Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 40
2007 01249/010
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA PELLERINA SITA IN CORSO APPIO CLAUDIO N. 110 ALLA E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D..
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9104933/08)
dell'11 novembre 1991, esecutiva dal 17 gennaio 1992, è
stata approvata la concessione, a favore della Società
Cooperativa E.S.L. SA-FA Nuoto Torino, del complesso natatorio
sito all'interno del parco della Pellerina per la realizzazione
degli impianti di climatizzazione dell'acqua della vasca (n. ord.
70 - pratica patrim. n. 569).
La concessione, la cui scadenza è prevista l'11 maggio
2007, prevedeva una durata di anni 15 e poneva tutte le utenze,
nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico
del Concessionario (Rep. 306472 del 13 maggio 1993).
La società E.S.L. Nuoto Torino soc. coop. a r. l., con
nota del 10 febbraio 2004 ha richiesto il rinnovo anticipato della
convenzione per ulteriori 20/25 anni a partire dalla data di scadenza
della prima concessione impegnandosi a realizzare lavori di copertura
delle vasche, costruzione locali spogliatoi, servizi igienici
annessi e ulteriori lavori al fine di rendere l'impianto natatorio
utilizzabile dodici mesi all'anno.
Successivamente con nota del 29 aprile 2004 la società
succitata ha reiterato la richiesta di rinnovo anticipato della
concessione e ha presentato elaborati grafici con la descrizione
della consistenza esistenza e delle opere in progetto ed in data
27 marzo 2006 ha presentato un progetto per lavori di ristrutturazione
e adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti per un
ammontare complessivo di Euro 1.806.841,27 oltre IVA e consistenti
in:
- lotto a): proposto per il biennio 2006/2007:
- demolizione di fabbricato esistente in struttura metallica,
destinato a servizi di somministrazione e ristoro per le attività
estive e ricostruzione di fabbricato da destinare a sede dell'attività
con locali comuni e servizi per la gestione estiva e invernale,
locali spogliatoio e palestre per allenamento e mantenimento attività
fisica e sportiva;
- rifacimento cabine uso spogliatoi estivi, impianto illuminazione
esterna;
- lotto b): proposto per il biennio 2006/2007:
- copertura della vasca 15x18 in struttura mobile per l'utilizzo
invernale con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli
di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche
di isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi
e il piano vasca;
- lotto c): proposto per l'anno 2008:
- copertura stagionale della vasca principale 25x50 con struttura
metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura
in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e
con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi
e il piano vasca.
Con nota del 6 dicembre 2006 la società concessionaria
dell'impianto ha comunicato la modifica della ragione sociale
da E.S.L. Nuoto Torino soc. coop. a r. l. a E.S.L. Nuoto Torino
S.C.S.D.
La Circoscrizione 4, con deliberazione (mecc. 2006 09347/087)
in data 11 dicembre 2006, ha proposto il rinnovo della concessione
alla E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D. per la durata di anni 15 ad
un canone annuo di Euro 3.650,00 IVA inclusa secondo lo schema
di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ).
Attualmente, l'impianto sportivo, della superficie complessiva
di mq. 10.889 circa, è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di m. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di m. 15x18 con trampolino di m. 5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo,
per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti,
cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili,
magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici,
cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro
(mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78, metri cubi 138).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 4, al fine di garantire
la continuità dell'attività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini
in questi anni, tenuto altresì conto che il Concessionario
ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente
convenzione, ha realizzato gli interventi previsti ed in particolare
ha eseguito tutte le attività manutentive per garantire
un corretto uso dell'impianto, ai sensi del Regolamento per la
gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1°
novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della
concessione dell'impianto sportivo in oggetto, ad un canone annuo
di Euro 5.130,00 I.V.A. compresa, a favore della società
E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., alle condizioni riportate nell'allegato
disciplinare (all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Si ritiene di poter stabilire la durata della concessione in
anni 15, tenuto conto della relazione e ultimo quadro economico
per gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione e adeguamento
delle strutture e degli impianti esistenti, presentati dal Concessionario
al Settore Sport in data 31 gennaio 2007, che ammonta complessivamente
ad Euro 2.277.937,86 oltre IVA (all. 3 - n. ).
