Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Divisione

n. ord. 32
2007 01317/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

La presente proposta di modifica al Regolamento tiene conto delle innovazioni tributarie introdotte per i Comuni dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) tra le quali: l'unificazione dei termini di accertamento, l'introduzione dell'imposta di scopo per le opere pubbliche, la possibilità di conferire con atto dirigenziale ai propri dipendenti poteri di accertamento e di notificazione diretta degli atti impositivi, la determinazione di nuovi termini per i rimborsi dei tributi locali, della misura degli interessi sulle somme da riscuotere e le modalità per il loro calcolo.
Nell'articolo 3 "Individuazione delle Entrate": all'elenco delle entrate comunali disciplinate dal Regolamento viene inserita l'Imposta di scopo che il Comune può istituire a parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (commi 145 - 151, articolo 1, L.F. 2007).
Nell'articolo 9 "Attività di verifica e controllo": viene specificato, al comma 2, che il Comune si potrà avvalere anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007), quali l'accertamento, la contestazione immediata, la redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate.
Nell'articolo 12 "Notificazione degli atti": viene previsto che gli atti di accertamento possano essere notificati anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale, ai sensi dei commi 158 - 162, articolo 1, L.F. 2007.
Nell'articolo 13 "Versamenti e rimborsi": al comma 3 il termine per le richieste di rimborso è portato da tre a cinque anni, mentre al comma 4 , il termine previsto per la risposta alle istanze del contribuente da parte dell'Amministrazione è portato da 90 a 180 giorni (comma 164, articolo 1, L.F. 2007).
Nell'articolo 14 "Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi": la disciplina relativa agli interessi viene modificata in ottemperanza al comma 165, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007. Si è andati in rettifica, pertanto, dei commi 1 e 2 relativi al calcolo e al momento della decorrenza degli interessi, che - per l'Ufficio - decorrono dal momento dell'esigibilità delle somme mentre - per il contribuente - dal momento del versamento.
Si opera, inoltre, l'integrazione dell'articolo 21 quanto alla facoltà di concedere su richiesta del contribuente la rateazione del pagamento delle somme dovute, riconoscendo analoga possibilità alla Società incaricata della riscossione, nonché la modificazione della soglia di cui al comma 7 stesso articolo, che prevede la garanzia fidejussoria al fine di rateizzare somme ritenute rilevanti.
Per facilitare l'individuazione delle proposte di modifica e integrazione al presente Regolamento si allega una tabella che presenta il testo dei soli articoli oggetto di revisione del Regolamento vigente (colonna di sinistra) raffrontato con quello di cui si propone l'approvazione (colonna di destra): in quest'ultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati richiesti, in data 6 marzo 2007, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 - nn. ).
La Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006, che proroga al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2007.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino (all. 1 - n. ), composto da n. 25 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43, lett. e), del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e nella circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1° gennaio 2007.


ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO - D. LGS. 446/1997

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI


TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque;
- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (18).

Articolo 9 - Attività di verifica e controllo

1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Articolo 12 - Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, ed anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale (18).
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente (18).
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).
2. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.


Note:

(18) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).
(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.