Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 84
2007 03520/010
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.,
è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.
Il Regolamento ha introdotto il quadro normativo di riferimento
per l'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi
in regime di convenzione e per la gestione dei rinnovi delle concessioni
e dei connessi rapporti concessori disciplinando durata, condizioni
economiche, condizioni sociali.
In particolare il Regolamento definisce all'articolo 2 l'iter
procedurale per le esternalizzazioni prevedendo che il procedimento
si concluda con la comunicazione al Settore Sport ed ai Capigruppo
Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della
relativa determinazione dirigenziale. Al fine di assicurare la
conoscenza della conclusione del procedimento di esternalizzazione
ai componenti la Commissione Consiliare deputata all'esame della
relativa proposta della Giunta Comunale al Consiglio, si ritiene
di integrare l'iter procedurale definito al punto 9 dell'articolo
2 con l'obbligo di darne comunicazione alla competente Commissione
Consiliare.
Stabilisce che la durata della concessione è di norma
di 5 anni e che la durata superiore ai 5 anni dovrà essere
calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento
proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
Nel corso del rapporto contrattuale il concessionario ha la facoltà
di effettuare a sua cura e spese interventi di miglioria e nuove
opere ritenuti di valorizzazione dell'impianto sportivo sia sotto
il profilo tecnico-impiantistico, sia sotto il profilo della proposta
sportiva e sociale. La propensione ad intervenire è tuttavia
tanto maggiore quanto lungo è il periodo residuo della
concessione in corso per effetto dei necessari tempi di ammortamento
dell'investimento proposto.
Al fine dunque di incentivare i concessionari alla realizzazione
di interventi di ristrutturazione e di nuove opere a tutto vantaggio
del patrimonio cittadino e della minore necessità che la
Città assuma a proprio carico investimenti, si ritiene
opportuno prevedere la possibilità di una revisione delle
condizioni delle convenzioni quando il concessionario proponga
interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città,
tali da dover richiedere una maggiore durata della concessione
per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto.
Inoltre, il Regolamento prevede, al punto 5 dell'articolo 6,
che nel caso di rinnovo di una concessione le Circoscrizioni debbano
concordare, con il soggetto da convenzionare, le condizioni contrattuali
elencandole in apposita bozza di disciplinare di intesa, sottoscritta
dal medesimo e dal Direttore di Circoscrizione.
Tuttavia, poiché la proposta di rinnovo approvata dal
Consiglio di Circoscrizione è impegnativa per il concessionario
ma lo diventa per l'Amministrazione esclusivamente dopo l'approvazione
da parte del Consiglio Comunale, alla quale è subordinata
l'efficacia del provvedimento, si ritiene necessario modificare
il punto 5 dell'articolo 6 del Regolamento in oggetto abolendo
la prevista firma del Direttore di Circoscrizione e confermando,
invece, la necessità dell'apposizione della sottoscrizione
da parte del concessionario.
Con Legge, periodicamente, la Regione Piemonte regola le modalità
d'accesso al finanziamento regionale da parte di soggetti gestori
di impianti sportivi che intendano effettuare interventi di impiantistica
sportiva consistenti in migliorie e nuove opere in armonia con
il Programma Pluriennale degli interventi di impiantistica sportiva
predisposto ai sensi delle Leggi Regionali.
Considerato che condizione fondamentale per poter accedere ai
suddetti finanziamenti è rappresentata dalla durata minima
della concessione, che viene stabilita di volta in volta nei bandi
regionali.
Tenuto conto che il Regolamento per la gestione sociale degli
impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva
dal 1° novembre 2004 e s.m.i., prevede il rinnovo della concessione
a favore dello stesso concessionario sempre che siano state interamente
rispettate le condizioni della precedente convenzione e che la
durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata
ad un medesimo soggetto, non superi il periodo di trenta anni.