Le utenze, ai sensi del succitato Regolamento saranno così
ripartite:
a carico del Concessionario:
- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, consumo idrico
e riscaldamento;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale
riunioni per le quali il convenzionato dovrà installare
contatori separati entro tre mesi dalla data di esecutività
del presente provvedimento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, consumo idrico
e riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del Concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14
e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro,
all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente
richiamati, il rinnovo della concessione, per la gestione sociale
dell'impianto natatorio sito in corso Appio Claudio 110, all'interno
del Parco della Pellerina, a favore della E.S.L. Nuoto Torino
S.C.S.D, con sede in Torino, via Vigone, 70 - codice fiscale e
partita IVA 06294300014, per un periodo di 15 anni a far tempo
dall'esecutività della presente deliberazione che approva
la convenzione allegata.
Attualmente, l'impianto sportivo, della superficie complessiva
di mq. 10.889 circa, è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di m. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di m. 15x18 con trampolino di m. 5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo,
per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti,
cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili,
magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici,
cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro
(mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78, metri cubi 138).
Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di rinnovamento,
ristrutturazione e adeguamento delle strutture e degli impianti
esistenti, secondo il progetto presentato (all. 3) e nei tempi
indicati nello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2), con l' E.S.L.
Nuoto Torino S.C.S.D. alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 5.130,00 IVA inclusa
e dovrà essere pagato presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione
IV in rate trimestrali anticipate.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto
che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto
in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di
almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone
senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del Concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.
Allegato 2
Premesso che la Città ha l'interesse di assegnare in gestione sociale il complesso natatorio sito in Torino, corso Appio Claudio 110, all'interno del Parco della Pellerina, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 55 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) (esecutiva dal 21 marzo 2005), e la E.S.L. Nuoto Torino S.C.S.D., con sede legale in Torino, via Vigone n. 70 - C. Fiscale e Partita IVA 06294300014 nella persona del suo legale rappresentante signor .. ., come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino concede alla E.S.L. Nuoto Torino
S.C.S.D., di seguito denominato Concessionario, la gestione dell'area
municipale sito in Torino, all'interno del Parco della Pellerina,
della superficie complessiva di mq. 10.889 circa.
Attualmente l'impianto sportivo è costituito da:
- una vasca nuoto scoperta di mt. 25x50;
- una vasca tuffi scoperta di mt. 15x18 con trampolino di mt.
5;
- fabbricati coperti e strutture per uso esclusivamente estivo,
per complessivi mq. 485, comprendenti: spogliatoi e deposito abiti,
cabine in muratura e legno, servizi igienici normali e disabili,
magazzini e depositi, infermeria, centrale termica, locali tecnici,
cabina elettrica;
- superficie coperta fabbricati e tettoia destinati a ristoro
(mq. 320);
- alloggio custode (mq. 70,78 metri cubi 138).
L'Ente effettuerà la gestione ad uso attività ricreative,
culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili
con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo
dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti
della cosa. In questo caso sarà accettato dalla Civica
Amministrazione l'eventuale adeguamento.
Il Concessionario dovrà realizzare i lavori previsti
dal progetto allegato alla deliberazione che approva il presente
disciplinare, suddivisi in tre lotti, che ammontano ad Euro 2.277.937,86
oltre IVA, entro i seguenti termini:
1) entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio della concessione
edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi
entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto:
- lotto a):
- demolizione di fabbricato esistente in struttura metallica,
destinato a servizi di somministrazione e ristoro per le attività
estive e ricostruzione di fabbricato da destinare a sede dell'attività
con locali comuni e servizi per la gestione estiva e invernale,
locali spogliatoio e palestre per allenamento e mantenimento attività
fisica e sportiva;
- rifacimento cabine uso spogliatoi estivi, impianto illuminazione
esterna;
- lotto b):
- copertura della vasca 15x18 in struttura mobile per l'utilizzo
invernale con struttura metallica in componenti scorrevoli, pannelli
di chiusura e copertura in policarbonato con caratteristiche di
isolamento termico e con impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi
e il piano vasca;
2) entro il termine massimo di 36 mesi dal rilascio della concessione
edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi
entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto:
- lotto c):
- copertura stagionale della vasca principale 25x50 con struttura
metallica in componenti scorrevoli, pannelli di chiusura e copertura
in policarbonato con caratteristiche di isolamento termico e con
impianto di riscaldamento e illuminazione;
- collegamento coperto amovibile tra il fabbricato spogliatoi
e il piano vasca.
