivere il preliminare
di acquisto nelle more delle acquisizioni delle risorse finanziarie
suddette e dell'adozione dei corrispondenti provvedimenti dirigenziali
di impegno di spesa. Tra l'altro, con la cessione anticipata di
tali unità immobiliari, la Società costruttrice,
assolvendo agli obblighi previsti dalla Variante 37 al P.R.G.,
consente il rilascio del certificato di abitabilità, permettendo
un'idonea sistemazione abitativa a numerosi cittadini.
Il Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 230 (mecc.
2006 06476/104) ha rinviato a successivo atto deliberativo la
quantificazione esatta e la ripartizione delle modalità
di finanziamento della spesa e ha dato, altresì, mandato
agli uffici competenti per la predisposizione degli atti necessari
alla modifica delle convenzioni urbanistiche di cui all'oggetto.
Si rende inoltre necessario apportare alle Convenzioni già
stipulate dal notaio dott.ssa Silvana Castiglione, riguardanti
gli Ambiti di P.R.G. "8.14 Gardino sub-ambito U1" (di
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 gennaio
1997 mecc. 9608801/57 e al rogito notarile del 25 febbraio 1997
repertorio n. 41523 atti n. 15079), "9.17 Mongrando"
(di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 1°
giugno 1998 mecc. 9706891/57 e al rogito notarile del 13 luglio
1998 repertorio n. 44403 atti n. 16739) e "9.1 Cuneo"
(di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 dell'11
ottobre 1999 mecc. 9906772/57 e al rogito notarile del 24 febbraio
2000 repertorio n. 48593 atti n. 18886), le modifiche necessarie
al fine di adeguarne il contenuto all'articolo 7 comma 16 delle
N.U.E.A. di P.R.G., così come indicate per ciascun ambito
di P.R.G., rispettivamente negli allegati al presente provvedimento
(allegati 1 - 2 e 3).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 32;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 5 marzo
2001 e n. 43 del 25 marzo 2002, rispettivamente di adozione ed
approvazione, ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 7 della L.R. n.
56/77 e s.m.i., della variante parziale n. 37 al vigente P.R.G.;
Visto l'articolo 7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 4 dicembre
2006 (mecc. 2006 06476/104) relativa all'acquisto di n. 83 alloggi
e n. 63 box siti in Torino via Cuneo angolo largo Cigna;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui si richiamano
e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare la sostituzione delle quote di SLP residenziali
da destinare ad edilizia convenzionata (ex art. 32 della Legge
n. 457/78) indicate nei provvedimenti approvati dal Consiglio
Comunale e nelle Convenzioni stipulate tra la Città di
Torino e la società Gefim S.p.A. relative agli Ambiti di
P.R.G. "8.14 GARDINO SUB-AMBITO U1", "9.17 MONGRANDO"
e "9.1 CUNEO", sotto specificati:
Ambito 8.14 GARDINO sub-ambito U1:
- Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.) approvata con deliberazione n. 17 del Consiglio
Comunale del 20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57);
- Convenzione stipulata in data 25 febbraio 1997 a rogito notaio
dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 41523 atti n. 15079,
registrato a Torino il 13 marzo 1997 al n. 6644);
Ambito 9.17 MONGRANDO:
- Piano Esecutivo Convenzionato (ex art. 43 L.R. 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.), approvato con deliberazione n. 172 del Consiglio
Comunale del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57);
- Convenzione stipulata in data 13 luglio 1998 a rogito notaio
dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 44403 atti n. 16739,
registrato a Torino il 29 luglio 1998 al n. 14463/1A);
Ambito 9.1 CUNEO:
- Concessione Convenzionata (ex art. 49, V° comma L.R. 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.), approvata con deliberazione n. 212 del Consiglio
Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57);
- Convenzione stipulata in data 24 febbraio 2000 a rogito notaio
dott.ssa Silvana Castiglione (repertorio n. 48593 atti n. 18886,
registrato a Torino il 15 marzo 2000 al n. 1519);
con l'offerta di acquisto avanzata dalla società Gefim
S.p.A. di n. 83 alloggi (sup. commerciale di mq. 4.943) e n. 66
box (sup. di mq. 1.488), siti nell'erigendo fabbricato di via
Cuneo angolo largo Cigna (conc. edilizia n. 5/C del 20 febbraio
2004), valutata positivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 230 del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006 06476/104), pertanto a
titolo di assolvimento complessivo degli obblighi convenzionali
(ai sensi dell'art. 7 comma 16 delle NUEA di P.R.G.) riferiti
ai suddetti tre Ambiti di P.R.G. per le quote di SLP da destinare
ad edilizia convenzionata, secondo quanto indicato ed approvato
nei successivi punti 2), 3) e 4) e negli allegati al presente
provvedimento inerenti le modifiche ed integrazioni apportate
alle tre Convenzioni (allegati 1-2 e 3);
2) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari
a mq. 5.307 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto
nel punto 8) lettera e) delle premesse e negli articoli 18 e 19
della convenzione tra la Città di Torino e la società
Gefim S.p.A. relativa all'ambito "8.14 Gardino sub-ambito
U1", stipulata in data 25 febbraio 1997 con atto a rogito
notaio dott.ssa Silvana Castiglione, repertorio n. 41523 atti
n. 15079, registrato a Torino il 13 marzo 1997 al n. 6644, in
esecuzione della deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale del
20 gennaio 1997 (mecc. 9608801/57), con l'offerta complessiva
di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A. di cui
al precedente punto 1) e secondo quanto riportato nell'allegato
al presente provvedimento (all. 1 - n. );
3) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari
a mq. 375 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto
nel punto F) ultimo paragrafo delle premesse e nell'articolo 18
della convenzione tra la Città di Torino e la società
Gefim S.p.A. relativa all'ambito "9.17 Mongrando", stipulata
in data 13 luglio 1998 con atto a rogito notaio dott.ssa Silvana
Castiglione, repertorio n. 44403 atti n. 16739, registrato a Torino
il 29 luglio 1998 al n. 14463/1A, in esecuzione della deliberazione
n. 172 del Consiglio Comunale del 1° giugno 1998 (mecc. 9706891/57),
con l'offerta complessiva di acquisto avanzata dalla società
Gefim S.p.A. di cui al precedente punto 1) e secondo quanto riportato
nell'allegato al presente provvedimento (all. 2 - n.
