Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 47
2007 00799/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 5 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1, RELATIVI ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 1.5 CASCINA CITTA'" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'area oggetto del presente provvedimento è classificata
dal P.R.G. vigente come Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.),
denominata Ambito 1.5 Cascina Città, compresa tra la strada
Lanzo, strada Bramafame, la strada Aeroporto e la via Quincinetto.
Detto ambito è attualmente occupato da fabbricati
artigianali e produttivi di modesta e media entità e in
parte da edifici destinati a deposito o in stato di abbandono.
All'interno dell'Ambito 1.5 è compresa la Cascina
Città la cui scheda di P.R.G. prevede il mantenimento con
destinazione a servizio pubblico; pertanto, i Proponenti il P.E.C.
del Sub-Ambito 1 trasferiranno a titolo gratuito al Comune di
Torino parte del suddetto complesso immobiliare "Cascina
Città", per il quale sono previste opere di recupero,
secondo il progetto di massima delle opere di urbanizzazione a
scomputo.
La superficie territoriale complessiva dell'Ambito è
di mq. 40.751.
In applicazione dell'art. 7, punto B, delle N.U.E.A. di P.R.G.
"
l'attuazione degli ambiti di trasformazione, può
essere consentita anche per parti (sub-ambiti di intervento) previa
approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno Studio
Unitario d'Ambito (S.U.A.) proposto dal Comune o da privati, proprietari
di immobili inclusi negli ambiti stessi che rappresentino almeno
il 75% delle superfici catastali interessate
".
In applicazione di tale norma, le società "MIGOR
s.r.l., MERITE ditta individuale di Brussa Domenico, BIELLA LEASING
S.p.A. e SAN PAOLO LEASINT S.p.A.", proprietarie di aree
della superficie catastale di mq. 34.335 corrispondente a circa
l'84,2% dell'intero Ambito 1.5, hanno proposto lo Studio Unitario
d'Ambito di cui al presente atto; le altre proprietà comprese
nell'Ambito non hanno, al momento, manifestato interesse alla
trasformazione.
In considerazione delle situazioni proprietarie, al fine
di garantire la possibilità futura di attuare la trasformazione
anche ai non aderenti, sono stati creati 2 Sub - Ambiti:
- il Sub - Ambito 1 ha una superficie territoriale di mq.
33.039, che genera una SLP di mq. 23.127,30.
Gli edifici posti in due aree di concentrazione edificatoria,
hanno 2 tipologie organizzative diverse. La prima è una
edificazione su Strada Lanzo, in raccordo agli edifici preesistenti,
con un'estensione che penetra nello spazio pubblico sul filo della
nuova viabilità.
La seconda è la tipologia a "ville urbane", ovvero
edifici isolati pluripiano con diverso numero di piani rapportati
all'intorno ambientale.
In tale Sub-Ambito è previsto il mantenimento di parte
della Cascina Città, con destinazione a servizio pubblico,
così come previsto dalla scheda di P.R.G.;
- il Sub-Ambito 2 ha una superficie territoriale di mq. 7.712
che genera una SLP di mq. 5.398,40. L'edificazione è prevista
sulla Via Traversella a completamento dell'edificazione esistente.
Per quanto riguarda le destinazioni d'uso, considerata la
scarsa vocazione commerciale della zona, la quasi totalità
della SLP realizzabile è prevista a destinazione residenziale,
ad esclusione di una piccola parte ad ASPI localizzata sul fronte
verso Strada Lanzo.
L'attuale situazione fabbricativa del Sub-Ambito 1 presenta
condizioni tali da consentire l'avvio della trasformazione in
tempi brevi, tramite Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi dell'art.
43 L.U.R. 56/1977 e s.m.i.), mentre la realizzazione del Sub-Ambito
2 potrà avvenire qualora si verifichino le relative condizioni.