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a propria cura
e spese all'abbattimento delle barriere architettoniche.
La Città revocherà la concessione nel caso in cui
non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui
sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal
presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere
restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta,
nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla
sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di
un locale da adibire all'attività di somministrazione di
alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai
sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991
n. 287.
Il progetto relativo ai lavori a carico del Concessionario dovrà
essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia
Sportiva".
La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a
totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione
del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.
Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
Il Concessionario, a garanzia del regolare svolgimento dei lavori
proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza
assicurativa, fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere
della Città di Euro 227.793,79.
La suddetta cauzione dovrà essere presentata agli uffici
della Circoscrizione 4 entro i medesimi termini assegnati per
la richiesta delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni edilizie
e verrà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo
ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica
Amministrazione con spese a carico del Concessionario (previe
verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città
o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
Resta pertanto a carico del Concessionario il compenso spettante
al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal Concessionario
tra i professionisti iscritti all'albo.
Il Concessionario dovrà altresì provvedere a sue
spese all'accatastamento dei fabbricati già esistenti e
di quelli realizzati.
Sarà inoltre a carico del Concessionario il pagamento di
ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità
da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune
di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile,
senza che competa al Concessionario alcuna indennità o
compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le
opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi
dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Eventuali ulteriori lavori di miglioria non rientranti nel presente
articolo che il Concessionario intende realizzare a propria totale
cura e spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione
IV e al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva e i progetti
dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di
Torino.
Il Concessionario potrà autonomamente presentare istanza
all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n. 1295
del 24 dicembre 1957 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10
del D.P.R. 20 ottobre 2000 n. 453 (Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell'art. 157 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), un contributo per
le spese sostenute per la ristrutturazione dell'impianto.
Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione
4 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori
al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere
eseguite dalla Commissione di Controllo.
La convenzione avrà la durata di anni 15 (quindici),
con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente
disciplinare di convenzione.
Il Concessionario si impegna a provvedere alla sottoscrizione
del contratto nei tempi stabiliti dal Settore competente.
Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato
in ragione di Euro 5.130,00 I.V.A. compresa, da versare in rate
trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione
4.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi.
E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui
opere di miglioria nell'impianto in concessione a proprie spese,
il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto,
potrà ridefinire con il Concessionario l'importo del canone,
riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di
almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata
accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
L'Ente Sportivo dovrà provvedere a:
1) gestire con personale proprio l'impianto natatorio durante
le ore Federali, quelle di Estate Ragazzi e le ore di apertura
al pubblico;
2) nel periodo 12 giugno - 31 agosto la piscina dovrà
essere aperta al pubblico dalle ore 12,00 alle ore 19,00 dal lunedì
alla domenica, con esclusione del martedì;
3) nel periodo fine giugno - fine luglio, la piscina dovrà
essere messa gratuitamente a disposizione per l'attività
di Estate Ragazzi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
4) durante le attività dei punti 2) e 3) e dei successivi
punti 6) e 8) il servizio di assistenza bagnanti dovrà
essere svolto a cura e spese di codesto Ente con la presenza per
ogni vasca, di almeno due assistenti bagnanti;
5) per tutto il periodo dell'apertura di cui al punto 2) la vasca
da 50 metri dovrà essere concessa alla Federazione Italiana
Nuoto, per attività Federali, dalle ore 19,00 alle ore
21,00 il mercoledì ed il venerdì; all'atto della
realizzazione della copertura mobile della vasca, identica disponibilità
dovrà essere garantita anche nel periodo invernale; qualora
le condizioni di illuminazione del fondo vasca delle spiagge e
degli spazi di pertinenza del pubblico non si rivelassero più
sufficienti, ai fini della sicurezza, dovrà essere predisposto
idoneo impianto di illuminazione il cui onere sarà a carico
della Società Concessionaria;
6) il Concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente
a disposizione delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle
mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore12,00;
7) la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto
di disporre gratuitamente del complesso sportivo per scopi e manifestazioni
organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione
di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale
uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario;
8) al termine dell'esecuzione delle opere di copertura della vasca
principale previste dal lotto c) del progetto presentato, il Concessionario
dovrà garantire l'apertura al pubblico per il nuoto libero
dal lunedì al sabato in orario 12,30 - 14,30 e nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì e sabato in orario
19,00 - 21,00;
9) al termine dell'esecuzione delle opere di cui al lotto a),
il Concessionario dovrà mettere a disposizione nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì,
per almeno due ore in orario serale da concordare con la Circoscrizione
e dietro pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale
per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, una
palestra che la Circoscrizione provvederà ad assegnare
stagionalmente ad associazioni sportive del territorio.
