Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI - Rapporti con il Catasto

n. ord. 33
2007 01318/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno si propongono interventi di carattere integrativo e chiarificatore piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dei soli articoli oggetto di revisione dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Vengono soppresse le lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 2 e parte del comma 2 bis in conformità al disposto del D.Lgs. 504/1992, articolo 8, in base al quale agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.C. e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa può essere applicata la detrazione o la riduzione dell'imposta fino al 50 per cento, ma non si può ad essi riconoscere la medesima aliquota fissata per l'abitazione principale, come al contrario è attualmente previsto. La considerazione suddetta, peraltro, proviene da una segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Viene modificato l'articolo 4, comma 2, lett. d) visto che il D.Lgs. 446/1996, articolo 59 comma 1, consente ai Comuni di riconoscere le agevolazioni previste (detrazione per l'abitazione principale e/o aliquota ridotta) esclusivamente nell'ambito dei rapporti di parentela e non anche agli affini.
Viene soppressa la lettera e) dell'articolo 4, comma 2. Questa norma, introdotta nel 1999, mirava a considerare la situazione effettiva dell'alloggio indipendentemente da come esso fosse censito al N.C.E.U., in virtù del fatto che in quell'anno presso l'Agenzia del Territorio era pendente un considerevole numero di pratiche di classamento per cui un contribuente poteva rimanere in attesa che venisse elaborata la domanda di fusione di due o più unità immobiliari per diversi anni. Dopo l'entrata in vigore della procedura per l'attribuzione/aggiornamento degli atti catastali redatta ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (DOCFA) che impone di indicare comunque una rendita proposta, la norma in questione è diventata anacronistica.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 6 marzo 2007 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 -nn. );
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dell'Interno 30 novembre 2006 pubblicato in G.U. del 11 dicembre 2006 n. 287 che proroga al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato (all. 1 n. ) del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili composto da 10 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e della Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, al 1° gennaio 2007.


ALLEGATO 1

ARTICOLO 4 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultima o dai suoi conviventi, costituendone pertinenza, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'ICI dovuta per unità immobiliare e per le relative pertinenze.

1 bis. Salvo prova contraria, si presume che la dimora abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (9):
a) soppresso
b) soppresso
c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) soppresso
f) l'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

2 bis. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare.