Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Direzione
n. ord. 36
2006 08969/045
OGGETTO: COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150. ADESIONE DELLA CITTA' E APPROVAZIONE STATUTO.
Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Alfieri.
Nel corso dell'ultimo decennio la Civica Amministrazione è
stata promotrice ed ha guidato un processo di profonda trasformazione
urbanistico-economica che ha ridefinito l'identità di Torino
e la sua immagine a livello nazionale e internazionale.
Le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità
d'Italia del 2011 devono quindi essere viste come una nuova occasione
per accelerare e finalizzare i processi di trasformazione in atto,
per porre nuovamente Torino all'attenzione nazionale e internazionale
per un lungo periodo di tempo e per confermare nei torinesi il
senso di appartenenza a una città capace di collocarsi
nel flusso delle reti globali e di comunicare con il mondo.
Oggi il successo delle Olimpiadi invernali ha dimostrato che Torino
è riuscita ad acquisire una nuova e più forte visibilità
nel panorama internazionale delle città, successo che può
essere rinnovato nel 2011, con l'organizzazione di una manifestazione
che inizi nel giorno in cui l'Italia compirà 150 anni,
ossia il 17 marzo, e si concluda il 31 gennaio 2012.
L'offerta consisterà in un'ampia rete di luoghi e di appuntamenti
capaci di raccontare la storia dei nostri territori nei secoli
precedenti al progetto di unificazione nazionale, durante l'epopea
risorgimentale, dopo l'unificazione fino a oggi. La rete dovrà
avere un "cuore" nel quale raccontare ciò che
è oggi l'Italia e dove rappresentare alcune tra le prospettive
future del nostro territorio, dell'intero paese e del mondo nel
suo complesso.
Per realizzare tutto questo è necessario interconnettere
realtà già esistenti con strutture nuove ma già
programmate o progettate, in modo da non dover affrontare particolari
sforzi progettuali che richiederebbero tempi troppo lunghi.
Ciò che importa è che i lavori terminino entro la
metà del 2010 in modo da rendere possibile l'utilizzo delle
nuove strutture, quantomeno per una parte, in occasione delle
celebrazioni del centocinquantenario per poi assumere la destinazione
per le quali sono state progettate.
Occorre considerare che i Giochi Olimpici si giovavano di una
tradizione consolidata e fruivano di un format prestabilito mentre
il livello che si vuole raggiungere per le manifestazioni dell'anniversario
del 2011 dipendono totalmente dalle scelte operate congiuntamente
dalle Istituzioni locali, dallo Stato e dalle forze economiche
che operano in città.
Per questo motivo l'Amministrazione ha ritenuto fondamentale assumere
il ruolo di promotore nella costituzione di un Comitato denominato
"Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell'Unità
d'Italia", in breve "Italia 150", aperto alla partecipazione
degli enti territoriali, delle forze economiche e scientifiche
cittadine e che assuma il ruolo di organizzatore delle manifestazioni
che saranno realizzate nel 2011 di cui si allega la bozza di Statuto
(allegato 2).
Scopo del Comitato - privo di fini di lucro - è quello
di ideare e programmare, secondo la volontà dei membri
fondatori, le celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità
d'Italia. Per il raggiungimento del proprio scopo il Comitato
può organizzare e promuovere iniziative, attività,
mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza,
visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere
e allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni,
rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione e compiere tutte
le attività funzionalmente connesse con la realizzazione
delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti
o costituendi (art. 3 dello Statuto).
Oltre alla Città di Torino, sono Membri Fondatori del Comitato
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Compagnia di San
Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l'Unione
Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Piemonte
- Unioncamere Piemonte, il Politecnico di Torino, l'Università
degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale
e l'Università di Scienze Gastronomiche mentre il Governo
italiano, qualora lo voglia, potrà aderirvi di diritto
(art. 4 dello Statuto).
