Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati

n. ord. 227
2006 08245/048

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2006
(proposta dalla G.C. 10 novembre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' SORIS S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE E SERVIZI ACCESSORI DI SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS. 446/97.

Proposta dell'Assessore Borgogno,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri e gli Assessori Altamura e Passoni.

Con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1° giugno 2004, è stata approvata, ai fini dell'affidamento dell'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n.1 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", socio unico il Comune di Torino, con contestuale approvazione dello schema di statuto, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.
In considerazione dei buoni risultati di gestione già sperimentati nel corso del primo anno di attività, è risultato opportuno prevedere l'estensione dell'affidamento anche alle entrate extra tributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. A tal fine, è stato avviato, a partire dal 2005, uno specifico progetto di studio e verifica delle problematiche organizzative e gestionali legate all'attività di riscossione e a quelle accessorie di supporto al Corpo di Polizia Municipale (gestione logistica, sistemi software, sportellistica di cassa, front office, ecc.).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 11274/048), esecutiva dal 13 febbraio 2006, si è provveduto all'approvazione del progetto per l'esternalizzazione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) n.1 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., mediante affidamento alla Società Soris S.p.A. dell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto, sulla base dei criteri indicati nella medesima deliberazione. Detto provvedimento prevedeva uno specifico cronoprogramma con la previsione di moduli di attuazione dell'esternalizzazione, in modo da consentire la progressiva e progettata realizzazione delle attività prodromiche alla realizzazione del nuovo servizio.
Nell'ambito della realizzazione di tale progetto, si è giunti alla definizione delle specifiche contrattuali che consentono adesso di approvare il contratto di servizio che regolerà l'attività esternalizzata, che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato 1/bis).
Risulta, pertanto opportuno provvedere all'approvazione del contratto di servizio a seguito del quale potrà avere luogo l'ulteriore fase di prima organizzazione dell'attività da parte della Soris S.p.A. e la conseguente definizione puntuale delle specifiche del servizio che saranno individuate, come già previsto dal suddetto contratto, in appositi disciplinari tecnici. Il progressivo completamento della fase organizzativa completerà il graduale affidamento a SORIS S.p.A. dei diversi moduli di attività rientranti nell'oggetto del contratto.
La prima fase operativa prevederà l'avvio dell'attività di riscossione coattiva, in ragione sia della sua centralità rispetto alle competenze di SORIS S.p.A., sia dell'avvenuto completamento delle fasi organizzative preparatorie ad essa relative.
I corrispettivi da corrispondere alla società Soris S.p.A. sono definiti, per l'attività di riscossione coattiva, dal contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, mentre per la parte di riscossione volontaria, verranno determinati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Il contratto prevede che la decorrenza del nuovo servizio avverrà dal 15° giorno successivo dalla stipula del contratto medesimo, previa adozione del provvedimento dirigenziale che perfezionerà l'affidamento ed il contestuale impegno della spesa, con durata novennale, salvo differimento per sopravvenute esigenze tecniche del suddetto termine per un periodo massimo di 6 mesi da adottarsi, a seguito di comprovate esigenze verificate nella fase di primo avvio del servizio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Infine, sempre nella prospettiva della progressiva esternalizzazione della riscossione delle diverse tipologie di entrate extratributarie, risulta necessario prevedere fra le prestazioni contrattuali, anche quelle concernenti il recupero di entrate derivanti dall'applicazioni di sanzioni amministrative accessorie, nonché avviare il processo di analisi e progettazione relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di vigilanza (ASL, Polizia di Stato, Guardie Ecologiche Volontarie, ecc.) di competenza del Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di autorizzare la stipula del contratto per l'affidamento esternalizzato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., alla società SORIS S.p.A., con sede in Piazza Arbarello 8 - Torino - P. IVA 09000640012, dell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto, secondo quanto previsto dall'allegato contratto di servizio che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 1/bis - n. ). La durata del contratto avrà decorrenza dal 15° giorno successivo dalla stipula del contratto medesimo, previa adozione della determinazione dirigenziale di impegno della spesa, e per una durata complessiva novennale, salva la facoltà di differimento da adottarsi per sopravvenute esigenze tecniche con i provvedimenti di cui al punto 3);
2) di demandare a successive deliberazioni della Giunta Comunale l'approvazione dei disciplinari tecnici ed economici da emanarsi in attuazione delle disposizioni del contratto di servizio;
3) di dare atto che i corrispettivi da corrispondere alla società Soris S.p.A. sono definiti, per l'attività di riscossione coattiva, dal contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, mentre per la parte di riscossione volontaria, verranno determinati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale;
4) di demandare alla Divisione Commercio l'avvio dell'analisi per l'esternalizzazione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) n.1 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., mediante affidamento alla Società Soris S.p.A., dell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità e servizi accessori di supporto;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' SORIS S.p.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,
tra

la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor ….., nato a ……… il ……, domiciliato per la carica in Torino, presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale nella sua qualità di ……., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data …….. prot. n. …… e ai sensi dell'art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 comma 2 del vigente Regolamento n. 306 per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2002 01407/048, approvoto il 7 marzo 2005 esecutiva dal 21 marzo 2005 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005/----/48 approvata il …… Dichiarata immediatamente esecutiva e la Società SORIS S.p.A. (di seguito denominata Soris), con sede in Torino, Piazza Arbarello 8, Capitale sociale di € 2.583.000,00 interamente sottoscritto e versato dalla Città di Torino, Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n°, P. IVA 09000640012, in questo atto rappresentata da……., nato a …… il ……, domiciliato per la carica presso la sede sociale, …… della suddetta società e, pertanto, in qualità di legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ……, verbale n. ……

Premesso che:

- con deliberazione (mecc. 2004 04535/013) del 26 luglio 2004 del Consiglio Comunale la Città approvava la costituzione della Società SORIS S.p.A., socio unico la Città, e l'affidamento alla medesima della gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
- con deliberazione (mecc. 2005 11274/048) del 30 gennaio 2006 il Consiglio Comunale prevedeva l'affidamento alla SORIS S.p.A. del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto, secondo il cronoprogramma allegato alla medesima;
- il Corpo di Polizia Municipale, in osservanza delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché degli art. 174, 175, 177, 179 e 180 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ha competenze per le attività di accertamento, contabilizzazione, notificazione dei verbali di accertamento, incasso e recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 201 e seguenti C.d.S. e alle leggi collegate, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- analogamente il Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità della Divisione Commercio gestisce i verbali di illecito amministrativo nelle materie di competenza comunale diverse dal Codice della Strada (commercio, tutela dell'ambiente, regolamenti comunali, artigianato, ecc.) che scaturiscono da accertamenti della Polizia municipale e di altri organi di vigilanza quali le AA.SS.LL., la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie ed altri;
- in tale ambito il Settore contabilizza i pagamenti spontanei, emette ordinanze, ingiunzioni in caso di mancato pagamento, predispone i ruoli da inviare ai concessionari della Riscossione, ne gestisce il contenzioso amministrativo e giurisdizionale ed emette i provvedimenti sanzionatori accessori di propria competenza;
- fino ad oggi l'attività di riscossione coattiva delle sanzioni previste dal Codice della Strada è stata svolta dalla società Uniriscossioni S.p.A.;
- fino ad oggi l'attività di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniare nelle materie di competenza comunale diverse dal Codice della Strada è svolta in una prima fase dalla medesima Divisione Commercio ed in una successiva fase dalla detta Uniriscossioni S.p.A.;
- il complesso delle prestazioni che definiscono la complessiva attività di riscossione coattiva in entrambi i settori oggetto del presente atto è già adeguatamente definito nelle sue forme e nel suo contenuto e che il corrispettivo del relativo servizio è con certezza determinabile sulla base delle norme di legge e regolamentari in materia;
- il complesso delle prestazioni che definiscono la complessiva attività di riscossione spontanea in entrambi i settori oggetto del presente atto non è ancora adeguatamente definito nelle effettive fasi della attività oggetto dell'affidamento, dovendo anche essere completate le procedure informatiche di gestione dei dati per le sanzioni derivanti dal Codice della Strada, e che conseguentemente non è ancora determinabile con certezza e congruità il relativo corrispettivo;
- tenuto conto di quanto sopra, risulta opportuno disporre l'affidamento alla SORIS della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie irrogate e delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nonché dei relativi servizi integrativi ed accessori, per le sanzioni derivanti dal Codice della Strada;
- analogamente risulta opportuno disporre l'affidamento alla SORIS SpA della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di competenza della Divisione Commercio, e servizi integrativi ed accessori;
- prevedere l'affidamento alla SORIS S.p.A. della riscossione spontanea delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 201 e seguenti C.d.S. e alle leggi collegate, nonché dei relativi servizi integrativi ed accessori, che si perfezionerà, successivamente alla precisa identificazione delle fasi della relativa attività ed alla conseguente definizione di congruo e certo corrispettivo, con successivo atto integrativo del presente contratto analogamente da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. Siffatto affidamento consentirà la redistribuzione delle attuali risorse della Polizia Municipale ora dedicate alle suddette fasi, verso le attività tipiche di accertamento delle violazioni che assieme alle fasi di contabilizzazione e previsione a bilancio delle relative entrate, rimarranno di competenza della Polizia medesima;
- prevedere l'affidamento alla SORIS S.p.A. della riscossione spontanea delle sanzioni pecuniarie nelle materie di competenza comunale diverse dal Codice della Strada (commercio, tutela dell'ambiente, regolamenti comunali, artigianato, ecc.) che scaturiscono da accertamenti della Polizia municipale e di altri organi di vigilanza quali le AA.SS.LL., la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie ed altri, nonché dei relativi servizi integrativi ed accessori, che si perfezionerà, successivamente alla precisa identificazione delle fasi della relativa attività ed alla conseguente definizione di congruo e certo corrispettivo, con successivo atto integrativo del presente contratto analogamente da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. Siffatto affidamento consentirà la razionalizzazione delle risorse proprie impiegate dalla Divisione Commercio concentrandosi sulle funzioni di contenzioso nonché di contabilizzazione e previsione a bilancio delle relative entrate;
- per le finalità di cui sopra, con riferimento alle dette attività di riscossione spontanea in entrambi i settori oggetto del presente atto, risulta opportuno prevedere la individuazione di un idoneo benchmark determinato sui dati verificati in relazione ad adeguato periodo di riferimento per la parametrazione e verifica dei risultati di efficacia ed economicità del nuovo servizio.
Le parti sopra richiamate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1.1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto del servizio