Il Concessionario effettuerà la gestione destinando
le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della
Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì
alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.
In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale
52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente
in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi
articoli 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del
Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività
sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre
le ore 22,00; dalle ore 22,00 alle ore 23,00, fatte salve diverse
disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo
potrà essere utilizzato e destinato ad attività
sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio
di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22,00 potrebbe essere
prorogato fino e non oltre le ore 23,00 previa presentazione al
Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di
richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.
6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati
allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di
tornei o campionati.
Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo
delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale
tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto
della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela
in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo
all'art. 844 del C.C.. Tale mancato rispetto può configurarsi
nel reato di cui all'art. 659 del C.P..
Il Concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno
un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche turnificando,
durante l'orario di apertura.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il Concessionario
applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per
gli impianti gestiti direttamente dalla Città nonché
le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del
Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso
degli impianti sportivi comunali.
Le quote di cui sopra saranno introitate dal Concessionario a
parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti
ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata
con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino
di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere
gratuitamente alle manifestazioni sportive.
Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno
dell'impianto, le tariffe.
La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque
altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne
ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione
della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali
previsti dalla normativa vigente.
In linea generale si stabilisce che:
- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio,
non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la
visione degli spettatori né poter essere divelto e usato
come arma impropria;
- il Concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione,
nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie
si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per
eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare
a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni
e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente
e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene
necessari o ad esporre cartellonistica;
- la Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà
di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via,
impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di
cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto,
o comunque di nocumento, con l'attività del Concessionario
e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso;
- il Concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere,
in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la
Città recante, dopo la dicitura: "Città di
Torino" l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura
e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città,
le discipline sportive e le agevolazioni praticate;
- il Concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese
ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con
la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica,
contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali
tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione;
- eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari
categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche;
- il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca,
all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari
e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di
prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei
partecipanti e dei frequentatori in genere.
Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione
e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri
cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni
assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/1994, e si obbliga
a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi
responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura,
per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti
di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone
o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio
della concessione.
Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione,
il Concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa
ed in particolare:
- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di
tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto
del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale
fabbricati della Città, competerà al Concessionario
la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera,
sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
Il Concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi
all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale,
per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando
terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito
che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini
di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato
direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per
danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali
coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà
intendersi a totale carico del Concessionario.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici della Circoscrizione 4 prima della stipula.
Con cadenza annuale, il Concessionario dovrà inoltre inviare
alla Circoscrizione 4 copia della quietanza dei pagamenti dei
ratei assicurativi.
Il Concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
Il Concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva,
ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato,
anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per
qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno
alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Il Concessionario si impegna a destinare il personale necessario
per la gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia
di lavoro e previdenza. Il Concessionario si impegna inoltre all'osservanza
della normativa introdotta dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche
e integrazioni, in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del Concessionario
impiegato presso il complesso sportivo, dovrà essere applicata
la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente dovrà chiedere la consegna
dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel
complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante
versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione dovrà revocare la concessione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario,
circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale
ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci,
dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né
in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun
titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere
utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla
convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica
Amministrazione.
