Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 176
2007 01645/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 144 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LE AREE DI PIAZZA MODENA E DI STRADA CARTMAN. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale dell'11 aprile
2006 (mecc. 2006 01887/009), esecutiva in data 29 aprile 2006,
è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Regionale n. 56/1977, e s.m.i., la variante parziale n.
144 al vigente P.R.G., concernente le aree di Piazza Modena e
di Strada Cartman.
La predetta deliberazione è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 25 aprile 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, sono pervenute 2 osservazioni nel pubblico
interesse, alle quali occorre controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi
ed allegate integralmente al presente provvedimento (allegati
1 e 2).
I. OSSERVAZIONE presentata da: - Italia Nostra Consiglio Interregionale
Piemonte - Valle d'Aosta; - Legambiente Circolo Ecopolis Torino
- Pro Natura Torino-Onlus.
Sintesi:
1) Relazioni con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: si sostiene che siano
state violate le norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
in quanto l'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. stabilisce
che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto dei provvedimenti di tutela non possano
distruggerli né apportare alterazioni che comportino pregiudizio
ai valori paesaggistici oggetto di protezione e che ogni modificazione
dello stato dei luoghi debba essere preventivamente sottoposta
a parere rilasciato dalla competente Soprintendenza nonché
all'eventuale approvazione di specifico provvedimento regionale
(Piano Paesaggistico).
In fase di adozione della presente variante, tali adempimenti
non sarebbero stati assolti e, dall'esame della documentazione
tecnica e amministrativa, non risulta essere stato allegato lo
stralcio corrispondente all'area interessata dal nuovo ambito
"10.4 Cartman" dell'Allegato n. 14 al P.R.G. "Beni
Ambientali" (foglio n. 8, scala 1:10.000), ove risulta che
la stessa è compresa tra quelle vincolate ex lege 1497/1939
(di competenza regionale);
2) Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata:
si sostiene che la presente variante abbia ignorato la pianificazione
territoriale sovracomunale e, segnatamente, il Piano Territoriale
Regionale (P.T.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.). In particolare il P.T.R., approvato con D.C.R. n. 388-9126
del 19 giugno 1997, riconosce la collina torinese, nella quale
risulta compresa la nuova Z.U.T. "10.4 Cartman", come
area ad elevata qualità paesistico-ambientale, da tutelare
attraverso la predisposizione di "idonei Piani Territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali
di competenza regionale", ai quali il P.R.G. deve necessariamente
adeguarsi;
3) Qualificazione della variante: si rileva che i contenuti della
variante conferiscono alla stessa le caratteristiche proprie di
una variante strutturale e non di una variante parziale, in quanto
le modifiche introdotte rientrerebbero nel comma 4 dell'articolo
17 della L.U.R. secondo il quale "sono varianti strutturali
al P.R.G. quelle che producono uno o più tra i seguenti
effetti:
a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale
vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane
di rilevanza sovracomunale;
b) riduzione o aumento della quantità globale delle aree
a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
c) modifiche alla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali
indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze
storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche;
d) incremento della capacità insediativa residenziale del
Piano Regolatore Generale vigente";
4) Disciplina delle aree a parco naturale della collina. Trasferimento
dei diritti edificatori. Motivazioni della variante. Mancata dimostrazione
dell'interesse pubblico perseguito.
Si contestano i presupposti della presente variante e, in particolare:
- la scelta "obbligata" della Città di prevedere
l'edificabilità di un'area a parco collinare, asserita
l'indisponibilità di aree pubbliche destinate all'"atterraggio"
dei diritti edificatori generati da aree a parco collinare. A
supporto di tale rilievo, vengono altresì richiamati i
provvedimenti urbanistici con cui la Città avrebbe in passato
"eroso" le aree disponibili rendendole, di fatto, inutilizzabili
per l'atterraggio dei predetti diritti edificatori;
- l'indeterminatezza del provvedimento che non individuerebbe
puntualmente le aree poste in cessione in grado di generare diritti
edificatori da realizzare nella nuova Z.U.T.. Tale indeterminatezza
contribuirebbe "a rendere sempre più appetibili, sotto
il profilo del loro valore fondiario, le aree di concentrazione
della nuova Z.U.T., fenomeno prodromico a qualsiasi operazione
speculativa di carattere immobiliare";
- la mancanza di evidenza pubblica nella scelta di individuare
un singolo soggetto quale "interlocutore privilegiato"
del presente provvedimento che determinerebbe, pertanto, la carenza
del necessario requisito dell'interesse pubblico;
5) Connessioni con la variante n. 100 al P.R.G. (Variante idrogeologica).