2.1. La Città affida, sotto l'osservanza del presente contratto di servizio, nonché, in quanto occorra, del regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative ed in applicazione alla vigente normativa in materia, alla Società SORIS S.p.A., il servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nelle materie di competenza comunale, violazioni alla legge sulla circolazione stradale, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) punto 1 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2.2. La Città affiderà alla SORIS S.p.A., con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale di approvazione di atto integrativo al presente contratto, il servizio di riscossione spontanea delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nelle materie di competenza comunale, violazioni alla legge sulla circolazione stradale e servizi accessori di front office e supporto logistico, nonché i relativi servizi integrativi ed accessori, ai sensi dell'art. 52 lettera b) punto1 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2.3. L'affidamento di cui all'articolo 2.2. precedente interverrà successivamente alla precisa identificazione delle fasi della relativa attività ed alla conseguente definizione di congruo e certo corrispettivo, che verrà determinato in applicazione dei principi generali di cui al successivo articolo 4.5. e sulla base dell'analisi dei costi, anche di procedura interna, attualmente sopportati dall'Amministrazione Comunale, dei prevedibili costi operativi e di gestione adeguatamente esposti della stessa SORIS S.p.A. e dei dati rilevabili sulla base dell'analisi di mercato per prestazioni analoghe o similari, ove esistenti.
2.4. Il presente contratto si caratterizza come contratto ad ordine aperto relativo alle attività oggetto dello stesso, sulla base dei capitolati di Servizio di cui all'art. 14.

