Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 50
2007 00931/064
OGGETTO: "FINPIEMONTE S.P.A." - PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE IN UNA SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO E COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' BENEFICIARIA A CAPITALE MISTO - DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
L'"Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte"
(siglabile "Finpiemonte S.p.A.") con sede in Torino
- Galleria San Federico n. 54 costituito in forma di società
per azioni con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino
(Rep. n. 39463) in data 14 marzo 1977, in esecuzione della Legge
Regionale 26 gennaio 1976 n. 8, opera ai fini di interesse regionale
nell'ambito stabilito dall'articolo 60 dello Statuto della Regione
Piemonte, dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica
Italiana e dalla predetta L.R. n. 8/1976.
Ad oggi detta società ha un capitale sociale di Euro
33.774.936,00 interamente versato, diviso in n. 33.774.936 azioni
prive del valore nominale, ed è partecipata dalla Regione
Piemonte con una quota pari al 62,20% del capitale sociale, dalla
Provincia di Torino e dalla Città di Torino per una quota
pari all'1,35% ciascuna e da altri soci pubblici e privati per
una restante quota pari al 35,10%. Tra questi ultimi vi sono istituti
di credito, organizzazioni imprenditoriali, Camere di Commercio
nonché Province e Comuni piemontesi (all. 1 - n.
).
La Finpiemonte S.p.A., quale strumento di programmazione,
effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione dei
documenti di programmazione generale e settoriale della Regione,
secondo le finalità e le direttive dalla stessa indicate
nonché secondo criteri di economicità. In particolare,
tra le principali attività che costituiscono l'oggetto
sociale, si possono individuare:
- la gestione delle partecipazioni societarie;
- la gestione di fondi strutturali finalizzati a favorire
lo sviluppo economico del territorio e la promozione di progetti
d'investimento complessi;
- le funzioni di "organismo pagatore" per conto
della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale
21 giugno 2002 n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per
le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).
L'articolo 22, comma 1, della Legge Finanziaria Regionale
21 aprile 2006 n. 14, come modificato dall'articolo 18 della Legge
Regionale 13 novembre 2006 n. 35 portante "Assestamento al
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche
della Legge Regionale 21 aprile 2006, n. 14", prevede la
riorganizzazione societaria della Finpiemonte S.p.A. "al
fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter
affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività
di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo
di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e
nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi
od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata
attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale
e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria
dei fondi".
Per realizzare detta riorganizzazione societaria, la Regione
Piemonte ha previsto di attuare la scissione di Finpiemonte S.p.A.
(articolo 18 L.R. 35/2006), delineando gli obiettivi strategici,
le regole di funzionamento ed i caratteri principali delle società
risultanti dalla scissione. Il progetto di riassetto societario
prevede i) la costituzione di una nuova società, a capitale
misto pubblico-privato, derivante dalla scissione parziale proporzionale
di Finpiemonte S.p.A. e ii) la costituzione di una società
"in house" a capitale interamente pubblico che svolgerà
anche le funzioni di "organismo pagatore" per conto
della Regione Piemonte, fintanto che non sarà realizzata
la trasformazione dello stesso in Agenzia Regionale ai sensi dell'articolo
12 della L.R. 35/2006.
Nella fattispecie in oggetto, si tratta di una scissione
cosiddetta "parziale proporzionale": "parziale"
in quanto si realizza attraverso una assegnazione di parte del
patrimonio della società che si scinde (società
"scissa") in favore di una società "beneficiaria"
di nuova costituzione e "proporzionale" in quanto i
soci della costituenda società - il cui capitale sociale
conserverà la medesima composizione di quello della società
"scissa" - riceveranno le azioni in proporzione alla
quota di partecipazione già posseduta nel capitale sociale
della società "scissa".
Per quanto riguarda le norme di riferimento, oltre alla normativa
generale che disciplina l'istituto giuridico della scissione di
società dettata dagli articoli 2506 e seguenti del Codice
Civile, trovano applicazione le leggi speciali della Regione Piemonte
che, a partire dalla Legge istitutiva di Finpiemonte del 26 gennaio
1976 n. 8 e, da ultima, la Legge 13 novembre 2006 n. 35, ne hanno
disciplinato gli scopi, la composizione del capitale sociale,
le risorse, i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci,
nonché le regole di funzionamento e le modalità
di esercizio del controllo analogo da parte della Regione stessa.
L'operazione di scissione, descritta nel Progetto di scissione
(all. 2 - n. ), redatto ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 2506 ter c.c. ed approvato in
data 24 gennaio 2007 dal Consiglio di Amministrazione della società,
prevede di ottenere:
a) una società scissa - soggetta al "controllo
analogo" della Regione Piemonte - che manterrà la
denominazione di "Finpiemonte S.p.A.", il cui capitale
sociale di Euro 10.889.301,00 sarà interamente pubblico
(posseduto dalla Regione stessa, oltre che dagli altri attuali
soci pubblici Provincia di Torino e Città di Torino),
con l'incarico di operare quale agenzia regionale a sostegno dello
sviluppo e della competitività del territorio, alla quale
la Regione affiderà la connessa attuazione degli interventi
a carattere finanziario, gestionale e di sviluppo.
Al fine di garantire il requisito del "controllo analogo"
previsto dalla vigente normativa sulle cd. società "in
house", sono state inserite alcune clausole statutarie ad
hoc: in particolare, la nomina e revoca diretta da parte della
Regione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (articolo
15) e del Collegio sindacale della società (articolo 25),
l'approvazione preventiva dei documenti di programmazione della
società nonché le deliberazioni societarie di amministrazione
straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (bilancio,
relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti
e piano di sviluppo) (articolo 10).
La società scissa avrà come oggetto sociale l'esercizio,
non nei confronti del pubblico, di attività finanziarie,
quali tra l'altro, la gestione finanziaria ed il controllo di
fondi; la concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi,
agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle
imprese; l'attività istruttoria e ogni altra attività
strumentale e connessa alle predette attività; l'attività
di consulenza, studio, progettazione, supporto e gestione delle
politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione, sviluppo
territoriale, a sostegno alla competitività dell'imprenditoria
piemontese e l'attuazione dei programmi comunitari di interesse
regionale, attività tutte meglio descritte nello Statuto
allegato al Progetto di scissione quale Allegato A) (all. A -
n. );
b) una società beneficiaria di nuova costituzione,
che sarà denominata "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.",
il cui capitale sociale di Euro 22.885.635,00 sarà ripartito
tra gli stessi soci di Finpiemonte ai quali saranno assegnate
le azioni della costituenda società in base ad un criterio
di attribuzione proporzionale, in considerazione della quota di
partecipazione posseduta ante scissione da ciascuno di essi nel
capitale sociale della Società scissa. L'assegnazione agli
azionisti avverrà secondo il seguente rapporto: "n.
1 azione ordinaria della Società Beneficiaria per ogni
azione Finpiemonte posseduta al momento di efficacia della scissione,
con conseguente annullamento di n. 1 azione ogni azione posseduta
e correlativa riduzione del capitale sociale di Finpiemonte".
Non è previsto alcun conguaglio in denaro ai sensi dell'articolo
2506 del Codice Civile. Le azioni rappresentative del capitale
sociale emesse dalla società beneficiaria saranno tutte
ordinarie e prive di valore nominale ed ammonteranno a n. 22.941.958.
La società beneficiaria, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.,
svolgerà la funzione di holding di partecipazione con la
finalità di gestire e valorizzare le partecipazioni detenute
e specializzandosi nelle diverse forme di partenariato pubblico/privato,
nonché il perseguimento degli altri scopi attualmente svolti
da Finpiemonte e non rientranti nelle finalità della società
scissa, meglio descritti nello Statuto allegato al Progetto di
scissione quale Allegato B) (all. B - n.
).
