Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti

n. ord. 26
2007 01080/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2007
(proposta dalla G.C. 6 marzo 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2007 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Passoni, Borgogno, Borgione, Saragnese e Viano.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:

- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
L'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha modificato l'art. 1, comma 3, ed introdotto il nuovo comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che testualmente recitano:
"3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."
L'art. 1, comma 144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha soppresso il riferimento all'anno 2007 disposto dall'art. 1, comma 51, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prorogava fino al 2007 compreso la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali comunali all'IRPEF (ora IRE) disposti dall'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati.
L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRE può quindi essere variata con decorrenza 1° gennaio 2007 e viene stabilita nella misura dello 0,5%, sufficiente a garantire un incremento delle entrate tale da consentire, in condizioni di equilibrio del bilancio, il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.
- NUOVA SOGLIA ESENZIONE IRE (già IRPEF)
Si dà atto che, ai sensi dell'art 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF (IRE) al netto delle detrazioni di imposta e che, con disposizione regolamentare, già l'Amministrazione stabilisce una congrua soglia di esenzione dall'addizionale comunale per i contribuenti in presenza di un determinato imponibile.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Per effetto del disposto dell'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007 la determinazione delle aliquote dell'ICI diventa di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede con apposita deliberazione che conterrà, tra le altre, la proposta di aumento della detrazione ICI sulla prima casa da Euro 120,00 ad Euro 132,00.
- TARSU
Tariffe TARSU
Anche per l'anno 2007 le tariffe TARSU saranno interessate dal processo di applicazione di adeguamenti percentuali motivati dalla necessità di adeguare gradatamente l'impianto tariffario del vigente sistema tributario a quello già disciplinato dal D.Lgs. 22/97 e relativo D.P.R. 158/99 ed ora previsto dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale), attualmente in corso di revisione. Anche la nuova normativa, infatti, prevede (art. 238) che il gettito tariffario assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilendo che sino alla emanazione dei regolamenti attuattivi continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, in questo contesto si decide di applicare gli adeguamenti percentuali come di seguito specificati:
1. utenze domestiche: aggiornamento del +2% pari al tasso di inflazione programmato;
2. utenze non domestiche: aggiornamento del +2% per tutte; invece per le categorie che, secondo gli indici quali/quantitativi di produzione di rifiuti, sono ancora ad una soglia tariffaria lontana in ottica di copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio (confermata anche dal D.Lgs. 152/2006), è da applicarsi l'ulteriore aumento medio graduato dell'8,50%, tendenziale al full cost non ancora raggiunto.
Il suddetto processo di adeguamento al futuro sistema tariffario trova applicazione in considerazione dello studio quali/quantitativo delle produzioni dei rifiuti per la determinazione delle tariffe TARSU svolto, anche per il 2007, dal gestore del servizio di igiene urbana (AMIAT S.p.A.) su incarico della Città.
Inoltre, si ritiene di applicare anche per l'anno 2007 le percentuali di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito descritti:
A) Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, 1° comma lettere a) e b), in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in considerazione, per l'anno 2007, sono i seguenti:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto compreso tra piazza Sabotino e via san Bernardino/via Chiomonte cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi del 2007.
B) Nuova agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1° comma lettera d). Per l'anno 2007, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in argomento, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse articolate come segue:

a)

Prima fascia:

Euro:

0 -

12.000 =

50%;

b)

Seconda fascia:

Euro:

12.001 -

16.000 =

30%;

c)

Terza fascia:

Euro:

16.001 -

22.000 =

20%.

C) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1° comma lettera e), si conferma anche per il 2007 la percentuale del 10% da applicarsi a seguito di richiesta.
D) Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l'area della discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19, 1° comma lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il 2007 la riduzione, dietro richiesta, del 30% per le attività commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni per le quali farà fede l'iscrizione del nucleo familiare nei registri anagrafici di residenza. Si conferma anche l'ambito territoriale interessato dall'agevolazione descritta come definito nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
E) Agevolazione relativa agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado
La fattispecie, è prevista dall'art. 19, 1° comma lettera g) del Regolamento TARSU. Anche per il 2007 si stabilisce di concedere la riduzione del 60% in relazione all'insufficienza dei fondi statali trasferiti agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado per il pagamento della TARSU.
- COSAP
Per il 2007 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche passa da 0,188 Euro/mq/giorno a 0,246 Euro/mq/giorno.
Tale misura è determinata dai seguenti elementi:
- applicazione del tasso di inflazione programmato pari al 2% previsto dal DPEF 2007-2009 per l'anno 2007;
- recupero di parte del differenziale di valore reale del suolo pubblico per gli anni dal 2003 al 2006, pari al 29%.
In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito pari a:
- 0,22 della tariffa ordinaria 2007 (All. "A" del Regolamento, lettera B, punto 9);
- 0,0365 della tariffa ordinaria 2007 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento (art. 16, comma 6, del Regolamento COSAP).
Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'articolo 14, 2° comma; in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in considerazione, per l'anno 2007, sono i seguenti:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto compreso tra piazza Sabotino e via San Bernardino/via Chiomonte cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi del 2007.
- CIMP
Nell'anno 2007 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno 2006, del 2% pari al tasso di inflazione programmato.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell'allegato "A" del regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2006, del 2% (all. 2 - n. ).
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'art. 10 comma 10 lettera c) della Legge 68/93 e s.m.i., viene portato ad Euro 160,00.
Il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi pubblicitari all'interno dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura al pubblico, è fissato in Euro 1,50 per metro quadro al giorno.
Sgravi - Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2 del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo, si è deciso di considerare i seguenti interventi:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto compreso tra piazza Sabotino e via San Bernardino/via Chiomonte cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi del 2007.
L'agevolazione di cui sopra si applica alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all'interno dell'area in argomento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2007 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno 2006, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3 maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate con la deliberazione su citata.
La maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 D.Lgs. 507/93 e recepita dall'art. 4, comma 3 del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione - mecc. 2001 00573/013) viene con riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello spettacolo e cultura stabilita nella misura del cento per cento.
- TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2007 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 2% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2009; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento del 2% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative alle spese di ricerca e all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la concessione della sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2000.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2007, definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell'ambito delle attività amministrative:
- è applicata la variazione del 2% delle tariffe relative ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione programmato dal DPEF 2007-2009;
- le tariffe aggiornate per le visure delle pratiche depositate presso l'Archivio edilizio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 59 del Regolamento n. 297 "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico";
- con riferimento ai diritti di cui all'art. 10 della Legge 68/93 la tariffa per la produzione delle attestazioni edilizie riferite ai contenuti degli interventi edilizi abilitati (definizione intervento, destinazione concessa, esistenza atti abilitativi, ecc.) è definita in Euro 70,00;
- il rimborso per le spese di trasmissione ad Enti terzi delle copie della documentazione presentata allo sportello unico dell'edilizia è definito in Euro 5,00;
- è introdotta una maggiorazione di Euro 10,00 dei diritti di esame di tutte le istanze dirette ad ottenere titolo abilitativo per lo svolgimento di attività edilizia (DIA e Permessi di Costruire), a titolo di contributo forfettario per spese di verifica dei requisiti energetico-ambientali;
