Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore COSAP

n. ord. 28
2007 01313/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Tessore.

L'articolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo; più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e specificazioni delle relative norme. Per facilità di comprensione è allegato alla presente deliberazione il testo degli articoli ed allegati da modificare dell'attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fianco (colonna di destra) quello dei quali si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta o modifica) mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Si riportano di seguito le modificazioni proposte.
All'articolo 2, comma 3, si specifica meglio l'esclusione dal canone dei passaggi privati "a fondo cieco" non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
All'articolo 13, comma 2, alla lettera A), ultimo periodo, si elide un contrasto con le disposizioni del primo periodo della medesima lettera A) che escludono dall'applicazione del canone le occupazioni di istituzioni, enti pubblici e ONLUS necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti; alla lettera F) si modifica la superficie dell'area, aumentandola ad un valore più congruo rispetto alle attività svolte.
All'articolo 14, comma 4, viene equiparato al passo carrabile l'accesso all'area di distribuzione carburante ed eliminata l'agevolazione prevista mediante applicazione della 2° categoria viaria per i distributori siti nella prima categoria viaria, essendo venute meno, sotto il profilo impositivo, l'equivalenza con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale in materia e le ragioni di agevolazione per favorirne l'insediamento; al comma 5 sono incrementati i coefficienti di maggiorazione relativi all'occupazione temporanea di suolo stradale, stante il rilevante ed aumentato disagio che si crea alla circolazione stradale; al comma 6 si stabilisce che il coefficiente moltiplicatore per i parcheggi a rotazione, nei giorni di sospensione dal pagamento, è determinato annualmente con la deliberazione di indirizzo in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili, in conformità alla modalità di determinazione del coefficiente ordinario; al comma 9 viene ricondotto ad assoggettamento a canone ordinariamente determinato, in attuazione degli indirizzi programmatici del "Piano Mercati" della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) e successivi atti di attuazione, il canone dovuto dagli operatori mercatali su aree ristrutturate rispetto a quelle attualmente oggetto di intervento, in corso o programmato, per le quali permane l'agevolazione prevista.
Per quanto attiene all'interpretazione dell'articolo 14, comma 16, relativo agli scavi, che non viene modificato con il presente provvedimento, si conferma che la superficie di occupazione suolo pubblico descritta con la formula "lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino definitivo" corrisponde alla superficie di ripristino definitivo verificata dal Settore comunale competente.
All'articolo 16, comma 2 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso viene ridotto a 5 anni come disposto dall'articolo 2948, numero 4, del Codice Civile, stabilendo un rapporto sinallagmatico con i termini decadenziali per il recupero di annualità pregresse.
All'articolo 16 bis viene riconosciuta, alla Società incaricata della riscossione, la facoltà di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione e rendicontazione al responsabile della risorsa di entrata. L'importo di Euro 5.164,57, indicato ai commi 5 e 7 stesso articolo, quale soglia di riferimento per la durata della rateizzazione e per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione, viene elevato per entrambe le ipotesi a Euro 7.000,00.
All'articolo 19 bis si introduce la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 179, della L. 296/2006, in tema di modalità di accertamento e controllo del territorio.
Ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento COSAP, si ritiene inoltre necessario modificare alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione previsti nell'Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, a suo tempo stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e pertanto non più corrispondenti alle mutate condizioni economiche del territorio (allegato 2).
Si delinea un miglioramento dell'economia locale per il 2007 ma è ancora incerto il consolidamento; il settore turistico è da considerare particolarmente trainante per l'indotto che crea e si intende, al momento per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio, corroborarne ulteriormente le prospettive.
Ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento COSAP, in relazione alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, prevista dall'Allegato "A", lettera C, al Regolamento COSAP ed anch'essa a suo tempo stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 (all. 3) e secondo quanto risulta dalle rilevazioni riportate sull'Osservatorio Immobiliare redatto a cura della Città di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino, è possibile modificare il coefficiente viario della prima categoria, di cui al medesimo Allegato "A", lettera C, al Regolamento COSAP, portandolo da 1,00 a 1,15 in considerazione dell'aumento, tra i soli anni dal 2003 alla metà del 2006, del valore degli immobili delle zone centrali della Città in misura superiore rispetto alla media rilevata sul territorio cittadino, anche in ragione degli ingenti investimenti effettuati dalla Città per la riqualificazione delle vie e del miglioramento dell'arredo urbano; per gli stessi motivi, modificare le classificazioni delle strade, aree e spazi pubblici attualmente in allegato "B" al Regolamento COSAP ed evidenziate in allegato (allegato 4), attribuendo quale categoria massima la seconda.
Infine, si aggiorna l'elenco delle strade, aree e spazi pubblici di cui al medesimo Allegato "B" del Regolamento con quelle di nuova costituzione, abbinando alle stesse i coefficienti previsti dall'Allegato "A", lettera C, del medesimo Regolamento (allegato 6).
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo 2007.
Ai sensi dell'articolo 43 lett. E) e dell'articolo 44 del Regolamento del Decentramento, gli articoli del presente Regolamento con le modifiche in esso contenute sono stati inviati per l'acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1 (all. 11 - n. ), 2 (all. 13 - n. ), 3 (all. 7 - n. ), 4 (all. 12 - n. ), 5 (all. 10 - n. ), 7 (all. 14 - n. ), 8 (all. 8 - n. ), 9 (all. 15 - n. ) e 10 (all. 9 - n. );
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente le modifiche agli articoli del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (all. 1 - n. );
2) di approvare l'allegato testo contenente le modifiche ai coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione (all. 2 bis - n. );
3) di approvare l'allegato testo contenente la classificazione delle strade e degli altri sedimi della Città (all. 3 - n. );
4) di approvare l'allegato testo contenente la classificazione delle strade e degli altri sedimi delle Città e loro classificazione (all. 4 e 6 - nn. );
5) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lett. E) ed all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento;
6) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2007.


