Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti
n. ord. 26
2007 01080/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2007 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Passoni, Borgogno, Borgione, Saragnese e Viano.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera
f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma
5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio
Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli
indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
L'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), ha modificato l'art. 1, comma 3, ed introdotto il nuovo
comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che testualmente
recitano:
"3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare
nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti
di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali."
L'art. 1, comma 144, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), ha soppresso il riferimento all'anno 2007 disposto dall'art.
1, comma 51, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prorogava
fino al 2007 compreso la sospensione degli effetti degli aumenti
delle addizionali comunali all'IRPEF (ora IRE) disposti dall'art.
3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente deliberati.
L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRE può quindi
essere variata con decorrenza 1° gennaio 2007 e viene stabilita
nella misura dello 0,5%, sufficiente a garantire un incremento
delle entrate tale da consentire, in condizioni di equilibrio
del bilancio, il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei
tributi comunali.
- NUOVA SOGLIA ESENZIONE IRE (già IRPEF)
Si dà atto che, ai sensi dell'art 1, comma 4, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta
per lo stesso anno l'IRPEF (IRE) al netto delle detrazioni di
imposta e che, con disposizione regolamentare, già l'Amministrazione
stabilisce una congrua soglia di esenzione dall'addizionale comunale
per i contribuenti in presenza di un determinato imponibile.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Per effetto del disposto dell'art. 1, comma 156 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dal 1°
gennaio 2007 la determinazione delle aliquote dell'ICI diventa
di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede con apposita
deliberazione che conterrà, tra le altre, la proposta di
aumento della detrazione ICI sulla prima casa da Euro 120,00 ad
Euro 132,00.
- TARSU
Tariffe TARSU
Anche per l'anno 2007 le tariffe TARSU saranno interessate dal
processo di applicazione di adeguamenti percentuali motivati dalla
necessità di adeguare gradatamente l'impianto tariffario
del vigente sistema tributario a quello già disciplinato
dal D.Lgs. 22/97 e relativo D.P.R. 158/99 ed ora previsto dal
D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale), attualmente in corso
di revisione. Anche la nuova normativa, infatti, prevede (art.
238) che il gettito tariffario assicuri la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, stabilendo che sino
alla emanazione dei regolamenti attuattivi continuano ad applicarsi
le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, in questo contesto
si decide di applicare gli adeguamenti percentuali come di seguito
specificati:
1. utenze domestiche: aggiornamento del +2% pari al tasso di inflazione
programmato;
2. utenze non domestiche: aggiornamento del +2% per tutte; invece
per le categorie che, secondo gli indici quali/quantitativi di
produzione di rifiuti, sono ancora ad una soglia tariffaria lontana
in ottica di copertura integrale dei costi di investimento ed
esercizio (confermata anche dal D.Lgs. 152/2006), è da
applicarsi l'ulteriore aumento medio graduato dell'8,50%, tendenziale
al full cost non ancora raggiunto.
Il suddetto processo di adeguamento al futuro sistema tariffario
trova applicazione in considerazione dello studio quali/quantitativo
delle produzioni dei rifiuti per la determinazione delle tariffe
TARSU svolto, anche per il 2007, dal gestore del servizio di igiene
urbana (AMIAT S.p.A.) su incarico della Città.
Inoltre, si ritiene di applicare anche per l'anno 2007 le percentuali
di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli
interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito
descritti:
A) Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, 1°
comma lettere a) e b), in attuazione del citato articolo gli interventi
da prendere in considerazione, per l'anno 2007, sono i seguenti:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1
della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova
- Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi
in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti
territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare
dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla
puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione
veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività
commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del
cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa
fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via
del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto
il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto
compreso tra piazza Sabotino e via san Bernardino/via Chiomonte
cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi
del 2007.
B) Nuova agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione
di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma lettera d). Per l'anno 2007, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
in argomento, sono individuate tre fasce di reddito calcolato
ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse
articolate come segue:
a) |
Prima fascia: |
Euro: |
0 - |
12.000 = |
50%; |
b) |
Seconda fascia: |
Euro: |
12.001 - |
16.000 = |
30%; |
c) |
Terza fascia: |
Euro: |
16.001 - |
22.000 = |
20%. |
C) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai
culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma lettera e), si conferma anche per il 2007 la percentuale
del 10% da applicarsi a seguito di richiesta.
D) Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale
e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si
trovano nella zona circostante l'area della discarica di Basse
di Stura.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19, 1° comma
lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni
olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il
2007 la riduzione, dietro richiesta, del 30% per le attività
commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni per le
quali farà fede l'iscrizione del nucleo familiare nei registri
anagrafici di residenza. Si conferma anche l'ambito territoriale
interessato dall'agevolazione descritta come definito nella planimetria
allegata facente parte integrante del presente provvedimento (all.
1 - n. ).
E) Agevolazione relativa agli istituti scolastici pubblici di
ogni ordine e grado
La fattispecie, è prevista dall'art. 19, 1° comma lettera
g) del Regolamento TARSU. Anche per il 2007 si stabilisce di concedere
la riduzione del 60% in relazione all'insufficienza dei fondi
statali trasferiti agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine
e grado per il pagamento della TARSU.
- COSAP
Per il 2007 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche passa da 0,188 Euro/mq/giorno
a 0,246 Euro/mq/giorno.
Tale misura è determinata dai seguenti elementi:
- applicazione del tasso di inflazione programmato pari al 2%
previsto dal DPEF 2007-2009 per l'anno 2007;
- recupero di parte del differenziale di valore reale del suolo
pubblico per gli anni dal 2003 al 2006, pari al 29%.
In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle
occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente
moltiplicatore viene stabilito pari a:
- 0,22 della tariffa ordinaria 2007 (All. "A" del Regolamento,
lettera B, punto 9);
- 0,0365 della tariffa ordinaria 2007 per i periodi di sospensione
della sosta a pagamento (art. 16, comma 6, del Regolamento COSAP).
Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'articolo 14, 2° comma;
in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in
considerazione, per l'anno 2007, sono i seguenti:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1
della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova
- Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi
in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti
territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare
dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla
puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione
veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività
commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del
cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa
fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via
del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto
il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto
compreso tra piazza Sabotino e via San Bernardino/via Chiomonte
cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi
del 2007.
- CIMP
Nell'anno 2007 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno
2006, del 2% pari al tasso di inflazione programmato.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità
di cui al punto C dell'allegato "A" del regolamento
per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2006, del 2% (all. 2
- n. ).
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'art.
10 comma 10 lettera c) della Legge 68/93 e s.m.i., viene portato
ad Euro 160,00.
Il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi pubblicitari
all'interno dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura
al pubblico, è fissato in Euro 1,50 per metro quadro al
giorno.
Sgravi - Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2 del Regolamento
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
In attuazione del citato articolo, si è deciso di considerare
i seguenti interventi:
1. prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1
della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova
- Lingotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% da applicarsi
in corso d'anno; si specifica che per tale intervento gli ambiti
territoriali del tratto in questione che potranno beneficiare
dell'agevolazione fiscale saranno individuati in seguito alla
puntuale valutazione: dell'impatto dei lavori sulla circolazione
veicolare e pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività
commerciali ed artigianali ivi insediate e dell'andamento del
cantiere lungo il tratto considerato;
2. la realizzazione del Passante Ferroviario nell'area compresa
fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via
del Ridotto cui va riconosciuta una riduzione del 50% per tutto
il 2007;
3. il rifacimento della sede stradale di via Di Nanni nel tratto
compreso tra piazza Sabotino e via San Bernardino/via Chiomonte
cui va riconosciuta una riduzione del 100% per i primi sei mesi
del 2007.
L'agevolazione di cui sopra si applica alle attività commerciali
ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all'interno dell'area
in argomento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2007 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno
2006, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3
maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale
pubblicitario abusivamente affisso approvate con la deliberazione
su citata.
La maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 D.Lgs. 507/93 e
recepita dall'art. 4, comma 3 del Regolamento Pubbliche Affissioni
(deliberazione - mecc. 2001 00573/013) viene con riferimento alle
affissioni commerciali nel settore dello spettacolo e cultura
stabilita nella misura del cento per cento.
- TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2007 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del
2% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2009;
analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere
oggetto di un incremento del 2% (pari al tasso di inflazione programmato)
con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative alle spese di ricerca e all'uso della fototeca
dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti
amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze
dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale
ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la concessione della
sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'11 luglio 2000.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici
della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati
i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2007,
definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell'ambito
delle attività amministrative:
- è applicata la variazione del 2% delle tariffe relative
ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione programmato
dal DPEF 2007-2009;
- le tariffe aggiornate per le visure delle pratiche depositate
presso l'Archivio edilizio vengono deliberate dalla Giunta Comunale
ai sensi dell'art. 59 del Regolamento n. 297 "Testo Unico
delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum,
l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e
il difensore civico";
- con riferimento ai diritti di cui all'art. 10 della Legge 68/93
la tariffa per la produzione delle attestazioni edilizie riferite
ai contenuti degli interventi edilizi abilitati (definizione intervento,
destinazione concessa, esistenza atti abilitativi, ecc.) è
definita in Euro 70,00;
- il rimborso per le spese di trasmissione ad Enti terzi delle
copie della documentazione presentata allo sportello unico dell'edilizia
è definito in Euro 5,00;
- è introdotta una maggiorazione di Euro 10,00 dei diritti
di esame di tutte le istanze dirette ad ottenere titolo abilitativo
per lo svolgimento di attività edilizia (DIA e Permessi
di Costruire), a titolo di contributo forfettario per spese di
verifica dei requisiti energetico-ambientali;
- è introdotta una tariffa per diritti di sopralluogo ed
esame delle istanze di carattere urbanistico generale da parte
di privati: Euro 100,00 per le richieste di parere, Euro 300,00
per le richieste di variante al PRGC. Sono da considerarsi a parte
le richieste di parere di massima su strumenti urbanistici esecutivi
per le quali è già in vigore il pagamento di una
tariffa di Euro 230,00 che si aggiorna ad Euro 300,00.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali, occorre distinguere
tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali. Per quanto
riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) si è
disposto un generale riordino delle modalità di accesso
entrato in vigore in corso 2006 con contestuale abrogazione dei
provvedimenti precedentemente vigenti e attualmente in fase di
sperimentazione, pertanto non è opportuno adottare adeguamenti
mediante il presente provvedimento, anche in considerazione del
fatto che sulla capacità di acquisto di tali prestazioni
da parte delle famiglie inciderà fortemente l'applicazione
del nuovo contratto di lavoro domestico in vigore dal 1° marzo
2007.
I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi
residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione
regionale di cui all'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 1
dell'8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle
varie tipologie di utenza, dai provvedimenti indicati nella deliberazione
della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/024)
come integrati e modificati dalle successive deliberazioni annuali
in materia di tariffe. Con il presente provvedimento occorre autorizzare
l'adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni
per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell'intero
sistema:
- per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà,
a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità
realizzato a partire dal luglio 2005, si prevede che le tariffe
in vigore nell'anno 2006 siano adeguate al tasso di inflazione
programmata per l'anno 2007;
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali
è necessario proseguire nell'azione di attuazione dell'allegato
B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre
2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di
assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita
anche mediante l'accordo convenzionale con le ASL cittadine, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005
(mecc. 2005 01273/019): ciò comporta una ridefinizione
e un adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione
diretta a quelle previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale
del 5 agosto 2005 (mecc. 2005 06283/019) (che definisce i requisiti
organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire
nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità)
e del 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08849/019) (che ha aggiornato
i massimali delle rette precedentemente stabilite in considerazione
di quanto previsto dai nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro degli operatori del settore). A tal fine si prevede pertanto
di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori
al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali
un aumento per il 2007 pari o nel limite massimo del 2%. Analogamente
la tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base
alla medesima percentuale;
- gli interventi di ospitalità di anziani parzialmente
autonomi e non autosufficienti nelle Residenze Comunali sono stati
interessati nel periodo 2001/2006 da un progressivo incremento
delle tariffe, al fine di conseguire un reale avvicinamento a
quelle applicate dalle strutture convenzionate della stessa tipologia.