Al fine di poter permettere ai concessionari di partecipare ai
bandi emessi dalla Regione Piemonte per il finanziamento di opere,
che, in particolare, si rilevano di interesse anche per la Città,
potendo così mettere a disposizione dell'utenza impianti
in grado di offrire migliori prestazioni, si ritiene di poter
prorogare del periodo minimo necessario per soddisfare i requisiti
di accesso ai finanziamenti regionali le concessioni, modificando
conseguentemente in tal senso le relative convenzioni, lasciando
inalterate tutte le altre condizioni previste dal contratto.
Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento.
In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace.
Detto Regolamento oltre a disciplinare le procedure di esternalizzazione
della gestione degli impianti sportivi e le procedure di rinnovo
delle concessioni, ha previsto anche la possibilità di
regolarizzare le cosiddette bocciofile di base aperte al pubblico
e sprovviste di locale di ritrovo e servizi formalmente assegnati.
Al fine di salvaguardare il determinante ruolo sociale svolto
dai gruppi spontanei di cittadini fruitori delle bocciofile libere
in termini di presenza sul territorio quale deterrente per possibili
azioni di illegalità ed in termini di individuazione di
forme di socializzazione tra le persone, è stata riconosciuta
infatti la possibilità di concedere ai gruppi di base costituiti
in forma associativa e individuati dalle Circoscrizioni operanti
sul territorio, l'utilizzo della proprietà comunale su
cui installare un prefabbricato ad uso sede sociale con allacciamento
alle reti di pubblici servizi.
Al riguardo il Regolamento prevede all'articolo 9 la concessione
dell'impianto per la durata di anni 5 e, in fase di prima applicazione,
un canone annuo ricognitorio, per l'utilizzo della proprietà
comunale, pari a Euro 52,00 IVA inclusa, soggetto ad adeguamento
annuale ISTAT.
In caso di rinnovo alla scadenza, in base all'articolo 11 del
suddetto Regolamento è invece disposta l'applicazione della
valutazione patrimoniale del canone su cui far intervenire un
meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 90% del canone
di mercato, più un'eventuale percentuale, fino al 5% se
l'eventuale investimento proposto dal gestore supera il valore
patrimoniale dell'impianto.
Atteso che con il suddetto articolo 11 del Regolamento la Civica
Amministrazione ha inteso sostenere l'attività di Associazioni
Sportive che validamente perseguono scopi di rilevante utilità
sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra
quelli perseguiti dal Comune e comunque ritenuti meritevoli di
tutela e promozione, prevedendo l'abbattimento del valore del
canone patrimoniale.
Considerato che l'articolo 10 dello Statuto della Città
prevede espressamente il riconoscimento e la valorizzazione delle
".... libere forme associative di cittadini, di utenti e
di volontariato senza fini di lucro, anche se privi di personalità
giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti
e delle attività svolte".
Visto che dalla promozione delle forme associative risulta derivare
al Comune un irrinunciabile beneficio, costituito dal vantaggio
sociale che l'attività istituzionale delle associazioni
citate fornisce alla Città e che viene di volta in volta
valutato secondo il caso di specie, compensando il minor introito
economico connesso alla riduzione del canone.
Verificato che nel caso delle bocciofile regolarizzate, allo
scadere del quinquennio della concessione generalmente si constata,
oltre alla carenza di disponibilità finanziarie da parte
delle Associazioni concessionarie appositamente costituite, il
permanere della valenza sociale e del determinante ruolo aggregativo
svolto sul territorio che paiono corrispondere pienamente al criterio
di pubblica utilità richiesto dall'articolo 77 dello Statuto
per giustificare l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a privati.
Si ritiene, pertanto, di modificare l'articolo 9 del Regolamento
consentendo in fase di rinnovo della concessione a favore di bocciofile
regolarizzate, nei casi di effettiva constatazione del permanere
delle suddette condizioni, l'applicazione di un canone ricognitorio
determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima
annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti
annuali, escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui
all'articolo 11 del Regolamento. Si ritiene altresì di
applicare tale trattamento economico nei casi di strutture edificate
per esigenze di decoro ed arredo urbano dell'Amministrazione Comunale
ed assimilabili per funzione ai prefabbricati.
