Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 6
2007 00832/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2008
(proposta dalla G.C. 20 febbraio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATO AD USO CASELLO FERROVIARIO IN TORINO CORSO EMILIA, IN CONCESSIONE AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

La Soc. Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con sede in Torino, corso F. Turati 19/6, in persona del Direttore della Divisione Generale Ferrovie Dott. Ing. Rodolfo Notaro, ha presentato, in qualità di soggetto legittimato, in data 6 settembre 2005 istanza prot. ed. n. 2005-1-14695 volta ad ottenere permesso per la demolizione totale in Torino, corso Emilia di fabbricato, ad uso casello ferroviario classificato "caratterizzante il tessuto storico" avvalendosi della facoltà ammessa dall'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Tale norma disciplina le modalità d'intervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario, esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, consentendo di realizzare interventi edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento contenuta nell'art. 26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A., limitatamente agli edifici "di particolare interesse storico" dei gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico", a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni d'intervento fissate dal piano orientate alla conservazione delle preesistenze; nel caso specifico le norme consentirebbero infatti come intervento massimo la ristrutturazione edilizia.
Il fabbricato, già ad uso casello ferroviario, è fuori servizio dal 1990 ed in stato di totale abbandono, ridotto in condizioni di estremo degrado che ne renderebbero problematico un eventuale recupero, e soprattutto è stato oggetto nel tempo di ripetute occupazioni abusive che hanno costituito motivo di forte preoccupazione sul piano della tutela dell'ordine pubblico.
Si rende pertanto necessaria la sua demolizione definitiva che può essere ammessa, dato atto del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte del 3 agosto 2005 prot. n. DB/13067, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., in aggiunta agli interventi indicati nella "Tabella dei tipi di intervento" di cui all'art. 26 e Allegato A.
L'istanza è corredata altresì dai pareri favorevoli del Consiglio della Circoscrizione VII della Città di Torino del 23 marzo 2005, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 2 maggio 2005 prot. n. 5245/26/2005, del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Regione Piemonte del 9 maggio 2005 prot. n. 5489/26.02 e del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte del 20 giugno 2005 prot. n. 16825/10.02, del Settore Strumentazione Urbanistica della Città di Torino del 3 novembre 2005 prot. 6680 TO6.001/00008 e infine del parere favorevole della Commissione Edilizia in seduta il 14 dicembre 2006.
Si dà atto comunque, vista la nota della Regione Piemonte del 13 dicembre 2007 (all. 2 - n. ), che, in alternativa alla demolizione, risultano effettuabili interventi di recupero, previa acquisizione dei relativi pareri.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare ai sensi dell'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l'intervento di demolizione totale in Torino, Corso Emilia, di edificio ad uso casello ferroviario , come da allegato progetto in una tavola (all. 1 - n. ) a firma Ponti Ing. Lino.
Tale procedura consente la realizzazione dell'intervento di cui trattasi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento di cui all'art. 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G., secondo cui sarebbero ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.