Si afferma che il presente provvedimento non tiene conto delle
misure di salvaguardia introdotte dalla variante n. 100 al P.R.G.
in quanto, da un lato, non vengono allegati gli estratti della
"Carta di Sintesi sulla pericolosità geomorfologica"
e, dall'altro lato, manca un'analisi accurata delle aree in oggetto,
necessaria in quanto le stesse appaiono interessate da "cospicui
fenomeni gravitativi, con numerose frane attive cartografate";
6) Effetti della variante sulla tutela delle aree a parco collinare.
Titolarità della pianificazione urbanistica.
La variante in oggetto rischia di costituire un "precedente
rischiosissimo" in quanto i privati titolari di diritti edificatori
da trasferire in altri ambiti si sentirebbero autorizzati a formulare
analoghe richieste alla Città, minando il principio secondo
il quale l'Amministrazione è l'unica "titolare della
competenza per la pianificazione".
II. OSSERVAZIONE presentata dal signor Bruno MORRA
L'osservazione evidenzia essenzialmente due tematiche:
1) pare che il provvedimento in esame miri unicamente a soddisfare
le "attese legittime (di un privato) a cui è necessario
offrire qualche forma di risposta positiva" anziché
preoccuparsi di soddisfare l'interesse pubblico;
2) la variante in oggetto ha cancellato sulla relativa tavola
di azzonamento del P.R.G. l'indicazione di piano riferita al nuovo
raccordo stradale tra le strade comunali di Mongreno e Cartman,
atteso da anni dai residenti, demandando allo strumento esecutivo
la facoltà di prevedere la nuova viabilità. In tal
senso, si propone di inserire nella scheda normativa della nuova
Z.U.T. l'obbligo di realizzare la futura viabilità "in
conformità alla fascia di rispetto viaria prevista dal
P.R.G." e che la tavola di azzonamento del P.R.G. "continui
a riportare l'indicazione del nuovo raccordo viario".
Alle presenti osservazioni si controdeduce come segue:
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1 (Italia Nostra Consiglio
Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta; Legambiente Circolo Ecopolis
Torino; Pro Natura Torino-Onlus).
1) Relazioni con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:
Il D.Lgs. 42/2004, all'articolo 146, integrato dal D.P.C.M. 12
dicembre 2005 che individua la documentazione necessaria alla
verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, prevede che i progetti delle opere che si intendono
eseguire su aree tutelate, corredati della documentazione prevista,
tra cui una relazione paesaggistica che dia conto dello stato
dei luoghi sia prima che dopo l'edificazione, debbano essere sottoposti
alla Regione o all'Ente Locale competente, al fine di ottenere
la preventiva autorizzazione.
Non vi sono riferimenti espliciti a varianti urbanistiche ma unicamente
a progetti di intervento.
Il vincolo sull'ambito in esame è riconosciuto dal P.R.G.
e non viene soppresso dalla variante in quanto oggetto di notifica
ministeriale ai sensi della Legge 1497/39: gli interventi edilizi
rimangono, quindi, soggetti alla ordinaria procedura di autorizzazione
sopracitata.
La tutela sui Beni Culturali e Ambientali, peraltro, non impedisce
l'edificazione ma è tesa a valutarne la compatibilità
con i valori paesaggistici riconosciuti: tale vincolo di fatto
sussiste anche sulle aree residenziali R6, R7, R8 della collina,
edificabili secondo le norme di P.R.G..
