Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 84
2007 03520/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 SETTEMBRE 2007
(proposta dalla G.C. 19 giugno 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.
Il Regolamento ha introdotto il quadro normativo di riferimento per l'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi in regime di convenzione e per la gestione dei rinnovi delle concessioni e dei connessi rapporti concessori disciplinando durata, condizioni economiche, condizioni sociali.
In particolare il Regolamento definisce all'articolo 2 l'iter procedurale per le esternalizzazioni prevedendo che il procedimento si concluda con la comunicazione al Settore Sport ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale. Al fine di assicurare la conoscenza della conclusione del procedimento di esternalizzazione ai componenti la Commissione Consiliare deputata all'esame della relativa proposta della Giunta Comunale al Consiglio, si ritiene di integrare l'iter procedurale definito al punto 9 dell'articolo 2 con l'obbligo di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare.
Stabilisce che la durata della concessione è di norma di 5 anni e che la durata superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
Nel corso del rapporto contrattuale il concessionario ha la facoltà di effettuare a sua cura e spese interventi di miglioria e nuove opere ritenuti di valorizzazione dell'impianto sportivo sia sotto il profilo tecnico-impiantistico, sia sotto il profilo della proposta sportiva e sociale. La propensione ad intervenire è tuttavia tanto maggiore quanto lungo è il periodo residuo della concessione in corso per effetto dei necessari tempi di ammortamento dell'investimento proposto.
Al fine dunque di incentivare i concessionari alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e di nuove opere a tutto vantaggio del patrimonio cittadino e della minore necessità che la Città assuma a proprio carico investimenti, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di una revisione delle condizioni delle convenzioni quando il concessionario proponga interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città, tali da dover richiedere una maggiore durata della concessione per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto.
Inoltre, il Regolamento prevede, al punto 5 dell'articolo 6, che nel caso di rinnovo di una concessione le Circoscrizioni debbano concordare, con il soggetto da convenzionare, le condizioni contrattuali elencandole in apposita bozza di disciplinare di intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di Circoscrizione.
Tuttavia, poiché la proposta di rinnovo approvata dal Consiglio di Circoscrizione è impegnativa per il concessionario ma lo diventa per l'Amministrazione esclusivamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla quale è subordinata l'efficacia del provvedimento, si ritiene necessario modificare il punto 5 dell'articolo 6 del Regolamento in oggetto abolendo la prevista firma del Direttore di Circoscrizione e confermando, invece, la necessità dell'apposizione della sottoscrizione da parte del concessionario.
Con Legge, periodicamente, la Regione Piemonte regola le modalità d'accesso al finanziamento regionale da parte di soggetti gestori di impianti sportivi che intendano effettuare interventi di impiantistica sportiva consistenti in migliorie e nuove opere in armonia con il Programma Pluriennale degli interventi di impiantistica sportiva predisposto ai sensi delle Leggi Regionali.
Considerato che condizione fondamentale per poter accedere ai suddetti finanziamenti è rappresentata dalla durata minima della concessione, che viene stabilita di volta in volta nei bandi regionali.
Tenuto conto che il Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., prevede il rinnovo della concessione a favore dello stesso concessionario sempre che siano state interamente rispettate le condizioni della precedente convenzione e che la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non superi il periodo di trenta anni.
Al fine di poter permettere ai concessionari di partecipare ai bandi emessi dalla Regione Piemonte per il finanziamento di opere, che, in particolare, si rilevano di interesse anche per la Città, potendo così mettere a disposizione dell'utenza impianti in grado di offrire migliori prestazioni, si ritiene di poter prorogare del periodo minimo necessario per soddisfare i requisiti di accesso ai finanziamenti regionali le concessioni, modificando conseguentemente in tal senso le relative convenzioni, lasciando inalterate tutte le altre condizioni previste dal contratto. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace.