Tali condizioni, che dilazionano nel tempo la possibilità
di concreta operatività, hanno orientato la proprietà
SAN PAOLO LEASINT S.p.A. ad aderire allo Studio Unitario d'Ambito,
senza, peraltro, definire temporalmente la trasformazione del
proprio Sub-Ambito (Sub-Ambito 2), in quanto non vi sono le condizioni
per prevederne la trasformazione nell'arco temporale di validità
del P.E.C..
La rimanente parte del Sub-Ambito 2 comprende fabbricati
residenziali, produttivi e terziari con proprietà frazionate
e/o attualmente non interessate alla trasformazione.
Le aree a pubblici servizi che deriveranno dalla trasformazione
dei due sub-ambiti consentiranno la connessione tra i due poli
principali su cui graviterà la trasformazione: la Cascina
Città (che sarà recuperata per attività pubbliche)
e la preesistente Parrocchia di Sant'Antonio Abate. I due poli
sono collegati da un asse pedonale principale che lega le aree
a servizi e sul quale si innestano i percorsi pubblici pedonali
in aree cedute alla Città per servizi e assoggettate ad
uso pubblico.
I dati tecnici fondamentali di progetto, relativi al dimensionamento
dell'intervento complessivo ed articolato per sub-ambiti, sono
i seguenti:
|
Ambito 1.5 |
Sub-Ambito 1 |
Sub-Ambito 2 |
Sup. territoriale |
mq. 7.712,00 |
||
SLP edificabile max |
mq. 5.398,40 |
||
Abitanti teorici insediabili |
n. 826 |
n. 664 |
n. 162 |
Aree concentrazione edificato |
mq. 2.608,00 |
||
Aree per servizi pubblici |
mq. 4.541,51 |
||
Aree assoggettate all'uso pubblico |
- |
||
Totale Aree destinate a servizi |
mq. 4.541,51 |
||
Aree cedute per viabilità pubblica |
mq. 562,49 |
La quantità di aree cedute per la realizzazione
dei servizi pubblici nel Sub-Ambito 1 ammonta a mq. 24.461,11
mentre la quantità minima di aree a servizi previste dalla
scheda normativa di P.R.G. risulta essere pari a mq. 20.343,90.
Le maggiori aree a servizi messe a disposizione della Città
sono, pertanto, pari a mq. 4.117,21.
Le aree assoggettate all'uso pubblico nel Sub-Ambito 1 sono
pari a mq. 8.399, superiori di mq. 3.751 rispetto allo standard
dovuto di cui all'art. 21 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., per mq.
176 localizzati al piano terreno degli edifici in progetto e mq.
4.648 computati come standards urbanistici.
Il progetto relativo al P.E.C. del Sub-Ambito 1, da attuarsi
con Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 della
L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., prevede di destinare mq. 22.577,30
di SLP a residenza e mq. 550 di SLP ad ASPI, pertanto con un numero
di abitanti teorici insediabili pari a 664 unità e la formazione
di tre aree di concentrazione edificatoria come sotto specificato:
- Area 1 - Strada Lanzo
L'area di concentrazione edificatoria prevede la localizzazione
di due corpi di fabbrica: il primo in aderenza con il fabbricato
a 8 piani f.t. esistente in cortina edilizia sulla strada Lanzo,
ed il secondo costituisce estensione architettonica del primo,
a cui è collegato con terrazzi. I due corpi di fabbrica
hanno localizzazioni di ASPI al piano terra in prosecuzione delle
attività commerciali dei fronti verso la strada Lanzo;
- Area 2 - Le "Ville Urbane"
All'interno della Z.U.T. sono previsti 6 edifici pluripiani di
diverse altezze con 2 livelli arretrati, tra loro non collegati
se non per la continuità formale dell'area di concentrazione
edificatoria;
- Area 3 - Via Quincinetto
L'area di concentrazione edificatoria che connette tutte le "Ville
Urbane" si chiude con pianta a "L" a riformare
quinta edificata verso via Quincinetto. L'edificio si conclude
con l'aderenza a unità abitative preesistenti che non partecipano
alla trasformazione.