Allegato 1

ARTICOLO 2 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

ARTICOLO 13 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
A) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
B) le occupazioni di aree cimiteriali;
C) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
D) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
F) fossa biologica, cavalcafosso e/o ponticello, dissuasore, serie di dissuasori, paracarro;
G) bocca di lupo, copertura bealera;
H) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
I) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
O) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
R) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
A) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del D.P.R. 917/1986 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;
B) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori;
C) (soppresso);
D) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purchè l'area occupata da strutture non superi i 40 metri quadrati;
G) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla 'TOSAP' per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

ARTICOLO 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
1 bis. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi;
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
A) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
B) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera A), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
- del 30% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
- del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;
- del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
- se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato alla intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa prevista nell'allegato A è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria viaria prevista.
10. Il canone relativo all'occupazione con dehor è determinato secondo quanto previsto dal regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehor stagionali e continuativi (9). La tariffa prevista per i dehor è maggiorata del 50 per cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità d'eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M. fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato A lettera b punto 4) del presente Regolamento - Euro mq./g. x lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio scritto nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque viene fissato il valore minimo di Euro 50,00. Nel caso in cui nella bolla siano presenti più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse dall'applicazione del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di supporto all'attività di scavo, per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione temporanea.

ARTICOLO 16 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948, numero 4, Codice Civile.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.

ARTICOLO 16 BIS- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.

ARTICOLO 19 BIS - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri,avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Allegato 2 bis

- omissis -

1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Passi Carrabili a raso con cartello - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehor: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.
2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come dehor e simili: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria.
2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,90 della tariffa ordinaria.

- omissis -

5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del regolamento, con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.

- omissis -

Allegato 3

- omissis -

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria I coefficiente 1,10
Categoria II coefficiente 0,85
Categoria III coefficiente 0,75
Categoria IV coefficiente 0,65
Categoria V coefficiente 0,50

Allegato 4

Codice Via

Denominazione Via

Vecchio Coefficiente Via

Nuovo Coefficiente Via

00523

AGUDIO TOMMASO (VIA)

03

2

00862

ALBUGNANO (VIA)

03

2

66671

AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO (detto anche Meo del Caprino) (VIA)

04

3

01452

ANDEZENO (VIA)

03

2

01562

ANGIOLINO (VIA)

03

2

01573

ANGLESIO MARTINO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

05

4

01683

ANTONELLO DA MESSINA (VIA)

03

2

03443

BALANGERO (VIA)

04

3

03502

BALDISSERA ANTONIO GENERALE (PIAZZA)

03

2

03762

BANDELLO MATTEO (VIA)