Il Regolamento in oggetto disciplina la ripartizione degli oneri
relativi alle utenze secondo le tipologie di impianti ponendo
a carico del concessionario il 20% degli stessi e ponendo a carico
della Città l'80% rimanente. Considerato che in taluni
casi l'applicazione del suddetto riparto può apparire iniqua
per la specifica dimensione, composizione e/o collocazione dell'impianto,
si ritiene di prevedere la possibilità di aumentare la
percentuale a carico dei convenzionati degli oneri per le utenze
in base ad opportuna diversa valutazione della ripartizione.
Il succitato Regolamento disciplina inoltre, al punto 2 dell'articolo
22, l'applicazione di penali e l'eventuale revoca della concessione
per riscontrate inadempienze gravi e reiterate, rilevate a seguito
dei previsti controlli da parte della competente Commissione,
affidandone la competenza al Consiglio Comunale.
Poiché il punto 9 dell'articolo 2 prevede che nel caso
di nuove procedure di esternalizzazione tramite esperimento di
gara pubblica, spetti al Dirigente la selezione e l'individuazione
del concessionario in virtù delle attribuzioni di cui all'articolo
107 del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto dei criteri predeterminati
dalla legge o da regolamenti, si ritiene che spettino al Dirigente
stesso anche le procedure di revoca della concessione, a seguito
dell'effettuazione dei controlli sull'andamento della gestione
disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento.
Si rende altresì necessario, con il presente provvedimento,
aggiungere il seguente punto 4 all'articolo 13 "Il Concessionario,
nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in
uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità
previste all'articolo 15 e rendicontare mensilmente alla Città
tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di
scontrini di cassa o copie di fatture. Tali introiti saranno dedotti
dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza
a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei
costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1.".
Si ritiene pertanto di integrare l'articolo 22 del vigente Regolamento
prevedendo che, nei casi di gravi inadempienze delle obbligazioni
assunte da un concessionario che sia stato individuato con determinazione
dirigenziale a seguito di procedura di gara, la revoca della concessione
sarà disposta, previa diffida ad adempiere, con adozione
di determinazione dirigenziale da parte del Direttore di Circoscrizione
per gli impianti circoscrizionali e da parte del Dirigente del
Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina. E' fatto
obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione ai
Capigruppo Consiliari dell'avvenuta revoca della concessione con
invio di copia della relativa determinazione dirigenziale. Si
ritiene altresì utile che tale comunicazione sia inviata
alla competente Commissione Consiliare.
Restano di competenza del Consiglio Comunale le procedure di
revoca in tutti i restanti casi, per i quali la concessione al
soggetto convenzionato sia stata approvata dallo stesso.
Infine, a seguito dell'assegnazione al settore centrale di nuovi
impianti sportivi sia a gestione diretta sia in concessione ed
in considerazione della dismissione di alcune strutture che erano
in carico al Settore Sport, si rende necessario provvedere ad
aggiornare l'elenco degli impianti sportivi di rilevanza cittadina
allegato al Regolamento sostituendolo con il nuovo elenco allegato
al presente provvedimento (allegato 1).
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa
una proroga sino al 12 settembre 2007.
Hanno espresso parere favorevole entro il termine le seguenti
Circoscrizioni: 1, 3, 5, 8 e 9 (all. 2-6 - nn.
).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere negativo (all. 7 - n.
) salvo accettazione delle seguenti modificazioni e integrazioni:
- Articolo 6 punto 12: inserire tra "
qualora proponga"
e "nuovi interventi" la frase ", almeno un anno
prima della scadenza della convenzione;"
Si ritiene di non poter accogliere tale proposta per il seguente
motivo:
nell'arco dei 30 anni di durata complessiva della concessione,
alla scadenza di ogni periodo è comunque prevista la rinnovabilità
senza alcuna attivazione di procedura di gara previa verifica
delle condizioni previste nella precedente convenzione che dovranno
essere tutte interamente rispettate. A tal fine dovranno essere
espletati idonei controlli.