Tutte le autorimesse sono interrate e in parte sono localizzate
sotto aree assoggettate ad uso pubblico, non essendo previsti,
per le aree di concentrazione edificatoria interne alla Z.U.T.,
cortili privati.
L'intervento in progetto troverà attuazione mediante
il rilascio di tre permessi di costruire, con facoltà dei
proponenti di richiederne da uno a tre.
In base allo schema di convenzione ed alle modalità
in esso contenute, i Proponenti si impegnano, entro un anno dalla
stipula della convenzione e comunque prima del rilascio del permesso
di costruire, a cedere al Comune di Torino le aree destinate dal
presente P.E.C. a pubblici servizi e viabilità e convengono
con il Comune l'assoggettamento all'uso pubblico di aree di proprietà
privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.U.R.
n. 56/1977 e s.m.i..
Le suddette aree destinate a servizi pubblici sono oggetto
di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri
dovuti da parte dei Proponenti (D.P.R. n. 380/2001) come previste
nel Progetto di massima e nei futuri progetti preliminari ed esecutivi
delle stesse. Tali opere di urbanizzazione primaria sono strettamente
collegate all'intervento da attuarsi e consistono nella realizzazione
del verde pubblico e relative reti di fognatura ed illuminazione
pubblica, della viabilità e parcheggi e della messa in
sicurezza di preesistenze relative alla "Cascina Città".
L'importo di tali opere, individuato in base alle valutazioni
dei singoli progetti al quale è stato applicato il coefficiente
di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 2.624.298,12,
salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva
derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed
Enti competenti.
Tutte le opere di urbanizzazione inerenti le aree da cedere
gratuitamente a servizi e viabilità pubblica, le opere
destinate al recupero parziale della "Cascina Città"
e le opere da realizzare sulle aree assoggettate all'uso pubblico,
dovranno essere eseguite dai Proponenti entro 3 anni dall'approvazione
del progetto esecutivo delle stesse, comunque non oltre 4 anni
dalla stipulazione della convenzione attuativa del P.E.C. Sub-Ambito
1, mentre l'intervento edilizio privato dovrà essere completato
entro 5 anni dal rogito notarile relativo all'atto sopra citato,
corrispondente al termine di validità del Piano Esecutivo
Convenzionato.
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti da valutare al momento del rilascio dei permessi di costruire
che ammontano oggi ad Euro 2.728.526,38 di cui Euro 1.312.296,38
per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.416.230,00
per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (circa)
Euro 2.728.526,38
- costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
(circa) Euro 2.624.298,12
- differenza da versare in sede di permessi di costruire (circa)
Euro 104.228,26
I Proponenti eseguiranno, inoltre, a proprie cure e spese,
le opere di urbanizzazione necessarie sulle aree assoggettate
all'uso pubblico, consistenti nella realizzazione del verde e
relative reti di fognatura ed illuminazione e dell'area giochi
bimbi per un importo complessivo ad Euro 591.232,50, come riportato
nel Progetto di massima delle opere di urbanizzazione.
Inoltre, è prevista la realizzazione, a cura e spese
dei Proponenti, come da nota del Settore Ambiente e Territorio
- Ufficio Inquinamento Acustico (prot. n. 331 del 10 gennaio 2007),
di barriere antirumore localizzate sul lato di Strada dell'Aeroporto,
il cui costo è stimato in Euro 150.000,00 oltre IVA 20%.
E' altresì prevista la ristrutturazione di una porzione
di Cascina con risorse private aggiuntive pari ad Euro 200.000,00,
per localizzare strutture assistenziali dei servizi sociali della
Città.
Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. non è definibile in sede di convenzione in quanto
il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene
ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
ecc.) per la sua corretta definizione che è, pertanto,
differita al momento del rilascio dei permessi di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
La Commissione Edilizia ha esaminato le proposte di Studio
Unitario d'Ambito e di Piano Esecutivo Convenzionato relativo
all'attuazione del Sub-Ambito1, esprimendo parere favorevole alle
loro approvazioni.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico,
vista la classificazione acustica attribuita all'Ambito "1.5
Cascina Città" ha espresso il parere di coerenza dei
presenti S.U.A. e P.E.C. Sub-Ambito1 con il Piano di Zonizzazione
Acustica.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è
stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore
Urbanizzazioni, ottenendo parere favorevole condizionato ad alcune
prescrizioni dei Settori interessati.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino,
cui la documentazione completa dello Studio Unitario d'Ambito
unitamente al Piano Esecutivo Convenzionato per l'attuazione del
sub-ambito 1 è stata inviata in data 13 febbraio 2007 e
pubblicata per affissione per quindici giorni consecutivi (dal
15 febbraio 2007 al 1 marzo 2007 compreso), nei quindici giorni
successivi (dal 2 marzo 2007 al 16 marzo 2007 compreso) non sono
pervenute osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse.
Rilevato, altresì, che la Circoscrizione n. 5, alla
quale i medesimi progetti di S.U.A. e di P.E.C. sono stati trasmessi
con nota prot. n. 748 del 16 febbraio 2007, con deliberazione
consiliare n. 21(mecc. n. 2007 01469/088) del 31 marzo 2007 ha
espresso parere favorevole, che si allega al presente atto (all.
5 - n. ), condizionato agli approfondimenti richiesti
a seguito delle osservazioni emerse nel corso della seduta congiunta
di II e VI Commissione di Lavoro Permanente dell'8 marzo u.s.,
a cui si controdeduce come segue:
CONTRODEDUZIONE
- in merito alla necessità di reperire risorse per
il completamento delle opere di riqualificazione della "Cascina
Città", al fine di consentire di collocare i servizi
richiesti dalla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie, l'Amministrazione ha concordato con i soggetti Proponenti
l'impegno, formalizzato con nota del 17 aprile 2007 che si allega
al presente provvedimento (all. 12 - n. ), a realizzare,
con risorse private aggiuntive pari ad Euro 200.000,00, la ristrutturazione
di una porzione della Cascina al fine di localizzare le predette
strutture socio assistenziali.
Verificate, inoltre, le priorità segnalate dalla Circoscrizione
di localizzare servizi sanitari quali, ad esempio, la medicina
di gruppo e consultati i Settori dell'Amministrazione competenti,
l'intervento complessivo di recupero della Cascina Città
dovrà essere inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche;
- le istanze rappresentate dalla Circoscrizione 5 circa l'opportunità
di insediare servizi di carattere socio-sanitario vengono soddisfatte
localizzando questi ultimi nella porzione di Cascina recuperata.
Pertanto, il basso fabbricato posto a sud all'esterno della corte
della Cascina così come l'adiacente fabbricato di due piani,
non risultando coevi con la Cascina stessa, verranno entrambi
demoliti.
La demolizione dei fabbricati sopra descritti comporta, quindi,
la sostituzione dello Studio Unitario d'Ambito (allegato 1), del
Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1 (allegato 3) e del
Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione (allegato 4),
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegati 1bis, 3bis, 4bis), nonché la modifica
di alcune parti ed articoli dello Schema di Convenzione (allegato
2) e la sostituzione di tutti gli allegati al medesimo Schema
di Convenzione, allegati anch'essi al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (all. 6, 7, 8, 9, 10, 11 - nn.
);
- con riguardo alle necessità di utilizzare materiali
e tecniche attente al risparmio energetico, il Regolamento Edilizio
della Città n. 302 del 2006 ha individuato requisiti prestazionali
e correlativi incentivi economici nell'ambito della disciplina
degli oneri concessori. La materia del risparmio energetico è,
altresì, disciplinata nella deliberazione del Consiglio
Regionale n. 151 dell'11 gennaio 2007 avente ad oggetto: "D.C.R.
