Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 51
2007 01787/064
OGGETTO: SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO DENOMINATO SANDRO PERTINI - SAGAT S.P.A. - NUOVA CONVENZIONE TRA SOCI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
A seguito della Convenzione stipulata in data 5 agosto
1949 con il Ministero della Difesa, il Comune di Torino ha costituito
nel 1956 la "Società Azionaria Gestione Aeroporto
Torino - SAGAT S.P.A" (siglabile "SAGAT S.P.A")
con sede in Caselle Torinese al fine di provvedere sia alla costruzione
delle opere previste nella Convenzione sottoscritta con il Ministero,
sia per la gestione dell'aeroporto e delle relative spese e incassi.
Ad oggi, in attuazione della legislazione vigente (Legge
21 luglio 1965 n. 914 e D.M. 1° ottobre 1965), così
come confermato anche dalla nota del 12 marzo 1999 Prot. 472 dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC ed in forza della convenzione
stipulata con il Comune di Torino in data 15 maggio 1956, la Sagat
S.p.A. è titolare della gestione totale dell'Aeroporto
di Torino - Caselle "Sandro Pertini".
Detta società ha un capitale sociale pari ad Euro
10.165.200,00 suddiviso in numero 1.970.000 azioni, di cui n.
1.004.799 azioni possedute dai soci pubblici, per una quota complessiva
pari al 51,00% del capitale sociale, ripartite tra il Comune di
Torino (38,0014%), la Regione Piemonte (8,0013%) e la Provincia
di Torino (5,0023%) e di cui n. 906.801 azioni possedute dai soci
privati ("Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A." (ora
SAB), "Aviapartner S.p.A.", "Edizioni Holding S.p.A.
" (ora SINTONIA per Azioni), "IMI Investimenti S.p.A.
" e "Italconsult") per una quota pari al 46,0305%
del capitale sociale.
L'attuale compagine societaria è il risultato di una
procedura - ad evidenza pubblica - di vendita da parte del Comune
di Torino e degli altri enti pubblici soci (Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Camera di Commercio di Torino) di un pacchetto
azionario costituito da n. 814.201 azioni ordinarie (pari al 41,33%
del capitale sociale) ai soci privati realizzata al fine di ottenere
il coinvolgimento, nella gestione della SAGAT stessa, di un insieme
di investitori strategici.
In esecuzione della deliberazione n. 173 del Consiglio Comunale
del 23 luglio 1999 (mecc. 9902151/64) esecutiva dal 9 agosto 1999,
con la quale è stata autorizzata la predetta operazione
di vendita ed in forza della deliberazione della Giunta Comunale
del 28 novembre 2000 (mecc. 2000 11047/64), esecutiva dal 18 dicembre
2000, in data 20 dicembre 2000 è stata sottoscritta, ai
sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533, la
convenzione tra i soci privati acquirenti ed i soci pubblici al
fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio di gestione
dell'Aeroporto e di consentire la permanente verifica della conformità
dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del
servizio. Detta convenzione regolava i rapporti tra i Soci Pubblici
ed i Soci Privati e disciplinava, tra l'altro, cause di risoluzione
e di scioglimento del vincolo sociale con questi ultimi.
La durata di detta convenzione, in conformità alla
previsione dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 533/1996 e dell'art.11
del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, è stata prevista "fino
a 15 giorni prima dell'assemblea fissata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2005".
In data 9 maggio 2006, l'Assemblea ordinaria dei soci ha
approvato il bilancio della società al 2005 e, pertanto,
ad oggi la predetta Convenzione tra soci pubblici e privati è
da ritenersi scaduta.
