Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore COSAP
n. ord. 28
2007 01313/013
OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Tessore.
L'articolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo; più
che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni,
precisazioni e specificazioni delle relative norme. Per facilità
di comprensione è allegato alla presente deliberazione
il testo degli articoli ed allegati da modificare dell'attuale
regolamento (colonna di sinistra) con a fianco (colonna di destra)
quello dei quali si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso
sono evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta
o modifica) mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono
con diversa impostazione grafica (corsivo).
Si riportano di seguito le modificazioni proposte.
All'articolo 2, comma 3, si specifica meglio l'esclusione dal
canone dei passaggi privati "a fondo cieco" non assoggettati
a servitù di pubblico passaggio.
All'articolo 13, comma 2, alla lettera A), ultimo periodo, si
elide un contrasto con le disposizioni del primo periodo della
medesima lettera A) che escludono dall'applicazione del canone
le occupazioni di istituzioni, enti pubblici e ONLUS necessarie
per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
alla lettera F) si modifica la superficie dell'area, aumentandola
ad un valore più congruo rispetto alle attività
svolte.
All'articolo 14, comma 4, viene equiparato al passo carrabile
l'accesso all'area di distribuzione carburante ed eliminata l'agevolazione
prevista mediante applicazione della 2° categoria viaria per
i distributori siti nella prima categoria viaria, essendo venute
meno, sotto il profilo impositivo, l'equivalenza con le norme
tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale in materia
e le ragioni di agevolazione per favorirne l'insediamento; al
comma 5 sono incrementati i coefficienti di maggiorazione relativi
all'occupazione temporanea di suolo stradale, stante il rilevante
ed aumentato disagio che si crea alla circolazione stradale; al
comma 6 si stabilisce che il coefficiente moltiplicatore per i
parcheggi a rotazione, nei giorni di sospensione dal pagamento,
è determinato annualmente con la deliberazione di indirizzo
in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili,
in conformità alla modalità di determinazione del
coefficiente ordinario; al comma 9 viene ricondotto ad assoggettamento
a canone ordinariamente determinato, in attuazione degli indirizzi
programmatici del "Piano Mercati" della Città
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre
2002 (mecc. 2002 05897/101) e successivi atti di attuazione, il
canone dovuto dagli operatori mercatali su aree ristrutturate
rispetto a quelle attualmente oggetto di intervento, in corso
o programmato, per le quali permane l'agevolazione prevista.
Per quanto attiene all'interpretazione dell'articolo 14, comma
16, relativo agli scavi, che non viene modificato con il presente
provvedimento, si conferma che la superficie di occupazione suolo
pubblico descritta con la formula "lunghezza intervento bolla
x larghezza ripristino definitivo" corrisponde alla superficie
di ripristino definitivo verificata dal Settore comunale competente.
All'articolo 16, comma 2 il termine per la presentazione delle
richieste di rimborso viene ridotto a 5 anni come disposto dall'articolo
2948, numero 4, del Codice Civile, stabilendo un rapporto sinallagmatico
con i termini decadenziali per il recupero di annualità
pregresse.
All'articolo 16 bis viene riconosciuta, alla Società incaricata
della riscossione, la facoltà di rateizzazione del pagamento
di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle
di pagamento, con contestuale comunicazione e rendicontazione
al responsabile della risorsa di entrata. L'importo di Euro 5.164,57,
indicato ai commi 5 e 7 stesso articolo, quale soglia di riferimento
per la durata della rateizzazione e per la richiesta al contribuente
della garanzia di fideiussione, viene elevato per entrambe le
ipotesi a Euro 7.000,00.
All'articolo 19 bis si introduce la facoltà prevista dall'articolo
1, comma 179, della L. 296/2006, in tema di modalità di
accertamento e controllo del territorio.
Ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento COSAP, si ritiene
inoltre necessario modificare alcuni coefficienti moltiplicatori
per specifiche tipologie di occupazione previsti nell'Allegato
"A", lettera B, del Regolamento COSAP, a suo tempo stabiliti
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998
(mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e pertanto non
più corrispondenti alle mutate condizioni economiche del
territorio (allegato 2).
Si delinea un miglioramento dell'economia locale per il 2007 ma
è ancora incerto il consolidamento; il settore turistico
è da considerare particolarmente trainante per l'indotto
che crea e si intende, al momento per quanto possibile e compatibilmente
con le esigenze di bilancio, corroborarne ulteriormente le prospettive.
Ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento COSAP, in relazione
alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, prevista
dall'Allegato "A", lettera C, al Regolamento COSAP ed
anch'essa a suo tempo stabilita dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal
4 gennaio 1999 (all. 3) e secondo quanto risulta dalle rilevazioni
riportate sull'Osservatorio Immobiliare redatto a cura della Città
di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino, è
possibile modificare il coefficiente viario della prima categoria,
di cui al medesimo Allegato "A", lettera C, al Regolamento
COSAP, portandolo da 1,00 a 1,15 in considerazione dell'aumento,
tra i soli anni dal 2003 alla metà del 2006, del valore
degli immobili delle zone centrali della Città in misura
superiore rispetto alla media rilevata sul territorio cittadino,
anche in ragione degli ingenti investimenti effettuati dalla Città
per la riqualificazione delle vie e del miglioramento dell'arredo
urbano; per gli stessi motivi, modificare le classificazioni delle
strade, aree e spazi pubblici attualmente in allegato "B"
al Regolamento COSAP ed evidenziate in allegato (allegato 4),
attribuendo quale categoria massima la seconda.
Infine, si aggiorna l'elenco delle strade, aree e spazi pubblici
di cui al medesimo Allegato "B" del Regolamento con
quelle di nuova costituzione, abbinando alle stesse i coefficienti
previsti dall'Allegato "A", lettera C, del medesimo
Regolamento (allegato 6).
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera
f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi.
Con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 novembre 2006 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2007 da parte degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo
2007.
Ai sensi dell'articolo 43 lett. E) e dell'articolo 44 del Regolamento
del Decentramento, gli articoli del presente Regolamento con le
modifiche in esso contenute sono stati inviati per l'acquisizione
dei pareri a tutte le Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1 (all. 11
- n. ), 2 (all. 13 - n. ), 3 (all. 7 - n. ), 4 (all. 12 - n. ),
5 (all. 10 - n. ), 7 (all. 14 - n. ), 8 (all. 8 - n. ), 9 (all.
15 - n. ) e 10 (all. 9 - n. );
- la Circoscrizione 6 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo contenente le modifiche agli articoli del Regolamento
per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (all. 1 - n.
);
2) di approvare l'allegato testo contenente le modifiche ai coefficienti
moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione (all. 2
bis - n. );
3) di approvare l'allegato testo contenente la classificazione
delle strade e degli altri sedimi della Città (all. 3 -
n. );
4) di approvare l'allegato testo contenente la classificazione
delle strade e degli altri sedimi delle Città e loro classificazione
(all. 4 e 6 - nn. );
5) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43 lett. E) ed all'articolo 44 del Regolamento
del Decentramento;
6) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1° gennaio 2007.
1. Il canone previsto dal presente regolamento è il
corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte
di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione
emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato
spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo
diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli
impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura
demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne
o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte
all'uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi
privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano
esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù
di pubblico passaggio.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale
per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione
concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera
disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché
non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata
con segnale di divieto di sosta.
1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone,
nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie
di occupazione:
A) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni
infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto
nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione
precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi
e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
B) le occupazioni di aree cimiteriali;
C) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le
riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori
di handicap;
D) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati
e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi
pubblici;
F) fossa biologica, cavalcafosso e/o ponticello, dissuasore, serie
di dissuasori, paracarro;
G) bocca di lupo, copertura bealera;
H) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente
necessario per tale operazione;
I) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti
stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi,
zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere,
specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi,
tende e loro proiezione al suolo;
O) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di
veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione
della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga
svolto da azienda su concessione del Comune;
R) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento
sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con
sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
A) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti
religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti
Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del D.P.R.
917/1986 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita
presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti
previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle
occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere
economico;
B) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento
di attività o iniziative direttamente riconducibili al
Comune di Torino ed alle sue istituzioni nonché ad associazioni,
consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra
i soci fondatori;
C) (soppresso);
D) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le
aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero
strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo
alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione
avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione
è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo
pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative,
per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere
politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso
per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione
delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per
attività economiche per le quali il canone è applicato,
per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base
alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali.
Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal
sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di
iniziative di carattere politico o sindacale, purchè l'area
occupata da strutture non superi i 40 metri quadrati;
G) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il
cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello
Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla 'TOSAP' per
favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico
è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.