I Membri Fondatori partecipano al Consiglio di Amministrazione
con un rappresentante tranne i tre enti territoriali che vi partecipano
con quattro membri che, nel caso della Città di Torino
sono il Sindaco pro-tempore - il quale assume la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione a rotazione con i Presidenti
di Regione e Provincia -, uno è un Assessore delegato dal
Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio Comunale, di
cui uno è espressione della minoranza consiliare; anche
il Governo, al momento dell'adesione al Comitato, sarà
rappresentato in Consiglio di Amministrazione con tre membri.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo
di ventuno ad un massimo di ventisette membri (art. 9 dello Statuto).
La Città di Torino partecipa inoltre al Comitato Esecutivo
(art. 12 dello Statuto), composto da un massimo di nove membri
già presenti nel Consiglio di Amministrazione, con un rappresentante
nominato dal Sindaco. Il Comitato verrà finanziato dai
suoi stessi membri e dalle altre contribuzioni e elargizioni che
perverranno al medesimo a qualsiasi titolo o che saranno destinate
da parte di soggetti pubblici e privati ad incremento del patrimonio
(art. 5 dello Statuto).
Con l'adesione è necessario prevedere, analogamente a quanto
fatto dagli altri fondatori, ad un conferimento iniziale al fondo
di dotazione di Euro 300.000,00 di cui Euro 15.000,00 da destinare
a fondo di dotazione indisponibile e Euro 285.000,00 da destinare
a fondo di dotazione disponibile finalizzato agli investimenti
necessari all'avvio e svolgimento delle attività istituzionali
del Comitato.
Tale spesa, contemplata dall'art. 3 comma 18 punto f) della Legge
Finanziaria n. 350 del 24 dicembre 2003, sarà finanziata
con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere a Istituto
da stabilire. L'erogazione della spesa è subordinata al
perfezionamento del finanziamento.
In applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello
Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione
dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
nonché la versione finale di tali documenti così
come approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente
trasmette ai Membri del Comitato i documenti di volta in volta
richiesti dai Consiglieri di Amministrazione da essi nominati,
relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato
(art. 18 dello Statuto).
Preso atto della significativa importanza per la Città
di Torino degli obiettivi perseguiti dal suindicato Comitato,
occorre ora provvedere agli atti necessari per la relativa costituzione
e all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, sulla base di quanto esposto in narrativa
che integralmente si richiama, la partecipazione della Città
di Torino alla costituzione del Comitato "Celebrazioni per
il Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia"
- in breve "Italia 150" assumendo così la qualifica
di Membro Fondatore;
2) di approvare lo Statuto del Comitato allegato al presente provvedimento
(all. 2 - n. ) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto
della Città di Torino è garantita la trasmissione
dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
nonché la versione finale di tali documenti così
come approvati dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì
trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di
volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura
del Comitato;
3) di partecipare, quale Membro Fondatore, al patrimonio del Comitato
con un conferimento iniziale al fondo di dotazione di Euro 300.000,00
di cui Euro 15.000,00 da destinare a fondo di dotazione indisponibile
e Euro 285.000,00 da destinare a fondo di dotazione disponibile
finalizzato agli investimenti necessari all'avvio e svolgimento
delle attività istituzionali del Comitato.
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà
ad impegnare la spesa complessiva, da destinare ai suddetti fondi.
Tale spesa, contemplata dall'art. 3 comma 18 punto f) della Legge
Finanziaria n. 350 del 24 dicembre 2003, sarà finanziata
con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere a Istituto
da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizione
di legge. La partecipazione e l'erogazione della spesa sono subordinate
al perfezionamento del finanziamento;
4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore on. Sergio Chiamparino
alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto del
Comitato e di conferirgli il potere di apportare eventuali ed
opportune modifiche non sostanziali dirette ad una migliore redazione
dell'atto o di delegare, in sua vece, un rappresentante;
5) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione
del Comitato sono a carico di quest'ultimo, richiamato ogni beneficio
di legge;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 1 - Costituzione - Denominazione
E' costituito un Comitato denominato "Celebrazioni per il
Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia"
abbreviabile "Italia 150", in appresso indicato come
il "Comitato".
