Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 2
2006 09606/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 GENNAIO 2007

(proposta dalla G.C. 5 dicembre 2006)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA S.I.T.O. S.P.A. ED I COMUNI DI RIVALTA DI TORINO - GRUGLIASCO - ORBASSANO - RIVOLI E TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI USUFRUIBILI DAGLI UTENTI INSEDIATI NELL'INTERPORTO DI TORINO - APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Passoni.

La società S.I.T.O. S.p.A. (Società Interporto di Torino S.p.A.) veniva costituita nel 1980 per la gestione e la realizzazione dell'interporto di Torino ricadente nei Comuni di Torino, Orbassano, Rivoli, Rivalta e Grugliasco; la compagine societaria è formata da Regione Piemonte, Socotras, Finpiemonte e FS - Cargo.
L'area interportuale, che copre una superficie di circa mq. 2.800.000 insistente sui predetti Comuni, veniva creata, quale sistema organico di servizi tra loro uniformati, per garantire agilità, comodità e redditività, secondo un moderno concetto di riequilibrio delle quote di mercato tra i vari sistemi di trasporto e di vero rispetto per l'ambiente. L'interporto di Torino viene interpretato, infatti, come risoluzione delle criticità dell'offerta trasportistica in chiave di innovazione profonda del sistema dei trasporti nello scenario europeo e mantiene una configurazione svincolata da ogni problema di impatto urbano, consentendo una riduzione dei tempi di sosta e di percorso per tutti i fruitori: infatti la rete autostradale e la fitta rete di arterie di comunicazione garantisce l'effetto moltiplicatore di attività e di interscambi, mentre il collegamento ferroviario è assicurato dal contiguo impianto di Orbassano.
La costruzione del centro avveniva in conformità al Piano Insediamenti Produttivi intercomunale approvato dalla Giunta Regionale.
L'interporto di Torino rappresenta una delle migliori location dell'Area logistica del Nord Ovest e costituisce la "porta" privilegiata delle Alpi per le merci destinate al quadrante Nord occidentale europeo. L'interporto copre una superficie totale di 3.000.000 di mq., di cui 600.000 mq. destinati ad aree verdi, 100.000 mq. destinati ad uffici, 400.000 mq. destinati ad aree attrezzate ed a servizi, 900.000 mq. dedicati a magazzini ed operatori e 150.000 mq. destinati ad aree di stoccaggio all'aperto. La fase di sviluppo prevede il completamento di ulteriori 500.000 mq. di insediamenti logistici con 80.000 mq. di nuove aree servizi.
Queste strutture sono riservate in locazione e vendita a operatori Import-Export, spedizionieri, trasportatori nazionali ed internazionali, compagnie di navigazione marittime e aeree. Molte delle strutture insistono contemporaneamente su più Comuni limitrofi.
In data 2 agosto 1996 è stata stipulata una Convenzione tra la SITO S.p.A. ed i Comuni di Rivalta ed Orbassano avente per ambito l'area a sud della tangenziale, e concernente la gestione dei servizi pubblici e la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i Comuni ed i soggetti insediati attraverso la SITO. I servizi presi in considerazione sono stati: lo spazzamento delle strade, lo smaltimento dei rifiuti, lo sgombero della neve, manutenzioni varie, la distribuzione dell'acqua potabile e l'illuminazione pubblica. Con detta Convenzione la SITO si è assunta nei confronti dei Comuni contraenti l'onere di provvedere alla gestione di tutti i servizi pubblici, riservandosi la facoltà di rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti insediati a mezzo di apposita regolamentazione. Inoltre è stato consentito dai Comuni che la SITO fosse dotata di ampia discrezionalità per la determinazione delle tariffe di uso dei servizi, a fronte degli oneri sostenuti per la gestione degli stessi, in modo da realizzare una equa ed uguale distribuzione dei costi a carico degli utenti del SITO, i cui fabbricati come detto, spesso insistono contemporaneamente sull'area ricadente in più Comuni.
Successivamente, con l'insediamento di nuove aziende nella zona a Nord della tangenziale e in vista della scadenza della Convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2002 (mecc. 2001 12070/13) si provvedeva ad approvare la Convenzione volta a disciplinare i rapporti tra tutti i Comuni interessati, tra i quali il Comune di Torino e la SITO S.p.A. avente durata dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.
La S.I.T.O. S.p.A. assumeva l'iniziativa di far disciplinare in modo organico la gestione dei servizi pubblici sul comprensorio dalla stessa costituito e ricadente su più Comuni limitrofi, anche nella considerazione che parte dei beni appartenevano al patrimonio della Regione Piemonte.
Tale proposta pareva non solo opportuna, ma anche necessaria vista la difficoltà di imporre ad ogni operatore più tariffe in base alla porzione di fabbricato ubicata su ciascun Comune, nonché l'enorme ed evidente difficoltà nascente dalla presenza di più gestori di pubblici servizi nella stessa area: si pensi solo ai diversi gestori di sgombero neve operanti contemporaneamente sull'area e ciascuno per una parte diversa.
In particolare con la Convenzione suddetta si individuavano le strutture ed i servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata.
