Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni
n. ord. 31
2007 01316/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'articolato relativo al "Regolamento pubbliche affissioni.
Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari"
sebbene consolidato da tempo, necessita di essere rivisto a seguito
delle modifiche normative introdotte dalla Legge Finanziaria per
il 2007, Legge n. 296/2006, inoltre necessita di essere aggiornato
in conseguenza di alcuni nuovi aspetti organizzativi del servizio.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo
dei soli articoli oggetto di revisione dell'attuale Regolamento
(colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello
di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate
in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le
abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione
grafica (corsivo).
L'articolo 1 Bis (Prescrizioni particolari), inserito a seguito
dell'approvazione della deliberazione di modifica regolamentare
del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013),
viene annullato in ottemperanza alla sentenza n. 2455 del 6 luglio
2005 del Tar Piemonte.
L'articolo 2 (Superfici) comma 1 viene aggiornato circa lo
stato di consistenza degli impianti pubblicitari gestiti dal Servizio
Affissioni, tenendo conto delle rimozioni e nuove installazioni
effettuate nel corso del 2006, nonché dell'eliminazione
degli spazi in esenzione previsti dall'articolo 20 bis del D.Lgs.
507/1993, in quanto quest'ultimo è stato soppresso dall'articolo
1 comma 176 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006).
In sua vece sono rimaste in uso, quali spazi in esenzione, le
tabelle "politico - ideologiche" di cui all'articolo
1 comma 69 della Legge 549/1995.
Il comma 2, secondo quanto richiesto dall'articolo 3 comma
3 D.Lgs. 507/1993, viene modificato con riferimento alla percentuale
della superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale
ed alla percentuale della superficie degli impianti per l'effettuazione
dell'affissione diretta da attribuire a terzi.
Nell'articolo 7 (esenzioni dal diritto) viene inserita la
lettera i), nella quale viene considerata in esenzione l'affissione
di manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili,
tra i cui soci fondatori compare la Città di Torino, per
eventi organizzati per conto dell'Amministrazione anche con la
partecipazione della Regione Piemonte e/o Provincia di Torino,
conformemente a quanto disposto dalla Legge 150 del 5 giugno 2000
che all' articolo 1 comma 4 dispone "è attività
istituzionale la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, anche
se effettuata attraverso l'affissione di manifesti, volta ad illustrare
le attività delle Istituzioni ed il loro funzionamento
o a promuovere l'immagine delle Amministrazioni dando conoscenza
ad eventi d'importanza locale".
All'articolo 19 (sanzioni amministrative) vengono abrogati
i commi 3 e 4 perché disciplinano aspetti già contemplati
nell'articolo 23 del regolamento Cimp, commi 1 e 2, e pertanto
non pertinenti alle specifiche violazioni del regolamento Affissioni.
Di conseguenza il comma n. 5 viene rinumerato comma n. 3.
Nelle note viene introdotta la nota 1bis specificando che
ritorna in vigore la normativa precedente l'entrata in vigore
della Legge Finanziaria per l'anno 2005.
La nota 2 bis viene eliminata in quanto riferita all'articolo
1 comma 480 della Legge 311/04 abrogato con la Legge Finanziaria
per il 2007, Legge 296/06.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 6 marzo 2007 i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 -nn.
);
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006,
pubblicato nella G.U. n. 287 del 11 dicembre 2006, che proroga
al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del Bilancio
degli Enti Locali per l'anno 2007.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni
- Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all.
n. 1 - );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate il 1° gennaio 2007.
ALLEGATO 1
ANNULLATO (Sentenza Tar Piemonte n. 2455 del 6 luglio 2005)
1. La tipologia e la quantità degli impianti di
proprietà della Città destinati alle affissioni
è la seguente (1):
- Stendardi bifacciali cm 140x200 n. 2.296 mq. 12.857,6
- Stendardi bifacciali cm 200x140 n. 358 mq. 2.004,8
- Lamiere murali cm 100x140 n. 284 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 200x140 n. 1358 mq. 3.802,4
- Lamiere murali cm 300x140 n. 21 mq. 88,2
- Lamiere murali cm 400x140 n. 71 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 140x200 n. 550 mq. 1.540
- Lamiere murali cm 280x200 n. 337 mq. 1.887,2
- Lamiere murali cm 420x200 n. 41 mq. 344,4
- Lamiere murali cm 70x100 ad uso circoscrizionale n. 805
mq. 563,5
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1
comma 69 Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici
al di fuori dei periodi elettorali (1bis):
- cm 70x100 n. 2.000 mq. 1.400
- Poster m. 6x3 monofacciali n. 303 mq. 5.454
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 73 mq. 2.628
- Cassonetti luminosi m. 6x3 n. 2 mq. 36
- Cartello su frontespizio 6x12 n. 1 mq. 72
Sono inoltre in uso alla Città per comunicazioni istituzionali
i seguenti impianti:
- Mupi cm 116x171 n. 750 mq. 1.487,7
- Senior cm 294x211 n. 100 mq. 620,3
- Tabelle su servizi cm 116x171 n. 20 mq. 39,67
- Impianti su palo cm 116x171 n. 60 mq. 119.