05

4

04103

BARDASSANO (VIA)

03

2

04334

BARSANTI EUGENIO (VIA)

05

4

05601

BERTOLLA (STRADA COMUNALE DI)

05

4

05621

BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA (STRADA COMUNALE DA)

05

4

05841

BESSANESE (VIA)

04

3

06161

BIASONETTI (STRADA VICINALE DEI)

05

4

06183

BIASONI (STRADA DEI)

05

4

06644

BOCCACCIO GIOVANNI (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

03

2

06666

BOCCACCIO GIOVANNI (LARGO)

03

2

07304

BORGARO (LARGO)

03

2

07623

BORSI GIOSUE' (VIA)

04

3

09340

BUTTIGLIERA (VIA)

03

2

09681

CAFASSE (VIA)

04

3

09845

CALABRIA (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

03

2

10780

CANTU' CESARE (VIA)

04

3

11561

CARO ANNIBAL (VIA) (LEGGI ANNIBAL CARO)

05

4

11642

CARRARA FRANCESCO (PIAZZA)

03

2

11945

CASALBORGONE (VIA)

03

2

11963

CASALE (CORSO)                   da piazza Modena al confine San Mauro                                                                 dal 325 al 479 - dal 328 al 474

03

2

12364

CASCINOTTO (STRADA DEL)

05

4

12441

CASELETTE (VIA)

04

3

12504

CASERTA (VIA)

03

2

12908

CASTELNUOVO (VIA)

03

2

12944

CASTIGLIONE (VIA)

03

2

12980

CATALANI ALFREDO (VIA)

03

2

13189

CAVALCANTI GUIDO (VIA)

03

2

13200

CAVALCANTI GUIDO (PIAZZA)

03

2

13662

CENTALLO (VIA)

05

4

13794

CERESERO UGO (VIA)

05

4

13981

CHABERTON (VIA)

05

4

14663

CHIESA DAMIANO (VIA)

05

4

14685

CHIESA DAMIANO (LARGO)

04

3

15345

CIMITERO DELLA MADONNA DEL PILONE (STRADA DEL) (APERTA PARZIALMENTE)

03

2

15488

CINZANO (VIA)

03

2

15804

COCCONATO (VIA)

03

2

66963

CORNELIANO D'ALBA (VIA)

05

4

18591

DE FERRARI DEFENDENTE (VIA)

03

2

19206

DELLA PORTA CARLO (VIA)

03

2

21065

FALCONERA (STRADA VICINALE DELLA)

05

4

66954

FATTORELLI RUBENS (VIA)

05

4

21384

FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA (VIA)

04

3

22583

FORLI' (VIA)

04

3

24332

GAROVE MICHELANGELO (SALITA)

03

2

24521

GASSINO (VIA)

03

2

25070

GHIONE EMILIO (VIA)

04

3

25102

GIACHINO ERRICO (VIA)

03

2

25487

GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA)

03

2

25704

GIVOLETTO (VIA)

04

3

26444

GRAN PARADISO (VIA)

05

4

26501

GRAN SAN BERNARDO (VIA)

05

4

26521

GRAN SASSO (VIA)

05

4

27742

KOSSUTH LUIGI (CORSO)

03

2

28688

LAURO (STRADA DEL)

03

2

28743

LAZIO (LUNGO STURA)         da piazzale Romolo e Remo a ponte Diga
                                                                     dal 01 al 209 - dal 02 al 190

04

3

28743

LAZIO (LUNGO STURA)                  da ponte Diga a piazza Coriolano
                                                                 dal 211 a fine - dal 192 a fine

03

2

29326

LIGURIA (LUNGO DORA) (APERTA PARZIALMENTE)

03

2

29502

LIVORNO (VIA)

03

2

29744

LOMELLINA (VIA)

03

2

30481

MAGRA (STRADA DELLA)

05

4

31011

MARENTINO (VIA)

05

4

32221

METASTASIO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

03

2

32946

MODENA GUSTAVO (PIAZZA)

03

2

33781

MONGRENO (STRADA COMUNALE DI)

03

2

34540

MONTE TABOR (VIA)

05

4

34562

MONTE TABOR (PIAZZA)

05

4

34584

MONTE TORARO (VIA)

05

4

34724

MONTEMAGNO (VIA)