Quanto alla governance di entrambe le società, sono
previsti un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo
di 15 ad un massimo di 21 componenti, la cui maggioranza dei membri
sarà nominata direttamente dalla Regione a norma dell'articolo
2449 del Codice Civile e dell'articolo 8 della L.R. 26 gennaio
1976 n. 8, e da un Collegio sindacale di 5 sindaci effettivi,
secondo le determinazioni dell'assemblea, oltre 2 sindaci supplenti.
L'organo amministrativo di entrambe le società potrà,
inoltre, delegare parte delle proprie attribuzioni, con esclusione
di quelle ad esso espressamente riservate dalla legge e dal presente
statuto, ad un Comitato Esecutivo composto da un numero di Consiglieri
non inferiore a cinque e non superiore a nove, compresi il Presidente
ed i Vice Presidenti, se nominati.
In data 27 dicembre 2006 è stata approvata la Legge
n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) la quale ha introdotto,
tra l'altro, alcune norme speciali in materia di compensi e numero
degli amministratori delle società pubbliche (commi da
725 a 735). In particolare con riferimento alle società
partecipate dalle Regioni, il comma 730 dispone "le Regioni
adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina
dei compensi degli amministratori delle società da esse
partecipate, e del numero massimo dei componenti del Consiglio
di Amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al
periodo che precede costituisce principio di coordinamento della
finanza pubblica.".
Preso atto della vigente normativa, si precisa che gli attuali
statuti, allegati alla presente deliberazione, conservano il numero
attuale di componenti del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte
S.p.A. in attesa delle determinazioni della Regione Piemonte anche
in ordine alla nuova Legge Finanziaria 2007.
Per quanto riguarda i rapporti tra le due società,
al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme vigenti,
la società scissa e la società beneficiaria potranno
stipulare una convenzione di coordinamento, con la quale, al fine
di evitare diseconomiche duplicazioni di ruoli ed attività
altrimenti derivanti dalla scissione, si attribuiranno vicendevoli
incarichi operativi.
In sintesi, al fine di realizzare l'operazione sopra descritta,
sono previste le seguenti fasi:
- Fase 1) realizzazione della scissione parziale proporzionale
di Finpiemonte in Finpiemonte Partecipazioni (società beneficiaria)
con il trasferimento degli elementi patrimoniali non essenziali
allo svolgimento delle attività della società in
house (società scissa) meglio specificati nell'Allegato
E) al Progetto di scissione (all. E - n.
);
- Fase 2) cessione da parte dei soci privati delle partecipazioni
azionarie detenute in Finpiemonte (società scissa) mediante
la sottoscrizione di un impegno irrevocabile a sottoscrivere la
vendita delle azioni condizionata all'efficacia della scissione
(allegato al Progetto di scissione quale Allegato C) (all. C -
n. ): detta sottoscrizione avverrà
prima dell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata per l'approvazione
del Progetto di scissione e saranno perfezionati prima dell'atto
di scissione, con la precisazione che il prezzo di acquisto sarà
stimato da un perito stimatore nominato dal Presidente della Corte
di Appello di Torino tra le società di revisione iscritte
nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo
161 T.U.F;
- Fase 3) cessione da parte di Finpiemonte (società
scissa) all'Assessorato dell'Agricoltura del ramo di azienda relativo
all'Organismo Pagatore in Agricoltura, il cui termine previsto
è il 16 ottobre 2007 (articolo 12 comma 3 L.R. 35/2006).
Gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 2506-quater del Codice Civile,
dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio
del Registro delle Imprese. Con tale iscrizione, la Società
Beneficiaria verrà ad esistenza e diverrà titolare
di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi
patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante la scissione,
assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni
ad essi relativi.
La scissione sarà perfezionata assumendo come situazione
patrimoniale di riferimento ai sensi dell'articolo 2506 ter c.c.
la situazione patrimoniale al 30 settembre 2006 approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte in data 20 dicembre
2006 e rettificata dallo stesso in data 24 gennaio 2007 e che
sarà posta all'esame dell'Assemblea dei soci, nell'ambito
della medesima riunione che sarà convocata per l'approvazione
dell'operazione di scissione come delineata nel progetto del C.d.A..
