DETERMINAZIONE: MONITORAGGIO DEL CAMPO
ELETTROMAGNETICO NELL'AREA INTERESSATA DAL NUOVO INSEDIAMENTO DEL TELEPORTO
SKYLOGIC S.P.A ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 50.000,00. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ALL'ARPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00
Il Consiglio Comunale, con
deliberazione dell’8 novembre 2004 (mecc. 200408214/009) ha approvato ai
sensi dell’art. 19, punto 5, delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, lo schema
di convenzione volto a regolare il regime giuridico del suolo, nonché le
modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la
fruibilità pubblica, relativamente all’intervento denominato
"Teleporto per le telecomunicazioni via satellite", da attuarsi nell’area
sita in via Centallo 72 da parte della Società Skylogic Italia S.p.A.. La
convenzione è stata stipulata dal Comune di Torino e dalla Società
Skylogic in data 28 gennaio 2005.
L’attuazione del progetto ha
sollevato, nel corso del 2005, una serie di manifestazioni di dissenso da parte
dei cittadini residenti, volte principalmente a esprimere apprensione per il
potenziale inquinamento elettromagnetico generato dal Teleporto. Portavoce di
tale protesta è stato in particolare il
Comitato Spontaneo di
quartiere Barca.
La Giunta Comunale con deliberazione del 28 febbraio
2006 (mecc. 2006-01448/068) ha approvato, in accordo con la Società
Skylogic una serie di azioni volte a tenere sotto controllo eventuali fenomeni
di inquinamento elettromagnetico e acustico generati dal nuovo stabilimento, tra
cui un intervento di monitoraggio del campo elettromagnetico nell’area
interessata da affidare all’ARPA.
La Società Skylogic, in data
22/11/2005 con nota prot. n.1162 (All.1) ha formalizzato tale intendimento,
mettendo a disposizione dell’Amministrazione la somma di 50.000 Euro al
fine di condurre il suddetto piano di monitoraggio, e confermando di prvvedere
alla contribuzione pattuita, a installazione completa, con lettera del 5/10/2006
n. prot.16188, a rendicontazione. L'A.R.P.A. ha presentato proposta di
convenzione con descrizione dell’attività, consistente nella
valutazione del contributo degli impianti skylogic al campo elettromagnetico
globale, previa valutazione del campo elettromagnetico preesistente. Con stima
dei tempi, 6 mesi complessivi, e costi, pari a Euro 50.000,00.
L’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) esercita
attività di controllo, supporto e di Consulenza tecnica-scientifica ed
altre attività utili alla Regione, Province e Comuni per lo svolgimento
dei compiti loro attribuiti dalla Legge nel campo della Prevenzione e Tutela
Ambientale.
L’importo è fuori dal campo di applicazione
dell’IVA ex art. 4 comma IV, D.P.R. 633/72 in quanto di competenza ARPA
inerendo fini istituzionali ex art. 2 comma 2 e art. 3 L.R. 60/95.
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto
l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate.
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