Articolo 3 - Generalità del Servizio

3.1. La Società SORIS S.p.A. assume l'affidamento dell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale e servizi accessori di supporto secondo il programma attuativo e temporale, le modalità ed i termini fissati dai singoli capitolati di servizio.
3.2. La Città si riserva, infine, la facoltà, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 205 D.Lgs 285/1992, dal D.P.R. 602/1973 e D.Lgs 112/1999, di effettuare verifiche o sperimentazioni su singoli lotti di entrate, nonché affidare a diverso servizio di recupero crediti le sanzioni già affidate a Società SORIS S.p.A. e non recuperate dalla medesima nel periodo di tre anni solari a decorrere dalla data di affidamento.
3.3. Le parti si riservano di contrattare separatamente l'affidamento di servizi accessori, quale la tenuta dell'archivio cartaceo relativo alle pratiche inerenti le sanzioni non oggetto del presente affidamento, e complementari a quelli oggetto del presente contratto, prevedendone autonomo corrispettivo.
3.4. La Società SORIS S.p.A. è autorizzata all'utilizzo di apposite utenze assegnate nominalmente a personale della stessa preventivamente individuato e comunicato alla Città, sotto il controllo diretto del Corpo di Polizia Municipale o dei Settori comunali interessati, per l'utilizzo delle banche dati (ACI, PRA, IMC, INFOCAMERE, ANAGRAFE, INPS, ecc.) la cui consultazione è necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
3.5. Le parti convengono sul ruolo della riscossione coattiva nell'ambito del servizio, quale elemento imprescindibile nell'attività di recupero delle entrate, al fine di garantire la certezza della sanzione, l'equità, la parità di trattamento dei cittadini, la massima tutela dell'interesse pubblico.
3.6. La Società SORIS S.p.A. si impegna a gestire l'attività di riscossione coattiva in forma integrata e con criteri di massima efficienza anche con la fissazione di percentuali e/o importi minimi d'intervento. Detti parametri devono comunque essere in grado di garantire, oltre che l'economicità del servizio, i sopra menzionati aspetti di equità e certezza della sanzione e verranno definiti nei capitolati di Servizio di cui all'art. 14.
3.7. La Città potrà affidare alla Società SORIS S.p.A. anche pratiche di riscossione coattiva, attraverso flusso dati, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione, purché la sanzione risulti ancora attualmente esigibile.
3.8. L'affidamento alla Soc. SORIS S.p.A., in applicazione dell'art. 52 comma 5 lettera C) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.

Articolo 4 - Compensi

4.1. Per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva, oggetto del presente contratto, la Città corrisponderà a SORIS S.p.A. il seguente corrispettivo:
a) compenso complessivo per la riscossione coattiva, con riferimento alle società di riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, come previsto ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 e del relativo decreto del Ministro delle Finanze, oggi D.M. 4 agosto 2000 n. 289, e successivi decreti di aggiornamento, ove in futuro emanati.
Per l'espletamento del servizio di riscossione volontaria, di cui al precedente art. 2.2. del presente contratto, la Città corrisponderà a SORIS S.p.A. un corrispettivo così articolato:
b) importo fisso per ogni verbale, o ordinanza ingiunzione, regolarmente gestito da Società SORIS S.p.A. con lo svolgimento delle attività di predisposizione e di gestione della logistica, di rilevazione ottica, ricerca anagrafica, stampa, notifica e rinotifica;
c) importo fisso per ogni sanzione riscossa a saldo prima dell'inizio della procedura di recupero coattivo;
d) premio di risultato sugli importi riscossi che superino il benchmark di cui in premessa al presente contratto.
Tale corrispettivo sarà determinato con l'atto integrativo approvato dalla deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 2.2. sulla base dei criteri definiti al successivo articolo 2.3. e dei principi esposti al successivo articolo 4.5..
4.2. I corrispettivi specifici annuali saranno definiti contrattualmente, sulla base dei criteri e dei valori generali e vincolanti previsti dal presente contratto e dall'atto integrativo di cui al precedente art. 2.2., in accordo tra le parti, nei capitolati di servizio annuali di cui al successivo art. 14, previa approvazione di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale sulla base di offerta formulata dalla Società SORIS S.p.A..
Con la stessa procedura potranno essere aggiornati i suddetti corrispettivi secondo quanto previsto dai successivi commi. Resta ferma l'applicazione del principio di cui al precedente art. 3.8..
4.3. L'importo di cui al punto 4.1.b), per quanto concerne le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada, dovrà essere rivisto annualmente in relazione all'incidenza percentuale dei preavvisi cartacei sul numero totale delle violazioni annuali.
4.4. In presenza di modifiche legislative o modifiche richieste dalla Città, che richiedano una sostanziale revisione della operatività che determini un documentato aggravio di costi in misura superiore al 5%, la Società SORIS S.p.A. e la Città dovranno concordare modalità operative che comportino un aggravio inferiore o rivedere i compensi di cui al punto 4.1. nella misura massima dell'aggravio medesimo.
4.5. La determinazione dei corrispettivi di cui al comma 4.1., dovrà uniformarsi a criteri di economicità ed efficacia, garantendo nel contempo adeguati standard qualitativi e di trasparenza, nonché di redditività complessiva, tenuto conto della spesa storica in riferimento agli standard di servizio.

