Divisione Ambiente e Verde
2006 08290/126
Settore Ambiente e Territorio


CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 811
approvata il 30 ottobre 2006

DETERMINAZIONE: MONITORAGGIO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO NELL'AREA INTERESSATA DAL NUOVO INSEDIAMENTO DEL TELEPORTO SKYLOGIC S.P.A ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 50.000,00. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ARPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00

Il Consiglio Comunale, con deliberazione dell’8 novembre 2004 (mecc. 200408214/009) ha approvato ai sensi dell’art. 19, punto 5, delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, lo schema di convenzione volto a regolare il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica, relativamente all’intervento denominato "Teleporto per le telecomunicazioni via satellite", da attuarsi nell’area sita in via Centallo 72 da parte della Società Skylogic Italia S.p.A.. La convenzione è stata stipulata dal Comune di Torino e dalla Società Skylogic in data 28 gennaio 2005.
L’attuazione del progetto ha sollevato, nel corso del 2005, una serie di manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini residenti, volte principalmente a esprimere apprensione per il potenziale inquinamento elettromagnetico generato dal Teleporto. Portavoce di tale protesta è stato in particolare il Comitato Spontaneo di quartiere Barca.
La Giunta Comunale con deliberazione del 28 febbraio 2006 (mecc. 2006-01448/068) ha approvato, in accordo con la Società Skylogic una serie di azioni volte a tenere sotto controllo eventuali fenomeni di inquinamento elettromagnetico e acustico generati dal nuovo stabilimento, tra cui un intervento di monitoraggio del campo elettromagnetico nell’area interessata da affidare all’ARPA.
La Società Skylogic, in data 22/11/2005 con nota prot. n.1162 (All.1) ha formalizzato tale intendimento, mettendo a disposizione dell’Amministrazione la somma di 50.000 Euro al fine di condurre il suddetto piano di monitoraggio, e confermando di prvvedere alla contribuzione pattuita, a installazione completa, con lettera del 5/10/2006 n. prot.16188, a rendicontazione. L'A.R.P.A. ha presentato proposta di convenzione con descrizione dell’attività, consistente nella valutazione del contributo degli impianti skylogic al campo elettromagnetico globale, previa valutazione del campo elettromagnetico preesistente. Con stima dei tempi, 6 mesi complessivi, e costi, pari a Euro 50.000,00.
L’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) esercita attività di controllo, supporto e di Consulenza tecnica-scientifica ed altre attività utili alla Regione, Province e Comuni per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla Legge nel campo della Prevenzione e Tutela Ambientale.

L’importo è fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 4 comma IV, D.P.R. 633/72 in quanto di competenza ARPA inerendo fini istituzionali ex art. 2 comma 2 e art. 3 L.R. 60/95.


Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
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DETERMINA




Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Settore proponente.

Torino, 30 ottobre 2006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Federico Saporiti

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Domenico PIZZALA


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