Per una maggiore chiarezza ed evidenza, pur non risultando giuridicamente
necessario, si inserisce il riferimento al vincolo di tutela nella
scheda normativa dell'Ambito.
2) Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata:
al fine di inquadrare la variante in esame nel contesto della
pianificazione di area vasta, è necessario ricordare che
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in larga misura
riprende, specifica ed approfondisce gli indirizzi del Piano Territoriale
Regionale.
Pertanto, si richiamano di seguito alcune prescrizioni applicabili
all'ambito oggetto della variante in esame e quindi integrative
delle disposizioni dei due strumenti.
Tutela paesistico-ambientale
Il PTR inserisce la collina torinese tra le Aree di approfondimento
e le Aree di particolare qualità paesistico-ambientale,
in cui la Regione si riserva di disciplinare un assetto territoriale
più attento agli aspetti paesaggistici e ambientali, attraverso
un Piano Territoriale o Paesistico, valorizzando le risorse naturali
e antropiche nel rispetto della tutela e coinvolgendo tutti i
soggetti interessati (pubblici e privati) alla formazione e gestione
del Piano.
Il PTC precisa che, fino all'adozione dei piani territoriali/paesistici,
in assenza di ulteriori norme specifiche, i P.R.G. dovranno contenere
appositi approfondimenti per la tutela ambientale e paesaggistica
e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi
edilizi ammessi.
A partire dall'adozione dei Piani Paesistici, in queste aree è
vietato autorizzare interventi in contrasto con le prescrizioni
immediatamente prevalenti degli stessi. I Piani regolatori generali,
come richiesto dall'articolo 145 del D.Lgs. 42/2004, devono adeguarsi
alle norme di tutela contenute in questi strumenti assumendo i
valori ambientali e paesistici come parte fondativa delle prescrizioni
urbanistiche anche attraverso la concertazione sovracomunale delle
attenzioni tipologico-edilizie e urbanistiche da assumere nei
singoli P.R.G..
Per quanto riguarda la normativa sovraordinata, nell'ambito in
esame non è stato attualmente adottato o realizzato dalla
Regione alcuno strumento di pianificazione territoriale o paesaggistica
specifico ad esclusione delle indicazioni generali del PTR e PTC
e, pertanto, non vi sono norme di dettaglio a cui riferirsi.
Insediamenti di nuovo impianto
Il PTR stabilisce che tali insediamenti dovranno conseguire la
massima capacità insediativa con il minimo uso di suolo
agricolo. A tal fine, le previsioni di densità inferiore
a 0,8 mc./mq. dovranno essere specificamente motivate in merito
agli aspetti ambientali ed al costo delle reti di urbanizzazione
primaria (acquedotto, fognatura, ecc.).
Il PTC provinciale lega il dimensionamento e la localizzazione
dei nuovi insediamenti residenziali ad una valutazione della effettiva
domanda e della utilizzazione di abitazioni prevedendo, di norma,
di completare o riqualificare il tessuto edilizio esistente e
che gli strumenti urbanistici riducano le previsioni quantitative
ed estensive sovrabbondanti.
L'articolo 14.4.1 delle norme di attuazione del PTC prescrive
che la realizzazione di eventuali insediamenti staccati dai nuclei
consolidati esistenti sia subordinata alla verifica rigorosa dell'impatto
sulle reti tecnologiche e sulla viabilità locale e al rispetto
dei valori paesistici e ambientali dei luoghi interessati e delle
colture agricole e forestali.
La progettazione di nuovi insediamenti in aree tutelate dovrà
dialogare con il contesto in termini di modalità di giacitura
sul terreno, di rispetto del clima, del soleggiamento e delle
visuali prospettiche; la scelta dell'organizzazione spaziale,
delle tipologie e delle modalità costruttive privilegerà
quelle legate al luogo e alla tradizione sia con riguardo alle
costruzioni che agli spazi a terra.