Detto Regolamento oltre a disciplinare le procedure di esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi e le procedure di rinnovo delle concessioni, ha previsto anche la possibilità di regolarizzare le cosiddette bocciofile di base aperte al pubblico e sprovviste di locale di ritrovo e servizi formalmente assegnati. Al fine di salvaguardare il determinante ruolo sociale svolto dai gruppi spontanei di cittadini fruitori delle bocciofile libere in termini di presenza sul territorio quale deterrente per possibili azioni di illegalità ed in termini di individuazione di forme di socializzazione tra le persone, è stata riconosciuta infatti la possibilità di concedere ai gruppi di base costituiti in forma associativa e individuati dalle Circoscrizioni operanti sul territorio, l'utilizzo della proprietà comunale su cui installare un prefabbricato ad uso sede sociale con allacciamento alle reti di pubblici servizi.
Al riguardo il Regolamento prevede all'articolo 9 la concessione dell'impianto per la durata di anni 5 e, in fase di prima applicazione, un canone annuo ricognitorio, per l'utilizzo della proprietà comunale, pari a Euro 52,00 IVA inclusa, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT.
In caso di rinnovo alla scadenza, in base all'articolo 11 del suddetto Regolamento è invece disposta l'applicazione della valutazione patrimoniale del canone su cui far intervenire un meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 90% del canone di mercato, più un'eventuale percentuale, fino al 5% se l'eventuale investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto.
Atteso che con il suddetto articolo 11 del Regolamento la Civica Amministrazione ha inteso sostenere l'attività di Associazioni Sportive che validamente perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e comunque ritenuti meritevoli di tutela e promozione, prevedendo l'abbattimento del valore del canone patrimoniale.
Considerato che l'articolo 10 dello Statuto della Città prevede espressamente il riconoscimento e la valorizzazione delle ".... libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se privi di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte".
Visto che dalla promozione delle forme associative risulta derivare al Comune un irrinunciabile beneficio, costituito dal vantaggio sociale che l'attività istituzionale delle associazioni citate fornisce alla Città e che viene di volta in volta valutato secondo il caso di specie, compensando il minor introito economico connesso alla riduzione del canone.
Verificato che nel caso delle bocciofile regolarizzate, allo scadere del quinquennio della concessione generalmente si constata, oltre alla carenza di disponibilità finanziarie da parte delle Associazioni concessionarie appositamente costituite, il permanere della valenza sociale e del determinante ruolo aggregativo svolto sul territorio che paiono corrispondere pienamente al criterio di pubblica utilità richiesto dall'articolo 77 dello Statuto per giustificare l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati.
Si ritiene, pertanto, di modificare l'articolo 9 del Regolamento consentendo in fase di rinnovo della concessione a favore di bocciofile regolarizzate, nei casi di effettiva constatazione del permanere delle suddette condizioni, l'applicazione di un canone ricognitorio determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali, escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento. Si ritiene altresì di applicare tale trattamento economico nei casi di strutture edificate per esigenze di decoro ed arredo urbano dell'Amministrazione Comunale ed assimilabili per funzione ai prefabbricati.
Il Regolamento in oggetto disciplina la ripartizione degli oneri relativi alle utenze secondo le tipologie di impianti ponendo a carico del concessionario il 20% degli stessi e ponendo a carico della Città l'80% rimanente. Considerato che in taluni casi l'applicazione del suddetto riparto può apparire iniqua per la specifica dimensione, composizione e/o collocazione dell'impianto, si ritiene di prevedere la possibilità di aumentare la percentuale a carico dei convenzionati degli oneri per le utenze in base ad opportuna diversa valutazione della ripartizione.
Il succitato Regolamento disciplina inoltre, al punto 2 dell'articolo 22, l'applicazione di penali e l'eventuale revoca della concessione per riscontrate inadempienze gravi e reiterate, rilevate a seguito dei previsti controlli da parte della competente Commissione, affidandone la competenza al Consiglio Comunale.
Poiché il punto 9 dell'articolo 2 prevede che nel caso di nuove procedure di esternalizzazione tramite esperimento di gara pubblica, spetti al Dirigente la selezione e l'individuazione del concessionario in virtù delle attribuzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge o da regolamenti, si ritiene che spettino al Dirigente stesso anche le procedure di revoca della concessione, a seguito dell'effettuazione dei controlli sull'andamento della gestione disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento.
Si rende altresì necessario, con il presente provvedimento, aggiungere il seguente punto 4 all'articolo 13 "Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 15 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1.".