In vista di detta scadenza, considerata la complessa e articolata
definizione dei rapporti tra i soci della Sagat S.p.A., il Comune
di Torino ha affidato in data 12 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo
7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., un incarico di consulenza
specialistica allo Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati,
nella persona dell'avv. Claudio Piacentini, per affiancare l'Amministrazione
Comunale nel riesame dei patti in oggetto. Si ricorda che il predetto
studio legale Tosetto, Weigmann e Associati, ed in particolare
l'Avv. Piacentini, aveva già prestato assistenza e consulenza
al Comune di Torino nell'operazione sopra descritta di cessione
ai soci privati di parte delle azioni detenute dal Comune.
Al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla
gestione della Sagat S.p.A., è stata concordata tra gli
attuali soci pubblici e privati una nuova convenzione, il cui
testo si allega alla presente deliberazione (allegato 1) per la
durata di anni 5, con facoltà di rinnovo per uguale o diverso
periodo previo accordo tra le parti (articolo 8).
Con detta Convenzione, preso atto dell'attuale compagine
societaria, le Parti intendono:
a) confermare alcuni diritti e obblighi della precedente convenzione
ex art. 5 del D.P.R. 533/1996, nonché stabilire le modalità
e gli strumenti attraverso i quali il Comune può verificare
l'economicità della gestione della Sagat e la qualità
dei servizi da essa prestati, anche in relazione alle esigenze
dell'utenza;
b) definire taluni principi di "buon governo" della
società, istituire un nuovo organo denominato "Comitato
di consultazione" e disciplinare la ripartizione nell'ambito
del Consiglio di Amministrazione della Sagat, dei poteri fra il
Presidente e l'Amministratore Delegato;
c) regolare i rapporti fra i soci pubblici e privati relativamente
al possesso azionario, disciplinando in modo particolare il trasferimento
delle azioni, il diritto di prelazione e la governance della società.
Quanto al primo aspetto, le Parti intendono confermare quanto
già disciplinato negli accordi precedenti: infatti prendono
atto all'articolo 5 degli obblighi già assunti dalla Sagat
quale attuale gestore totale dell'Aeroporto, nonché dei
diritti e obblighi della stessa società relativamente all'uso
dei beni (articolo 6). Con riferimento a questi ultimi, l'articolo
6 comma 2, disciplina ai punti (i) e (ii) il versamento a favore
del Comune di un canone annuo determinato per l'anno 2007 in Euro
300.000,00 da aggiornare per gli anni successivi in base all'indice
ISTAT, mentre ai punti (iii) e (iv) viene specificato l'obbligo
della società di consentire al Comune di Torino la verifica
dell'economicità della gestione e della qualità
dei servizi, verifica da effettuarsi entro il termine del 31 marzo
di ogni anno.
Sempre al fine di migliorare l'economicità della gestione,
tutte le parti si impegnano altresì a far conferire dalla
Sagat ad apposito organismo indipendente o a società di
revisione, la valutazione della gestione e la qualità dei
servizi prestati anche in relazione alle esigenza dell'utenza.
Detto organismo dovrà riferire all'assemblea dei soci almeno
una volta all'anno (articolo 7 comma 12).