98 - 1247 Attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento
e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli
8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano
per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.".
In sede di rilascio dei permessi di costruire, verrà, pertanto,
verificato quanto sopra descritto;
- premesso che la scheda normativa del Piano Regolatore prevede
la realizzazione di nuova viabilità urbana, come da scheda
di P.R.G., in particolare del prolungamento di Strada Lanzo, interno
125, il progetto di massima delle opere di urbanizzazione include
già all'interno dell'Ambito passaggi pedonali rialzati
finalizzati a moderare la velocità, che potranno essere
incrementati in sede di progettazione preliminare ed esecutiva.
Con riguardo alla viabilità esterna all'Ambito, si demanda
alla Divisione competente la valutazione in ordine alla richiesta
di consentire attraversamenti pedonali in sicurezza, per consentire
la moderazione della velocità;
- in merito all'inquinamento acustico causato dal traffico
veicolare, è prevista la realizzazione, a cura e spese
dei Proponenti, come da nota del Settore Ambiente e Territorio
- Ufficio Inquinamento Acustico (Prot. n. 331 del 10 gennaio 2007),
di barriere antirumore localizzate sul lato di Strada dell'Aeroporto,
il cui costo è stimato in Euro 150.000,00 oltre IVA 20%;
- in risposta alle esigenze di coinvolgimento rappresentate
dalla Circoscrizione 5, si conferma la disponibilità dell'Amministrazione
ad interloquire con la stessa nelle fasi di approfondimento progettuale;
- si accoglie la richiesta della Circoscrizione 5 relativa
agli oneri per la gestione e manutenzione delle aree private assoggettate
all'uso pubblico, che sono attualmente a totale carico dei Proponenti:
i suddetti obblighi (oneri gestionali e manutentivi delle aree
assoggettate all'uso pubblico) verranno, pertanto, trasferiti
agli acquirenti delle unità abitative realizzate, con l'espresso
riferimento nei rogiti notarili di acquisto nonché nei
Regolamenti di Condominio, secondo quanto disciplinato dall'articolo
7 dello Schema di Convenzione;
- nella fase progettuale esecutiva dei nuovi edifici previsti
su strada Lanzo, verranno apportati tutti gli accorgimenti tecnici
ed architettonici utili a risolvere i dislivelli di solai tra
gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione;
- per quanto concerne, infine, la sistemazione della ripa
su strada dell'Aeroporto, la richiesta di rilocalizzazione delle
attività impattanti, l'utilizzo delle aree site in Basse
di Stura oggetto di opere di bonifica nonché la riorganizzazione
del trasporto pubblico locale, non trattandosi di tematiche strettamente
afferenti al presente Piano Esecutivo Convenzionato, verranno
investiti i competenti Settori dell'Amministrazione che provvederanno
a valutare quanto rappresentato dalla Circoscrizione.
Considerata la non attualità a breve e medio termine
del Sub-Ambito 2, i proponenti del Sub-Ambito 1 accettano di assumersi
l'obbligazione complessiva, per l'intero Ambito di P.R.G. "1.5
Cascina Città", di reperimento della quota di edilizia
convenzionata che, ai sensi dell'art. 7 comma 16 delle N.U.E.A.
di P.R.G., come modificato dalla Variante 37 al P.R.G., risulta
essere pari a complessivi mq. 2.453 di SLP.
La suddetta superficie di alloggi sarà da cedere o
locare alla Città alle condizioni indicate negli articoli
della Convenzione attuativa del P.E.C. Sub-Ambito 1.
Infine, in osservanza dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i., si prende atto che, in relazione ai presenti
Studio Unitario d'Ambito e Piano Esecutivo Convenzionato relativo
all'attuazione del Sub-Ambito 1, non ricorrono le condizioni di
definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche,
formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R.
n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di
costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere di conformità al Piano di zonizzazione
acustica;
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia sul
progetto di P.E.C.;
Visto il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi
sul progetto delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri
dovuti;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare lo Studio Unitario d'Ambito (ai sensi dell'art.
