Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 12
2007 00367/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 FEBBRAIO 2007
(proposta dalla G.C. 23 gennaio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE FINALIZZATO ALLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA VIGENTE RELATIVO AL "PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO" ADOTTATO CON D.P.G.R. N. 72 DEL 6 AGOSTO 2002 - RATIFICA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda gli immobili che ospitano il Presidio Sanitario "San Camillo", sito in strada Santa Margherita 136 i quali, nel 2001, erano stati oggetto di un precedente Accordo di Programma, adottato con D.P.G.R. n. 72 in data 6 agosto 2002, volto a consentire interventi di ampliamento e modifiche interne finalizzati all'adeguamento funzionale della struttura.
A seguito della revisione generale nella sistemazione dei locali del Presidio Sanitario, l'Ospedale San Camillo ha richiesto la modifica del predetto Accordo di Programma.
Le modifiche proposte riguardano aggiornamenti nella distribuzione e nel dimensionamento di alcuni locali e ampliamenti di limitata entità per parti esterne al fabbricato rimanendo, comunque, invariata la consistenza del progetto originario e la destinazione d'uso urbanistica del complesso stesso. Nello specifico, si prevedono:
- al secondo piano interrato, un nuovo piano di autorimessa e due nuove scale di accesso, la modifica delle sale visita, un ampliamento verso il cortile interno e l'inserimento di un nuovo ascensore, la costruzione di due nuove vasche per la refrigerazione ed il trattamento dell'aria ed impianti;
- al primo piano interrato, l'ampliamento della palestra e la modifica della distribuzione interna di alcuni locali;
- al piano terra, nella palazzina a nord, la chiusura parziale del portico per l'ampliamento delle cucine esistenti; nel corpo principale, piccole modifiche nella distribuzione interna di alcuni locali, la costruzione di una pensilina esterna sul lato sud nell'area di arrivo delle ambulanze, l'ampliamento della palestra;
- al piano secondo, nella palazzina adibita ad uffici, piccole modifiche nella distribuzione interna di alcuni locali: in particolare, non viene più realizzata la prevista passerella di collegamento tra la palazzina ed il corpo principale, all'interno del quale si prevedono un nuovo ascensore e nuove camere verso valle;
- al piano terzo, modifiche della distribuzione interna di alcuni locali (nuovo ascensore e nuove camere verso valle);
- al piano sottotetto, modifiche nella distribuzione interna (nuovo ascensore e nuovi studi medici) con trasformazione degli alloggi dei religiosi in box per terapie fisico strumentali;
- ulteriori modifiche relativamente alle pendenze dei percorsi esterni;
- nella palazzina a nord, ove si trasferirà la dimora dei padri Camilliani, è prevista la sopraelevazione con creazione del sottotetto per gli alloggiamenti, un nuovo ascensore ed un nuovo porticato;
- nell'edificio adibito a servizi (officina), un modesto ampliamento al piano terreno per il ricovero di un nuovo gruppo elettrogeno.
Per quanto concerne l'ampliamento della palestra al piano terra, va precisato che deve ritenersi strettamente funzionale ed accessorio all'attività sanitaria e che, ove nel lungo periodo dovesse mutare la destinazione prevalente, che peraltro dovrà essere preventivamente assentita dall'Amministrazione comunale, il suddetto ampliamento non potrà considerarsi elemento consolidato all'interno del fabbricato.
L'area oggetto dell'Accordo è classificata dal P.R.G. vigente in parte ad area per servizi pubblici S, lettera "h", aree per le attrezzature sociali, sanitarie ospedaliere (articolo 8, comma 63, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A) ed in parte a "verde privato con preesistenze edilizie", disciplinate dall'art. 17 delle N.U.E.A..
Gli interventi sopra descritti non risultano in contrasto con le destinazioni d'uso né con i parametri urbanistici ed edilizi.
La modifica del citato Accordo di Programma si rende necessaria in quanto gli interventi contengono opere aggiuntive, quali il nuovo piano a parcheggio interrato, i locali tecnici e la sopraelevazione dell'edificio, che necessitano di una revisione della specifica relazione geologica ed il conseguente adeguamento del quadro normativo urbanistico vigente sull'area.
Nell'aprile 2006 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.", attualmente in regime di salvaguardia.