03

2

34843

MONTEU DA PO (VIA)

03

2

35046

MORAZZONE (VIA)

03

2

35244

MORTARA (CORSO)

03

2

67100

NERVI PIERLUIGI (VIA)

04

3

36300

NOLE (VIA)

04

3

36586

OCCIMIANO (VIA)

05

4

38467

PASCOLO (STRADA DEL)

05

4

38797

PAVAROLO (VIA)

05

4

40062

PESSINETTO (VIA)

04

3

40325

PIANEZZA (VIA)                                   da corso Svizzera a via Oglianico
                                                                       dal 29 al 107 - dal 02 al 96

03

2

40325

PIANEZZA (VIA)                              da via Oglianico a strada di Pianezza
                                                                 dal 115 al 389 - dal 102 al 258

04

3

41214

PITTARA CARLO (VIA)

04

3

42543

POTENZA (CORSO)

03

2

42561

POZZO ANDREA (VIA)

04

3

43043

PRINCIPE ODDONE (CORSO)               da via Brindisi a corso Vigevano
                                                                                               dal 38 al 96

03

2

43423

PUGLIA (VIA) (VIA PRIVATA)

05

4

44303

REGINA MARGHERITA (CORSO)            dal 271 a fine - dal 286 a fine

03

2

47883

S. GILLIO (VIA)

04

3

48257

SAN MASSIMILIANO KOLBE (VIA)

05

4

48301

SAN MAURO (STRADA)

04

3

50061

SANTAGATA LUIGI (VIA)

05

4

50500

SAVIGLIANO (VIA)

03

2

50647

SCARAFIOTTI (STRADA)

05

4

50885

SCIOLZE (VIA)

03

2

50904

SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA)

03

2

51408

SETTIMO (STRADA DI)

04

3

51646

SIGNORELLI LUCA (VIA)

03

2

53204

STRADELLA (VIA)

03

2

54582

TESTI FULVIO (VIA)

03

2

54845

THOUAR PIETRO (VIA)

04

3

54955

TIBALDI PELLEGRINO (detto anche Pellegrino de' Pellegrini) (VIA)

04

3

55440

TONELLO MICHELANGELO (VIA)

03

2

55473

TORRE PELLICE (VIA)

05

4

55844

TRAFORO DI PINO (STRADA AL)

03

2

56243

TREVISO (VIA)

03

2

57046

VAL DELLA TORRE (VIA)

04

3

58124

VALLE STRETTA (VIA)

05

4

59367

VERNA (STRADA DELLA)

05

4

59501

VEROLENGO (VIA)

03

2

60428

VIGNALE (VIA)

03

2

61344

VITERBO (VIA)                                              da via Nole a piazza Villari
                                                                     dal 37 al 151 -dal 78 al 136

03

2

61344

VITERBO (VIA)                                       da piazza Villari a via Cesalpina
                                                                   dal 157 a Fine - dal 140 a fine

04

3

61353

VITTIME DI BOLOGNA (VIA)

05

4

61582

VIU' (VIA)

04

3

Allegato 6

18139

DAUBREE ADOLPHE (VIA)

03

18733

DE ROSA FERNANDO (VIA)

05

19592

DISPERSI SUL FRONTE RUSSO (GIARDINO)

03

21991

FILOGAMO NUNZIO (GIARDINO)

03

26048

DONATORE DI SANGUE (PIAZZA DEL)

04

26653

GREEN NICHOLAS (GIARDINO)

04

31295

MARTINI MAURI ENRICO (VIA)

02

33055

MOLLINO CARLO (VIA)

03

39237

PERLASCA GIORGIO (PIAZZETTA)

05

40774

PININFARINA - VECCHIA (VIA)

04

52636

LANZA MICHELE (SOTTOPASSAGGIO)

05

54010

TASCA ANGELO (VIA)

05

59037

VENCHI UNICA (GIARDINO)

03

67023

PIA SECONDO (AIUOLA)

02

67133

CADUTI DI EL ALAMEIN (VIA)

05

67144

DI SALVO SALVATORE (GIARDINO)

04

67155

LAVANDAI (VIA DEI)

05

00000

REGIO PARCO (PONTE) (DETTO DELLE BENNE)

03

00000

CARBONI (PONTE DEI)

03

00000

CARPANINI DOMENICO (PONTE)

03