Divisione Ambiente e Verde
Settore Tutela Animali
n. ord. 81
2007 03333/021
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA.
Proposta dell'Assessore Mangone.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
dell'11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021), ha approvato il Regolamento
per la tutela ed il benessere degli animali in città (Regolamento
n. 320).
In specifico l'articolo 6 del suddetto
Regolamento recita: "Il Comune di Torino, a supporto delle
attività della Civica Amministrazione relative alle tematiche
di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte
quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti
degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 12, quarto comma
della Statuto della Città di Torino, una Consulta Comunale
del volontariato animalista, e approva apposito regolamento".
Con il presente provvedimento si
intende pertanto approvare il Regolamento della Consulta delle
Associazioni del Volontariato Animalista allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Suddetto Regolamento disciplina
la composizione e le funzioni della Consulta Comunale del Volontariato
Animalista:
- la Consulta ha funzioni propositive
e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale
e la tutela dei diritti degli animali;
- esprime parere non vincolante sulle
deliberazioni della Città che riguardano il benessere animale
e la tutela dei diritti degli animali;
- vi partecipano le Associazioni
Animaliste iscritte al Registro Regionale del volontariato animalista,
che operano da almeno due anni sul territorio cittadino.
Ai sensi degli articoli 43 e 44
del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione
è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione
del parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione
3.
Hanno espresso parere favorevole
le Circoscrizioni 1, 4, 7, 9 e 10 (all. 2-6 - nn. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso
parere favorevole (all. 7 - n. ), con le seguenti osservazioni:
- Articolo 10, comma 2: alla fine
del comma aggiungere la dicitura "La gratuità della
concessione degli spazi deve essere subordinata ad approvazione
della Circoscrizione."
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché
ritenute superflue, in quanto al medesimo comma è già
previsto che l'eventuale utilizzo di locali circoscrizionali avvenga
previo accordo con le Circoscrizioni stesse.
La Circoscrizione 5 ha espresso
parere favorevole (all. 8 - n. ), con le seguenti osservazioni:
- Articolo 2, comma 1: dopo "dall'Assessore
delegato entro" sostituire "sei" con "tre".
Tali osservazioni risultano recepite dall'emendamento apportato
in sede di VI Commissione Consiliare, in data 6 settembre 2007.
- Articolo 4, comma 1, primo capoverso:
dopo "Associazioni di volontariato animalista" togliere
la dicitura "iscritte presso la sezione provinciale della
Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni
di volontariato"; e sostituire la dicitura "con finalità
di protezione animalista" con la dicitura "che si occupano
di tutela e benessere animale".
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto
tale iscrizione è stata espressamente richiesta dalle Associazioni
animaliste. Mentre la seconda risulta recepita dall'emendamento
apportato in sede di VI Commissione Consiliare, in data 6 settembre
2007, a seguito del quale l'Articolo 2, comma 1, primo capoverso,
risulta così modificato: "L'Assemblea è costituita
dalle Associazioni di volontariato animalista che perseguano per
statuto la tutela ed il benessere degli animali, che operino da
almeno 2 anni sul territorio cittadino e siano iscritte presso
la sezione provinciale della Provincia di Torino del Registro
Regionale delle organizzazioni di volontariato oppure al Registro
delle Associazioni della Città di Torino".
- Articolo 4, comma 4: togliere il
primo capoverso: "Eventuali successive domande di ammissione
alla Consulta possono essere presentate entro il mese di gennaio
di ogni anno".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto
si è fissato il mese di gennaio di ogni anno per l'ammissione
alla Consulta in accordo con le Associazioni animaliste.
- Articolo 5, comma 1: sostituire
completamente il comma 1 così come segue "L'Assemblea
è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta
della maggioranza dei componenti dell'Assemblea o di un Dirigente,
o suo delegato, della Civica Amministrazione."
Si ritiene di accogliere tali osservazioni che saranno oggetto
di apposito emendamento.
