Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 48
2007 01988/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MAGGIO 2007
(proposta dalla G.C. 3 aprile 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE TERZIARIA). APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 01587/009) esecutiva in data 13 febbraio 2006, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 117 al vigente P.R.G., concernente la modifica delle modalità di intervento nelle aree normative TE (aree e complessi di edifici a destinazione terziaria).
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 20 aprile 2006 al 20 maggio 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 27 aprile 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, è pervenuta al Protocollo Generale, in data 19 maggio 2006, una osservazione nel pubblico interesse presentata dal Collegio Costruttori Edili - ANCE TORINO - Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino (allegato 2).
Successivamente, con nota del 9 ottobre 2006, il Settore Trasformazioni Convenzionate della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città ha evidenziato alcuni aspetti tecnici meritevoli di approfondimento (allegato 3).
L'osservazione del Collegio Costruttori Edili esprime una generale perplessità circa il contenuto della variante in oggetto, sottolineando come le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione non debbano costituire un vincolo o un'alterazione alla domanda di mercato: richiedono, pertanto, che tale provvedimento continui a consentire, all'interno delle aree TE, il cambio di destinazione d'uso verso la residenza in tutti gli ambiti della Città. Viene richiesto, inoltre, di consentire in tutte le aree normative il cambio di destinazione d'uso da residenza a terziario, fatto salvo il rispetto degli standards urbanistici.
Il Settore Trasformazioni Convenzionate ha invece segnalato che, dalla lettura della norma così come modificata dalla Variante n.117 (articolo 8 punto 13 Area TE comma 54), parrebbe che le "… attività consentite …" possano essere collocate esclusivamente "… sull'intero fabbricato …" a destinazione terziaria.
Il riferimento al "fabbricato" sembrerebbe escludere ogni altra localizzazione di dette attività nell'area d'intervento quando questa non risulti coincidente con il fabbricato. In particolare, ferma restando sia l'ubicazione ai soli piani interrato - terreno - ammezzato - primo delle destinazioni commerciali che il concetto di prevalenza della destinazione terziaria, ciò appare limitativo nel caso di trasformazioni urbanistiche, relative ad ambiti territoriali complessi, spesso articolate in manufatti edilizi distinti.
Alla osservazione del Collegio Costruttori Edili - ANCE si controdeduce quanto segue.
La proposta di modifica alla norma vigente è finalizzata a risolvere le problematiche, emerse nel corso degli ultimi anni, connesse alla trasformazione verso la residenza di immobili ad uso terziario collocati in aree periferiche e in contesti produttivi nei quali la residenza dovrebbe essere prevista esclusivamente come complementare ad altre destinazioni.
Per tale ragione, la flessibilità d'uso che il P.R.G. riconosce nelle trasformazioni di immobili a destinazione terziaria a favore della residenza viene, con il presente provvedimento, diversamente ammessa a seconda che gli interventi siano localizzati nel centro storico o in aree esterne. Ribadendo la piena compatibilità dell'uso residenziale all'interno della Zona Urbana Centrale Storica (Z.U.C.S.), per le aree esterne al centro storico, si propone la modifica della normativa così da consentire il superamento del vincolo di prevalenza della destinazione terziaria attraverso la valutazione di complessiva prevalenza dell'interesse pubblico, rimandato alla competenza dell'organo consiliare, in relazione alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'intervento e a benefici di carattere più generale che ne possano derivare.
Contestualmente, dagli approfondimenti svolti anche in sede di predisposizione di altri provvedimenti di natura urbanistica è emersa la difficoltà nel reperire, all'interno della Z.U.C.S., aree da destinare a servizi a titolo di standard. In tal senso si ritiene, pertanto, di modificare la normativa consentendo, qualora venga dimostrata l'impossibilità a reperire il predetto fabbisogno, la monetizzazione delle aree a servizi per una quota non superiore al 50% dello stesso.
