Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 53
2007 01410/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 MAGGIO 2007
(proposta dalla G.C. 9 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA MINORITARIA DETENUTA NELLA SOCIETA' "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A." IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 DICEMBRE 1994 (MECC. 9408579/03): APPROVAZIONE"

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con deliberazione in data 15 novembre 1993 (mecc. 9306022/24) avente per oggetto "Copertura disavanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 1992", il Consiglio Comunale individuava, tra le misure da attuarsi nel triennio 1993-95, l'alienazione di una parte delle partecipazioni azionarie della Città. In particolare, nell'allegato 1 veniva specificata l'intenzione dell'Amministrazione di procedere all'alienazione delle partecipazioni minoritarie detenute nelle seguenti società: "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.", "A.T.I.V.A S.p.A.", "S.I.T.A.F. S.p.A.", "Autostrada Torino-Savona S.p.A.", "S.I.TRA.S.B. S.p.A." e "S.A.T.A.P. S.p.A.".
In esecuzione della predetta deliberazione, con successiva deliberazione n. 443 del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) il Consiglio Comunale approvava:
1) i criteri e le procedure per l'alienazione delle predette partecipazioni azionarie minoritarie della Città, individuando quale modalità di vendita degli interi pacchetti azionari la trattativa diretta con i potenziali acquirenti, previa pubblicazione di avvisi su tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, nonché sul Bollettino ufficiale della C.E.E.;
2) l'alienazione delle partecipazioni azionarie nelle società "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.", "A.T.I.V.A S.p.A.", "S.I.T.A.F. S.p.A.", "S.I.TRA.S.B. S.p.A." e "S.A.T.A.P. S.p.A.", considerate non strettamente connesse o collegabili agli interessi ed alle attività istituzionali comunali ma in linea con gli indirizzi generali di governo della Giunta Comunale 1993-1997, enunciati in Consiglio Comunale dal Sindaco e dallo stesso approvati nella seduta del 5 agosto 1993 al fine di dare al Comune basi finanziarie più solide anche attraverso la "cessione di patrimonio non destinato a finalità istituzionali" "atta a liberare risorse pubbliche immobilizzate e spesso neanche produttive", demandando alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle operazioni di dismissione, nonché i conferimenti di incarichi di studio, consulenza, valutazione ed assistenza operativa in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 5 del D.L. 332/1994.
Quanto alla procedura di alienazione nella predetta deliberazione n. 443 del 12 dicembre 1994, venivano previste due fasi: una prima fase, relativa alle partecipazioni nelle società "A.T.I.V.A S.p.A.", "S.I.T.A.F. S.p.A.", "S.I.TRA.S.B. S.p.A." e "S.A.T.A.P. S.p.A.", riferite a società concessionarie della costruzione e gestione di autostrade o trafori, ed una seconda fase relativa alle partecipazioni detenute nella "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A."; mentre relativamente alla partecipazione in "Autostrada Torino-Savona S.p.A." si specificava la volontà di mantenere la modesta quota di partecipazione della Città pari allo 0,029% del capitale sociale.
In esito alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 1995 (mecc. 9503361/06) con la quale veniva approvato, tra l'altro, l'avvio delle procedure di vendita delle partecipazioni nelle società ATIVA, SATAP, SITAF e SITRASB in conformità ai criteri ed alle procedure approvati dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione quadro n. 443/1994 del 12 dicembre 1994, nonché ai successivi provvedimenti deliberativi, sempre della Giunta Comunale, di attuazione delle operazioni di dismissione relativamente alle partecipazioni in ATIVA, SATAP e SITRASB del 21 dicembre 1995 (mecc. 9510211/06), del 10 dicembre 1998 (mecc. 9809898/64), del 20 maggio 1999 (mecc. 9903932/064), ad oggi tra le dismissioni che risultano ancora in corso di attuazione vi è quella riguardante la partecipazione azionaria detenuta nella società Finanziaria Centrale del Latte S.p.A..
Con riferimento all'attuale composizione azionaria ed al capitale sociale, si precisa che la società Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. ha un capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 195.000,00 diviso in numero 195.000 azioni del Valore Nominale 1 Euro cadauna ed è una società mista il cui unico socio pubblico è il Comune di Torino con una quota pari al 20% del capitale sociale.
Al riguardo, nel corso del 2007 è intenzione dell'Amministrazione concludere la procedura di vendita della partecipazione azionaria minoritaria nella "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.", già approvata con la predetta deliberazione quadro del 12 dicembre 1994, demandando a successivi provvedimenti l'individuazione della relativa procedura e dei criteri da seguire, anche alla luce dell'attuale normativa in materia di dismissioni sulle partecipazioni azionarie detenute dagli enti pubblici (Decreto Legge 332/1994 convertito in Legge 474/1994 e s.m.i.) e del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di confermare la volontà già espressa nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) e pertanto di concludere il procedimento di vendita relativo alla partecipazione azionaria nella società "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.", demandando a successivi provvedimenti l'individuazione della relativa procedura e dei criteri da seguire, fermo restando l'intenzione di garantire la pubblicità "per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, per assicurare la partecipazione del maggior numero di potenziali acquirenti e garantire così il migliore realizzo dei procedimenti di dismissione";
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.