Nel caso di specie si tratta, peraltro, di un ampliamento di insediamenti
esistenti, già dotati della necessaria urbanizzazione;
in senso proprio, inoltre, non si tratta di nuove capacità
edificatorie, bensì di nuova localizzazione di edificazione
che il Piano già prevedeva nell'Ambito "Modena Nord"
e che ora è stata azzerata. L'adeguata capacità
delle reti tecnologiche dovrà essere verificata in sede
di Strumento Urbanistico Esecutivo che, ove del caso, ne prevederà
il potenziamento.
In merito al limite minimo di densità territoriale per
i nuovi insediamenti, la scheda normativa dell'Ambito "10.4
Cartman" prevede 15.000 mc. su 24.134 mq. di ST: la densità
è di 0,62 mc./mq. a causa della limitazione della S.L.P.
massima consentita e del numero di piani dei nuovi edifici, introdotta
per ridurre l'impatto paesaggistico e geologico della trasformazione.
I criteri proposti dal PTC sono comunque utili per indirizzare
una corretta progettazione; si accoglie, pertanto, parzialmente
l'osservazione indicando nella scheda normativa le prescrizioni
da rispettare e precisare con la stesura dello strumento urbanistico
esecutivo (soggetto a trasmissione alla Commissione Regionale
per i beni culturali ed ambientali), al fine di garantire il corretto
inserimento paesaggistico ed ambientale delle opere da realizzare.
3) Qualificazione della variante:
A questo proposito si rileva che:
- la variante n. 144 rende edificabile, senza capacità
propria, una quota minima delle aree a parco collinare (9.080
mq. di superficie fondiaria su 6,6 milioni di mq., pari allo 0,001%
del totale delle aree a parco collinari), situate in un intorno
già urbanizzato e, pertanto, non vi sono modifiche all'impianto
strutturale del P.R.G. e alle infrastrutture urbane di rilevanza
sovracomunale;
- l'ex Ambito "10.1 Modena Nord" viene integralmente
destinato a servizi, trasformando 10.333 mq. di concentrazione
edificatoria in aree destinate a verde pubblico (articolo 21 L.U.R.):
tale superficie risulta superiore alla concentrazione edificatoria
dell'Ambito "10.4 Cartman" (9080 mq.). L'attivazione
del nuovo Ambito consentirà, inoltre, all'Amministrazione
Comunale di realizzare circa 500.000 mq. di aree a parco collinare
già previste dal P.R.G.: in ogni caso, la variazione è
di molto inferiore al limite di 0,5 mq. per abitante;
- i 30.250 mq. di utilizzazioni edificatorie dei parchi collinari
previste dal P.R.G. sull'Ambito "10.1 Modena Nord",
poi ridotti a 9.000 mq. dalla variante n. 62 (in seguito ritirata),
sono stati ulteriormente ridotti a 5.000 mq. sull'Ambito "10.4
Cartman";
- non sono state apportate modifiche alla struttura generale dei
vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale
vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche,
ambientali e idrogeologiche: tali vincoli, infatti, permangono
come già indicato al punto 1);
- la capacità insediativa residenziale totale della Città
è diminuita poiché l'Ambito "10.1 Modena Nord"
presentava una capacità edificatoria propria (max. 15.500
mq. S.L.P.) rispetto all'Ambito "10.4 Cartman" che riceve
unicamente diritti edificatori collinari già previsti dal
P.R.G.; si prescrive, altresì, che le aree di cui si proporrà
la cessione non siano soggette a dissesto idrogeologico e inaccessibili
e siano, quindi, effettivamente fruibili a parco collinare.
In considerazione di quanto sopra, non si ritiene che i contenuti
della variante conferiscano alla stessa le caratteristiche proprie
di una variante strutturale, non rientrando le modifiche introdotte
nella casistica di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.U.R.
ne è da ritenere che il provvedimento incida sull'"impianto
strutturale" del P.R.G. ai sensi di quanto previsto dalla
lett. a) articolo 17 L.U.R.; pertanto, l'osservazione è
da intendersi respinta.
4) Disciplina delle aree a parco naturale della collina. Trasferimento
dei diritti edificatori. Motivazioni della variante. Mancata dimostrazione
dell'interesse pubblico perseguito.