La scissione avverrà ai valori contabili che gli elementi
dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella Situazione Patrimoniale
(allegata al Progetto di scissione quale Allegato E).
Pertanto, al fine di dare attuazione all'intera operazione
sopra descritta in considerazione degli obiettivi strategici che
si intendono perseguire, quali l'attrazione di nuovi investimenti
di privati finalizzati a progetti di sviluppo territoriale, l'ottimizzazione
della gestione di tutte le partecipazioni detenute, la ridefinizione
della struttura organizzativa in un'ottica di miglioramento della
qualità dei servizi, il tutto in esecuzione della legislazione
regionale, è necessario approvare il Progetto di scissione
della società "Finpiemonte S.p.A.", approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2007, che
sarà sottoposto all'approvazione della convocanda Assemblea
Straordinaria dei soci. Più precisamente, è necessario
approvare:
- l'operazione di scissione descritta nel relativo Progetto
(allegato 2);
- gli schemi di Statuto della Società Scissa e della
Società Beneficiaria (allegati A e B al Progetto di scissione);
- la situazione patrimoniale al 30 settembre 2006 e quella
post scissione (allegato D al Progetto di scissione) (all. D -
n. );
il tutto demandando al Sindaco o ad un suo delegato il compimento
di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'operazione
in oggetto, ivi compresa la partecipazione all'Assemblea Straordinaria
che dovrà approvare il relativo progetto di scissione,
che dovrà essere conforme a quanto sin qui delineato.
Le spese di costituzione della nuova società beneficiaria
saranno a carico della società scissa. La presente operazione
non comporta per il Comune di Torino alcuna spesa.
Si precisa, altresì, che nel caso in cui venisse approvato
dal Consiglio Regionale un progetto di riforma della legge istitutiva
della società Finpiemonte S.p.A., le società derivanti
dalla scissione dovranno pertanto adeguare i rispettivi statuti
adottando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Al riguardo si precisa che ad oggi è in corso di approvazione
il disegno di legge regionale n. 421 che si propone di ridefinire
l'assetto organizzativo delle società derivanti dall'operazione
di scissione della attuale Finpiemonte S.p.A.. In particolare,
con riferimento alla governance di entrambe le società,
è stato proposto per la società in house un consiglio
di amministrazione composto da non più di cinque membri
e un collegio sindacale composto da non più di tre membri
effettivi, mentre per la costituenda società Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A. si prevede un consiglio di amministrazione
composto da non più di nove componenti di cui cinque designati
dai soci pubblici ed un collegio sindacale di tre membri effettivi.
Preso atto dell'evoluzione della vigente normativa, si demanda
alle predette società l'adeguamento dei rispettivi testi
statutari alle disposizioni della citata legge regionale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che
qui integralmente si richiamano per costituire parte integrante
del dispositivo, l'operazione di scissione parziale proporzionale
della società "Finpiemonte S.p.A." in esecuzione
dell'articolo 22, comma 1, della Legge Finanziaria Regionale 21
aprile 2006 n. 14, come modificato dall'articolo 18 della Legge
Regionale 13 novembre 2006 n. 35;
2) di approvare il Progetto di scissione (allegato 2) redatto
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506 ter c.c. ed
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio
2007, che sarà sottoposto all'esame della convocanda Assemblea
Straordinaria dei soci;
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato al compimento
di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'operazione
di scissione, ivi compresa la partecipazione all'Assemblea Straordinaria
che dovrà approvare il progetto di scissione conforme a
quanto delineato in narrativa, autorizzando nel contempo l'adozione
dei nuovi testi di statuto delle società risultanti dalla
scissione quali risultano negli schemi che si allegano (allegati
A e B al Progetto si scissione);
4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare modifiche
non sostanziali ai testi allegati nonché le modifiche che
si rendessero necessarie in attuazione delle determinazioni della
Regione Piemonte, anche in ordine alla nuova Legge Finanziaria
2007;
5) di procedere alla nomina degli organi della costituenda
nuova società mediante designazione del Sindaco, nel rispetto
degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento
di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01);
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.