7 lettera B delle N.U.E.A. di P.R.G.) e il Piano Esecutivo Convenzionato
Sub-Ambito 1 (ai sensi dell'art. 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.)
relativi alla zona urbana di trasformazione del P.R.G. denominata
"Ambito 1.5 Cascina Città", che si compone dei
seguenti allegati:
- Studio Unitario d'Ambito
(all. 1 bis - n. );
- Schema di Convenzione - Titolo I Convenzione Programma
(all. 2 - n. );
- Schema di Convenzione - Titolo II Convenzione P.E.C.
Sub-Ambito 1 (allegato 2);
- Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1
(all. 3 bis - n. );
- Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione
(all. 4 bis - n. );
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico dello Schema di
Convenzione (allegato 2), che si compone del Titolo I "Convenzione
Programma" e del Titolo II Convenzione P.E.C. Sub-Ambito
1, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato
dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria
con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella
stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per
i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino
e:
- MIGOR s.r.l., Torino, Via Assarotti 10 - C.F. 07983240016,
nella persona del Legale Rappresentante Franco Giuseppe;
- MERITE Ditta Individuale di Brussa Domenico, Cellarengo
(AT), Via Isolabella n. 11- C.F. BRSDNC53S03L219X;
- BIELLA LEASING S.p.A., Biella, Via Montegrappa n. 18 - C.F.
00528570021, nella persona del Legale Rappresentante De Lachenal
Alberto;
- SAN PAOLO LEASINT S.p.A., Milano, Corso di Porta Nuova 1
- C.F 04248580153, nella persona del Procuratore Speciale Fusani
Giuseppe;
con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante
del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati
e Suolo Pubblico;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a
seguito dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle
opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa
all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente,
nel progetto di massima ad Euro 2.624.298,12 per le opere di urbanizzazione
da realizzare a scomputo degli oneri dovuti. La restante entrata
derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dei Proponenti
verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale
nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che, in relazione ai presenti Studio Unitario
d'Ambito e Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1, non ricorrono
le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili
agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione
di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia
di inizio attività;
6) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 2 - Schema di convenzione:
Pagina 10, sesonda riga, al termine del punto e), dopo le parole
"
quantità di SLP.", inserire il seguente
testo:
" f) impegno da parte dei Proponenti alla realizzazione,
a proprie cure e spese, di barriere antirumore previste sul lato
di strada dell'Aeroporto;
g) impegno da parte dei Proponenti, con risorse private aggiuntive,
alla ristrutturazione di una porzione della Cascina per localizzare
strutture assistenziali dei servizi sociali della Città.".
Pagina 12, Articolo 4 Preliminare di cessione delle aree per
servizi al Comune di Torino, il testo:
"Sulle particelle
(Allegato n. 3)." è
sostituito dal seguente:
"Sulle particelle 17a, 17b, 424b sono localizzati parte dei
fabbricati della Cascina Città che saranno ceduti alla
Città nello stato di fatto, contestualmente alla cessione
delle aree per servizi di cui sopra. Tali fabbricati sono individuati
al NCEU al foglio 1057 particella n. 17 sub. 21 e nelle planimetrie
catastali che si allegano al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (Allegati n. 3a - 3b)."
Pagina 13, Articolo 4 Preliminare di cessione delle aree per servizi al Comune di Torino, quarta riga, dopo le parole " in cessione alla Città" inserire il seguente testo: "e di bonifica delle aree".
Pagina 13, Articolo 5 Preliminare di cessione delle Aree destinate a Viabilità Pubblica, quinto capoverso "A garanzia ", seconda riga, dopo le parole " in cessione alla Città" inserire il seguente testo: "e di bonifica delle aree".