Nel corso del 2007-2008 le strutture private convenzionate, quelle
delle ASL e del Comune di Torino, conseguiranno il primo scatto
tariffario previsto dalla normativa regionale (DGR 17/05 - DGR
2/06) per arrivare al 31 dicembre 2008 al tetto definitivo.
Anche i presidi Comunali, come quelli delle AASSLL, dovranno seguire
la progressività indicata dalla succitata normativa e pertanto,
prevedere l'incremento delle attuali tariffe, sia per l'utenza
parzialmente autonoma (RA) che per quella non-autosufficiente
(RSA-RAF) e secondo la tipologia del servizio, con tassi compresi
tra il 3% e il 6% delle tariffe attuali. Più specificatamente
è previsto l'incremento del 6% per le RA (pari a Euro 1,50
giornalieri), il 3% per le RAF (pari a Euro 2,00 giornalieri di
cui Euro 1,00 quota sanitaria ed Euro 1,00 quota socio - assistenziale)
e il 4,8% per le RSA con una incidenza dell'8% sulla quota socio-assistenziale
(pari a Euro 4,00 giornalieri di cui 1,00 Euro per quota sanitaria
e Euro 3,00 per la quota socio - assistenziale).
Tale incremento risponde ai vincoli contrattuali e di adeguamento
Istat a cui le varie istituzioni sono tenute. Risponde, inoltre,
ai criteri previsti per tutto il 2007 dalla DGR 2/2006 in ordine
ai valori indicati dai progetti di progressione dalla stessa normativa
e per adeguarsi alle percentuali di scomposizione della quota
sanitaria e socio assistenziale previste dalla DGR 17/2005.
- per i Servizi residenziali a favore di minori risulta necessario
integrare le tariffe dei Servizi sociali con le seguenti tipologie:
Comunità mamma/bambino e Comunità educativa di pronta
accoglienza 0-5 anni.
Infatti la Città gestisce direttamente due strutture di
tale tipo a seguito del trasferimento agli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali, a far data dal 1° gennaio 2007,
delle competenze nell'ambito materno-infantile già esercitate
dalla Provincia di Torino come disposto dalla D.G.R. 127-4470
del 20 novembre 2006 in applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale
n. 1 dell'8 gennaio 2004 e in base a quanto definito nella deliberazione
della Giunta Comunale (mecc. 2006 11021/019) del 28 dicembre 2006.
Nel 2007 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del
2% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2007-2009.
Per quanto riguarda le tariffe dei Servizi Educativi, per il servizio
di ristorazione scolastica sono stabilite con decorrenza 1°
settembre 2007 le seguenti tariffe:
|
|
|
|
|
|
Fascia 1 |
28,00 |
19,00 |
Fascia 2 |
42,00 |
35,00 |
Fascia 3 |
66,00 |
54,00 |
Fascia 4 |
81,00 |
69,00 |
Fascia 5 |
102,00 |
85,00 |
Fascia 6 |
120,00 |
101,00 |
A partire dal corrente anno verranno applicate le tariffe del
Servizio estivo delle Scuole d'infanzia previste al capoverso
"SCUOLE D'INFANZIA Anno tariffario 2003" dell'allegato
1 alla deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002
(mecc. 2002 03623/007), già sospesa con deliberazione della
Giunta Comunale del 1° aprile 2003 (mecc. 2003 02348/007),
applicando i limiti di fascia attualmente in vigore.
Le rimanenti tariffe dei Servizi Educativi vengono variate del
tasso di inflazione programmata (2%) a decorrere dal 1° giugno
2007. Per i nidi d'infanzia tale aumento decorre dal 1° settembre
2007. Tutte le tariffe vengono successivamente arrotondate all'unità
di Euro. Eventuali variazione dei limiti delle fasce si applicheranno
a partire dal 1° settembre 2007.
La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc.
