Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 48
2007 01988/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE TERZIARIA). APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale del 30
gennaio 2006 (mecc. 2005 01587/009) esecutiva in data 13 febbraio
2006, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma
7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 117 al vigente
P.R.G., concernente la modifica delle modalità di intervento
nelle aree normative TE (aree e complessi di edifici a destinazione
terziaria).
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 20 aprile 2006 al 20 maggio 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 27 aprile 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, è pervenuta al Protocollo Generale,
in data 19 maggio 2006, una osservazione nel pubblico interesse
presentata dal Collegio Costruttori Edili - ANCE TORINO - Imprenditori
di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino (allegato
2).
Successivamente, con nota del 9 ottobre 2006, il Settore
Trasformazioni Convenzionate della Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata della Città ha evidenziato alcuni aspetti tecnici
meritevoli di approfondimento (allegato 3).
L'osservazione del Collegio Costruttori Edili esprime una
generale perplessità circa il contenuto della variante
in oggetto, sottolineando come le Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione non debbano costituire un vincolo o un'alterazione
alla domanda di mercato: richiedono, pertanto, che tale provvedimento
continui a consentire, all'interno delle aree TE, il cambio di
destinazione d'uso verso la residenza in tutti gli ambiti della
Città. Viene richiesto, inoltre, di consentire in tutte
le aree normative il cambio di destinazione d'uso da residenza
a terziario, fatto salvo il rispetto degli standards urbanistici.
Il Settore Trasformazioni Convenzionate ha invece segnalato
che, dalla lettura della norma così come modificata dalla
Variante n.117 (articolo 8 punto 13 Area TE comma 54), parrebbe
che le "
attività consentite
" possano
essere collocate esclusivamente "
sull'intero fabbricato
" a destinazione terziaria.
Il riferimento al "fabbricato" sembrerebbe escludere
ogni altra localizzazione di dette attività nell'area d'intervento
quando questa non risulti coincidente con il fabbricato. In particolare,
ferma restando sia l'ubicazione ai soli piani interrato - terreno
- ammezzato - primo delle destinazioni commerciali che il concetto
di prevalenza della destinazione terziaria, ciò appare
limitativo nel caso di trasformazioni urbanistiche, relative ad
ambiti territoriali complessi, spesso articolate in manufatti
edilizi distinti.
Alla osservazione del Collegio Costruttori Edili - ANCE si
controdeduce quanto segue.
La proposta di modifica alla norma vigente è finalizzata
a risolvere le problematiche, emerse nel corso degli ultimi anni,
connesse alla trasformazione verso la residenza di immobili ad
uso terziario collocati in aree periferiche e in contesti produttivi
nei quali la residenza dovrebbe essere prevista esclusivamente
come complementare ad altre destinazioni.
Per tale ragione, la flessibilità d'uso che il P.R.G.
riconosce nelle trasformazioni di immobili a destinazione terziaria
a favore della residenza viene, con il presente provvedimento,
diversamente ammessa a seconda che gli interventi siano localizzati
nel centro storico o in aree esterne. Ribadendo la piena compatibilità
dell'uso residenziale all'interno della Zona Urbana Centrale Storica
(Z.U.C.S.), per le aree esterne al centro storico, si propone
la modifica della normativa così da consentire il superamento
del vincolo di prevalenza della destinazione terziaria attraverso
la valutazione di complessiva prevalenza dell'interesse pubblico,
rimandato alla competenza dell'organo consiliare, in relazione
alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'intervento e
a benefici di carattere più generale che ne possano derivare.
Contestualmente, dagli approfondimenti svolti anche in sede
di predisposizione di altri provvedimenti di natura urbanistica
è emersa la difficoltà nel reperire, all'interno
della Z.U.C.S., aree da destinare a servizi a titolo di standard.
In tal senso si ritiene, pertanto, di modificare la normativa
consentendo, qualora venga dimostrata l'impossibilità a
reperire il predetto fabbisogno, la monetizzazione delle aree
a servizi per una quota non superiore al 50% dello stesso.
Per quanto riguarda la richiesta volta a consentire, in tutte
le aree normative, il cambio di destinazione d'uso da residenza
a terziario, si rileva che l'osservazione non è pertinente
rispetto ai contenuti oggetto di variante e non può, pertanto,
essere esaminata in questa sede.
