Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 105
2007 01444/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 OTTOBRE 2007
(proposta dalla G.C. 13 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 148 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ISOLATO UBICATO TRA CORSO SIRACUSA, VIA MONFALCONE, VIA OSOPPO E VIA MOMBARCARO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.

Il presente provvedimento riguarda l'isolato compreso tra corso Siracusa, via Monfalcone, via Osoppo e via Mombarcaro, composto da edifici residenziali, bassi fabbricati con attività commerciali e da un edificio industriale, attualmente sede della "Stamperia Artistica Nazionale".
L'area in questione è destinata dal Piano Regolatore vigente ad area normativa M2 che comprende "isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive".
L'edificio industriale, progettato dall'architetto Augusto Cavallari Murat e terminato nel 1961, risulta attualmente inserito in un contesto urbano ormai sempre più insofferente verso un'attività che prevede la movimentazione di numerosi automezzi pesanti. A causa di questa situazione logistica penalizzante, la Società proprietaria dell'immobile ha individuato una nuova localizzazione più idonea allo sviluppo della propria attività sia dal punto di vista geografico e logistico sia dal punto di vista strutturale. Lo stabilimento attuale, infatti, oltre ai predetti problemi di spazio e "convivenza" con il contesto urbano, denuncia il deterioramento dovuto alla vetustà ed inadeguatezza che, in relazione alle subentrate normative, rendono necessari interventi molto costosi. Poiché solo uno stabilimento di nuova edificazione che riunisca tutte le attività oggi frammentate, razionalizzando spazi e risorse, è in grado di promuovere lo sviluppo e aggiornamento tecnologico dell'attività, la Stamperia Artistica Nazionale ha, pertanto, ipotizzato il suo trasferimento in uno stabilimento nella cintura di Torino, a Trofarello, dotato di ampi spazi per produzione e logistica, condizione indispensabile per continuare a garantire il futuro dell'attività, riconosciuta come importantissimo riferimento nel campo dell'industria grafica.
In relazione a quanto sopra è stata, quindi, esaminata la coerenza della destinazione prevista dal P.R.G. per l'area compresa tra corso Siracusa, via Monfalcone, via Osoppo e via Mombarcaro in rapporto all'evoluzione dell'attività produttiva della "Stamperia Artistica Nazionale", unica dell'intero isolato e sino ad oggi elemento caratterizzante e certamente determinante nell'assegnazione della destinazione M2 produttiva.
L'obiettivo che, con il presente provvedimento, la Città si propone è quello di riqualificare e valorizzare la porzione di isolato che, con lo sviluppo urbanistico delle circostanti aree prevalentemente residenziali ed artigianali, non risulta più adeguata all'odierno contesto urbano, anche attraverso l'alleggerimento del traffico veicolare che l'attività dello stabilimento contribuisce a rendere difficoltoso.
Le predette considerazioni sono, peraltro, avvalorate dal parere del gruppo di consulenza del Politecnico di Torino - "Dipartimento Casa-Città e Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali" che, pur reputando l'edificio progettato da Augusto Cavallari Murat negli anni 1959 - 1960 meritorio di attenzione, ha constatato che il tessuto urbano dell'intorno ha subito, negli ultimi decenni, profonde trasformazioni passando da edilizia a bassa densità volumetrica e destinazione mista ad edilizia prevalentemente residenziale, caratterizzata dalla presenza di volumi di forte impatto dimensionale.
Per quanto attiene l'immobile, il parere suggerisce che, nel caso di modifiche della destinazione d'uso, "qualunque tipo di trasformazione proposta per l'area in oggetto sia preceduta da un'accurata documentazione grafica e fotografica della situazione esistente, comprensiva della documentazione inerente gli elaborati originali di progetto" e che, "poiché uno degli elementi caratterizzanti è costituito dal disegno della sky-line dell'edificio su via Osoppo, ne venga riconosciuto il valore ambientale, mantenendone il segno in un eventuale progetto di trasformazione", non prevedendo, tuttavia, specifiche limitazioni agli interventi edilizi.