2002 00675/007) è così modificata ed integrata:
Titolo NORME PARTICOLARI
- nella sezione "Refezione scolastica Scuola d'infanzia e
Scuola dell'obbligo" il punto "Rimborsi" è
così modificato: "Nel caso in cui si verifichino assenze
superiori a 19 giorni consecutivi di servizio, il mese successivo
sarà gratuito. Tale disposizione sarà disapplicata
dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo
nei plessi scolastici interessati. Nel caso in cui tale assenza
continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale
viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata
fruizione del servizio.
Titolo NORME GENERALI
- nella sezione "Applicazione della tariffa minima e massima"
al punto "La tariffa massima sarà applicata a:"
il capoverso 3 viene così sostituito: "nuclei familiari
in cui il bambino e almeno un genitore non siano residenti in
Città. La tariffa applicata ha validità per l'intero
anno scolastico salvo che si verifichino nel corso dell'anno scolastico
cambiamenti di residenza del bambino e di almeno un genitore.
A riguardo dei nuclei non residenti l'Amministrazione è
disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia
e con le modalità disposte per i nidi d'infanzia dalla
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc.
2000 04479/007).".
- la sezione "Esenzione dal pagamento della tariffa"
viene integrata con un sesto capoverso: "6. soggetti che
non entrano nel ciclo educativo ed in particolare tendono a non
assolvere l'obbligo scolastico per i quali l'Amministrazione attui
specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo. In tal
caso potrà essere presentata dal Dirigente responsabile
di tali progetti richiesta di esenzione adeguatamente motivata.".
Inoltre viene disapplicato al titolo "Modalità per
l'applicazione dell'ISEE ai Servizi Educativi" il punto "la
tariffa applicata ha validità per l'intero anno scolastico"
della deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc.
2002 03623/007) esecutiva dal 16 giugno 2002 assunta per espressa
autorizzazione della deliberazione consiliare del 28 febbraio
2002 (mecc. 2002 00675/007) con la quale è stata modificata
e integrata la disciplina del sistema tariffario dei Servizi Educativi.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori
rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto
delle relative tariffe debitamente aggiornate rispetto a quelle
già determinate per il 2005 e rimaste invariate per l'anno
2006. L'aggiornamento da determinarsi con deliberazione della
Giunta Comunale, dovrà tenere conto dei maggiori oneri
sostenuti dalla Città per garantire il servizio dovuto,
sia all'incremento dei singoli fattori di costo, sia ad eventuali
aspetti organizzativi o quantitativi dell'attività svolta
finalizzati a garantire standard ancora più elevati dello
stesso.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche,
spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente
pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni
ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico
e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le
seguenti iniziative:
1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
3. manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative
del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti
ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti
politici e sindacali;
6. manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni:
in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita
deliberazione;
7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga
concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale.
Per le ipotesi di cui ai punti 6) e 7) l'esenzione si intende
limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione
per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative
alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo
dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della
richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato
dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle
tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione
che concede il patrocinio, potrà essere previsto per motivi
di particolare lustro, interesse culturale economico o sociale
della Città, l'esenzione totale della manifestazione.
Per i servizi della Banda Musicale, oltre all'esenzione nei casi
e nei limiti di cui alle disposizioni precedenti, potrà
essere prevista l'esenzione parziale dall'obbligo di pagamento
per manifestazioni organizzate direttamente da Enti o Associazioni
non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario,
benefico, culturale, religioso o sportivo, attraverso beneficio
concesso dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale.
Per i soggetti parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle
disposizioni precedenti i servizi saranno garantiti, per ciascun
anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie
programmate l'anno precedente in sede di predisposizione del bilancio
di previsione annuale.
Infine, è da prevedere la corresponsione delle tariffe
per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e
custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro
o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi
debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il
Corpo di Polizia Municipale.
- ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la
determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi
per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle
intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato,
con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione
consiliare.
- CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi
contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono
stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga",
i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della
Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale
del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio
2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene
ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978;
per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione
del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla
base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati
sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione
all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica
disciplina, confermata anche per il 2007, è contenuta nell'apposito
Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed
Associazioni in vigore dal luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.