Per quanto riguarda la richiesta volta a consentire, in tutte le aree normative, il cambio di destinazione d'uso da residenza a terziario, si rileva che l'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti oggetto di variante e non può, pertanto, essere esaminata in questa sede.
La segnalazione del Settore Trasformazioni Convenzionate ha comportato, infine, un'attenta rilettura della norma e una sua riformulazione volta ad eliminare gli eventuali dubbi interpretativi, considerato che non vi era alcuna intenzione di limitare la portata della norma al singolo fabbricato. Si è ritenuto, pertanto, di sostituire il termine "fabbricato" con "area di intervento".
Il testo normativo relativo all'area TE è stato, inoltre, riformulato al fine di eliminare gli elementi di scarsa chiarezza.
Per quanto sopra, si propone di modificare il testo normativo come segue:
- Articolo 6 delle N.U.E.A.:
- in calce al comma 9, inserire il seguente nuovo punto:
"5) nelle aree normative TE ove previsto dall'articolo 8 comma 55.";
- Articolo 8 delle N.U.E.A.:
- comma 53: dopo le parole "a destinazione terziaria" inserire le seguenti: "(v. articolo 3 punto 5)";
- comma 54: sostituire il primo capoverso con il seguente: "Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono consentite: attività espositive e congressuali (v. articolo 3 punto 6), turistico - ricettive (v. articolo 3 punto 2A), attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all'articolo 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4 A3).";
al secondo capoverso, dopo le parole "Zona urbana centrale storica è", eliminare la parola "sempre";
dopo le parole: "l'uso residenziale;" eliminare le seguenti parole: "; all'esterno della stessa tale uso è ammesso purché non in quota prevalente";
in calce al secondo capoverso inserire i seguenti due capoversi: "All'esterno della Zona urbana centrale storica l'uso residenziale è ammesso sempreché la destinazione terziaria non risulti inferiore al 50% della S.L.P. complessiva verificata sull'area di intervento.
Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione di strumento urbanistico esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse pubblico, può consentire di modificare tale limite.";
- comma 55: in calce al secondo capoverso inserire il seguente nuovo capoverso: "Per gli interventi della Zona Urbana Centrale Storica e per quelli di cui all'ultimo capoverso del comma 54, qualora venga dimostrata l'impossibilità di idoneo reperimento, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi prevista all'articolo 6 comma 9 delle N.U.E.A., per una quota non eccedente il 50% del relativo fabbisogno.".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 161280 2006 in data 5 giugno 2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che è pervenuta n. 1 osservazione presentata nel pubblico interesse dal Collegio dei Costruttori Edili - ANCE e n. 1 nota di altro Settore della Divisione, riportate in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione, nonché di approvare le relative controdeduzioni (all. 2 e 3 - nn. );
2) di approvare la variante parziale n. 117 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni presentate dal Collegio dei Costruttori Edili - ANCE e dei suggerimenti contenuti nella nota trasmessa dal Settore Trasformazioni Convenzionate della Città (all. 1 - n. ); è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 524 161280 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'Allegato 1 - Variante:
- Pagina 13 STATO ATTUALE/VARIANTE, penultima riga, dopo le parole "… ove previsto dall'art. 8 comma 55", la parola "bis" è soppressa.
- Pagina 15 TESTO COORDINATO, penultima riga, dopo le parole "… ove previsto dall'art. 8 comma 55", la parola "bis" è soppressa.
- Pagina 14, ultimo capoverso del comma 54, dopo le parole "Il Consiglio Comunale," il testo: "con atto specifico che ne riconosca un particolare interesse pubblico" è sostituito dal seguente: "in sede di approvazione di strumento urbanistico esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse pubblico".
- Pagina 16, ultimo capoverso del comma 54, dopo le parole "Il Consiglio Comunale," il testo: "con atto specifico che ne riconosca un particolare interesse pubblico" è sostituito dal seguente: "in sede di approvazione di strumento urbanistico esecutivo, qualora riconosca un particolare interesse pubblico".