Il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali,
dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina
sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande,
fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento
a terzi il Concessionario dovrà darne opportuna comunicazione
alla Città per il preventivo nulla osta.
Il Concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori
dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della
Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione
bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di
ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del
canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione
patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga
conto della redditività della gestione.
Durante la convenzione sono a carico del Concessionario tutte
le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie
dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle
recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione
della stessa.
Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione,
definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto,
purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione
dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
Sono altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve
e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione
ordinaria del verde compete al Concessionario, rimanendo in capo
alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa
segnalazione del Concessionario, custode del bene ai sensi dell'art.
2051 del C.C.. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione
possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono
essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici
(trattori
). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa
per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà
posta a totale carico del convenzionato.
Qualora il Concessionario non rispetti tale condizione, il Settore
Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle
alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà
in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature
di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte del Concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti,
oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione
dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni
saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione
di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
Saranno a carico del Concessionario:
- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, al consumo
idrico ed al riscaldamento;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale
riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare
contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del
provvedimento di concessione;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Restano a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, al consumo idrico
ed al riscaldamento.
I relativi contatori continueranno ad essere intestati al Concessionario
e la Città provvederà al rimborso delle quote dovute,
sulla base della presentazione delle relative fatture, due volte
l'anno.
La Città e la Circoscrizione avranno libero accesso agli
impianti per verifiche e controlli sulla gestione (attività,
modalità di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione
della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria
in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate
inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza
ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo
in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate
le sanzioni previste dall'articolo 17 della presente convenzione.
A tal fine viene costituita apposita Commissione di controllo.
In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei
controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia
di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto
o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione,
sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione,
di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà
essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze
e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui al precedente
art. 16.
Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, in caso
di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione
il Comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli
uffici centrali e circoscrizionali, con adozione di deliberazione
del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale,
la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata
la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà
invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.
Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi
igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle
utenze;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma
di opere programmate di investimento di cui al precedente art.
2;
- fallimento del Concessionario;
- altri eventuali.
La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante
e persistente attività lucrativa. non regolarizzata da
opportuna accettazione del canone rivalutato ai sensi dell'art.
13.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente
riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate
all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione
con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà all'incameramento della cauzione e avrà
diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione
di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città
all'eventuale risarcimento danni.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del
Concessionario.
E' altresì previsto il recesso della Città così
come indicato al precedente art. 4.
Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso
anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature
e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere
riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione
libero da persone o cose non di proprietà della Città
entro tre mesi.
All'atto della restituzione dell'impianto da parte del Concessionario,
sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre
alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare
da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia
della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere
inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180
giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter
deliberativo entro la stessa data.
In fase di richiesta di rinnovo il Concessionario dovrà
relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare
dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli
oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso
la presentazione dei bilanci societari.
La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni
previste dalla presente convenzione non siano state tutte interamente
rispettate.
Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula
del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
previsti dalla presente convenzione, il Concessionario costituisce
cauzione definiva di Euro 3.847,50 tramite polizza assicurativa
o fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della
Città a garanzia degli obblighi contrattuali.
Qualora il Concessionario costituisca cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria, essa potrà essere di durata quinquennale.
Il Concessionario in questo caso si impegna a presentare alla
Circoscrizione 4, prima della predetta scadenza, la polizza di
rinnovo o altra polizza di durata quinquennale e così fino
alla scadenza della presente convenzione. In caso di mancata presentazione
dei documenti di rinnovo o altra polizza, la presente convenzione
si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art.
1456 del C.C. con le conseguenze di cui agli articoli 17 e 18
senza indennizzo alcuno a favore del Concessionario.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte dal Concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della
Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione
definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del Concessionario.
Nell'ipotesi di eventuali controversie il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento
alla normativa vigente ed al Regolamento Comunale per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
e s.m.i..
Il presente atto, mentre vincola fin d'ora i Concessionari, non
vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività
della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.
L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione
da parte del Consiglio Comunale.