In relazione alle contestazioni formulate si ritiene che, ai sensi
degli articoli 21 e 22 delle N.U.E.A. di P.R.G., sussista l'obbligo,
giuridicamente fondato, per l'Amministrazione Comunale di assicurare
apposite aree di trasformazione nelle quali consentire ai privati
proprietari di aree a parco di utilizzarne la capacità
edificatoria. In caso contrario risulterebbe, infatti, vanificata
sul piano concreto la prevista facoltà alternativa della
"iniziativa privata" e l'Amministrazione potrebbe vedersi
chiamata a rispondere delle conseguenze decadenziali, indennitarie
e di ripianificazione derivanti da una destinazione urbanistica
di natura vincolistica.
Infatti l'articolo 22 N.U.E.A. comma 7 afferma che "
nel caso di cessazione dell'attività e di contestuale cessione
gratuita dell'area al Comune sarà garantita la possibilità
di futura collocazione dei diritti edificatori nelle relative
aree di concentrazione degli ambiti di trasformazione" di
proprietà sia privata che pubblica: ciò risulta,
allo stato attuale, concretamente difficile da garantire senza
l'individuazione delle nuove aree di atterraggio.
In merito all'asserita mancanza del requisito dell'interesse pubblico
nella creazione di una nuova Z.U.T., è, invece, del tutto
evidente come la realizzazione di servizi, quali i parchi collinari,
attraverso le procedure di cui all'articolo 22 N.U.E.A., si configuri
di indubbio interesse pubblico.
Con riguardo alla presunta individuazione di un "interlocutore
privilegiato" si evidenzia come ciò esuli dalle osservazioni
di carattere urbanistico. Va, peraltro, ricordato che in passato
erano state presentate all'Amministrazione alcune formali proposte
per la cessione di aree destinate a parco collinare, i cui diritti
edificatori sarebbero dovuti "atterrare" sull'Ambito
"10.1 Modena Nord" in attuazione del Piano Regolatore
vigente; a seguito anche di richieste provenienti dalla cittadinanza
la Città ha tuttavia ritenuto più opportuno destinare
tale ambito a servizi.
La mancanza di ulteriori aree destinate a ricevere i diritti edificatori,
provenienti dalle aree collinari, ha, tuttavia, reso necessario
individuare soluzioni alternative per permettere la realizzazione
dei parchi collinari.
In tale contesto si inserisce la proposta di realizzazione della
nuova Z.U.T. "10.4 Cartman" da parte dei proponenti
l'attuazione dell'Ambito "10.1 Modena Nord".
L'Ambito è stato in ogni caso scelto sulla base della riconosciuta
presenza di caratteristiche del tutto peculiari che ne rendono
possibile la trasformazione: l'area di concentrazione edificatoria
è in buona parte libera da vegetazione d'alto fusto; appartiene
alla classe II2 della Variante 100, per cui è ammissibile
l'edificazione seppure con tutte le cautele del caso; è
attigua ad aree edificate nonché ad arterie stradali ed
è attraversata, nel P.R.G. vigente, da un tratto di viabilità
in progetto richiesta anche dalla Circoscrizione n. 7: è,
quindi, già interessata da interventi di modificazione
dell'assetto esistente.
Le aree proposte precedentemente in cessione da parte degli altri
proponenti non presentavano tali caratteristiche, risultando quindi,
comunque, inadatte ad ospitare interventi edificatori.
Pertanto, benché i proprietari di altri ambiti collinari
potrebbero richiedere la predisposizione di varianti assimilabili
alla presente, sarà evidentemente possibile estendere tale
procedura solo per aree che presentino condizioni altrettanto
favorevoli al completamento di insediamenti esistenti.
