Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione

n. ord. 29
2007 01314/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, con il presente provvedimento si intendono apportare, principalmente, le modifiche necessarie per adeguare il testo regolamentare alle disposizioni dettate in materia tributaria dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell'allegato alla presente (allegato 1), il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in quella di destra il testo contenente le proposte di modifica.
Prima modifica:
Riguarda l'articolo 9 ("DENUNCIA DI CESSAZIONE"), del quale sono soppressi i commi 6, 7 e 8 che riproducono rispettivamente quanto previsto dai commi 2, 1 e 3 dell'articolo 75 del D.Lgs. 507/1993, detto articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 172, lettera b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Seconda modifica:
Riguarda l'articolo 10 ("SGRAVI E RIMBORSI") che viene riformulato in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si prevede il termine quinquennale per le richieste di rimborso e quello di 180 giorni per l'effettuazione dello stesso. Con la modifica regolamentare ad analoga disciplina è stata assoggettata la procedura degli sgravi.
Terza modifica:
Riguarda l'articolo 11 ("CONTROLLI - ACCERTAMENTI") dal quale è soppresso il richiamo all'articolo 8 della Legge 241/1990 quale riferimento normativo generale ai sensi del quale effettuare la comunicazione di avvio di procedimento tributario. La modifica trova la giustificazione nel fatto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la normativa tributaria ha carattere di specialità rispetto a quella amministrativa propriamente detta; pertanto, il potere conferito ai Comuni in ordine allo svolgimento di accertamenti, verifiche controlli atti a verificare la misura e la destinazione delle superfici imponibili trova esplicita disciplina nell'articolo 73, comma 1° del D.Lgs. 507/1993.
Quarta modifica:
Riguarda l'articolo 12 ("ACCERTAMENTO DELLA TASSA"), che viene interamente riformulato in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento sul Decentramento sono stati richiesti, in data 6 marzo 2007, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-10 - nn. );
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2006, che proroga al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2007;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento sul Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 68, comma 3° del D.Lgs. 507/1993 e della Circolare 29 dicembre 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2007.


ALLEGATO 1

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. (soppresso)

ARTICOLO 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o della notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
2. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. La Divisione Servizi Tributari procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (6).

Note:
(3), (4), (5) (soppressa)
(6) Art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).