1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune
può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può
essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico
interesse o utilità il cui valore è determinato
nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante
interesse turistico per la città e per la realizzazione
di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante
interesse culturale e produttivo per la città, determinare
specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie
occupata e della tipologia dell'occupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per
occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è
destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso
luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza
amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza
pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più
vantaggiosa.
1 bis. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone
onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo
al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà
imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico
capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi;
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale
con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e
canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione
ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per
la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare
le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
A) attività commerciali ed artigianali insediate in zone
della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale
per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione;
B) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi
cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di
lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti
ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate
oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale,
di cui alla precedente lettera A), anche nelle vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento
del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità
dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione
riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite
con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs.
267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione
urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività
imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una
riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività
commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto
di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà
altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni
con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori
di riqualificazione.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti
il canone è commisurato all'intera superficie del suolo
pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto
dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi
all'area con passi carrabili o svasi.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa
ordinaria del canone è aumentata:
- del 30% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
- del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;
- del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- se l'area è recintata il canone dovuto è quello
previsto nell'atto di concessione;
- se l'area concessa è quella stradale il canone è
corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato
alla intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni
giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema
di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa
prevista nell'allegato A è applicata in base a 12 ore giornaliere
e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla
base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie
e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il
variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi,
determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati
in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo
del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base
ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa
è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono
differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo
a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario
cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base
alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel
caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal
caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione
del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi
dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori
agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati
ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire,
la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria
prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte
le altre aree si applica la categoria viaria prevista.
10. Il canone relativo all'occupazione con dehor è determinato
secondo quanto previsto dal regolamento per l'occupazione del
suolo pubblico mediante l'allestimento di dehor stagionali e continuativi
(9). La tariffa prevista per i dehor è maggiorata del 50
per cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata
prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree
pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria
viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per
tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando
per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati
occupati nelle località di carico e di scarico e dà
diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore
a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che
prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno,
per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa
oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni
successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria.
Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono
il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda.
Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo
raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve
essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione ed
essa è valida per le due località interessate dal
trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende
di trasloco iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie
di occupazione con possibilità d'eccedenza non superiore
al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato
e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano
carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M. fino
ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata aumentando
del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per
le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone
deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione
e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale
proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa
con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia
e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte
in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione
alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a
sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario
di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non
festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un
canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza
delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L'adesione
alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio
occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali
e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo
32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori
del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle
previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente
Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle
tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di
cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa
e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio
di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato A lettera b punto
4) del presente Regolamento - Euro mq./g. x lunghezza intervento
bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio scritto
nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque viene fissato il valore
minimo di Euro 50,00. Nel caso in cui nella bolla siano presenti
più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica
il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse
dall'applicazione del suddetto criterio le aree occupate con mezzi
e strutture di supporto all'attività di scavo, per le quali
necessita apposita autorizzazione per occupazione temporanea.
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito
anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da
riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno, ad
esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono
essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948, numero
4, Codice Civile.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione
dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute
per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso
compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione
venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti
interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente
regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle
di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale
predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente,
che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni
contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun
mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti
dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale
vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà
essere concessa con le medesime modalità dal Direttore
della Società incaricata della riscossione o da suo delegato
a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento,
con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della
risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione,
inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti
con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro
alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni
se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore
a Euro 103,29.
7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di
Euro 7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria
o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente
vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione maggiorato di spese di
riscossione.
1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di
potenziare le attività di accertamento dei tributi propri,avvalendosi
anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge
296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli
vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta
Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione,
procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle
risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi
prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento
tributario e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività
di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire
compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate,
in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione
ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica
di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
Allegato 2 bis
- omissis -
1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Passi Carrabili
a raso con cartello - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio
per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti
e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su
suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione
e per la copertura di dehor: coefficiente moltiplicatore 1,88
della tariffa ordinaria.
2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione
e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali
e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri
usati - Aree temporanee utilizzate come dehor e simili: coefficiente
moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria.
2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di
giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,90 della tariffa
ordinaria.
- omissis -
5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica
la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo
14, comma 9, del regolamento, con coefficiente moltiplicatore
del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il
mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.
