Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 40
2007 01249/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 APRILE 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA PELLERINA SITA IN CORSO APPIO CLAUDIO N. 110 ALLA E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D..

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9104933/08) dell'11 novembre 1991, esecutiva dal 17 gennaio 1992, è stata approvata la concessione, a favore della Società Cooperativa E.S.L. SA-FA Nuoto Torino, del complesso natatorio sito all'interno del parco della Pellerina per la realizzazione degli impianti di climatizzazione dell'acqua della vasca (n. ord. 70 - pratica patrim. n. 569).
La concessione, la cui scadenza è prevista l'11 maggio 2007, prevedeva una durata di anni 15 e poneva tutte le utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario (Rep. 306472 del 13 maggio 1993).
La società E.S.L. Nuoto Torino soc. coop. a r. l., con nota del 10 febbraio 2004 ha richiesto il rinnovo anticipato della convenzione per ulteriori 20/25 anni a partire dalla data di scadenza della prima concessione impegnandosi a realizzare lavori di copertura delle vasche, costruzione locali spogliatoi, servizi igienici annessi e ulteriori lavori al fine di rendere l'impianto natatorio utilizzabile dodici mesi all'anno.
Successivamente con nota del 29 aprile 2004 la società succitata ha reiterato la richiesta di rinnovo anticipato della concessione e ha presentato elaborati grafici con la descrizione della consistenza esistenza e delle opere in progetto ed in data 27 marzo 2006 ha presentato un progetto per lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti per un ammontare complessivo di Euro 1.806.841,27 oltre IVA e consistenti in:
- lotto a): proposto per il biennio 2006/2007:
- demolizione di fabbricato esistente in struttura metallica, destinato a servizi di somministrazione e ristoro per le attività estive e ricostruzione di fabbricato da destinare a sede dell'attività con locali comuni e servizi per la gestione estiva e invernale, locali spogliatoio e palestre per allenamento e mantenimento attività fisica e sportiva;
- rifacimento cabine uso spogliatoi estivi, impianto illuminazione esterna;
- lotto b): proposto per il biennio 2006/2007:
- copertura della vasca 15x18 in struttura mobile per l'utilizzo invernale con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi e il piano vasca;
- lotto c): proposto per l'anno 2008:
- copertura stagionale della vasca principale 25x50 con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi e il piano vasca.
Con nota del 6 dicembre 2006 la società concessionaria dell'impianto ha comunicato la modifica della ragione sociale da E.S.L. Nuoto Torino soc. coop. a r. l. a E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D.
La Circoscrizione 4, con deliberazione (mecc. 2006 09347/087) in data 11 dicembre 2006, ha proposto il rinnovo della concessione alla E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. per la durata di anni 15 ad un canone annuo di Euro 3.650,00 IVA inclusa secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Attualmente, l'impianto sportivo, della superficie complessiva di mq. 10.889 circa, è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di m. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di m. 15x18 con trampolino di m. 5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo, per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti, cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili, magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici, cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro (mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78, metri cubi 138).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 4, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il Concessionario ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente convenzione, ha realizzato gli interventi previsti ed in particolare ha eseguito tutte le attività manutentive per garantire un corretto uso dell'impianto, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, ad un canone annuo di Euro 5.130,00 I.V.A. compresa, a favore della società E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Si ritiene di poter stabilire la durata della concessione in anni 15, tenuto conto della relazione e ultimo quadro economico per gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti, presentati dal Concessionario al Settore Sport in data 31 gennaio 2007, che ammonta complessivamente ad Euro 2.277.937,86 oltre IVA (all. 3 - n. ).
Le utenze, ai sensi del succitato Regolamento saranno così ripartite:
a carico del Concessionario:
- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, consumo idrico e riscaldamento;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, consumo idrico e riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del Concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

         Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, il rinnovo della concessione, per la gestione sociale dell'impianto natatorio sito in corso Appio Claudio 110, all'interno del Parco della Pellerina, a favore della E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D, con sede in Torino, via Vigone, 70 - codice fiscale e partita IVA 06294300014, per un periodo di 15 anni a far tempo dall'esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Attualmente, l'impianto sportivo, della superficie complessiva di mq. 10.889 circa, è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di m. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di m. 15x18 con trampolino di m. 5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo, per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti, cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili, magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici, cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro (mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78, metri cubi 138).
Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti, secondo il progetto presentato (all. 3) e nei tempi indicati nello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2), con l' E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 5.130,00 IVA inclusa e dovrà essere pagato presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione IV in rate trimestrali anticipate.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del Concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.



Allegato 2

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO 110, ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA PELLERINA, ALLA E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D.

 

Premesso che la Città ha l'interesse di assegnare in gestione sociale il complesso natatorio sito in Torino, corso Appio Claudio 110, all'interno del Parco della Pellerina, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 55 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) (esecutiva dal 21 marzo 2005), e la E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., con sede legale in Torino, via Vigone n. 70 - C. Fiscale e Partita IVA 06294300014 nella persona del suo legale rappresentante signor…………………..…………., come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Descrizione dell'impianto

La Città di Torino concede alla E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., di seguito denominato Concessionario, la gestione dell'area municipale sito in Torino, all'interno del Parco della Pellerina, della superficie complessiva di mq. 10.889 circa.
Attualmente l'impianto sportivo è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di mt. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di mt. 15x18 con trampolino di mt. 5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo, per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti, cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili, magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici, cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro (mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78 metri cubi 138).
L'Ente effettuerà la gestione ad uso attività ricreative, culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa. In questo caso sarà accettato dalla Civica Amministrazione l'eventuale adeguamento.

ART. 2
Lavori di adeguamento e miglioria. Nuove opere

Il Concessionario dovrà realizzare i lavori previsti dal progetto allegato alla deliberazione che approva il presente disciplinare, suddivisi in tre lotti, che ammontano ad Euro 2.277.937,86 oltre IVA, entro i seguenti termini:
1) entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio della concessione edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto:
- lotto a):
- demolizione di fabbricato esistente in struttura metallica, destinato a servizi di somministrazione e ristoro per le attività estive e ricostruzione di fabbricato da destinare a sede dell'attività con locali comuni e servizi per la gestione estiva e invernale, locali spogliatoio e palestre per allenamento e mantenimento attività fisica e sportiva;
- rifacimento cabine uso spogliatoi estivi, impianto illuminazione esterna;
- lotto b):
- copertura della vasca 15x18 in struttura mobile per l'utilizzo invernale con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi e il piano vasca;
2) entro il termine massimo di 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto:
- lotto c):
- copertura stagionale della vasca principale 25x50 con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi e il piano vasca.
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese all'abbattimento delle barriere architettoniche.
La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.
Il progetto relativo ai lavori a carico del Concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia Sportiva".
La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
Il Concessionario, a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 227.793,79.
La suddetta cauzione dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 4 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni edilizie e verrà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del Concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
Resta pertanto a carico del Concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal Concessionario tra i professionisti iscritti all'albo.
Il Concessionario dovrà altresì provvedere a sue spese all'accatastamento dei fabbricati già esistenti e di quelli realizzati.
Sarà inoltre a carico del Concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Eventuali ulteriori lavori di miglioria non rientranti nel presente articolo che il Concessionario intende realizzare a propria totale cura e spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione IV e al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino.
Il Concessionario potrà autonomamente presentare istanza all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n. 1295 del 24 dicembre 1957 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20 ottobre 2000 n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell'art. 157 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), un contributo per le spese sostenute per la ristrutturazione dell'impianto.
Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 4 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

ART. 3
Durata

La convenzione avrà la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.
Il Concessionario si impegna a provvedere alla sottoscrizione del contratto nei tempi stabiliti dal Settore competente.

ART. 4
Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 5.130,00 I.V.A. compresa, da versare in rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 4.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