- Riformulare l'articolo 6 punto 4 del Regolamento: "Per
gli impianti di interesse circoscrizionale la Circoscrizione dovrà
inviare al Settore Sport, entro 30 giorni dalla data di scadenza,
il provvedimento deliberativo di rinnovo approvato dal Consiglio
Circoscrizionale per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
In caso di non rinnovo della convenzione il provvedimento deliberativo
di indizione di nuovo bando dovrà pervenire al Settore
Sport entro 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione
stessa per la presa d 'atto della Giunta Comunale."
- All'articolo 6 punto 5 del Regolamento: sopprimere il periodo
"Tale disciplinare
Consiglio Comunale".
- Sopprimere i punti 6, 7 e 8 dell'articolo 6 del Regolamento.
O in alternativa:
- all'articolo 6 punto 3 del Regolamento: sopprimere le parole
"od alla Circoscrizione rispettivamente
";
- all'articolo 6 punto 4 del Regolamento sopprimere il periodo
"La circoscrizione
di proposta di rinnovo";
- all'articolo 6 punto 5 del Regolamento sopprimere il periodo
"Le Circoscrizioni concorderanno con il soggetto da convenzionare
le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandoli in apposita
bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal medesimo e dal
Direttore di circoscrizione cha farà parte integrante della
deliberazione di proposta di convenzione" e sostituirlo con
"L'Assessorato Sport e Tempo Libero concorderà con
il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi
elencandole in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta
dal Direttore della Divisione, che farà parte integrante
della deliberazione di proposta di convenzione";
- inserire alla fine del punto 5 dell'articolo 6 del Regolamento
il seguente periodo: "Sulla proposta di deliberazione Consiliare
le Circoscrizioni esprimeranno parere ai sensi del Regolamento
del Decentramento.";
- all'articolo 6 punto 6 del Regolamento sostituire la parola
"Circoscrizione con la parola "Assessorato";
- sopprimere i punti 7 e 8 dell'articolo 6 e l'articolo 7 del
Regolamento.
Si ritiene di non poter accogliere tali proposte per il seguente
motivo:
la Giunta Comunale - Assessore competente (Sport) e la V Commissione
hanno ribadito che la procedura di rinnovo delle concessioni non
può essere approvata dal Consiglio Circoscrizionale con
presa d'atto della Giunta Comunale trattandosi di materia di competenza
del Consiglio Comunale.
E' stato, altresì, rilevato che la suddetta proposta dovrebbe
rientrare in una più ampia e generale revisione del Regolamento
del Decentramento.
- Sostituire il periodo della terza riga dell'articolo 13 punto
1 del Regolamento "Piscine" che recita " il 20%
delle spese relative al consumo idrico
" con "
il 90% delle spese relative al consumo idrico
" e contestualmente
sostituire allo stesso punto il periodo della penultima riga "consumo
idrico" con "relativamente al consumo idrico la Città
di assume il 10% delle spese".
Si ritiene di accogliere parzialmente tale proposta che sarà
oggetto di apposito emendamento (n. 2).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.
) con la seguente osservazione:
- articolo 6 Rinnovi: ha proposto di integrare l'ulteriore punto
12, aggiungendo al termine della frase: "fermo restando quanto
previsto al precedente punto 1".
Si ritiene di accogliere tale proposta che sarà oggetto
di apposito emendamento.
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.
) a condizione che:
- la proposta di integrazione dell'articolo 2 punto 9 venga modificata
con l'adozione della dicitura "alla competente Commissione
Consiliare Comunale e Circoscrizionale".
Si ritiene di accogliere tale proposta che sarà oggetto
di apposito emendamento.