Il Comitato opera nell'ambito della Regione Piemonte alla quale
richiederà il riconoscimento della personalità giuridica,
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
Art. 2 - Sede del Comitato
Il Comitato ha sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città
numero 1 e sede operativa ed amministrativa in Torino, all'indirizzo
che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione
con apposita deliberazione.
Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi
e di rappresentanza.
Art. 3 - Scopo del Comitato
Il Comitato non ha scopo di lucro.
Il Comitato ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà
dei membri fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario
dell'Unità Italia.
Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma
2) del presente articolo, può organizzare e promuovere
iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi,
itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati
alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare
e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore
di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività
funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità,
anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.
Il Comitato, su richiesta e finanziamento dei membri fondatori,
potrà svolgere altresì, utilizzando le proprie competenze,
attività di supporto, promozione e organizzazione delle
azioni e iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali
degli Enti Fondatori che si terranno nel corso del periodo di
vigenza del Comitato stesso.
Il Comitato opera avvalendosi di proprie strutture e personale
proprio o proveniente dagli Enti Fondatori o da altre pubbliche
amministrazioni; per la realizzazione di parte delle proprie attività
o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico
o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi
delle strutture degli Enti Fondatori.
Il Comitato, qualora sia emanato apposito provvedimento dello
Stato che disciplini in modo differente le modalità tecniche
e giuridiche di gestione dell'evento, dovrà, senza indugio,
assumere tutti i necessari atti di armonizzazione con le emanande
norme.
Art. 4 - Membri del Comitato
Sono Membri Fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l'atto
costitutivo o vi aderiscono entro un anno dalla costituzione,
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di
Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Torino, l'Unione Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura
del Piemonte - Unioncamere Piemonte, l'Università degli
Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università
del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche.
E' Membro Fondatore di diritto il Governo Italiano qualora ne
manifesti la volontà.
Art. 5 - Patrimonio, fondo di dotazione e proventi
Il patrimonio del Comitato è costituito dai conferimenti
in denaro, beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in
genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo
o successivamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi
genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.
Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni
ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici e
privati.
Tali risorse, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile
di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e di eventuali
ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal
donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, unitamente ai redditi
del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti
dalle diverse attività del Comitato, costituiscono il fondo
di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità
statutarie.
Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità,
oltre che con il fondo di dotazione disponibile, anche con:
- le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività
del Comitato stesso;
- i contributi in denaro e/o servizi dei Membri fondatori;
- ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto
da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma
di servizio di qualsiasi genere.
La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni,
a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.
Il Comitato, a seguito del riconoscimento della personalità
giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente
con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità
degli Amministratori.
Art. 6 - Recesso dal Comitato
I Membri del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato
dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere,
fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.
Art. 7 - Organi del Comitato
Sono organi del Comitato:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Vice Presidente Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 - Presidente
Presidente è o il Presidente Pro-tempore della Regione
Piemonte o il Presidente Pro-tempore della Provincia di Torino
o il Sindaco pro-tempore della Città di Torino nel rispetto
del seguente programma turnario:
Anno 2007: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
Anno 2008: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
Anno 2009: Il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;
Anno 2010: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
Anno 2011: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte
ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla
cessazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero
alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano
al Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di
Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in
caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà
per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente
spettano al Consigliere più anziano d'età.
Art. 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo
di ventuno a un massimo di ventisette membri così nominati:
1. per la Regione Piemonte: numero quattro membri, di cui uno
è il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte che
a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore
delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio
Regionale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
2. per la Provincia di Torino: numero quattro membri, di cui uno
è il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino che
a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore
delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio
Provinciale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
3. per la Città di Torino: numero quattro membri, di cui
uno è il Sindaco pro-tempore della Città che a rotazione
assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato
dal Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio Comunale,
di cui uno è espressione della minoranza consiliare;
4. uno dalla Compagnia di San Paolo;
5. uno dalla Fondazione CRT;
6. uno dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
di Torino;
7. uno dall'Unioncamere Piemonte;
8. uno dall'Università di Torino;
9. uno dal Politecnico di Torino;
10. uno dall'Università del Piemonte Orientale;
11. uno dall'Università di Scienze Gastronomiche;
12. tre membri in rappresentanza del Governo Italiano indicati
all'atto dell'adesione al Comitato; prima di tale adesione partecipa
alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto
il Direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività
culturali per il Piemonte.
