Consiglio Comunale

2007 00431/002

CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale in data 5 febbraio 2007

OGGETTO: RISARCIMENTO DELLE VITTIME DI REATI.

"Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che non sempre le vittime di reati, anche quando gravi, riescono a conseguire il risarcimento dei danni subiti, o perché il reo rimane sconosciuto oppure non è economicamente in grado di riparare i pregiudizi arrecati o, ancora, risiede all'estero o viene rimpatriato in quanto illegale (si pensi, ad esempio, alle violenze sessuali commesse da soggetti che rimangono ignoti o che non saranno mai in grado di risarcire i danni subiti dalle vittime; si faccia mente locale alle aggressioni, con esiti invalidanti per le vittime, poste in essere, anche nella nostra città, da individui sbandati o da soggetti che fanno uso costante di stupefacenti, o da bande minorili o da persone che non risultano in alcun modo rintracciabili; si menziona altresì qui un caso verificatosi a Torino alcuni anni or sono: una giovane ragazza, rincasando, fu colpita alla schiena da un proiettile esploso durante una rissa che era in corso tra alcune persone nella piazza antistante la sua abitazione; le lesioni fisiche subite dalla giovane furono gravissime, ma nessuno intervenne a risarcirla);

TENUTO CONTO

che in base alla Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983), lo Stato italiano dovrebbe farsi carico di casi di questo tipo, provvedendo dunque a risarcire direttamente, almeno in parte, la vittima. La Convenzione in questione, infatti, prevede che, se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato debba contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale e sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto;

RILEVATO CHE

- tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno da tempo provveduto a ratificare questa Convenzione, peraltro istituendo schemi di risarcimento di maggiore portata rispetto alla Convenzione quanto al livello di tutela risarcitoria garantita alle vittime. Attualmente unica non firmataria risulta l'Italia (se la Convenzione fosse stata ratificata, la ragazza sopra menzionata sarebbe stata tutelata adeguatamente);
- l'Italia, sempre su questo versante, è pure inadempiente rispetto alla disciplina comunitaria;
- l'Unione Europea, con la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, ha previsto infatti, analogamente a quanto statuito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, il seguente obbligo: "Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime";
- il legislatore italiano avrebbe dovuto assolvere a tale obbligo entro il 1° luglio 2005, ma non ha ancora provveduto a questa importantissima incombenza così come ad altre rilevanti statuizioni contenute nella Direttiva 2004/80/CE. La Legge comunitaria 2005 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006), senza fornire alcuna specifica indicazione, si è limitata esclusivamente a delegare al Governo la predisposizione dello schema di decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva in questione, assegnando il termine di diciotto mesi, la cui scadenza ormai si sta avvicinando;

INVITA

Il Governo ad attivarsi in tal senso, accelerando i tempi di attuazione della Direttiva Europea attraverso la sollecita predisposizione dello schema di decreto legislativo, dal momento che il termine assegnato sta approssimandosi alla scadenza."