- l'articolo 9 punto 3 e l'articolo 13 punto 1 vengano modificati,
aggiungendo la possibilità per le piccole bocciofile cui
la Commissione di controllo di cui all'articolo 21 riconosca l'estensione
oltre i 5 anni delle agevolazioni sul canone di concessione e
ad eventuali altre per le quali ricorrano i medesimi requisiti,
di derogare dall'obbligo di corrispondere il 20% dei costi relativi
all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento o,
in subordine, di prevedere l'intestazione delle utenze all'amministrazione
comunale, in modo da evitare ai concessionari l'esborso anticipato
dell'80% a carico della Città, che viene rimborsato soltanto
ad annualità conclusa.
Si ritiene di non accogliere tali proposte per i seguenti motivi:
- articolo 9 punto 3 del Regolamento: la percentuale del 20% a
carico dei concessionari tende a favorire un oculato consumo;
la volturazione delle utenze in capo alla Città sarebbe
troppo onerosa;
- articolo 13 punto 1 del Regolamento - tale articolo non fa riferimento
alla tipologia di bocciofila contemplata dall'articolo 9 del medesimo
Regolamento cui fa invece riferimento la suddetta proposta circoscrizionale.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 10 -
n. ) con la seguente proposta di riformulazione:
- articolo 13 punto 4: "Il concessionario, nel caso di impianti
sportivi dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi,
deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste
all'articolo 15 e rendicontare, ai competenti uffici Circoscrizionali,
per gli impianti gestiti dalle circoscrizioni, nei termini stabiliti
per la presentazione dei giustificativi per l'ottenimento del
rimborso relativo all'energia elettrica, tali introiti attraverso
copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa, copie
di fatture ed in caso di gratuità dichiarazione del soggetto
beneficiario".
Si ritiene di accogliere parzialmente tale proposta che sarà
oggetto di apposito emendamento.
Relativamente alla parte di proposta non accolta: si rileva che
i termini definiti dalla proposta circoscrizionale non sono stati
stabiliti dal Regolamento e che il termine mensile per la rendicontazione
permetta una migliore e costante verifica della corretta imputazione
dell'onere a carico della Città.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 11 -
n. ) condizionato a:
- semplificazione nella procedura riportata nell'integrazione
proposta dalla suddetta deliberazione, ed in specifico nel capoverso
riferito al punto 4 articolo 13, nella quale viene proposto uno
scomputo, dai costi sostenuti per i consumi di energia elettrica
consumata per l'illuminazione dei campi gioco durante l'intero
anno, delle quote introitate dai concessionari a seguito di assegnazione
della struttura sportiva a terzi. La procedura si ritiene essere
di difficile applicazione;
- inserimento, all'interno dell'articolo riferito agli oneri derivanti
dalle utenze (articolo 13 del Regolamento attualmente in vigore),
dell'opportunità di siglare un protocollo di intesa tra
le parti (Città e Concessionari), da allegare alla proposta
di Convenzione in gestione sociale delle strutture sportive, nel
quale dovranno essere specificate dettagliatamente le modalità
di computo e ripartizione dei costi derivanti dai consumi di Energia
Elettrica, Energia Termica e Acqua. Le modalità di computo
e di riparto dovranno essere concordati con i Settori Tecnici
competenti cui fare riferimento per la conformità della
costruzione dei conteggi. Il principio per cui le utenze verranno
messe in carico al concessionario per il 20% dell'ammontare ed
in carico alla Città per 80% del loro ammontare rimarrebbe
invariato ma applicato solo a seguito delle ripartizioni ed imputazioni
concordate sul protocollo d 'intesa citato;
- inserimento, all'interno dell'articolo 22 del Regolamento attualmente
in vigore, dell'opportunità di proporzionare più
adeguatamente le sanzioni a carico dei concessionari degli impianti
sportivi. A fronte di rilevate inadempienze di gestione, si propone
di inserire, la quantificazione di penali relativamente a: ritardo
nel pagamento del canone concessorio; ritardo nel pagamento delle
utenze; mancato adempimento a prescrizioni tecnico-gestionali;
scarse condizioni igieniche; mancato rispetto degli orari di funzionamento
delle strutture sportive; mancati interventi manutentivi.