);
4) di approvare la sostituzione dell'impegno per una SLP pari
a mq. 90 ex art. 32 Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. previsto
nel punto 8) lettera e) delle premesse e nell'articolo 18 della
convenzione tra la Città di Torino e la società
Gefim S.p.A. relativa all'ambito "9.1 Cuneo", stipulata
in data 24 febbraio 2000 con atto a rogito notaio dott.ssa Silvana
Castiglione, repertorio n. 48593 atti n. 18886, registrato a Torino
il 15 marzo 2000 al n. 1519, in esecuzione della deliberazione
n. 212 del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57)
e della determinazione dirigenziale del Settore Procedure Amm.ve
Urbanistiche del 22 febbraio 2000 (cron. n. 68/2000/AU), con l'offerta
complessiva di acquisto avanzata dalla società Gefim S.p.A.
di cui al precedente punto 1) e secondo quanto riportato nell'allegato
al presente provvedimento (all. 3 - n. );
5) di approvare l'atto preliminare di acquisto, con le clausole
essenziali richiamate infra, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante (allegato 4), da sottoscrivere tra
la Città di Torino e la Società GEFIM S.p.A., con
sede in Torino, Via Monte Asolone n. 4, Codice Fiscale 02167700018,
P.I. 02332520010, di n. 83 alloggi e n. 66 box di Edilizia Residenziale
Pubblica, in Via Cuneo (ambito Spina 4), in attuazione della deliberazione
n. 230 del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006
06476/104), esecutiva dal 18 dicembre 2006;
6) di prendere atto che le predette unità immobiliari,
relative pertinenze e box, saranno assegnate in amministrazione
all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in attuazione
della convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 21 marzo
2005, (mecc. 2004 12264/012) e stipulata, in data 13 luglio 2005
- atti Privati repertorio n. 1762 APA, tra la Città di
Torino e l'Agenzia Territoriale; la consegna avverrà a
seguito di atto deliberativo di accettazione da parte dell'Agenzia;
per l'assegnazione delle predette unità immobiliari di
E.R.P. e per la determinazione dei relativi canoni di locazione
sarà applicata la Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e
s.m.i.. Per le unità immobiliari che saranno assegnate
attraverso l'Immobiliare sociale comunale LO.C.A.RE. sarà
applicato un contratto convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge n. 431/98;
7) di approvare la spesa, al prezzo stabilito per gli alloggi
di Euro 1.500,00 al mq. di superficie commerciale e per i box
Euro 633,00 al mq. di superficie utile, comprensivi di I.V.A.
al 10%, pertanto la spesa per n. 83 alloggi, con una Superficie
Commerciale di mq. 4.943,40 ammonta ad Euro 7.415.100,00 e per
n. 66 box, con una Superficie Utile di mq. 1.515,70, ammonta ad
Euro 959.438,10 comprensivo di IVA al 10%, comprensivo di accatastamento,
frazionamento, regolamento di condominio, per una spesa complessiva
di Euro 8.374.538,00;
8) di prendere atto che le risorse finanziarie da utilizzarsi
per adempiere all'obbligo nascente dal presente accordo sono costituite
sia dai finanziamenti di cui all'art. 11 della Legge 4 dicembre
1993, n. 493, finalizzati alla realizzazione del Programma di
Recupero Urbano di via Artom, come previsto dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 4 - 8837 del 31 marzo 2003 (intervento
2090201 "Acquisizione di beni immobili - capitolo 146650
"Incremento e risanamento immobili da destinare a Edilizia
Residenziale Pubblica - Legge 179/92 - Legge 136/99" Articolo
1 "Acquisizione immobili"), sia dai finanziamenti -
capitolo 146600 - per interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata
approvati dalla Regione Piemonte che con deliberazione della Giunta
Regionale del 19 febbraio 2007, n. 10-5298, ha approvato il "Programma
Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - Programmazione del primo
biennio di intervento" per cui la Città di Torino
ha presentato domanda il 23 maggio 2007, che verranno introitati
dalla Città quale corrispettivo della cessione di aree
comunali;
9) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la definizione
delle modalità di finanziamento, nonché l'impegno
della spesa occorrente;
10) di disporre ed autorizzare, per le motivazioni espresse in
narrativa, la sottoscrizione dell'atto preliminare (all. 4 - n.
) nelle more dell'adozione delle determinazioni
di cui sopra;
11) di prendere atto che a garanzia dei pagamenti l'Amministrazione
rilascerà apposita polizza fidejussoria a favore della
Società, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione
(all. 5 - n. );
12) di dare atto che con la cessione anticipata di tali unità
immobiliari la Società costruttrice assolve agli obblighi
previsti dalla Variante 37 al P.R.G.;
13) di dare atto che le spese relative alla stipula dell'accordo
sopra citato sono a carico della Città mentre quelle relative
al successivo contratto definitivo di compravendita saranno a
carico della Società costruttrice;
14) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.