Per una superficie complessiva di circa mq. 35.740 che soddisfa
ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del
D.Lgs. 507/1993 (2).
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione
di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni
di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza
economica è pari a circa mq. 16.619 corrispondente al 46,5%
della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura
commerciale è pari a circa mq. 5.361 corrispondente al
15% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati
per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa
mq. 13.760 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.
1. Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle
pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'articolo
21 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali
del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle
armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province
in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia
di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia
di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo,
regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria
per legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati;
h) i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento
del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città
di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare
..." aventi attinenza con l'attività dei medesimi;
i) i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e
simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città di
Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione
e recanti il simbolo della Città di Torino, oltre al logo
dell'ente partner nonché eventualmente della Regione Piemonte
e/o Provincia di Torino.
1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (9).
2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 (10).
3. Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle tariffe.
Note:
(1) Articolo 3, comma 3, D.Lgs. 507/1993 'regolamento e
tariffe':
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia
e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità
per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché
i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie
degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché
la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
(1 bis) L'articolo 20 bis della Legge 507/1993 è stato abrogato dall'articolo 1 comma 176 della Legge 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007), pertanto è stata ripristinata la normativa precedente al 2005.
(2) Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 507/1993 'servizio delle
pubbliche affissioni':
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche
affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura
proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore
a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione
superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri
comuni.
(2bis) Abrogato
(3) Articolo 4 D.Lgs. 507/1993 'categorie delle località':
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località
del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro
importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione
fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le località
comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva
non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato,
come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285, in ogni caso la superficie degli impianti
per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non
potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
(3 bis) Comma aggiunto dall'articolo 1comma 480 lettera b) Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005).
(4) Regolamento CIMP (approvato con delibera Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000 e s.m.i.).
(5) Articolo 11 D.Lgs. 507/1993 'funzionario responsabile':
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale
per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il
nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni
dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di
cui al comma 1 spettano al concessionario.
(6) Articolo 24 Regolamento per le entrate comunali di
natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 -
mecc. 9908506/13 e s.m.i.) 'Autotutela':
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero rinunciare all'impostazione in caso di autotutela, con
provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio
dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto
illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato
al contribuente.
5. L'atto d'annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa
di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa
annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche
il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che
appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo
di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa
con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
(7) Articolo 23 Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13
e s.m.i.) 'Accertamento con adesione (concordato)':
1. L'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede
la possibilità di adottare spacifiche disposizioni volte
a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare
l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici
nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in
conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma
133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:
a) ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione
della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con
il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamentola cui base imponibilesia
concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il
contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il
dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici
dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza
in un eventuale ricorso.
L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione 'ab origine' dell'accertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dell'atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento
stesso attraverso l'intervento 'ex post' del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è
il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997.
L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per
un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per
il pagamento del debito;
c) atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio
redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto
dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile
della singola risorsa d'entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto
pagamento delle entrate per le quali vi è l'obbligo di
iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi
dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo
21 del presente regolamento;
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione,
delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine,
essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la
copia dell'atto di accertamento perfezionato vale a dire recante
il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dell'ultima rata;
e) effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso
di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente
si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica
Amministrazione.
L'accertamento 'ab origine' definito con adesione non è
impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni
per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella
misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza 'ex
post', le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima,
vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.
(8) Articolo 13 Regolamento delle entrate comunali di natura
fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/23
e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi':
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 12,00) per anno ad esclusione
degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti
sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di cinque anni dal giorno di pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento ella presentazione
dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione
di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte
a ruolo.
(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale',
Capo I, Sezione I 'Le sanzioni Amministrative. Principi generali',
Sezione II 'Applicazione' - Articolo 24 D.Lgs. 507/1993 'sanzioni
amministrative':
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si
osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme
tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni
amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal
comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle
contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti,
si applica la sanzione da Lire 400.000 a Lire 3.000.000 (da Euro
206,58 a Euro 1.549,37) con notificazione agli interessati, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione
riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì
la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione
nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di
rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può
effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli
impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2,
l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo
che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione
delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito
avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con
ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento
delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta
e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella
medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale
gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita
nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti
al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del
servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione
e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari
di cui all'articolo 3.
5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione
di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire
l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario
responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente
commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa,
le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici
o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma
3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale,
a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed
a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta
di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente
ai sensi del presente comma.
(10) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma
2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate in
relazione al tipo di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico
passaggio e su qualsiasi tipo di supporto, da un minimo di Euro
210,00 a un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà
comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00
a un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione
su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a):
da un minimo di Euro 206,58 a un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione
su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b):
da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.549,00.