La Circoscrizione 6 ha espresso
parere favorevole (all. 9 - n. ), con le seguenti osservazioni:
- Articolo 4, comma 1, primo capoverso:
dopo "associazioni di volontariato" togliere la dicitura
"animalista"; dopo "organizzazioni di volontariato"
sostituire la dicitura "con finalità di protezione
animalista perseguita per statuto" con la dicitura "che
tra le proprie finalità statutarie hanno la tutela ed il
benessere degli animali".
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto
l'aggettivo animalista qualifica il tipo di associazione; mentre
la seconda risulta recepita dall'emendamento apportato in sede
di VI Commissione Consiliare, in data 6 settembre 2007, a seguito
del quale l'Articolo 2, comma 1, primo capoverso, risulta così
modificato: "L'Assemblea è costituita dalle Associazioni
di volontariato animalista che perseguano per statuto la tutela
ed il benessere degli animali, che operino da almeno 2 anni sul
territorio cittadino e siano iscritte presso la sezione provinciale
della Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni
di volontariato oppure al Registro delle Associazioni della Città
di Torino".
La Circoscrizione 8 ha espresso
parere favorevole (all. 10 - n. ), con le seguenti osservazioni:
- Articolo 10, comma 2: alla fine
del comma, aggiungere "previa prenotazione a cura delle Associazioni
nei modi e nei tempi previsti dai regolamenti vigenti."
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché
ritenute superflue, in quanto al medesimo comma è già
previsto che l'eventuale utilizzo di locali circoscrizionali avvenga
previo accordo con le Circoscrizioni stesse.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare la proposta di "Regolamento
della Consulta Comunale delle Associazioni del Volontariato Animalista",
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di dare incarico al Settore Tutela
Animali della Città di provvedere, ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e ai sensi dell'art.
58 dello Statuto della Città di Torino, all'acquisizione
del prescritto parere di competenza da parte delle Circoscrizioni
territoriali;
3) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta impegni di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
1. Ai sensi dell'articolo 12,
quarto comma dello Statuto della Città e dell'articolo
6 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali
in città, è istituita la Consulta Comunale del Volontariato
Animalista con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche
riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli
animali.
2. Nelle sue funzioni consultive
la Consulta esprime parere non vincolante sulle deliberazioni
della Città che riguardano il benessere animale e la tutela
dei diritti degli animali. A tal fine il Settore competente trasmette
al Presidente della Consulta il testo delle proposte di deliberazione
di cui al precedente comma per l'espressione del parere. Il parere,
deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste
al successivo articolo 5, deve essere trasmesso in forma scritta,
firmato dal Presidente, al Settore competente, entro e non oltre
30 giorni dall'invio del testo della proposta di deliberazione.
In caso di urgenza motivata, il parere deve essere trasmesso entro
e non oltre 10 giorni.
3. Il parere della Consulta sarà
riportato nelle premesse della deliberazione.
1. La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.
1. L'Assemblea è costituita
dalle Associazioni di volontariato animalista che perseguono per
statuto la tutela ed il benessere degli animali, che operino da
almeno due anni sul territorio cittadino e siano iscritte presso
la sezione provinciale della Provincia di Torino del Registro
Regionale delle organizzazioni di volontariato oppure al Registro
delle Associazioni della Città di Torino.
2. Prima dell'insediamento della
Consulta le associazioni di cui al comma uno, formulano domanda
di ammissione alla Consulta. La domanda deve essere redatta in
forma scritta su carta intestata dell'Associazione a firma del
legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo
del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato
che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza
del designato. La domanda, da inoltrarsi al Settore competente,
per essere accolta, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) iscrizione alla sezione provinciale
della Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni
di volontariato;
b) Statuto dell'Associazione;
c) relazione sulle iniziative e gli
interventi finalizzati alla tutela del benessere animale e ai
loro diritti, realizzati dall'Associazione sul territorio della
città di Torino negli ultimi 2 anni, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione stessa; adeguatamente documentati.
3. La composizione della Consulta
è approvata con determina del Dirigente del Settore Competente,
previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.
