Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 63
2007 02711/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 LUGLIO 2007

(proposta dalla G.C. 22 maggio 2007)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE NELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "TENNIS VELA" - VIA VENTIMIGLIA 195/A (TO). PRESTAZIONE FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 1.500.000,00 DA CONTRARSI TRA L`ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 67 del Consiglio Comunale del 5 luglio 2004 (mecc. 2004 03479/010) esecutiva dal 19 luglio 2004, è stata approvata la concessione in gestione alla Associazione Sportiva Dilettantistica 2D LINGOTTO VOLLEY dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Ventimiglia 195/A denominato "Tennis Vela", per la durata di venti anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione è stata stipulata in data 4 novembre 2004.
La predetta Associazione, con nota in data 12 luglio 2005, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 1.500.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento delle opere di realizzazione di una palestra polivalente nell'impianto sportivo comunale "Tennis Vela" di Via Ventimiglia 195/A.
La realizzazione del progetto comporta il seguente preventivo di spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 IVA compresa, come risulta dal parere del CONI Provinciale di Torino del 24 novembre 2005:

Lavori, arredi e attrezzature

Euro  1.350.182,86

Spese tecniche

Euro       78.754,88

Collaudo

Euro       71.062,26

TOTALE

Euro  1.500.000,00


Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché dall'art. 5 della Convenzione risulta che l'Associazione si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte dei cittadini e risulta inoltre che le strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà della Città (art. 2), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (art. 2) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto (nota del 13 settembre 2005), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito sportivo con nota del 17 aprile 2007 prot. n. 03024 ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato nell'Adunanza del 30 marzo 2007 la concessione di un mutuo di Euro 1.500.000,00 a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 2D LINGOTTO VOLLEY per la realizzazione di una palestra polivalente nell'impianto sportivo comunale "Tennis Vela" di Via Ventimiglia 195/A alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: a stato di avanzamento lavori con atti pubblici di erogazione;
- saggio di interesse: tasso di interesse nominale annuo fisso pari all'IRS a 15 anni + 1,00%, dove per IRS (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto condizionato di mutuo. I tassi Swap sono rilevabili su "Il Sole 24 Ore" o alla TTSTI del circuito REUTERS;
- ammortamento: 15 anni con rate semestrali;
- contributo negli interessi: 0,60 % annuo nominale (Convenzione Amministrazione Provinciale di Torino - CONI - I.C.S.);
- garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 15 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato tuttavia che il Comune si impegna a prevedere nel proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà, corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
Visti altresì gli schemi dello stipulando contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali, allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere fideiussione solidale, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 2D LINGOTTO VOLLEY a garanzia del mutuo di Euro 1.500.000,00 per il finanziamento delle opere di realizzazione di una palestra polivalente nell'impianto sportivo comunale "Tennis Vela" di Via Ventimiglia 195/A, per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo;
2) di prendere atto dello schema del contratto di mutuo e del capitolato dei patti e condizioni generali che vengono allegati al presente provvedimento (all. 1 e 2 - nn. );
3) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo avvenuta, prevedendo in bilancio, un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;
7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.