L'Amministrazione Comunale ritiene, altresì, di estrema rilevanza la necessità di tutelare gli attuali livelli occupazionali dell'azienda, come si evince anche dal verbale di accordo tra l'azienda stessa, assistita dall'Unione Industriale di Torino, e la segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale di categoria, sottoscritto in data 24 novembre 2005 e finalizzato ad una valutazione congiunta del progetto di trasferimento dell'azienda dalla attuale sede produttiva al distretto industriale del Comune di Trofarello.
Dal verbale si evince che "le parti concordano in una valutazione positiva dell'operazione di trasferimento e condividono la decisione aziendale che viene valutata come opportunità di sviluppo per l'attività produttiva anche in prospettiva di possibili nuovi investimenti e di tutela degli attuali livelli occupazionali. L'operazione è destinata a realizzarsi entro l'anno 2007 con allocazione delle strutture produttive in un sito ad oggi già individuato e ritenuto maggiormente idoneo per lo svolgimento dell'attività di stampa".
Con riguardo all'opportunità di non disperdere il patrimonio documentale relativo alla storia della società, considerato di rilevante interesse per la Città, l'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato al Lavoro ne propongono l'inserimento all'interno della "Casa degli Archivi del Lavoro e dell'Industria", attualmente in corso di realizzazione.
L'azienda potrà, peraltro, valutare la scelta di conservare il proprio materiale storico presso i locali del nuovo stabilimento.
Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area, si rileva che in base alla Variante n. 100 al PRG "Variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico", adottata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006, ora in salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.U.R, l'area risulta compresa nella classe I(P) di pianura per la quale non sono riconosciute condizioni di pericolosità geomorfologica e non sussistono, quindi, particolari limitazioni alle scelte urbanistiche-edilizie.
Per gli aspetti precedentemente evidenziati, la Città ritiene di pubblico interesse consentire l'attuazione delle previsioni sopra descritte: è stato, pertanto, predisposto il presente provvedimento che si configura come variante parziale dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. e con il quale si propone, quindi, la variazione di destinazione urbanistica dell'intero isolato ad Area Normativa M1, che comprende "isolati misti prevalentemente residenziali".
Ai sensi dell'art. 8, commi 34 e ss. delle N.U.E.A. di P.R.G., la destinazione d'uso per tale area normativa è residenziale. Al piano interrato, terreno e primo sono, inoltre, consentite attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 250 e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 1.800), nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C delle N.U.E.A., attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, attività di produzione (purché compatibili con la residenza in relazione all'inquinamento atmosferico e acustico, in applicazione delle specifiche disposizioni normative di settore) e di ricerca anche a carattere innovativo, agenzie bancarie, ecc. (v. art. 3 punto 5A) e, anche ai piani superiori, studi professionali. A tutti i piani sono consentiti gli usi ricettivi.
La presente variante urbanistica comporta:
- il cambio di destinazione urbanistica da Area Normativa M2 ad Area Normativa M1;
- la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza.
Il presente provvedimento risulta compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) e pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2003, così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio, prot. 20465/06 del 7 dicembre 2006, con le specifiche prescrizioni in esso contenute.
Tra le predette prescrizioni è previsto che, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, dovranno essere predisposte, nell'ambito dei successivi interventi edilizi, una valutazione revisionale di impatto acustico ex articolo 8, comma 2 Legge 447/95 ed articolo 10, L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (B.U.R.P. n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2) e/o una valutazione revisionale di clima acustico, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005), in virtù della tipologia dei futuri insediamenti; inoltre, la realizzazione dei futuri interventi sarà comunque subordinata alla verifica delle disposizioni dell'articolo 28 delle N.U.E.A. che prevede di allegare alla richiesta di attuazione una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire l'attuabilità delle previsioni del P.R.G..
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, non comporta decremento delle aree per servizi pubblici e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R..