Sanzioni a causa di reiterate e gravi inadempienze, previa diffida
su cui dovrà pronunciarsi entro 30 giorni la Commissione
di cui all'articolo 21 del Regolamento attualmente in vigore,
potranno essere irrogate per: reiterato mancato pagamento del
canone concessorio; esecuzione di opere che non hanno ottenuto
la preventiva autorizzazione degli organi competenti; reiterato
mancato adempimento a prescrizioni tecnico-gestionali; reiterati
mancati interventi manutentivi; reiterato mancato rispetto delle
condizioni igieniche; reiterato mancato rispetto degli orari di
funzionamento.
Le sanzioni saranno irrogate dal Direttore della Circoscrizione
o dal Dirigente del Settore Sport secondo le proprie competenze.
Si ritiene di non accogliere tali proposte per i seguenti motivi:
- articolo 13 punto 4 del Regolamento: Non si rileva la necessità
di un protocollo d'intesa separato poiché le modalità
di computo e riparto delle utenze, da definirsi con la collaborazione
dei Settori tecnici competenti, devono fare parte integrante della
convenzione;
- articolo 22 Penali e Revoche del Regolamento: essendo già
definita all'articolo 22 la quantificazione della penale in rapporto
al canone di concessione (minima pari al canone stesso e 2/4 volte
in relazione alla gravità dell'inadempienza) e tenuto conto,
altresì, che restano applicabili gli interessi di mora
per i ritardati pagamenti ai sensi di legge.
L'allegato 1 della deliberazione è oggetto di modifica
come da apposito emendamento tenuto conto che:
- l'area di via Anselmetti/strada del Drosso e l'area di via Vagnone
4 fanno riferimento ad aree relative a impianti sportivi non ancora
realizzati;
- l'impianto Faccioli sito in via Faccioli 72/A è una struttura
di competenza circoscrizionale;
- l'impianto sportivo ex Michelin - è sito in corso Umbria
al numero civico 59 e non 19.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
la modifica del Regolamento per la gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc.
2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, e s.m. i.
come di seguito indicato:
- integrare l'articolo 2 punto 9 inserendo dopo le parole "al
Settore Sport" le parole: ", alla competente Commissione
Consiliare Comunale e Circoscrizionale";
- integrare l'articolo 6 inserendo l'ulteriore punto 12: "Il
concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della
concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della
convenzione, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni,
di interesse per la Città, tali da dover comportare una
maggiore durata della concessione per poter consentire l'ammortamento
dell'investimento proposto fermo restando quanto previsto al precedente
punto 1..";
- modificare l'articolo 6, eliminando al punto 5, alla seconda
e terza riga, le parole "e dal Direttore di Circoscrizione";
- integrare l'articolo 8 inserendo il seguente punto 6: "Con
deliberazione dei Consigli Circoscrizionali per gli impianti circoscrizionali
e della Giunta Comunale per gli impianti centrali, è possibile
concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo
strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne
faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per
gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed
ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre
condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento
del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima
s'intende inefficace.";
- aggiungere all'articolo 9, alla fine del punto 2, la frase:
"Nel caso di rinnovo, verificato da parte della Commissione
di controllo di cui al successivo articolo 21 il permanere della
valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio,
verrà applicato un canone ricognitorio annuo determinato
dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità
corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali,
escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui al successivo
articolo 11. Tale trattamento è altresì applicato
nei casi di strutture edificate per esigenze di decoro e arredo
urbano dell'Amministrazione Comunale ed assimilabili per funzione
ai prefabbricati.";
