Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 38
2007 00553/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA SCIALOJA N. 8 BIS/A. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIORDANA LOMBARDI.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 14 luglio 1998 (mecc. 9805753/10), esecutiva
dal 3 agosto 1998, il Consiglio Comunale assegnava al Circolo
Ricreativo Giordana Lombardi, ora Associazione Sportiva Dilettantistica
Giordana Lombardi, per la durata di anni sei, la gestione dell'impianto
sportivo di proprietà comunale, sito in Torino - Via Scialoja
n. 8 bis/A, per complessivi mq. 1.615, con sovrastante fabbricato
di mq. 122 circa ad uso sede sociale (n. ord. 163 - pratica patrim.
340).
La convenzione, scaduta il 13 ottobre 2004 prevedeva un canone
annuo di Lire 700.000 (pari ad Euro 361,52 IVA inclusa) e poneva
le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così
come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 4639 del 14
ottobre 1998).
Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la
gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha presentato
istanza di rinnovo. In data 20 dicembre 2006, perveniva da parte
della Circoscrizione 5, con deliberazione del 17 ottobre 2006
(mecc. 2006 07274/088), il rinnovo della concessione dell'impianto
sito in via Scialoja n. 8 bis/A all'Associazione Sportiva Dilettantistica
Giordana Lombardi, per la durata di anni 5 e ad un canone di Euro
1.235,00 secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato
alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 1.615 e comprende un fabbricato della superficie di circa
295 mq. (la struttura iniziale di mq. 192 è stata ampliata
con la realizzazione di un ufficio, un magazzino ed uno spogliatoio,
servizi e salone ad uso ricreativo) e n. 6 campi bocce scoperti
ed illuminati. E' prevista prossimamente la realizzazione da parte
della Città di Torino, accanto al fabbricato esistente,
di un fabbricato a gazebo chiuso di mq. 80, destinato a varie
attività (ginnastica, yoga, ballo ecc.).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 5, al fine di garantire
la continuità dell'attività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini
in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario
ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente
convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale
in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.,
pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto
sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 1.235,00
I.V.A. compresa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana
Lombardi, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare
(all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi del succitato Regolamento, si propone di suddividere
le utenze come segue:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi
idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente
adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali
il concessionario dovrà installare contatori separati entro
un mese dalla nuova destinazione dei locali;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14
e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale sito in Via Scialoja n. 8 bis/A - all'Associazione Sportiva
Dilettantistica Giordana Lombardi C.F. 07074780011, con sede legale
in via Scialoja n. 8 bis/A, per un periodo di anni 5 a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione
che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa
mq. 1.615 e comprende un fabbricato della superficie di circa
295 mq. (la struttura iniziale di mq. 192 è stata ampliata
con la realizzazione di un ufficio, un magazzino, uno spogliatoio,
servizi e salone uso ricreativo) e n. 6 campi bocce scoperti ed
illuminati. E' prevista prossimamente la realizzazione da parte
della Città di Torino, accanto al fabbricato esistente,
di un fabbricato a gazebo chiuso di mq. 80, destinato a varie
attività (ginnastica, yoga, ballo ecc.);
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
), con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi
alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.235,00 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
5 in un'unica rata anticipata.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto
che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto
in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di
almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone
senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.