Pagina 13, il testo dell'Articolo 6 Obbligo di demolizione
dei fabbricati è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 6
Obbligo di demolizione dei fabbricati
A seguito delle indagini per la verifica della qualità
ambientale, così come risulta dalle analisi geologiche
effettuate dai Proponenti nonché dalla comunicazione del
Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico
del 10 gennaio 2007, le aree per servizi sono state suddivise
in 5 siti denominati A - B - C - D - E (Allegato n. 5).
Sui siti A - D - E, comprensivi delle aree destinate a viabilità
pubblica, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, i Proponenti
si impegnano, a proprie cure e spese, ad effettuare le demolizioni
dei fabbricati e manufatti esistenti nonché le bonifiche
di cui all'articolo 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., entro un anno
dalla stipula del presente atto.
Poiché i siti B e C richiedono, invece, procedure di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale più lunghe
rispetto ai predetti termini fissati agli articoli 4 e 5, i Proponenti
si impegnano a garantire le relative bonifiche e demolizioni entro
due anni dalla stipula del presente atto, fatte salve le eventuali
diverse valutazioni degli organi ed enti competenti (ASL, ARPA,
Provincia, ecc.) e, comunque nei termini concordati con il Settore
Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico della Città
di Torino.
I suddetti impegni relativi alle bonifiche dei siti B e C e le
demolizioni da effettuare su tutti i siti, verranno garantiti
con apposite garanzie fideiussorie, da presentare al momento della
stipula della presente Convenzione, come specificato nei successivi
paragrafi.
L'inadempimento dei suddetti obblighi (bonifica e demolizione
fabbricati) o i tardivi adempimenti verranno sanzionati con una
penale pari al 30% dei relativi costi di bonifica e di demolizione
dei fabbricati, come risultanti dai computi metrici estimativi
delle perizie giurate redatte, a cure e spese dei Proponenti,
da professionisti iscritti al competente ordine professionale.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi
di cui sopra (bonifica e demolizione fabbricati) e dell'eventuale
pagamento dell'annessa penale, i Proponenti rilasceranno, al momento
della stipula della presente Convenzione, polizze fideiussorie
bancarie o assicurative a favore del Comune di importo pari ai
costi di bonifica e di demolizione, aumentati del 30% a copertura
anche della suddetta penale.
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari istituti bancari
o assicurativi, devono essere accettate dal Comune, sia per quanto
attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità delle
polizze medesime. Le fideiussioni devono contenere la espressa
condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione
a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre
alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta,
incluse quelle indicate dall'articolo 1945 Codice Civile, con
esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione
di cui all'articolo 1944 Codice Civile.".
Pagina 15, al termine dell'Articolo 7 Aree da assoggettare
ad uso pubblico, dopo le parole "a sanzionare l'inadempienza.",
inserire il seguente testo:
"Quanto sopra premesso, gli oneri per la gestione e manutenzione
delle aree private assoggettate all'uso pubblico sono attualmente
a totale carico dei Proponenti: i suddetti obblighi (oneri gestionali
e manutentivi delle aree assoggettate all'uso pubblico) verranno,
pertanto, trasferiti agli acquirenti delle unità abitative
realizzate, con l'espresso riferimento nei rogiti notarili di
acquisto nonché nei Regolamenti di Condominio, secondo
quanto disciplinato dal presente articolo.".
Pagina 16, Articolo 10 Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione
dell'intervento, il terzo capoverso: "Il rilascio dei certificati
N.U.E.A. di P.R.G.." è sostituito dal seguente
testo:
"Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità
è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle
opere di urbanizzazione e al soddisfacimento degli obblighi convenzionali
di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 relativi alla quota
di SLP da destinare ad edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo
7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G., nonché alla realizzazione,
a cura e spese dei Proponenti, di barriere antirumore previste
verso strada dell'Aeroporto e alla ristrutturazione parziale della
Cascina per insediare strutture assistenziali, garantite dalla
presentazione di apposite polizze fideiussorie da prestare al
momento della stipulazione della presente Convenzione, citate
al successivo articolo 16.".