Poiché la suddetta Convenzione è in scadenza al 31 dicembre 2006 e si ritiene opportuno e necessario continuare a disciplinare i rapporti tra la SITO e i Comuni interessati, è utile approvare una nuova Convenzione volta ad individuare le strutture ed i servizi pubblici attualmente esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO e di cui si rende necessario continuare una gestione integrata.
Per strutture insistenti si intendono: le strade, le aree verdi, gli spazi di sosta e di parcheggio, le reti di fognatura, di acquedotto, di telefonia, di distribuzione del gas, gli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale che semaforica.
I servizi pubblici usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P. sono in via esemplificativa, ma non tassativa, i seguenti:
- spazzamento delle strade e delle aree di sosta e di parcheggio aperte al pubblico;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'accezione di cui al D.Lgs. 22/1997;
- rimozione della neve dalle aree di circolazione;
- raccolta e depurazione delle acque reflue;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- fornitura energia elettrica e cambio lampade per pubblica illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sopra citate.
Sulla base della Convenzione tra i Comuni interessati, la S.I.T.O. S.p.A. si assume l'onere di provvedere in proprio o a mezzo appaltatori e/o concessionari, alla gestione di tutti i servizi pubblici predetti, riservandosi la facoltà di rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti insediati nei P.I.P. a mezzo di apposita regolamentazione, per altro già in atto, e sollevando i Comuni contraenti da ogni incombenza in materia per tutta la durata della Convenzione.
I Comuni contraenti consentono a che la S.I.T.O. S.p.A. sia dotata di ogni discrezionalità nella determinazione delle tariffe di uso dei servizi a fronte degli oneri sostenuti per la gestione degli stessi, restando totalmente svincolata dalle tariffe in uso nei singoli Comuni comparenti.
Le modalità di svolgimento dei servizi, come sopra assicurati dalla S.I.TO. S.p.A., dovranno essere sottoposte all'assenso dei singoli Comuni, che ne verificano la rispondenza alle esigenze igienico-sanitarie del territorio ed alle esigenze di efficienza e di efficacia organizzativa.
A tal fine i Comuni di Torino, Rivalta di Torino, Grugliasco, Orbassano e Rivoli riconoscerebbero alla S.I.T.O. S.p.A. la titolarità di gestione dei servizi pubblici, in quanto riferiti ad aree e ad impianti in parte appartenenti al patrimonio regionale, anche in deroga a privative esistenti. Ciò tenuto conto del titolo vantato dalla predetta società in base alla L.R. n. 8 del 18 marzo 1982 e n. 11 del 6 marzo 1980 e successive variazioni.
Gli stessi Comuni contraenti, a fronte degli oneri assunti dalla S.I.T.O. S.p.A. si impegnano a non ricomprendere l'ambito dei P.I.P. S.I.T.O., come ante delimitato, nella zona del rispettivo territorio comunale perimetrata agli effetti del servizio smaltimento rifiuti (facoltà prevista dal 2° comma dell'art 59 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) e, conseguentemente, a non applicare ai soggetti insediati nei P.I.P. la tassa smaltimento rifiuti urbani e la tariffa igiene ambientale.
In termini di servizio, la Città non ha interesse a che l'area venga ricompresa poiché la delimitazione del territorio, ai soli fini della raccolta rifiuti (e conseguente idonea collocazione di cassonetti), non è agevole in quanto avviene su una superficie complessiva estesa, promiscua ed intersecante con quella del territorio dei Comuni viciniori.
I relativi costi di raccolta e smaltimento, sostenuti dal concessionario del servizio, lieviterebbero notevolmente proprio in considerazione della difficoltà a raggiungere e servire un'area promiscua e oltre il perimetro, motivo per il quale si rende inopportuna la fissazione e determinazione di un'entrata ad hoc.
Si propone la sottoscrizione della Convenzione allegata per la durata di anni cinque a partire dal 1o gennaio 2007. Alla scadenza, le parti potranno rinegoziare l'eventuale prosecuzione del rapporto.
In conclusione, la sottoscrizione della Convenzione allegata, tra i Comuni sui quali insiste l'interporto e la S.I.T.O. S.p.A. consentirebbe, tra l'altro, una gestione più razionale dei servizi pubblici, in funzione del raggiungimento di maggiore efficienza degli stessi nell'ambito dell'interporto, nonché dell'esigenza di contenimento delle spese correnti della civica Amministrazione, spese che la stessa dovrebbe sostenere per l'attivazione di servizi in un'area fortemente autonoma e funzionale: ciò anche a vantaggio degli utenti che sarebbero soggetti a parità di trattamento e di imposizione fiscale, con evidente raggiungimento da parte della P.A. dei criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) tra la Città di Torino, i Comuni di Rivalta, Orbassano, Grugliasco e Rivoli da una parte e la società S.I.T.O. S.p.A. dall'altra, inerente l'individuazione delle strutture e dei servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata per la durata di cinque anni a partire dal 1o gennaio 2007;
2) di precisare che i servizi usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P. sono esclusivamente i seguenti:
- spazzamento delle strade e delle aree di sosta e di parcheggio aperte al pubblico;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'accezione di cui al D.Lgs. 22/1997;
- rimozione della neve dalle aree di circolazione;
- raccolta e depurazione delle acque reflue;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- fornitura energia elettrica e cambio lampade per pubblica illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sopra citate.
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere la Convenzione, apportando eventuali modificazioni non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società S.I.T.O. S.p.A.;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.