Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2007 02910/020
Direzione Edilizia Privata
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 maggio 2007


OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORMATIVE IN MATERIA ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.

Proposta dell'Assessore Viano
e dell'Assessore Mangone.

Alcuni recenti provvedimenti normativi hanno modificato le precedenti prescrizioni relative agli aspetti energetico-ambientali degli edifici.
In particolare:
- E’ stata pubblicata sul BUR Regione Piemonte n° 6 dell’8 febbraio 2007 la deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247 “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico) Aggiornamento del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’aria – Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento.”
Il Piano Stralcio introduce, oltre a norme che riguardano specificatamente gli aspetti tecnologici degli impianti di produzione e trasmissione del calore, norme che riguardano aspetti edilizi connessi al miglioramento dell’efficienza energetica complessiva del sistema “edificio-impianto”.
- Il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ”Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 26/L, che prevede norme più restrittive in materia di prestazione energetica degli edifici. Il D.Lgs. 192/2005 completa, a sua volta, la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ”Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Tali provvedimenti normativi, tra l’altro, integrano e/o sostituiscono direttamente le prescrizioni contenute nell’Allegato Energetico Ambientale al vigente Regolamento Edilizio che sarà, comunque, sottoposto ad aggiornamento.
Il campo di applicazione delle norme risulta, nel complesso, esteso alla quasi totalità degli interventi edilizi soggetti a Permesso di costruire ed a Denuncia di inizio attività e comporta la necessità di effettuare verifiche e controlli, sia in sede progettuale sia successivamente alla realizzazione delle opere, che necessitano di competenze in campo fisico-energetico non presenti all’interno della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
Stante la specificità e la complessità delle norme, si ritiene pertanto indispensabile continuare ad avvalersi delle competenze professionali che sono già state messe al servizio della Città da parte dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino in occasione della redazione dell'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio e della successiva divulgazione e applicazione delle norme ivi contenute.
I controlli saranno effettuati, a campione, su una percentuale minima del 20% delle pratiche, con modalità che saranno meglio definite con successivo provvedimento dirigenziale.
La copertura dei costi dei controlli da effettuare è già stata prevista con deliberazione n° 2007 01080/24 del 28 marzo 2007 ad oggetto “ INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2007 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI” nella quale è stata introdotta una maggiorazione di Euro 10,00 dei diritti di esame di tutte le istanze dirette ad ottenere titolo abilitativo per lo svolgimento di attività edilizia (DIA e Permessi di Costruire), a titolo di contributo forfettario per spese di verifica dei requisiti energetico-ambientali - maggiore introito previsto circa 90.000,00 Euro.
Gli impegni reciproci nei confronti dell’Agenzia saranno definiti con separato provvedimento, nel quadro dei rapporti che la Città ha già in corso con la stessa Agenzia.
Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 – 1247 si è inteso dare immediata attuazione al piano energetico – ambientale: come indicato ai punti 1.3.2. e 1.3.3. del citato Stralcio di Piano le prescrizioni e gli indirizzi formulati si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione ed agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano stati presentati successivamente alla data di pubblicazione dello Stralcio di Piano; analoghe prescrizioni si applicano a tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno ottenuto il permesso di costruire o per i quali è stata presentata la d.i.a. successivamente alla data di pubblicazione indicata.
Quindi tutte le pratiche di d.i.a. o permesso di costruire presentati a partire dal 24 febbraio 2007 (data precisata con lettera ai Comuni dell’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte prot. 373 del 23 febbraio 2007) devono essere corredate dalla relazione energetico – ambientale redatta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247 nonché nel Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Poiché i Comuni sono chiamati a collaborare all’attuazione del Piano energetico, vista la cogenza delle prescrizioni contenute e nelle more delle modifiche al Regolamento edilizio della Città di Torino, è necessario che sia garantita la presentazione della Relazione energetico ambientale: in particolare per le pratiche di d.i.a., in ragione dei tempi di attuazione degli interventi e delle verifiche istruttorie, la citata Relazione dovrà essere allegata all’atto della protocollazione delle stesse.
Pertanto, posto che le pratiche edilizie presentate sin dall’entrata in vigore del Piano stralcio devono essere integrate con la Relazione energetico – ambientale conforme alle prescrizioni della DCR 98/1247 e D.Lgs. 311/2006, a far data dal 1° giugno 2007 le denunce di inizio attività dovranno essere obbligatoriamente presentate corredate dalla Relazione energetico – ambientale all’atto della protocollazione, a pena di irricevibilità.
Per i permessi di costruire, in attesa delle necessarie modifiche al regolamento edilizio che potrà disporre in merito, la Relazione energetico – ambientale potrà essere integrata anche successivamente alla protocollazione ma sempre in tempo utile all’istruttoria tecnica svolta dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente prima del rilascio del permesso (l’Agenzia richiede almeno 30 giorni per tale istruttoria). In ogni caso il permesso di costruire non potrà essere rilasciato in assenza della Relazione energetico – ambientale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi espressi in forma palese;



D E L I B E R A

1) di approvare l’individuazione dell’ Agenzia Energia e Ambiente di Torino quale soggetto titolare delle conoscenze e competenze professionali necessarie per le verifiche progettuali nonché per i controlli di conformità delle opere realizzate rispetto alle recenti normative in materia energetico-ambientale;
2) di approvare il criterio di effettuazione dei controlli a campione su una percentuale minima del 20 % delle pratiche edilizie presentate;
3) di definire l’obbligo di allegare la Relazione energetico-ambientale alle denunce di inizio attività all’atto della presentazione a far data dal 1 giugno 2007, a pena di irricevibilità;
4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità attuative del presente provvedimento;
  1. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18agosto 2000 n. 267.
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