Si specifica che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli art. 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 2, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 7 maggio 2007, che si allega (all. n. 2), ha espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole condizionato a che alla variante venga allegato l'accordo sindacale siglato tra le parti a garanzia del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e che venga garantita dall'azienda la disponibilità a trasferire la produzione in un contesto industriale adeguato oltre al mantenimento dei predetti livelli occupazionali.
Dal punto di vista urbanistico si richiede che la destinazione per l'area in oggetto sia analoga a quella prevista per la zona limitrofa compresa tra corso Siracusa, via Tirreno e via Guglielminetti, dove è attualmente in corso un intervento di riconversione in residenza e servizi di un'area industriale dismessa.
Qualora ciò non sia possibile, si chiede che una parte degli oneri di urbanizzazione ricavati siano, fin da ora, investiti nella riqualificazione delle aree circostanti e che gli indici urbanistici di edificabilità e copertura si mantengano ad un livello al massimo uguale a quello misurabile nel costruito circostante.
In merito alla richiesta della Circoscrizione n. 2 di allegare al presente provvedimento il verbale di accordo sindacale stipulato fra le parti il 24 novembre 2005, si conferma che lo stesso è stato acquisito agli atti, pur non ritenendo opportuno allegarlo alla variante non avendo lo stesso alcun contenuto di natura urbanistica.
Con riguardo alle garanzie relative al mantenimento dei livelli occupazionali, si rileva che il trasferimento dell'azienda è già avvenuto e che dal 3 settembre 2007 l'attività è nuovamente operativa presso la sede di Trofarello, ove il personale è stato interamente impiegato.
Per quanto concerne gli aspetti urbanistici si sottolinea, invece, che la destinazione dell'area proposta con la variante in oggetto trae fondamento dall'analisi del contesto urbanizzato, che presenta caratteri tipici dell'Area normativa M1 la quale comprende "isolati misti prevalentemente residenziali".
Per quanto concerne le caratteristiche degli insediamenti e dei relativi parametri, si ritiene che la scelta urbanistica sia coerente con il contesto circostante. Inoltre, rispetto all'attuale destinazione M2 "Isolati misti con forte presenza di attività produttive", la nuova destinazione apporta all'isolato e agli edifici residenziali esistenti un indubbio miglioramento circa la qualità urbana, portando a tutti gli effetti la prevalenza della residenza ed escludendo le attività nocive e moleste.
L'indice di edificabilità non è mutato: infatti, la destinazione "M2" prevede un indice fondiario di 1,35 mq/mq, pari a quello previsto dalla destinazione urbanistica "M1-Isolati misti prevalentemente residenziali" attribuita dalla variante, che prescrive un indice pari a quello della zona normativa di appartenenza, così da garantire omogeneità rispetto agli isolati limitrofi, come richiesto dalla Circoscrizione.
Riguardo alla proposta della Circoscrizione n. 2 di attribuire all'area in oggetto la destinazione a Zona Urbana di Trasformazione, analoga all'isolato tra corso Siracusa, via Guglielminetti e via Tirreno, si fa presente che l'area da considerare per un'eventuale trasformazione non si estende all'intero isolato ma sarebbe limitata alla superficie occupata dall'attuale edificio della Stamperia Artistica essendo la restante porzione occupata da edifici residenziali. L'isolato in questione, tutto ricompreso nel tessuto consolidato, non ha, quindi, le caratteristiche delle aree di trasformazione per le quali siano previsti interventi di radicale trasformazione.
Per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione di una parte degli oneri di urbanizzazione per la riqualificazione delle aree circostanti, tale richiesta non è legittimamente attuabile non essendo possibile prevedere accantonamenti in tal senso. Le specifiche esigenze della Circoscrizione saranno, comunque, valutate nell'ambito della distribuzione delle risorse di bilancio.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la Variante parziale n. 148 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l'isolato ubicato tra corso Siracusa, via Monfalcone, via Osoppo e via Mombarcaro, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.