- omissis -
Allegato 3
- omissis -
C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie
a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come
sotto indicato:
Categoria I coefficiente 1,10
Categoria II coefficiente 0,85
Categoria III coefficiente 0,75
Categoria IV coefficiente 0,65
Categoria V coefficiente 0,50
Allegato 4
Codice Via |
Denominazione Via |
Vecchio Coefficiente Via |
Nuovo Coefficiente Via |
|
AGUDIO TOMMASO (VIA) |
|
|
|
ALBUGNANO (VIA) |
|
|
|
AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO (detto anche Meo del Caprino) (VIA) |
|
|
|
ANDEZENO (VIA) |
|
|
|
ANGIOLINO (VIA) |
|
|
|
ANGLESIO MARTINO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
ANTONELLO DA MESSINA (VIA) |
|
|
|
BALANGERO (VIA) |
|
|
|
BALDISSERA ANTONIO GENERALE (PIAZZA) |
|
|
|
BANDELLO MATTEO (VIA) |
|
|
|
BARDASSANO (VIA) |
|
|
|
BARSANTI EUGENIO (VIA) |
|
|
|
BERTOLLA (STRADA COMUNALE DI) |
|
|
|
BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA (STRADA COMUNALE DA) |
|
|
|
BESSANESE (VIA) |
|
|
|
BIASONETTI (STRADA VICINALE DEI) |
|
|
|
BIASONI (STRADA DEI) |
|
|
|
BOCCACCIO GIOVANNI (VIA) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
BOCCACCIO GIOVANNI (LARGO) |
|
|
|
BORGARO (LARGO) |
|
|
|
BORSI GIOSUE' (VIA) |
|
|
|
BUTTIGLIERA (VIA) |
|
|
|
CAFASSE (VIA) |
|
|
|
CALABRIA (VIA) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
CANTU' CESARE (VIA) |
|
|
|
CARO ANNIBAL (VIA) (LEGGI ANNIBAL CARO) |
|
|
|
CARRARA FRANCESCO (PIAZZA) |
|
|
|
CASALBORGONE (VIA) |
|
|
|
CASALE (CORSO) da piazza Modena al confine San Mauro dal 325 al 479 - dal 328 al 474 |
|
|
|
CASCINOTTO (STRADA DEL) |
|
|
|
CASELETTE (VIA) |
|
|
|
CASERTA (VIA) |
|
|
|
CASTELNUOVO (VIA) |
|
|
|
CASTIGLIONE (VIA) |
|
|
|
CATALANI ALFREDO (VIA) |
|
|
|
CAVALCANTI GUIDO (VIA) |
|
|
|
CAVALCANTI GUIDO (PIAZZA) |
|
|
|
CENTALLO (VIA) |
|
|
|
CERESERO UGO (VIA) |
|
|
|
CHABERTON (VIA) |
|
|
|
CHIESA DAMIANO (VIA) |
|
|
|
CHIESA DAMIANO (LARGO) |
|
|
|
CIMITERO DELLA MADONNA DEL PILONE (STRADA DEL) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
CINZANO (VIA) |
|
|
|
COCCONATO (VIA) |
|
|
|
CORNELIANO D'ALBA (VIA) |
|
|
|
DE FERRARI DEFENDENTE (VIA) |
|
|
|
DELLA PORTA CARLO (VIA) |
|
|
|
FALCONERA (STRADA VICINALE DELLA) |
|
|
|
FATTORELLI RUBENS (VIA) |
|
|
|
FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA (VIA) |
|
|
|
FORLI' (VIA) |
|
|
|
GAROVE MICHELANGELO (SALITA) |
|
|
|
GASSINO (VIA) |
|
|
|
GHIONE EMILIO (VIA) |
|
|
|
GIACHINO ERRICO (VIA) |
|
|
|
GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA) |
|
|
|
GIVOLETTO (VIA) |
|
|
|
GRAN PARADISO (VIA) |
|
|
|
GRAN SAN BERNARDO (VIA) |
|
|
|
GRAN SASSO (VIA) |
|
|
|
KOSSUTH LUIGI (CORSO) |
|
|
|