Si ritiene pertanto di integrare l'articolo 22 del vigente Regolamento prevedendo che, nei casi di gravi inadempienze delle obbligazioni assunte da un concessionario che sia stato individuato con determinazione dirigenziale a seguito di procedura di gara, la revoca della concessione sarà disposta, previa diffida ad adempiere, con adozione di determinazione dirigenziale da parte del Direttore di Circoscrizione per gli impianti circoscrizionali e da parte del Dirigente del Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina. E' fatto obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale. Si ritiene altresì utile che tale comunicazione sia inviata alla competente Commissione Consiliare.
Restano di competenza del Consiglio Comunale le procedure di revoca in tutti i restanti casi, per i quali la concessione al soggetto convenzionato sia stata approvata dallo stesso.
Infine, a seguito dell'assegnazione al settore centrale di nuovi impianti sportivi sia a gestione diretta sia in concessione ed in considerazione della dismissione di alcune strutture che erano in carico al Settore Sport, si rende necessario provvedere ad aggiornare l'elenco degli impianti sportivi di rilevanza cittadina allegato al Regolamento sostituendolo con il nuovo elenco allegato al presente provvedimento (allegato 1).
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga sino al 12 settembre 2007.
Hanno espresso parere favorevole entro il termine le seguenti Circoscrizioni: 1, 3, 5, 8 e 9 (all. 2-6 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere negativo (all. 7 - n. ) salvo accettazione delle seguenti modificazioni e integrazioni:
- Articolo 6 punto 12: inserire tra "…qualora proponga" e "nuovi interventi" la frase ", almeno un anno prima della scadenza della convenzione;"
Si ritiene di non poter accogliere tale proposta per il seguente motivo:
nell'arco dei 30 anni di durata complessiva della concessione, alla scadenza di ogni periodo è comunque prevista la rinnovabilità senza alcuna attivazione di procedura di gara previa verifica delle condizioni previste nella precedente convenzione che dovranno essere tutte interamente rispettate. A tal fine dovranno essere espletati idonei controlli.
- Riformulare l'articolo 6 punto 4 del Regolamento: "Per gli impianti di interesse circoscrizionale la Circoscrizione dovrà inviare al Settore Sport, entro 30 giorni dalla data di scadenza, il provvedimento deliberativo di rinnovo approvato dal Consiglio Circoscrizionale per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
In caso di non rinnovo della convenzione il provvedimento deliberativo di indizione di nuovo bando dovrà pervenire al Settore Sport entro 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione stessa per la presa d 'atto della Giunta Comunale."
- All'articolo 6 punto 5 del Regolamento: sopprimere il periodo "Tale disciplinare…Consiglio Comunale".
- Sopprimere i punti 6, 7 e 8 dell'articolo 6 del Regolamento.
O in alternativa:
- all'articolo 6 punto 3 del Regolamento: sopprimere le parole "od alla Circoscrizione rispettivamente…";
- all'articolo 6 punto 4 del Regolamento sopprimere il periodo "La circoscrizione…di proposta di rinnovo";
- all'articolo 6 punto 5 del Regolamento sopprimere il periodo "Le Circoscrizioni concorderanno con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandoli in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di circoscrizione cha farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione" e sostituirlo con "L'Assessorato Sport e Tempo Libero concorderà con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandole in apposita bozza di disciplinare d'intesa, sottoscritta dal Direttore della Divisione, che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione";
- inserire alla fine del punto 5 dell'articolo 6 del Regolamento il seguente periodo: "Sulla proposta di deliberazione Consiliare le Circoscrizioni esprimeranno parere ai sensi del Regolamento del Decentramento.";
- all'articolo 6 punto 6 del Regolamento sostituire la parola "Circoscrizione con la parola "Assessorato";
- sopprimere i punti 7 e 8 dell'articolo 6 e l'articolo 7 del Regolamento.
Si ritiene di non poter accogliere tali proposte per il seguente motivo:
la Giunta Comunale - Assessore competente (Sport) e la V Commissione hanno ribadito che la procedura di rinnovo delle concessioni non può essere approvata dal Consiglio Circoscrizionale con presa d'atto della Giunta Comunale trattandosi di materia di competenza del Consiglio Comunale.
E' stato, altresì, rilevato che la suddetta proposta dovrebbe rientrare in una più ampia e generale revisione del Regolamento del Decentramento.
- Sostituire il periodo della terza riga dell'articolo 13 punto 1 del Regolamento "Piscine" che recita " il 20% delle spese relative al consumo idrico…" con " il 90% delle spese relative al consumo idrico…" e contestualmente sostituire allo stesso punto il periodo della penultima riga "consumo idrico" con "relativamente al consumo idrico la Città di assume il 10% delle spese".
Si ritiene di accogliere parzialmente tale proposta che sarà oggetto di apposito emendamento (n. 2).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n. ) con la seguente osservazione:
- articolo 6 Rinnovi: ha proposto di integrare l'ulteriore punto 12, aggiungendo al termine della frase: "fermo restando quanto previsto al precedente punto 1".
Si ritiene di accogliere tale proposta che sarà oggetto di apposito emendamento.
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n. ) a condizione che:
- la proposta di integrazione dell'articolo 2 punto 9 venga modificata con l'adozione della dicitura "alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale".
Si ritiene di accogliere tale proposta che sarà oggetto di apposito emendamento.
- l'articolo 9 punto 3 e l'articolo 13 punto 1 vengano modificati, aggiungendo la possibilità per le piccole bocciofile cui la Commissione di controllo di cui all'articolo 21 riconosca l'estensione oltre i 5 anni delle agevolazioni sul canone di concessione e ad eventuali altre per le quali ricorrano i medesimi requisiti, di derogare dall'obbligo di corrispondere il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento o, in subordine, di prevedere l'intestazione delle utenze all'amministrazione comunale, in modo da evitare ai concessionari l'esborso anticipato dell'80% a carico della Città, che viene rimborsato soltanto ad annualità conclusa.
Si ritiene di non accogliere tali proposte per i seguenti motivi:
- articolo 9 punto 3 del Regolamento: la percentuale del 20% a carico dei concessionari tende a favorire un oculato consumo; la volturazione delle utenze in capo alla Città sarebbe troppo onerosa;
- articolo 13 punto 1 del Regolamento - tale articolo non fa riferimento alla tipologia di bocciofila contemplata dall'articolo 9 del medesimo Regolamento cui fa invece riferimento la suddetta proposta circoscrizionale.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ) con la seguente proposta di riformulazione:
- articolo 13 punto 4: "Il concessionario, nel caso di impianti sportivi dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 15 e rendicontare, ai competenti uffici Circoscrizionali, per gli impianti gestiti dalle circoscrizioni, nei termini stabiliti per la presentazione dei giustificativi per l'ottenimento del rimborso relativo all'energia elettrica, tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa, copie di fatture ed in caso di gratuità dichiarazione del soggetto beneficiario".
Si ritiene di accogliere parzialmente tale proposta che sarà oggetto di apposito emendamento.
Relativamente alla parte di proposta non accolta: si rileva che i termini definiti dalla proposta circoscrizionale non sono stati stabiliti dal Regolamento e che il termine mensile per la rendicontazione permetta una migliore e costante verifica della corretta imputazione dell'onere a carico della Città.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 11 - n. ) condizionato a:
- semplificazione nella procedura riportata nell'integrazione proposta dalla suddetta deliberazione, ed in specifico nel capoverso riferito al punto 4 articolo 13, nella quale viene proposto uno scomputo, dai costi sostenuti per i consumi di energia elettrica consumata per l'illuminazione dei campi gioco durante l'intero anno, delle quote introitate dai concessionari a seguito di assegnazione della struttura sportiva a terzi. La procedura si ritiene essere di difficile applicazione;
- inserimento, all'interno dell'articolo riferito agli oneri derivanti dalle utenze (articolo 13 del Regolamento attualmente in vigore), dell'opportunità di siglare un protocollo di intesa tra le parti (Città e Concessionari), da allegare alla proposta di Convenzione in gestione sociale delle strutture sportive, nel quale dovranno essere specificate dettagliatamente le modalità di computo e ripartizione dei costi derivanti dai consumi di Energia Elettrica, Energia Termica e Acqua. Le modalità di computo e di riparto dovranno essere concordati con i Settori Tecnici competenti cui fare riferimento per la conformità della costruzione dei conteggi. Il principio per cui le utenze verranno messe in carico al concessionario per il 20% dell'ammontare ed in carico alla Città per 80% del loro ammontare rimarrebbe invariato ma applicato solo a seguito delle ripartizioni ed imputazioni concordate sul protocollo d 'intesa citato;
- inserimento, all'interno dell'articolo 22 del Regolamento attualmente in vigore, dell'opportunità di proporzionare più adeguatamente le sanzioni a carico dei concessionari degli impianti sportivi. A fronte di rilevate inadempienze di gestione, si propone di inserire, la quantificazione di penali relativamente a: ritardo nel pagamento del canone concessorio; ritardo nel pagamento delle utenze; mancato adempimento a prescrizioni tecnico-gestionali; scarse condizioni igieniche; mancato rispetto degli orari di funzionamento delle strutture sportive; mancati interventi manutentivi.