Pagina 17, Articolo 11 Opere di urbanizzazione eseguite in
parte a scomputo degli oneri ed in parte a cura e spese dei Proponenti,
al termine del sesto capoverso, dopo le parole "
realizzazione
area gioco bimbi." inserire il seguente testo:
"Inoltre, è prevista la realizzazione, a cura e spese
dei Proponenti, come da nota del Settore Ambiente e Territorio
- Ufficio Inquinamento Acustico (Prot. n. 331 del 10 gennaio 2007),
di barriere antirumore localizzate sul lato di strada dell'Aeroporto,
il cui costo è stimato in Euro 150.000,00 oltre IVA 20%.
E' altresì prevista la ristrutturazione di una porzione
della Cascina con risorse private aggiuntive pari ad Euro 200.000,00,
per localizzare strutture assistenziali dei servizi sociali della
Città.".
Pagina 20, Articolo 12 Direzione Lavori e Collaudo delle opere
di urbanizzazione - Abitabilità/Agibilità, l'ultimo
capoverso "Il rilascio
N.U.E.A. di P.R.G.." è
sostituito dal seguente testo:
"Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità
è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle
opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento degli obblighi convenzionali
di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 relativi alla quota
di SLP da destinare ad edilizia convenzionata ai sensi dell'art.
7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G., nonché alla realizzazione,
a cura e spese dei Proponenti, di barriere antirumore previste
verso strada dell'Aeroporto e alla ristrutturazione parziale della
Cascina per insediare strutture assistenziali, garantite dalla
presentazione di apposite polizze fideiussorie da prestare al
momento della stipulazione della presente Convenzione, citate
al successivo articolo 16.".
Pagina 21, il testo dell'Articolo 16 Garanzie finanziarie è
sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 16
Garanzie finanziarie
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, i Proponenti, per se stessi,
loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilasceranno
a favore del Comune le seguenti polizze fideiussorie assicurative
o bancarie a scalare:
al momento della stipulazione della presente Convenzione:
a) a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo
di demolizione dei fabbricati localizzati sulle aree da cedere
alla Città e di bonifica delle aree per servizi e viabilità
pubblica, e del pagamento dell'annessa penale, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione;
b) a garanzia dell'effettiva realizzazione, a cura e spese
dei Proponenti, delle barriere antirumore previste sul lato di
strada dell'Aeroporto e del pagamento dell'annessa penale pari
al 30% del costo stesso;
c) a garanzia dell'effettiva ristrutturazione, con risorse
private aggiuntive dei Proponenti, di parte della Cascina, per
l'insediamento di strutture assistenziali dei servizi sociali
della Città, e del pagamento dell'annessa penale pari al
30% del costo stesso;
al momento del ritiro del o dei Permessi di Costruire:
d) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, di cui
agli articoli 11, 12 e 13 della presente Convenzione;
e) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione,
di cui all'articolo 14 della presente Convenzione;
f) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione
eccedenti l'importo delle opere da realizzare a scomputo.
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi
o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982
n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per
quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità
delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere
l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare
l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà
di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista
e/o valuta, incluse quelle indicate all'articolo 1945 Codice Civile,
con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione
di cui all'articolo 1944 Codice Civile e s.m.i.
Le fideiussioni di cui al punto a) saranno svincolate successivamente
alla verifica da parte della Città della regolarità
delle demolizioni e delle bonifiche.
Le fideiussioni di cui ai punti b) - c) - d), fino alla corrispondenza
dell'80%, verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi
stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati
dal Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante
20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo favorevole
delle singole opere.
Le fideiussioni di cui ai punti e) - f) verranno proporzionalmente
ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.".
Gli allegati citati nell'articolo 23 dello Schema di Convenzione (allegati 1, 2, 3, 3b, 4) sono sostituiti con i nuovi elaborati presentati (allegati 6, 7, 8, 9, 10, 11).