LAURO (STRADA DEL) |
|
|
|
LAZIO (LUNGO
STURA) da piazzale
Romolo e Remo a ponte Diga |
|
|
|
LAZIO (LUNGO
STURA)
da ponte Diga a piazza Coriolano |
|
|
|
LIGURIA (LUNGO DORA) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
LIVORNO (VIA) |
|
|
|
LOMELLINA (VIA) |
|
|
|
MAGRA (STRADA DELLA) |
|
|
|
MARENTINO (VIA) |
|
|
|
METASTASIO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE) |
|
|
|
MODENA GUSTAVO (PIAZZA) |
|
|
|
MONGRENO (STRADA COMUNALE DI) |
|
|
|
MONTE TABOR (VIA) |
|
|
|
MONTE TABOR (PIAZZA) |
|
|
|
MONTE TORARO (VIA) |
|
|
|
MONTEMAGNO (VIA) |
|
|
|
MONTEU DA PO (VIA) |
|
|
|
MORAZZONE (VIA) |
|
|
|
MORTARA (CORSO) |
|
|
|
NERVI PIERLUIGI (VIA) |
|
|
|
NOLE (VIA) |
|
|
|
OCCIMIANO (VIA) |
|
|
|
PASCOLO (STRADA DEL) |
|
|
|
PAVAROLO (VIA) |
|
|
|
PESSINETTO (VIA) |
|
|
|
PIANEZZA
(VIA)
da corso Svizzera a via Oglianico |
|
|
|
PIANEZZA
(VIA)
da via Oglianico a strada di Pianezza |
|
|
|
PITTARA CARLO (VIA) |
|
|
|
POTENZA (CORSO) |
|
|
|
POZZO ANDREA (VIA) |
|
|
|
PRINCIPE
ODDONE (CORSO)
da via Brindisi a corso Vigevano |
|
|
|
PUGLIA (VIA) (VIA PRIVATA) |
|
|
|
REGINA MARGHERITA (CORSO) dal 271 a fine - dal 286 a fine |
|
|
|
S. GILLIO (VIA) |
|
|
|
SAN MASSIMILIANO KOLBE (VIA) |
|
|
|
SAN MAURO (STRADA) |
|
|
|
SANTAGATA LUIGI (VIA) |
|
|
|
SAVIGLIANO (VIA) |
|
|
|
SCARAFIOTTI (STRADA) |
|
|
|
SCIOLZE (VIA) |
|
|
|
SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA) |
|
|
|
SETTIMO (STRADA DI) |
|
|
|
SIGNORELLI LUCA (VIA) |
|
|
|
STRADELLA (VIA) |
|
|
|
TESTI FULVIO (VIA) |
|
|
|
THOUAR PIETRO (VIA) |
|
|
|
TIBALDI PELLEGRINO (detto anche Pellegrino de' Pellegrini) (VIA) |
|
|
|
TONELLO MICHELANGELO (VIA) |
|
|
|
TORRE PELLICE (VIA) |
|
|
|
TRAFORO DI PINO (STRADA AL) |
|
|
|
TREVISO (VIA) |
|
|
|
VAL DELLA TORRE (VIA) |
|
|
|
VALLE STRETTA (VIA) |
|
|
|
VERNA (STRADA DELLA) |
|
|
|
VEROLENGO (VIA) |
|
|
|
VIGNALE (VIA) |
|
|
|
VITERBO
(VIA)
da via Nole a piazza Villari |
|
|
|
VITERBO
(VIA)
da piazza Villari a via Cesalpina |
|
|
|
VITTIME DI BOLOGNA (VIA) |
|
|
|
VIU' (VIA) |
|
|
Allegato 6
|
DAUBREE ADOLPHE (VIA) |
|
|
DE ROSA FERNANDO (VIA) |
|
|
DISPERSI SUL FRONTE RUSSO (GIARDINO) |
|
|
FILOGAMO NUNZIO (GIARDINO) |
|
|
DONATORE DI SANGUE (PIAZZA DEL) |
|
|
GREEN NICHOLAS (GIARDINO) |
|
|
MARTINI MAURI ENRICO (VIA) |
|
|
MOLLINO CARLO (VIA) |
|
|
PERLASCA GIORGIO (PIAZZETTA) |
|
|
PININFARINA - VECCHIA (VIA) |
|
|
LANZA MICHELE (SOTTOPASSAGGIO) |
|
|
TASCA ANGELO (VIA) |
|
|
VENCHI UNICA (GIARDINO) |
|
|
PIA SECONDO (AIUOLA) |
|
|
CADUTI DI EL ALAMEIN (VIA) |
|
|
DI SALVO SALVATORE (GIARDINO) |
|
|
LAVANDAI (VIA DEI) |
|
|
REGIO PARCO (PONTE) (DETTO DELLE BENNE) |
|
|
CARBONI (PONTE DEI) |
|
|
CARPANINI DOMENICO (PONTE) |
|