Sanzioni a causa di reiterate e gravi inadempienze, previa diffida su cui dovrà pronunciarsi entro 30 giorni la Commissione di cui all'articolo 21 del Regolamento attualmente in vigore, potranno essere irrogate per: reiterato mancato pagamento del canone concessorio; esecuzione di opere che non hanno ottenuto la preventiva autorizzazione degli organi competenti; reiterato mancato adempimento a prescrizioni tecnico-gestionali; reiterati mancati interventi manutentivi; reiterato mancato rispetto delle condizioni igieniche; reiterato mancato rispetto degli orari di funzionamento.
Le sanzioni saranno irrogate dal Direttore della Circoscrizione o dal Dirigente del Settore Sport secondo le proprie competenze.
Si ritiene di non accogliere tali proposte per i seguenti motivi:
- articolo 13 punto 4 del Regolamento: Non si rileva la necessità di un protocollo d'intesa separato poiché le modalità di computo e riparto delle utenze, da definirsi con la collaborazione dei Settori tecnici competenti, devono fare parte integrante della convenzione;
- articolo 22 Penali e Revoche del Regolamento: essendo già definita all'articolo 22 la quantificazione della penale in rapporto al canone di concessione (minima pari al canone stesso e 2/4 volte in relazione alla gravità dell'inadempienza) e tenuto conto, altresì, che restano applicabili gli interessi di mora per i ritardati pagamenti ai sensi di legge.
L'allegato 1 della deliberazione è oggetto di modifica come da apposito emendamento tenuto conto che:
- l'area di via Anselmetti/strada del Drosso e l'area di via Vagnone 4 fanno riferimento ad aree relative a impianti sportivi non ancora realizzati;
- l'impianto Faccioli sito in via Faccioli 72/A è una struttura di competenza circoscrizionale;
- l'impianto sportivo ex Michelin - è sito in corso Umbria al numero civico 59 e non 19.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, e s.m. i. come di seguito indicato:
- integrare l'articolo 2 punto 9 inserendo dopo le parole "al Settore Sport" le parole: ", alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale";
- integrare l'articolo 6 inserendo l'ulteriore punto 12: "Il concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della convenzione, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città, tali da dover comportare una maggiore durata della concessione per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto fermo restando quanto previsto al precedente punto 1..";
- modificare l'articolo 6, eliminando al punto 5, alla seconda e terza riga, le parole "e dal Direttore di Circoscrizione";
- integrare l'articolo 8 inserendo il seguente punto 6: "Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali per gli impianti circoscrizionali e della Giunta Comunale per gli impianti centrali, è possibile concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace.";
- aggiungere all'articolo 9, alla fine del punto 2, la frase: "Nel caso di rinnovo, verificato da parte della Commissione di controllo di cui al successivo articolo 21 il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio, verrà applicato un canone ricognitorio annuo determinato dall'applicazione dell'adeguamento ISTAT all'ultima annualità corrisposta e assoggettato ai successivi adeguamenti annuali, escludendo pertanto il ricorso alle procedure di cui al successivo articolo 11. Tale trattamento è altresì applicato nei casi di strutture edificate per esigenze di decoro e arredo urbano dell'Amministrazione Comunale ed assimilabili per funzione ai prefabbricati.";
- integrare l'articolo 13 aggiungendo al termine del punto 1) il seguente capoverso: "La suddetta percentuale potrà essere modificata, con incremento a carico dei soggetti convenzionati, nei casi ritenuti anomali rispetto alle tipologie generali sopra richiamate per dimensione, composizione, utilizzo, collocazione e redditività dell'impianto, in base ad opportuna diversa valutazione della ripartizione.";
- integrare l'articolo 13 aggiungendo il seguente punto 4: "Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 15 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui al punto 1.";
- sostituire il punto 2 dell'articolo 22 con il seguente: "In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali in base alle competenze, la revoca della convenzione con atto amministrativo emesso dal medesimo soggetto che ne aveva approvato la concessione e pertanto:
a) nei casi di affidamento conseguente ad emissione di Bando pubblico con convenzione approvata con determinazione dirigenziale, tramite adozione di determinazione dirigenziale del Direttore di Circoscrizione per gli impianti circoscrizionali e del Dirigente del Settore Sport per gli impianti di rilevanza cittadina;
b) in tutti gli altri casi, con deliberazione del Consiglio Comunale.
La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario. Nei casi di cui all'ipotesi a) è fatto obbligo di concludere il procedimento con la comunicazione alla competente Commissione Consiliare ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta revoca della concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.";
- sostituire l'elenco degli impianti sportivi di rilevanza cittadina allegato al Regolamento n. 295 con il nuovo elenco aggiornato (all. 1 - n. ) che è parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