E' altresì membro del Consiglio di Amministrazione il Vice
Presidente Esecutivo.
Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Membri
del Comitato, al momento della deliberazione di ammissione, il
Consiglio di Amministrazione decide se far designare ai singoli
nuovi Membri del Comitato un Consigliere di Amministrazione; in
ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
non può superare il numero di ventisette, incluso il Presidente.
Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo Membro del Comitato
eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti
dal presente Statuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per
tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte
degli enti proponenti; la carica non comporta retribuzioni.
Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica
per la quale è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione,
per i membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 subentra la
persona che lo ha sostituito nella carica istituzionale e per
i membri di cui agli altri punti del comma 1 l'Ente competente
designa un nuovo membro.
Sono, di diritto, Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione
il Presidente Pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente
Pro-tempore della Provincia di Torino e il Sindaco Pro-tempore
della Città di Torino che non ricoprono a quel momento
la qualifica di Presidente nel rispetto del calendario turnario
previsto per la qualifica di Presidente.
Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle seguenti
materie:
1. linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato;
2. nomina del Vice Presidente Esecutivo, che potrà essere
scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
4. delibera sull'ammissione di nuovi Membri del Comitato, sull'assegnazione
ai nuovi Membri di un Consigliere di Amministrazione e sull'apporto
economico da destinare al Comitato;
5. scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri
dei liquidatori secondo le modalità previste dall'art.
20;
6. ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
7. attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente
Esecutivo, oltre a quelli assegnati ai medesimi dal presente statuto.
Art. 11 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ricoprirà
per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario
turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente
che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza,
le attribuzioni del Presidente spettano al Consigliere più
anziano d'età.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno,
entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo
ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte
che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta
scritta da almeno sei dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di raccomandata,
telefax, telegramma o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione
o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno due giorni
mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno,
l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del
giorno.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio
di Amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi
tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario
della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo lavoro.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti e vi assiste, senza diritto
di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale
delle riunioni.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare,
se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli Enti Fondatori.
In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono
redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti
in carica.
Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad
un voto.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipino
tutti i membri ed almeno due Revisori sono valide anche in difetto
di formale convocazione.
Art.12 - Composizione del Comitato Esecutivo
Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività,
nonché tempestività nelle decisioni, il Consiglio
di Amministrazione esprime un Comitato Esecutivo composto da membri
del Consiglio d'Amministrazione così designati:
- uno dal Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
- uno dal Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;
- uno dal Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
- uno designato dalla Fondazione CRT;
- uno designato dalla Compagnia di San Paolo;
- uno designato di comune accordo dai Presidenti della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e di
Unioncamere Piemonte;
- uno designato di comune accordo dai Rettori dei quattro atenei;
- uno designato dal Governo italiano qualora aderisca al Comitato.
E' altresì membro del Comitato Esecutivo il Vice Presidente
Esecutivo; ai lavori del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore
senza diritto di voto.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato
"Italia 150" o, in caso di sua assenza od impedimento,
dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente
con modalità e procedure analoghe a quelle previste per
il Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Funzioni del Comitato Esecutivo
Al Comitato Esecutivo competono le seguenti funzioni:
1. nomina del Direttore e attribuzione dei poteri;
2. approvazione dei programmi operativi e dei budget relativi,
nonché verifica della loro attuazione;
3. gestione ed impiego del patrimonio, raccolta di fondi, monitoraggio
e controllo delle attività svolte;
4. individuazione della pianta organica del Comitato "Italia
150" e determinazione del trattamento economico.