Sulla base di tale variante, l'area del Presidio sanitario è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità condizionata: infatti la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce l'area rispettivamente nelle sottoclassi II2 (C); IIIa (C); IIIb3 (C) le cui prescrizioni sono contenute nell'allegato B, al punto 3.1.2 "Disposizioni specifiche" delle N.U.E.A.. Inoltre, l'area è parzialmente compresa in un perimetro di frana stabilizzata.
Al fine di verificare la compatibilità tra la situazione geologica delineata dal P.R.G. vigente e dalla Variante n. 100 e gli interventi previsti, è stata predisposta una specifica relazione geologica, allegata al presente provvedimento, nella quale "Si conferma quindi che le classi della Variante n. 100 ben si adattano alle opere in variante dell'Accordo di Programma e pertanto possono essere utilizzate integralmente sia come tipologia di classificazione, sia come distribuzione planimetrica, sia ancora come normativa, per il citato tassello di variante urbanistica, ovviamente limitatamente alle sole opere di variante dell'Accordo di Programma e non alle aree circostanti che saranno invece oggetto della variante urbanistica in itinere". Inoltre, la stessa relazione conclude che essa "… può costituire il supporto per la modifica dell'Accordo di Programma denominato "Presidio San Camillo" limitatamente alle opere in variante, nonché l'anticipazione del previsto tassello della Variante n. 100 al P.R.G. vigente", affermando, pertanto, la compatibilità degli interventi stessi a condizione che siano rispettate le conclusioni della suddetta relazione geologica.
Per poter permettere la realizzazione degli interventi di modifica sopra citati, risulta quindi necessario avviare la procedura di variante al P.R.G., modificando le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione in sede di Accordo di programma, ai sensi ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
La suddetta variante prevede la modifica dell'Allegato B alle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e il seguente aggiornamento dell'articolo 17:
- all'articolo 17, sostituire la frase "Sono fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma ai sensi della Legge 142/1990 e s.m.i.", con la frase "Sono fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 72 del 6 agosto 2002 e sue successive modifiche.";
- nell'Allegato B - Norme geologiche, sostituire la frase "Sono fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma ai sensi della Legge 142/1990 e s.m.i.", con la frase "Sono fatti salvi i disposti riguardanti gli immobili ubicati in strada S. Margherita 136 - Presidio sanitario San Camillo - oggetto di Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 72 del 6 agosto 2002 e sue successive modifiche.".
Successivamente all'approvazione della modifica dell'Accordo di Programma, sarà redatto un testo normativo coordinato nel quale verrà modificata l'attuale nota a piè di pagina, con i riferimenti aggiornati degli estremi di approvazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 18900 del 15 novembre 2006, che si allega.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante urbanistica al P.R.G. vigente in Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000; non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici e si specifica che, per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
L'ultima seduta della Conferenza di Servizi si è tenuta in data 21 dicembre 2006 ed ha approvato le modifiche all'Accordo di Programma vigente e la relativa proposta di variante al P.R.G..
In data 18 gennaio 2007 la Regione Piemonte, la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Ente Morale proprietario dell'immobile, e la Città di Torino hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'Accordo di Programma in Variante al vigente P.R.G., finalizzato alla modifica dell'Accordo di Programma relativo al "Presidio Sanitario San Camillo" adottato con D.P.G.R. n. 72 in data 6 agosto 2002.
Viene dato atto che la comunicazione relativa all'avvio della procedura di adozione dell'Accordo di Programma, contenente la Variante urbanistica e i relativi elaborati tecnici, è stata depositata in visione presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 24 novembre al 23 dicembre 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Poiché il suddetto Accordo di Programma prevede la modifica del P.R.G. vigente, lo stesso deve essere ratificato dalla Città entro i successivi trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.
Trattandosi di Accordo di Programma in variante al P.R.G. non comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 31 gennaio 2007 (all. 98 - n. ), ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma in variante al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, siglato dalla Regione Piemonte, la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Ente Morale proprietario dell'immobile, e la Città di Torino, in data 18 gennaio 2007, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante (all. da 1 a 97 - nn. ) finalizzato alla modifica del precedente Accordo di Programma relativo al "Presidio Sanitario San Camillo";
2) di prendere atto che l'Accordo di cui al punto 1), adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le variazioni urbanistiche al P.R.G. vigente, come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.