Con riferimento al secondo aspetto, si evidenziano:
- il comma 11 dell'articolo 7 che dispone a carico della stessa
e delle sue partecipate il perseguimento dell'obiettivo di aumentare
il valore delle società del gruppo secondo criteri di economicità
e di efficienza, al fine di garantire adeguati ritorni del capitale
investito soddisfacenti per i soci pubblici e privati, con la
precisazione che gli obiettivi della gestione verranno fissati
nel budget e nel piano strategico approvati dal Consiglio di Amministrazione
su proposta dell'Amministratore Delegato;
- il nuovo organo denominato "Comitato di consultazione",
disciplinato dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7, privo di poteri
gestionali e interdettivi, composto dal Presidente, dall'Amministratore
delegato, dai dirigenti e dai responsabili di enti o funzioni
e con lo scopo di coordinare e armonizzare lo svolgimento dell'attività
gestionale, di assicurare la costante informativa al Presidente
e di svolgere compiti di approfondimento informativo e/o istruttorio
in determinati ambiti (investimenti, politiche commerciali aviation
e non, sviluppo organizzativo, gestione risorse umane, accordi
strategici e acquisizioni);
- la ripartizione dei poteri tra Presidente e Amministratore
Delegato: al primo si confermano quelli già attribuiti
dalla precedente Convenzione (rappresentanza, preventiva informazione
sui rapporti contrattuali tra società e sue partecipate,
da una lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati
con i soci privati dall'altro, preventiva informazione sulle decisioni
in materia di organizzazione del lavoro ed erogazione del servizio)
e si attribuiscono ex novo la delega alle relazioni esterne e
istituzionali, nonché il diritto di preventiva informazione
diretta senza poteri interdittivi su obbligazioni assunte a qualunque
titolo dalla società e di ammontare superiore a 250.000
Euro ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal CdA
(articolo 7, comma 5); al secondo si confermano gli stessi poteri
già disciplinati nella precedente convenzione ed ora riportati
nell'articolo 7 commi 9 e 10, con la sola aggiunta dell'esclusione
dei rapporti contrattuali tra la società e sue partecipate
da una lato, ed i soggetti direttamente o indirettamente collegati
con i soci privati dall'altro, e delle decisioni di maggior rilievo
in materia di organizzazione del lavoro, laddove detti poteri
non siano previsti ed esplicitati nel budget e nel piano strategico
approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Quanto ai rapporti fra i soci pubblici e privati, la nuova
convenzione disciplina in modo dettagliato il trasferimento delle
azioni ed il diritto di prelazione (Sezione II artt. 3 e 4), la
governance (Sezione IV articolo 7) e le clausole di salvaguardia
delle partecipazioni dei Soci Pubblici (articolo 9), confermando
la natura di patto parasociale delle disposizioni contenute nella
Sezione IV della stessa.
In particolare, con riferimento al trasferimento delle partecipazioni,
si evidenziano, da una parte, il regime di libera trasferibilità
delle azioni (articolo 3), sottoposto alla duplice condizione
che (i) sia previamente esperita la procedura per l'esercizio
del diritto di prelazione disciplinata dall'articolo 4 e che (ii)
l'atto di cessione preveda il subentro del cessionario nella presente
Convenzione, contestualmente alla data di efficacia della cessione
- fermo restando quanto previsto all'articolo 9, commi 1 e 2 -
e dall'altra l'esclusione di detta procedura di Prelazione ai
trasferimenti, a qualunque titolo, anche a termine, in tutto o
in parte, a favore di società legate al Socio da un rapporto
di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 c.c., considerando
che il rapporto di controllo esiste:
- quanto a ciascuno dei Soci Pubblici, nei confronti di qualunque
società da esso controllata singolarmente o collettivamente
con altri Soci Pubblici;
- quanto a Sintonia, nei confronti di Ragione & C. S.a.p.A.
e di qualunque società controllata da Ragione & C.
S.a.p.A.;
- quanto a IMI Investimenti, nei confronti di Intesa San Paolo
S.p.A e di qualunque società controllata da Intesa San
Paolo S.p.A..
Per quanto riguarda la clausola di prelazione (articolo 4)
vengono disciplinati al comma 1, l'ordine delle offerte in prelazione;
al comma 2 il prezzo di offerta che per i soci Pubblici sarà
"il miglior prezzo offerto" nella procedura seguita
per la vendita della partecipazione mentre per i soci Privati
sarà il "prezzo indicato dall'Offerente pari al prezzo
pattuito con il terzo acquirente"; al comma 3 le modalità
ed i termini delle comunicazioni sia per i soci pubblici che per
i soci privati alienanti ed ai commi 4 e 5 le modalità
ed i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte
dei soci oblati.