Qualora lo ritenga, il Comitato Esecutivo potrà adottare
apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento.
Entro i cinque giorni successivi di ogni seduta del Comitato esecutivo
è redatto il verbale della seduta stessa, che sarà
sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo nella prima
sua seduta successiva; i consiglieri di amministrazione hanno
facoltà di richiedere di prendere visione del verbale e
di conoscere il materiale istruttorio e gli atti attuativi delle
deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo. La richiesta è
effettuata dal Consigliere al Vice Presidente esecutivo, il quale
vi provvede nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.
Art.14 - Vice Presidente Esecutivo
Il Vice Presidente Esecutivo è membro di diritto del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Egli esercita, sulla base degli indirizzi generali approvati dal
Consiglio di Amministrazione e dei programmi operativi e dei limiti
di spesa deliberati dal Comitato Esecutivo, le funzioni di amministrazione.
Per il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione
il cui valore risulti superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila
virgola zero zero), il Vice Presidente Esecutivo dovrà
essere preventivamente autorizzato dal Presidente.
Al Vice Presidente Esecutivo è attribuita la funzione e
la responsabilità di intrattenere i rapporti con gli Enti
Fondatori.
Art. 15 - Direttore
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo senza diritto di voto e svolge le funzioni
di Segretario;
- dirige e coordina sotto la sorveglianza del Vice Presidente
Esecutivo, l'attività operativa del Comitato;
- collabora con il Presidente ed il Vice Presidente Esecutivo
per il raggiungimento dello scopo del Comitato;
- sovrintende alla gestione del personale con tutti i conseguenti
poteri e responsabilità;
- predispone, d'intesa con il Vice Presidente Esecutivo, il progetto
di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo;
- è responsabile della regolarità amministrativa
e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Comitato;
- ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti.
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri,
designati uno di intesa tra il Sindaco pro-tempore della Città
di Torino, il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte e
il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino, la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e
l'Unioncamere Piemonte; uno designato di intesa dalla Fondazione
CRT e dalla Compagnia di San Paolo; uno designato di comune intesa
dai Rettori dell'Università degli studi di Torino, dell'Università
del Piemonte Orientale, del Politecnico di Torino, dell'Università
di Scienze Gastronomiche.
La carica di Presidente è attribuita al componente designato
dagli Enti Territoriali e Camerali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare
la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza
dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità,
avvalendosi della collaborazione del Direttore.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la
durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.
Art. 17 - Esercizio e bilancio
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre
di ciascun anno; il primo esercizio avrà inizio al momento
del riconoscimento della personalità giuridica.
Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di dicembre
dell'anno precedente, il bilancio preventivo relativo all'esercizio
successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione
dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia
conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi
realizzati.
Art. 18 - Informativa
I progetti di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo,
prima di essere approvati dal Consiglio di Amministrazione nonché
la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così
come approvata dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere
inviati a tutti i Membri del Comitato.
Il Presidente trasmette ai Membri del Comitato i documenti di
volta in volta richiesti dai Consiglieri di amministrazione da
essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura
del Comitato.
Art. 19 - Durata
Salvi i casi di estinzione di cui al seguente articolo 20, il
Comitato si scioglierà al termine degli eventi previsti
per il 2011 ed inerenti allo scopo del Comitato stesso ovvero
dell'ultima delle manifestazioni ad essi connesse, e comunque
soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le
obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento
dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del
rendiconto finale.
Art. 20 - Estinzione del Comitato
Il Comitato si estingue per:
1. il raggiungimento dello scopo.
2. il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità
dello scopo;
Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente
avvio della relativa procedura, è sancito dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza
dei tre quarti dei Membri.
L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la fase di liquidazione,
sarà distribuito tra i Membri in percentuale agli apporti
patrimoniali effettuati.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio ai principi
generali del diritto ed alle norme del Codice Civile italiano
e delle altre leggi italiane in materia.