La segnalazione del Settore Trasformazioni Convenzionate
ha comportato, infine, un'attenta rilettura della norma e una
sua riformulazione volta ad eliminare gli eventuali dubbi interpretativi,
considerato che non vi era alcuna intenzione di limitare la portata
della norma al singolo fabbricato. Si è ritenuto, pertanto,
di sostituire il termine "fabbricato" con "area
di intervento".
Il testo normativo relativo all'area TE è stato, inoltre,
riformulato al fine di eliminare gli elementi di scarsa chiarezza.
Per quanto sopra, si propone di modificare il testo normativo
come segue:
- Articolo 6 delle N.U.E.A.:
- in calce al comma 9, inserire il seguente nuovo punto:
"5) nelle aree normative TE ove previsto dall'articolo
8 comma 55.";
- Articolo 8 delle N.U.E.A.:
- comma 53: dopo le parole "a destinazione terziaria"
inserire le seguenti: "(v. articolo 3 punto 5)";
- comma 54: sostituire il primo capoverso con il seguente:
"Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono consentite:
attività espositive e congressuali (v. articolo 3 punto
6), turistico - ricettive (v. articolo 3 punto 2A), attività
commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici
esercizi e artigianato di servizio (di cui all'articolo 3 punti
4A1a, 4A1b1, 4A2, 4 A3).";
al secondo capoverso, dopo le parole "Zona urbana centrale
storica è", eliminare la parola "sempre";
dopo le parole: "l'uso residenziale;" eliminare le seguenti
parole: "; all'esterno della stessa tale uso è ammesso
purché non in quota prevalente";
in calce al secondo capoverso inserire i seguenti due capoversi:
"All'esterno della Zona urbana centrale storica l'uso residenziale
è ammesso sempreché la destinazione terziaria non
risulti inferiore al 50% della S.L.P. complessiva verificata sull'area
di intervento.
Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione di strumento urbanistico
esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse pubblico,
può consentire di modificare tale limite.";
- comma 55: in calce al secondo capoverso inserire il seguente
nuovo capoverso: "Per gli interventi della Zona Urbana Centrale
Storica e per quelli di cui all'ultimo capoverso del comma 54,
qualora venga dimostrata l'impossibilità di idoneo reperimento,
è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi prevista
all'articolo 6 comma 9 delle N.U.E.A., per una quota non eccedente
il 50% del relativo fabbisogno.".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per
il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino
che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 161280
2006 in data 5 giugno 2006, ha espresso parere favorevole, in
quanto la variante non presenta incompatibilità con il
Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che è pervenuta n. 1 osservazione
presentata nel pubblico interesse dal Collegio dei Costruttori
Edili - ANCE e n. 1 nota di altro Settore della Divisione, riportate
in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione, nonché
di approvare le relative controdeduzioni (all. 2 e 3 - nn.
);
2) di approvare la variante parziale n. 117 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati
a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni presentate
dal Collegio dei Costruttori Edili - ANCE e dei suggerimenti contenuti
nella nota trasmessa dal Settore Trasformazioni Convenzionate
della Città (all. 1 - n. ); è
allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione
della Provincia n. 524 161280 2006 recante il parere di compatibilità
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all.
4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'Allegato
1 - Variante:
- Pagina 13 STATO ATTUALE/VARIANTE, penultima riga, dopo le
parole "
ove previsto dall'art. 8 comma 55", la
parola "bis" è soppressa.
- Pagina 15 TESTO COORDINATO, penultima riga, dopo le parole
"
ove previsto dall'art. 8 comma 55", la parola
"bis" è soppressa.
- Pagina 14, ultimo capoverso del comma 54, dopo le parole
"Il Consiglio Comunale," il testo: "con atto specifico
che ne riconosca un particolare interesse pubblico" è
sostituito dal seguente: "in sede di approvazione di strumento
urbanistico esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse
pubblico".
- Pagina 16, ultimo capoverso del comma 54, dopo le parole
"Il Consiglio Comunale," il testo: "con atto specifico
che ne riconosca un particolare interesse pubblico" è
sostituito dal seguente: "in sede di approvazione di strumento
urbanistico esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse
pubblico".