- integrare l'articolo 13 aggiungendo al termine del punto 1)
il seguente capoverso: "La suddetta percentuale potrà
essere modificata, con incremento a carico dei soggetti convenzionati,
nei casi ritenuti anomali rispetto alle tipologie generali sopra
richiamate per dimensione, composizione, utilizzo, collocazione
e redditività dell'impianto, in base ad opportuna diversa
valutazione della ripartizione.";
- integrare l'articolo 13 aggiungendo il seguente punto 4: "Il
Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna
dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le
modalità previste all'articolo 15 e rendicontare mensilmente
alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali,
matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di
utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata
dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla
quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza
a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei
costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1.";
- sostituire il punto 2 dell'articolo 22 con il seguente: "In
caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel
presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare,
previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali
in base alle competenze, la revoca della convenzione con atto
amministrativo emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato
la concessione e pertanto:
a) nei casi di affidamento conseguente ad emissione di Bando pubblico
con convenzione approvata con determinazione dirigenziale, tramite
adozione di determinazione dirigenziale del Direttore di Circoscrizione
per gli impianti circoscrizionali e del Dirigente del Settore
Sport per gli impianti di rilevanza cittadina;
b) in tutti gli altri casi, con deliberazione del Consiglio Comunale.
La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta
salva comunque la possibilità per la Città di richiesta
di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al
concessionario. Nei casi di cui all'ipotesi a) è fatto
obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione alla
competente Commissione Consiliare ed ai Capigruppo Consiliari
dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della
relativa determinazione dirigenziale.";
- sostituire l'elenco degli impianti sportivi di rilevanza cittadina
allegato al Regolamento n. 295 con il nuovo elenco aggiornato
(all. 1 - n. ) che è parte integrante del presente
provvedimento deliberativo;
2) dare atto che il Regolamento per la gestione sociale in
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc.
2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., resta
salvo in ogni altra sua parte;
3) dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto
ai Consigli Circoscrizionali per l'espressione del competente
parere ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1
|
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corso Moncalieri 22 |
CEREA |
viale Virgilio 61 |
EDITRICE LA STAMPA |
piazza Muzio Scevola 2 |
ERIDANO |
corso Moncalieri 88 |
ESPERIA |
corso Moncalieri 2 |
EX MICHELIN |
corso Umbria 59 |
LANCIA |
piazza Robilant 16 |
MASSARI |
via Massari 114 |
MASTER CLUB FIOCCARDO |
corso Moncalieri 494/14 |
MOTOVELODROMO |
corso Casale 144 |
NORD TENNIS |
corso Appio Claudio 116 |
PALAZZETTO DELLO SPORT |
viale Burdin 10 |
PALAZZETTO LE CUPOLE |
strada Castello di Mirafiori 294 |
PALAZZO DEL NUOTO |
via Filadelfia (in costruzione) |
PALESTRA DI ARRAMPICATA |
via Braccini |
PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA |
via Pacchiotti (in costruzione) |
PISCINA Galileo Ferraris |
corso G. Ferraris 292 |
PISCINA STADIO MONUMENTALE |
corso G. Ferraris 294 |
SISPORT FIAT |
via Olivero 40 |
SPORTING |
corso Agnelli 45 |
STADIO DELGHIACCIO |
via San Remo 67 |
STADIO PASSO BUOLE (calcio) |
via Passo Buole 96 |
STADIO PASSO BUOLE (baseball, softball) |
via Passo Buole 96 |
STADIO PRIMO NEBIOLO (atletica e calcio) |
viale Hugues n. 10 |
TAMBURELLO |
corso Trapani 196 |
TAZZOLI - hockey su prato |
corso Tazzoli 78 |
TAZZOLI (calcio a 5 e a 8) |
corso Tazzoli 78 |
TAZZOLI (sferisterio) |
corso Tazzoli 78 |
VILLA GLICINI |
viale Ceppi 5 |