- è introdotta una tariffa per diritti di sopralluogo ed esame delle istanze di carattere urbanistico generale da parte di privati: Euro 100,00 per le richieste di parere, Euro 300,00 per le richieste di variante al PRGC. Sono da considerarsi a parte le richieste di parere di massima su strumenti urbanistici esecutivi per le quali è già in vigore il pagamento di una tariffa di Euro 230,00 che si aggiorna ad Euro 300,00.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali, occorre distinguere tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali. Per quanto riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) si è disposto un generale riordino delle modalità di accesso entrato in vigore in corso 2006 con contestuale abrogazione dei provvedimenti precedentemente vigenti e attualmente in fase di sperimentazione, pertanto non è opportuno adottare adeguamenti mediante il presente provvedimento, anche in considerazione del fatto che sulla capacità di acquisto di tali prestazioni da parte delle famiglie inciderà fortemente l'applicazione del nuovo contratto di lavoro domestico in vigore dal 1° marzo 2007.
I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione regionale di cui all'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 1 dell'8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle varie tipologie di utenza, dai provvedimenti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/024) come integrati e modificati dalle successive deliberazioni annuali in materia di tariffe. Con il presente provvedimento occorre autorizzare l'adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell'intero sistema:
- per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità realizzato a partire dal luglio 2005, si prevede che le tariffe in vigore nell'anno 2006 siano adeguate al tasso di inflazione programmata per l'anno 2007;
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali è necessario proseguire nell'azione di attuazione dell'allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita anche mediante l'accordo convenzionale con le ASL cittadine, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01273/019): ciò comporta una ridefinizione e un adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione diretta a quelle previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 5 agosto 2005 (mecc. 2005 06283/019) (che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità) e del 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08849/019) (che ha aggiornato i massimali delle rette precedentemente stabilite in considerazione di quanto previsto dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro degli operatori del settore). A tal fine si prevede pertanto di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali un aumento per il 2007 pari o nel limite massimo del 2%. Analogamente la tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale;
- gli interventi di ospitalità di anziani parzialmente autonomi e non autosufficienti nelle Residenze Comunali sono stati interessati nel periodo 2001/2006 da un progressivo incremento delle tariffe, al fine di conseguire un reale avvicinamento a quelle applicate dalle strutture convenzionate della stessa tipologia.
Nel corso del 2007-2008 le strutture private convenzionate, quelle delle ASL e del Comune di Torino, conseguiranno il primo scatto tariffario previsto dalla normativa regionale (DGR 17/05 - DGR 2/06) per arrivare al 31 dicembre 2008 al tetto definitivo.
Anche i presidi Comunali, come quelli delle AASSLL, dovranno seguire la progressività indicata dalla succitata normativa e pertanto, prevedere l'incremento delle attuali tariffe, sia per l'utenza parzialmente autonoma (RA) che per quella non-autosufficiente (RSA-RAF) e secondo la tipologia del servizio, con tassi compresi tra il 3% e il 6% delle tariffe attuali. Più specificatamente è previsto l'incremento del 6% per le RA (pari a Euro 1,50 giornalieri), il 3% per le RAF (pari a Euro 2,00 giornalieri di cui Euro 1,00 quota sanitaria ed Euro 1,00 quota socio - assistenziale) e il 4,8% per le RSA con una incidenza dell'8% sulla quota socio-assistenziale (pari a Euro 4,00 giornalieri di cui 1,00 Euro per quota sanitaria e Euro 3,00 per la quota socio - assistenziale).
Tale incremento risponde ai vincoli contrattuali e di adeguamento Istat a cui le varie istituzioni sono tenute. Risponde, inoltre, ai criteri previsti per tutto il 2007 dalla DGR 2/2006 in ordine ai valori indicati dai progetti di progressione dalla stessa normativa e per adeguarsi alle percentuali di scomposizione della quota sanitaria e socio assistenziale previste dalla DGR 17/2005.
- per i Servizi residenziali a favore di minori risulta necessario integrare le tariffe dei Servizi sociali con le seguenti tipologie: Comunità mamma/bambino e Comunità educativa di pronta accoglienza 0-5 anni.
Infatti la Città gestisce direttamente due strutture di tale tipo a seguito del trasferimento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a far data dal 1° gennaio 2007, delle competenze nell'ambito materno-infantile già esercitate dalla Provincia di Torino come disposto dalla D.G.R. 127-4470 del 20 novembre 2006 in applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004 e in base a quanto definito nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 11021/019) del 28 dicembre 2006.
Nel 2007 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 2% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2009.
Per quanto riguarda le tariffe dei Servizi Educativi, per il servizio di ristorazione scolastica sono stabilite con decorrenza 1° settembre 2007 le seguenti tariffe:

Fasce ISEE

Scuola d'infanzia

Scuola primaria e secondaria di I° grado

Tariffa mensile

Tariffa mensile

Fascia 1

28,00

19,00

Fascia 2

42,00

35,00

Fascia 3

66,00

54,00

Fascia 4

81,00

69,00

Fascia 5

102,00

85,00

Fascia 6

120,00

101,00

A partire dal corrente anno verranno applicate le tariffe del Servizio estivo delle Scuole d'infanzia previste al capoverso "SCUOLE D'INFANZIA Anno tariffario 2003" dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03623/007), già sospesa con deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile 2003 (mecc. 2003 02348/007), applicando i limiti di fascia attualmente in vigore.
Le rimanenti tariffe dei Servizi Educativi vengono variate del tasso di inflazione programmata (2%) a decorrere dal 1° giugno 2007. Per i nidi d'infanzia tale aumento decorre dal 1° settembre 2007. Tutte le tariffe vengono successivamente arrotondate all'unità di Euro. Eventuali variazione dei limiti delle fasce si applicheranno a partire dal 1° settembre 2007.
La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) è così modificata ed integrata:
Titolo NORME PARTICOLARI
- nella sezione "Refezione scolastica Scuola d'infanzia e Scuola dell'obbligo" il punto "Rimborsi" è così modificato: "Nel caso in cui si verifichino assenze superiori a 19 giorni consecutivi di servizio, il mese successivo sarà gratuito. Tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati. Nel caso in cui tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata fruizione del servizio.
Titolo NORME GENERALI
- nella sezione "Applicazione della tariffa minima e massima" al punto "La tariffa massima sarà applicata a:" il capoverso 3 viene così sostituito: "nuclei familiari in cui il bambino e almeno un genitore non siano residenti in Città. La tariffa applicata ha validità per l'intero anno scolastico salvo che si verifichino nel corso dell'anno scolastico cambiamenti di residenza del bambino e di almeno un genitore. A riguardo dei nuclei non residenti l'Amministrazione è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità disposte per i nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007).".
- la sezione "Esenzione dal pagamento della tariffa" viene integrata con un sesto capoverso: "6. soggetti che non entrano nel ciclo educativo ed in particolare tendono a non assolvere l'obbligo scolastico per i quali l'Amministrazione attui specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo. In tal caso potrà essere presentata dal Dirigente responsabile di tali progetti richiesta di esenzione adeguatamente motivata.".
Inoltre viene disapplicato al titolo "Modalità per l'applicazione dell'ISEE ai Servizi Educativi" il punto "la tariffa applicata ha validità per l'intero anno scolastico" della deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03623/007) esecutiva dal 16 giugno 2002 assunta per espressa autorizzazione della deliberazione consiliare del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) con la quale è stata modificata e integrata la disciplina del sistema tariffario dei Servizi Educativi.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe debitamente aggiornate rispetto a quelle già determinate per il 2005 e rimaste invariate per l'anno 2006. L'aggiornamento da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale, dovrà tenere conto dei maggiori oneri sostenuti dalla Città per garantire il servizio dovuto, sia all'incremento dei singoli fattori di costo, sia ad eventuali aspetti organizzativi o quantitativi dell'attività svolta finalizzati a garantire standard ancora più elevati dello stesso.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:
1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
3. manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
6. manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;
7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale.
Per le ipotesi di cui ai punti 6) e 7) l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere previsto per motivi di particolare lustro, interesse culturale economico o sociale della Città, l'esenzione totale della manifestazione.
Per i servizi della Banda Musicale, oltre all'esenzione nei casi e nei limiti di cui alle disposizioni precedenti, potrà essere prevista l'esenzione parziale dall'obbligo di pagamento per manifestazioni organizzate direttamente da Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico, culturale, religioso o sportivo, attraverso beneficio concesso dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale.
Per i soggetti parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti i servizi saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate l'anno precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
Infine, è da prevedere la corresponsione delle tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale.
- ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato, con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.
- CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga", i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2007, è contenuta nell'apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore dal luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.