4. Eventuali successive domande di
ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese
di gennaio di ogni anno. Le domande devono essere indirizzate
al Presidente della Consulta che le sottopone all'Assemblea per
la verifica della completezza della documentazione e le invia
al Settore competente. La nuova composizione della Consulta è
approvata con successiva determina del Dirigente del Settore Competente,
previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente
articolo. Qualora il Dirigente riscontrasse la mancanza totale
o parziale dei requisiti di ammissione ovvero l'incompletezza
della documentazione, ne da motivata comunicazione scritta al
Presidente.
1. L'Assemblea è convocata
dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti
dell'Assemblea o di un Dirigente, o suo delegato, della Civica
Amministrazione.
2. Le sedute dell'Assemblea sono
valide se è presente, in prima convocazione, la metà
più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione,
che può avvenire anche ad un'ora dalla prima, la seduta
è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea
sono approvate a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni
che propongono la modifica del presente regolamento di cui al
successivo articolo 11.
Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di
rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
4. Le sedute delle Assemblee sono
documentate da verbali sintetici che riportino i punti all'ordine
del giorno, gli elementi salienti della discussione e le decisioni
assunte. La stesura dei verbali è effettuata dal Segretario,
nominato dal Presidente, secondo quanto previsto al successivo
articolo 6 comma 5. Al termine di ogni seduta il Presidente o
in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente,
da lettura del verbale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Il Segretario provvede alla trasmissione dei verbali all'Ufficio
Tutela Animali che ne cura l'archiviazione.
5. Al termine di ogni riunione l'Assemblea
può decidere la data e l'ordine del giorno della seduta
successiva e li trasmette, tramite il Segretario, all'Ufficio
Tutela Animali che provvede alla convocazione secondo quanto previsto
al successivo articolo 10 comma 4.
6. Le deliberazioni della Consulta
non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.
7. La Consulta, qualora l'Assemblea
lo deliberi, può richiedere un incontro con uno o più
componenti della Giunta Comunale ovvero l'audizione alla/e Commissione/i
Consiliare/i competente/i.
8. La Consulta, su decisione dell'Assemblea,
può organizzare riunioni sui temi specifici, invitando
rappresentanti di enti e associazioni direttamente interessati,
senza oneri di spesa per la Civica Amministrazione.
1. Il Presidente e il Vicepresidente
della Consulta sono eletti a maggioranza assoluta fra i componenti
dell'Assemblea nella seduta di insediamento di cui all'articolo
2 del presente Regolamento, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore
delegato. Se dopo tre votazioni non si è raggiunta la maggioranza,
l'Assemblea viene riconvocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato,
dopo 15 giorni con lo stesso ordine del giorno.
Nella seconda convocazione è sufficiente la maggioranza
dei presenti purché si raggiunga la presenza legale della
metà più uno dei componenti.
2. Il Presidente e il Vicepresidente
durano in carica 2 anni e alla scadenza possono essere rieletti
una sola volta.
3. Al Presidente è attribuita
la rappresentanza della Consulta. In caso di assenza o di impedimento,
le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione
delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e vigila sull'andamento
dei lavori della Consulta.
5. Il Presidente, nella stessa seduta
in cui è eletto, provvede alla nomina del Segretario, scelto
fra i membri dell'Assemblea, che è tenuto a svolgere i
compiti previsti dal precedente articolo 5 commi 4 e 5 e quant'altro
il Presidente ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea.
In caso di assenza del Segretario, il Presidente, all'inizio della
seduta dell'Assemblea, nomina un Segretario supplente.
6. L'Assemblea può sfiduciare
il Presidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo
dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di
voto.
7. L'Assemblea può sfiduciare
il Vicepresidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo
dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di
voto.
8. In caso di dimissioni, presentate
all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Presidente,
il Vicepresidente o in sua assenza il membro dell'Assemblea più
anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione sino all'elezione
del nuovo Presidente, che deve essere messa all'ordine del giorno
della prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate
le dimissioni o è stata votata la sfiducia.