Per quanto riguarda l'indeterminatezza del provvedimento che non
individuerebbe puntualmente le aree poste in cessione in grado
di generare diritti edificatori da realizzare nella nuova Z.U.T.,
va ricordato che, trattandosi di solo "atterraggio",
le aree capaci di generare i predetti diritti sono, in conformità
al Piano vigente e come precisato nella relativa scheda normativa,
quelle con destinazione a parco collinare non interessate da situazioni
di dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti e
per le quali siano garantite idonee condizioni di accessibilità
anche a mezzi di servizio, al fine di permettere la fruibilità
e la manutenzione delle aree stesse (così come previsto
dalla scheda normativa della Z.U.T. "10.4 Cartman").
A parziale accoglimento dell'osservazione si propone, comunque,
di inserire tra le prescrizioni della scheda normativa che l'individuazione
delle aree da cedere venga verificata dai Settori Comunali competenti
in materia di verde pubblico, al fine di garantire una corretta
accessibilità e fruibilità delle stesse, verificando
che le aree in cessione non siano interessate da situazioni di
dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti.
Per quanto riguarda l'ex ambito Modena Nord va rilevato che, a
differenza di quanto previsto dal vigente P.R.G., la presente
variante destina le aree di proprietà pubblica ad usi esclusivamente
pubblici.
5) Connessioni con la variante n. 100 al P.R.G. (Variante idrogeologica).
Le indicazioni della Variante idrogeologica n. 100, in attesa
di approvazione definitiva da parte della Regione, sono state
rispettate ed utilizzate come base conoscitiva nella predisposizione
della variante Cartman. L'area di concentrazione edificatoria
è stata scelta principalmente per la sua appartenenza alla
classe II2 della Variante 100 che ammette l'edificazione a seguito
di uno studio a carattere idrogeologico finalizzato a valutare
gli effetti dell'insediamento sul territorio.
L'obbligo di redigere tale indagine a corredo dello strumento
urbanistico esecutivo è stata inserita tra le prescrizioni
della scheda normativa dell'ambito.
Si ritiene, pertanto, di non accogliere l'osservazione.
6) Effetti della variante sulla tutela delle aree a parco collinare.
Titolarità della pianificazione urbanistica.
Si ribadiscono le argomentazioni già illustrate al precedente
punto 4) in ordine all'obbligo per l'Amministrazione comunale
di assicurare giuridicamente apposite aree di trasformazione nelle
quali consentire ai privati proprietari di aree a parco di utilizzarne
la capacità edificatoria.
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 2 (Bruno MORRA)
In relazione all'asserita carenza di interesse pubblico, si richiamano
le argomentazioni illustrate per controdedurre al punto 4) della
precedente osservazione.
In merito alla rappresentata esigenza di un nuovo raccordo stradale
tra le strade comunali di Mongreno e Cartman, atteso da anni dai
residenti, si accoglie la proposta di inserire nella scheda normativa
della nuova Z.U.T. la seguente prescrizione: "Nella redazione
dello Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà essere previsto
un collegamento viario tra la strada Mongreno e strada Cartman.".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il
parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 608
- 191978 - 2006 del 20 giugno 2006, ha espresso parere favorevole
(allegato 3) in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Con determinazione dirigenziale n. 67/203508 la Provincia ha,
altresì, formulato alcune osservazioni che vengono qui
di seguito sintetizzate:
A) si sottolinea che il contesto territoriale interessato dalla
nuova Z.U.T. ricade all'interno del sistema di Aree di particolare
pregio ambientale e paesistico denominato: "Zona della Collina
di Torino", normato dall'articolo 14.4 delle N.d.A. del P.T.C.
per il quale è prevista la predisposizione di un Piano
paesistico a cura della Regione.
Si richiede, pertanto, l'adeguamento della Variante in oggetto
alle prescrizioni del sopracitato articolo il quale prevede che
"fino all'adozione dei piani paesistici
in assenza di
normativa specifica stabilita dal presente P.T.C. o da specifiche
disposizioni di legge
.i P.R.G. dovranno contenere appositi
approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente
naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento
sul territorio degli interventi ammessi.";
B) in relazione al dimensionamento e localizzazione del nuovo
carico insediativo prodotto dalla variante si suggerisce, in sede
di approvazione della stessa, di valutare l'opportunità
di inserire all'articolo 15 delle N.U.E.A. "Zone urbane di
trasformazione" e nella nuova scheda normativa dell'Ambito
"10.4 Cartman", apposite integrazioni normative, finalizzate
ad un rispetto formale di quanto prescritto nel P.T.C., le quali
prevedano di subordinare gli interventi edilizi "ad una verifica
rigorosa e circostanziata delle capacità in essere delle
infrastrutture tecnologiche, in particolare dei collettori fognari,
della rete dell'acquedotto e della viabilistica locale
";
C) si rileva che al provvedimento di variante non sono stati allegati
gli atti tecnici in linea idrogeologica di cui alla Variante n.