2) dare atto che il Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., resta salvo in ogni altra sua parte;
3) dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto ai Consigli Circoscrizionali per l'espressione del competente parere ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1

IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA

AEM/SKF

viale Dogali 12

AGNELLI

corso Cosenza/corso Agnelli

ARCA ENEL

corso Sicilia 50

ARMIDA

viale Virgilio 45

CAMPO PRATICA GOLF

parco Colonnetti

CANOA CLUB

viale Cagni 23

CAPRERA

corso Moncalieri 22

CEREA

viale Virgilio 61

EDITRICE LA STAMPA

piazza Muzio Scevola 2

ERIDANO

corso Moncalieri 88

ESPERIA

corso Moncalieri 2

EX MICHELIN

corso Umbria 59

LANCIA

piazza Robilant 16

MASSARI

via Massari 114

MASTER CLUB FIOCCARDO

corso Moncalieri 494/14

MOTOVELODROMO

corso Casale 144

NORD TENNIS

corso Appio Claudio 116

PALAZZETTO DELLO SPORT

viale Burdin 10

PALAZZETTO LE CUPOLE

strada Castello di Mirafiori 294

PALAZZO DEL NUOTO

via Filadelfia (in costruzione)

PALESTRA DI ARRAMPICATA

via Braccini

PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA

via Pacchiotti (in costruzione)

PISCINA Galileo Ferraris

corso G. Ferraris 292

PISCINA STADIO MONUMENTALE

corso G. Ferraris 294

SISPORT FIAT

via Olivero 40

SPORTING

corso Agnelli 45

STADIO DELGHIACCIO

via San Remo 67

STADIO PASSO BUOLE (calcio)

via Passo Buole 96

STADIO PASSO BUOLE (baseball, softball)

via Passo Buole 96

STADIO PRIMO NEBIOLO (atletica e calcio)

viale Hugues n. 10

TAMBURELLO

corso Trapani 196

TAZZOLI - hockey su prato

corso Tazzoli 78

TAZZOLI (calcio a 5 e a 8)

corso Tazzoli 78

TAZZOLI (sferisterio)

corso Tazzoli 78

VILLA GLICINI

viale Ceppi 5