Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 38
2007 00553/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 APRILE 2007

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2007)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA SCIALOJA N. 8 BIS/A. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIORDANA LOMBARDI.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 14 luglio 1998 (mecc. 9805753/10), esecutiva dal 3 agosto 1998, il Consiglio Comunale assegnava al Circolo Ricreativo Giordana Lombardi, ora Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi, per la durata di anni sei, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Torino - Via Scialoja n. 8 bis/A, per complessivi mq. 1.615, con sovrastante fabbricato di mq. 122 circa ad uso sede sociale (n. ord. 163 - pratica patrim. 340).
La convenzione, scaduta il 13 ottobre 2004 prevedeva un canone annuo di Lire 700.000 (pari ad Euro 361,52 IVA inclusa) e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 4639 del 14 ottobre 1998).
Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha presentato istanza di rinnovo. In data 20 dicembre 2006, perveniva da parte della Circoscrizione 5, con deliberazione del 17 ottobre 2006 (mecc. 2006 07274/088), il rinnovo della concessione dell'impianto sito in via Scialoja n. 8 bis/A all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi, per la durata di anni 5 e ad un canone di Euro 1.235,00 secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 1.615 e comprende un fabbricato della superficie di circa 295 mq. (la struttura iniziale di mq. 192 è stata ampliata con la realizzazione di un ufficio, un magazzino ed uno spogliatoio, servizi e salone ad uso ricreativo) e n. 6 campi bocce scoperti ed illuminati. E' prevista prossimamente la realizzazione da parte della Città di Torino, accanto al fabbricato esistente, di un fabbricato a gazebo chiuso di mq. 80, destinato a varie attività (ginnastica, yoga, ballo ecc.).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 5, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 1.235,00 I.V.A. compresa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi del succitato Regolamento, si propone di suddividere le utenze come segue:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro un mese dalla nuova destinazione dei locali;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Scialoja n. 8 bis/A - all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi C.F. 07074780011, con sede legale in via Scialoja n. 8 bis/A, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 1.615 e comprende un fabbricato della superficie di circa 295 mq. (la struttura iniziale di mq. 192 è stata ampliata con la realizzazione di un ufficio, un magazzino, uno spogliatoio, servizi e salone uso ricreativo) e n. 6 campi bocce scoperti ed illuminati. E' prevista prossimamente la realizzazione da parte della Città di Torino, accanto al fabbricato esistente, di un fabbricato a gazebo chiuso di mq. 80, destinato a varie attività (ginnastica, yoga, ballo ecc.);
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ), con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordana Lombardi alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.235,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione 5 in un'unica rata anticipata.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.