100 e si consiglia, pertanto, trattandosi di aree in ambito collinare,
di integrare la documentazione con i corrispondenti elaborati
cartografici e le opportune prescrizioni di carattere normativo.
Si chiede, inoltre, di allegare alla variante uno studio approfondito
sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'ambito
in oggetto.
A tali osservazioni si controdeduce come segue:
Come già indicato al punto 2) delle controdeduzioni all'osservazione
I°, la presente variante non riguarda nuovi insediamenti in
aggiunta alle capacità edificatorie attualmente previste
bensì la diversa localizzazione di diritti edificatori
delle aree a parco collinare già presenti nel P.R.G.: è
stata, invece, azzerata la capacità edificatoria propria
dell'Ambito "Modena Nord", diminuendo la quantità
totale di S.L.P. prevista dal P.R.G. vigente.
Il futuro insediamento residenziale è posto in prossimità
di aree già edificate, evitando la dispersione dell'intervento
sul territorio e limitando l'altezza degli edifici e la S.L.P.
massima al fine di evitare fratture con l'intorno.
Si ribadisce che i criteri proposti dal P.T.C. sono utili per
indirizzare una corretta progettazione. Si accoglie, pertanto,
l'osservazione indicando nella scheda normativa le prescrizioni
da rispettare e precisare con la stesura dello strumento urbanistico
esecutivo, per garantire il corretto inserimento paesaggistico
ed ambientale delle opere da realizzare e la verifica della capacità
delle infrastrutture tecnologiche di servire il nuovo insediamento.
Nel provvedimento di variante sarà, inoltre, allegato
uno stralcio degli elaborati cartografici e le prescrizioni di
carattere normativo della Variante 100 relative all'Ambito in
esame.
Il Settore Ambiente e Territorio della Divisione Ambiente e Verde
ha espresso il parere di coerenza con il Piano di Classificazione
Acustica in data 28 marzo 2006, con nota prot. 5003/06, affermando
che la variante 144 risulta essere compatibile con il Piano di
Zonizzazione Acustica (allegato 4).
Nella stessa nota si rileva che, per le opere edilizie e gli
impianti tecnologici, dovranno essere rispettati i requisiti acustici
stabiliti dal D.M. 5 dicembre 1997.
Per l'insediamento residenziale dovrà, inoltre, essere
predisposta una valutazione previsionale di clima acustico secondo
le norme vigenti in materia.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931
del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale.
Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in
materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi",
si evidenzia che, in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo,
verrà effettuata la verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute
n. 2 osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante
parziale n. 144 (all. 1 e 2 - nn.
);
2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte
nella narrativa del presente provvedimento;
3) di approvare la variante parziale n. 144 al vigente P.R.G.,
dando atto che la scheda normativa allegata agli elaborati che
la costituiscono è stata modificata a seguito dell'accoglimento
parziale delle osservazioni pervenute (all. 5 bis - n.
) e che, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
della Provincia, negli elaborati stessi, dopo l'allegato h), vengono
inseriti la legenda della "Carta Geologica" e gli estratti
della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (all.
6 bis - n. );
4) di dare atto che al presente provvedimento sono allegati il
testo della deliberazione della Provincia n. 608 - 191978 - 2006
recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia e la determinazione dirigenziale
n. 67/203508 (all. 3 - n. ) ed il parere
di coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Settore
Ambiente e Territorio della Divisione Ambiente e Verde, prot.
5003/06 (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.