ART. 5
Finalità sociali

L'Ente Sportivo dovrà provvedere a:
1) gestire con personale proprio l'impianto natatorio durante le ore Federali, quelle di Estate Ragazzi e le ore di apertura al pubblico;
2) nel periodo 12 giugno - 31 agosto la piscina dovrà essere aperta al pubblico dalle ore 12,00 alle ore 19,00 dal lunedì alla domenica, con esclusione del martedì;
3) nel periodo fine giugno - fine luglio, la piscina dovrà essere messa gratuitamente a disposizione per l'attività di Estate Ragazzi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
4) durante le attività dei punti 2) e 3) e dei successivi punti 6) e 8) il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto a cura e spese di codesto Ente con la presenza per ogni vasca, di almeno due assistenti bagnanti;
5) per tutto il periodo dell'apertura di cui al punto 2) la vasca da 50 metri dovrà essere concessa alla Federazione Italiana Nuoto, per attività Federali, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 il mercoledì ed il venerdì; all'atto della realizzazione della copertura mobile della vasca, identica disponibilità dovrà essere garantita anche nel periodo invernale; qualora le condizioni di illuminazione del fondo vasca delle spiagge e degli spazi di pertinenza del pubblico non si rivelassero più sufficienti, ai fini della sicurezza, dovrà essere predisposto idoneo impianto di illuminazione il cui onere sarà a carico della Società Concessionaria;
6) il Concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore12,00;
7) la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre gratuitamente del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario;
8) al termine dell'esecuzione delle opere di copertura della vasca principale previste dal lotto c) del progetto presentato, il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico per il nuoto libero dal lunedì al sabato in orario 12,30 - 14,30 e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato in orario 19,00 - 21,00;
9) al termine dell'esecuzione delle opere di cui al lotto a), il Concessionario dovrà mettere a disposizione nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, per almeno due ore in orario serale da concordare con la Circoscrizione e dietro pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, una palestra che la Circoscrizione provvederà ad assegnare stagionalmente ad associazioni sportive del territorio.

ART. 6
Orario di apertura

Il Concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.
In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi articoli 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22,00; dalle ore 22,00 alle ore 23,00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato fino e non oltre le ore 23,00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.
Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C.. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del C.P..
Il Concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

ART. 7
Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il Concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.
Le quote di cui sopra saranno introitate dal Concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8
Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
In linea generale si stabilisce che:
- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il Concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica;
- la Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del Concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso;
- il Concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate;
- il Concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione;
- eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche;
- il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9
Obblighi assicurativi

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/1994, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il Concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
Il Concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 4 prima della stipula.
Con cadenza annuale, il Concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione 4 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10
Custodia e obblighi

Il Concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
Il Concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Obblighi previdenziali

Il Concessionario si impegna a destinare il personale necessario per la gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Il Concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa introdotta dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del Concessionario impiegato presso il complesso sportivo, dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente dovrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione dovrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12
Divieto di subconcessione

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13
Bar ed esercizi pubblici

Il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il Concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
Il Concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14
Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.
Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
Sono altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al Concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del Concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C.. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori…). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.
Qualora il Concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del Concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15
Utenze

Saranno a carico del Concessionario:
- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, al consumo idrico ed al riscaldamento;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Restano a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, al consumo idrico ed al riscaldamento.
I relativi contatori continueranno ad essere intestati al Concessionario e la Città provvederà al rimborso delle quote dovute, sulla base della presentazione delle relative fatture, due volte l'anno.

ART. 16
Controlli


La Città e la Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 17 della presente convenzione.
A tal fine viene costituita apposita Commissione di controllo.

ART. 17
Penali e revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui al precedente art. 16.
Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, in caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali e circoscrizionali, con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.
Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 2;
- fallimento del Concessionario;
- altri eventuali.
La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa. non regolarizzata da opportuna accettazione del canone rivalutato ai sensi dell'art. 13.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18
Recesso

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento danni.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del Concessionario.
E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al precedente art. 4.

ART. 19
Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.
All'atto della restituzione dell'impianto da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 20
Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.
In fase di richiesta di rinnovo il Concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.
La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla presente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

 

ART. 21
Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Concessionario costituisce cauzione definiva di Euro 3.847,50 tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.
Qualora il Concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. Il Concessionario in questo caso si impegna a presentare alla Circoscrizione 4, prima della predetta scadenza, la polizza di rinnovo o altra polizza di durata quinquennale e così fino alla scadenza della presente convenzione. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con le conseguenze di cui agli articoli 17 e 18 senza indennizzo alcuno a favore del Concessionario.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del Concessionario.

ART. 23
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 24
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente ed al Regolamento Comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali e s.m.i..
Il presente atto, mentre vincola fin d'ora i Concessionari, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.
L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.