Quanto alla governance della società, l'articolo 7
comma 1 conferma il rinvio alle clausole statutarie della società
sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, sulla sua
elezione e sul suo funzionamento; in caso di cessazione, si prevede
che il sostituto venga designato o nominato dal soggetto che aveva
designato o nominato quello cessato, superando in tal modo la
modalità della cooptazione prevista nella precedente convenzione;
il comma 3 introduce a favore dei soci pubblici (Regione, Provincia
e Comune) - qualora vi sia un mutamento significativo delle loro
partecipazioni - la facoltà di redistribuire fra essi il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando
il limite del numero massimo di componenti sia per i soci pubblici
che per i soci privati come indicato nel comma 1 e stabilito nello
statuto.
In merito alla composizione del collegio sindacale, le Parti
si impegnano ad adeguare le disposizioni del vigente statuto sociale,
in esito all'uscita della Camera di Commercio di Torino dalla
compagine sociale che ha avuto effetto a partire dal 15 marzo
2006.
A salvaguardia della partecipazione detenuta dai Soci Pubblici,
si rinvia all'articolo 9 che disciplina i casi in cui le parti
si impegnano a rinegoziare i patti di cui alla Sezione IV e a
concordare le opportune conseguenti modificazioni dello statuto
di Sagat relativamente ai diritti di nomina e di designazione
dei componenti degli organi sociali; fermi e impregiudicati in
ogni caso gli obblighi comunque posti a carico dei Soci Privati
e dei Soci Pubblici dalla presente Convenzione diversi dagli obblighi
di natura parasociale, come previsti dai predetti articoli 5 e
6.
Le restanti disposizioni - alle quali si fa rinvio - regolano
le cause di risoluzione tra i soci (articolo 10), le comunicazioni
(articolo 11) e la devoluzione della giurisdizione al Foro di
Torino per le controverse e relative o comunque connesse alla
Convenzione in oggetto.
Pertanto, vista la scadenza della Convenzione sottoscritta
in data 20 dicembre 2000 tra i soci pubblici e privati della Sagat
S.p.A., considerata la necessità di regolare i rapporti
tra gli attuali soci pubblici e privati con riferimento ai possessi
azionari ed alla governance e di definire i principi di buon governo
della società, anche in vista dell'obiettivo di aumentare
il valore delle società del gruppo secondo criteri di economicità
e di efficienza, visto l'interesse del Comune di Torino, quale
titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'Aeroporto in forza
della vigente normativa, di continuare a verificare l'economicità
della gestione e la qualità dei servizi, è opportuno
approvare la Convenzione tra i soci pubblici e privati di Sagat
S.p.A., il cui testo si allega al presente provvedimento per farne
parte sostanziale e integrale (allegato 1).
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale,
in data 30 marzo 2007 si è provveduto a richiedere il parere
dell'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino,
che ha reso il proprio parere favorevole in data 19 aprile 2007
(all. 2 - n. ), seppur con alcune precisazioni
che meritano il necessario approfondimento, che si ritiene opportuno
condividere con i soci di Sagat, anche per individuare strumenti
efficaci di controllo e di monitoraggio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano, la Convenzione - allegata
al presente provvedimento quale allegato 1 (all. 1 - n.
) - tra i Soci Pubblici (Comune di Torino, Regione Piemonte
e Provincia di Torino) ed i Soci Privati (le Società "Aeroporto
G. Marconi di Bologna S.p.A." (ora SAB), "Aviapartner
S.p.A.", "Sintonia S.p.A. ", "IMI Investimenti
S.p.A. " e "Italconsult" ) della società
Sagat S.p.A. per la durata di cinque anni, volti da un lato a
confermare gli obblighi già assunti dalla società
nella precedente convenzione, quale attuale gestore totale dell'Aeroporto,
nonché i diritti e gli obblighi della stessa relativamente
all'uso dei beni, e dall'altra a disciplinare i rapporti tra i
soci, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il
Comune può verificare l'economicità della gestione
e la qualità dei servizi nonché i principi di buon
governo della società;
2) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere
la Convenzione, apportando alla stessa eventuali modifiche solo
formali;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.