Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire
n. ord. 6
2007 00832/038
OGGETTO: DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATO AD USO CASELLO FERROVIARIO IN TORINO CORSO EMILIA, IN CONCESSIONE AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
La Soc. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con sede in Torino,
corso F. Turati 19/6, in persona del Direttore della Divisione
Generale Ferrovie Dott. Ing. Rodolfo Notaro, ha presentato, in
qualità di soggetto legittimato, in data 6 settembre 2005
istanza prot. ed. n. 2005-1-14695 volta ad ottenere permesso per
la demolizione totale in Torino, corso Emilia di fabbricato, ad
uso casello ferroviario classificato "caratterizzante il
tessuto storico" avvalendosi della facoltà ammessa
dall'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Tale norma disciplina le modalità d'intervento su immobili
riconosciuti di valore storico-documentario, esterni alla Zona
Urbana Centrale Storica, consentendo di realizzare interventi
edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento
contenuta nell'art. 26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A., limitatamente
agli edifici "di particolare interesse storico" dei
gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto
storico", a condizione che il progetto sia approvato dal
Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere
della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del
Piemonte.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni
d'intervento fissate dal piano orientate alla conservazione delle
preesistenze; nel caso specifico le norme consentirebbero infatti
come intervento massimo la ristrutturazione edilizia.
Il fabbricato, già ad uso casello ferroviario, è
fuori servizio dal 1990 ed in stato di totale abbandono, ridotto
in condizioni di estremo degrado che ne renderebbero problematico
un eventuale recupero, e soprattutto è stato oggetto nel
tempo di ripetute occupazioni abusive che hanno costituito motivo
di forte preoccupazione sul piano della tutela dell'ordine pubblico.
Si rende pertanto necessaria la sua demolizione definitiva che
può essere ammessa, dato atto del parere favorevole della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del
Piemonte del 3 agosto 2005 prot. n. DB/13067, ai sensi e con le
procedure di cui all'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G.,
in aggiunta agli interventi indicati nella "Tabella dei tipi
di intervento" di cui all'art. 26 e Allegato A.
L'istanza è corredata altresì dai pareri favorevoli
del Consiglio della Circoscrizione VII della Città di Torino
del 23 marzo 2005, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
U.S.T.I.F. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 2 maggio
2005 prot. n. 5245/26/2005, del Settore Viabilità ed Impianti
Fissi della Regione Piemonte del 9 maggio 2005 prot. n. 5489/26.02
e del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte del
20 giugno 2005 prot. n. 16825/10.02, del Settore Strumentazione
Urbanistica della Città di Torino del 3 novembre 2005 prot.
6680 TO6.001/00008 e infine del parere favorevole della Commissione
Edilizia in seduta il 14 dicembre 2006.
Si dà atto comunque, vista la nota della Regione Piemonte
del 13 dicembre 2007 (all. 2 - n. ), che, in alternativa
alla demolizione, risultano effettuabili interventi di recupero,
previa acquisizione dei relativi pareri.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare ai sensi dell'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A.
del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, l'intervento di demolizione totale in Torino, Corso
Emilia, di edificio ad uso casello ferroviario , come da allegato
progetto in una tavola (all. 1 - n. ) a firma Ponti
Ing. Lino.
Tale procedura consente la realizzazione dell'intervento di cui
trattasi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi
di intervento di cui all'art. 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del
P.R.G., secondo cui sarebbero ammessi interventi fino alla ristrutturazione
edilizia.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.