9. In caso di dimissioni, presentate
all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Vicepresidente,
il Presidente, o in sua assenza il membro dell'Assemblea più
anziano d'età, mette all'ordine del giorno l'elezione del
nuovo Vicepresidente nella prima seduta successiva a quella in
cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata
la sfiducia.
1. La Consulta può istituire
al suo interno Commissioni di lavoro su specifici temi, anche
su richiesta della Civica Amministrazione.
2. Le Commissioni di lavoro relazionano
all'Assemblea il risultato del loro lavoro per la discussione
e l'eventuale approvazione.
3. Le Commissioni di lavoro possono
avvalersi del supporto di esperti esterni, senza oneri per la
Civica Amministrazione.
1. In qualsiasi momento le Associazioni
che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta possono
comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere
dalla Consulta.
2. Le associazioni che hanno designato
un proprio rappresentante nella Consulta sono escluse dalla Consulta
stessa nei seguenti casi:
a) scioglimento dell'Associazione;
b) il venir meno di uno o più
requisiti indicati all'articolo 4;
c) l'assenza non giustificata alle
sedute dell'Assemblea, per più di tre volte consecutive.
La comunicazione dei motivi che impediscono la partecipazione
alle sedute dell'Assemblea, devono essere fatte pervenire in forma
scritta al Presidente, prima dell'inizio della seduta; in tal
caso l'Associazione esclusa può ripresentare domanda di
ammissione secondo le modalità previste dall'articolo 4.
3. In caso di esclusione, l'Associazione
può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità
previste dall'articolo 4.
4. Sia in caso di recesso sia in
caso di esclusione, il Presidente ne da comunicazione scritta
al Dirigente del Settore competente il quale, previa verifica
della documentazione, provvede alla cancellazione dell'Associazione
con determina.
5. Il Dirigente del Settore competente
richiede al Presidente, almeno una volta all'anno, la verifica
delle circostanze che possono determinare l'esclusione di Associazioni
dalla Consulta al fine di provvedere alla cancellazione.
1. Le Associazioni che fanno parte
della Consulta hanno diritto:
a) a partecipare alle attività
promosse dalla Consulta;
b) a partecipare, mediante i propri
rappresentanti designati ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto
di voto;
c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti
designati, alle cariche elettive.
2. Le Associazioni che fanno parte
della Consulta hanno il dovere:
a) di osservare il presente Regolamento
e le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
b) di mantenere sempre un comportamento
confacente con gli scopi della Consulta.
1. La Consulta ha sede presso
la Civica Amministrazione.
2. Le riunioni delle sedute dell'Assemblea
e delle Commissioni di lavoro si svolgono presso locali messi
a disposizione gratuitamente dalla Civica Amministrazione, che
possono essere individuati anche in locali assegnati alle Circoscrizioni,
previo accordo con le Circoscrizioni stesse.
3. Il Presidente e il Vicepresidente
possono utilizzare gratuitamente, previa richiesta al dirigente
del Settore competente o suo delegato, la fotocopiatrice e il
fax, per attività strettamente connesse ai lavori della
Consulta.
4. Il Settore competente, per consentire
il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede
a garantire la massima collaborazione con la Consulta e in particolare
provvede a:
- compilare ed aggiornare l'elenco
delle Associazioni che fanno parte della Consulta nonché
l'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
- effettuare le convocazioni dell'Assemblea
con almeno otto giorni di anticipo tramite fax o posta elettronica;
in caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che
la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore
prima della riunione;
- archiviare i verbali delle Assemblee
e conservare ogni altra documentazione consegnata dal Presidente
o dal Vicepresidente o dal Segretario;
- mettere a disposizione del Presidente
e del Vicepresidente la documentazione e le informazioni necessarie,
richieste dal Presidente o Vicepresidente almeno dieci giorni
lavorativi, ridotti a 5 in caso di pareri urgenti, prima della
consegna, per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni di Lavoro.
1. Con deliberazione dell'Assemblea approvata con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del presente Regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.