Articolo 5 - Rendicontazione

5.1. La Società predispone mensilmente un documento di rendicontazione delle somme incassate, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al versamento delle somme dovute e riportanti le necessarie informazioni ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.
I contenuti di tale documento saranno definiti nei capitolati di Servizio di cui all'art. 14.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ha durata novennale, a decorrere dalla data della sua stipula. E' fatta salva l'attività sportellistica e di front office, che non sarà attivata prima che la Città abbia messo a disposizione della Società SORIS S.p.A. i locali all'interno del complesso di Via Vigone.

Articolo 7 - Rinnovo

7.1. Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti per uguale periodo o per periodi più brevi.

Articolo 8 - Qualità del Servizio

8.1. La Società SORIS S.p.A. si impegna ad erogare il servizio di cui al presente contratto secondo i seguenti principi generali:
a) massima trasparenza ed informazione nei confronti del debitore utente, finalizzata a consentire al medesimo la conoscibilità più completa e rapida possibile della propria situazione debitoria, dei propri diritti di tutela e delle conseguenze in caso di mancato pagamento;
b) massima agevolazione nei sistemi di pagamento, privilegiando quei sistemi che consentano il pagamento con forme flessibili e svincolate da orari di apertura e sportellistica;
c) massima diversificazione ed adeguatezza dei sistemi di pagamento, in modo da soddisfare le differenti esigenze dell'utente e ridurre al minimo gli oneri non necessariamente legati alla sanzione o direttamente imputabili al mancato adempimento;
d) riduzione al minimo dei costi accessori e delle spese poste a carico del debitore utente attraverso meccanismi di economicità nella gestione;
e) previsione di sportelli per gli utenti che consentano per particolari situazioni, l'esame specifico della pratica, anche previo appuntamento.
8.2. Gli indicatori qualitativi e gli standard di qualità, nel rispetto del precedente comma, saranno adottati e potranno essere periodicamente adeguati, previa verifica congiunta fra le parti.

Articolo 9 - Subaffidamento

9.1. La Società SORIS S.p.A. è autorizzata, previa comunicazione alla Città, a subaffidare in tutto o in parte esclusivamente le attività accessorie e/o complementari del servizio a soggetti terzi adeguatamente qualificati e comunque in osservanza della disciplina di legge in materia.
È sempre vietata la cessione del rapporto e/o il subappalto della totalità delle prestazioni o comunque della prestazione principale dedotta nel presente contratto.
9.2. Nella fase di avvio e messa a regime, la Società SORIS S.p.A. potrà avvalersi, nell'ambito della propria struttura organizzativa e logistica, di prestazioni contrattuali dovute e di strumenti disponibili di cui sia beneficiaria o titolare la Città. Dette spese sostenute dalla Città dovranno essere in ogni caso computate in diminuzione del corrispettivo definito di cui all'art. 4 del presente contratto, per tutto il periodo di riferimento.
9.3. ai fini del punto 9.2., la Società SORIS S.p.A. e la Città potranno concordare la cessione definitiva di contratti di cui sia titolare la Città a favore della Società SORIS S.p.A.

Articolo 10 - Rispetto delle Normative

10.1. La SORIS , anche nella previsione di cui al punto 9.1., rimane in ogni caso esclusiva responsabile, nelle attività dalla stessa esercitate del pieno rispetto di ogni normativa che è o sarà applicabile alle stesse, anche indipendentemente da quanto disposto dal presente contratto di servizio e relativi capitolati, ivi compresa la normativa relativa al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela dei lavoratori.

Articolo 11 - Attività di programmazione ed indirizzo

11.1. La Società redige il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività, procedendo ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione. Il piano annuale e pluriennale di attività dovrà contenere:
- il programma annuale di attività (con particolare riferimento alle politiche di assunzione del personale);
- il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento (con particolare riferimento alla pianificazione informatica);
- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui si riferisce corredato delle relative previsioni di entrata e di spesa;
- la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo della Società;
- un documento di programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la Società intende svolgere le proprie attività.
11.2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi, entro il 31 Ottobre di ogni anno, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.
11.3. Il Comune provvederà, tramite deliberazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione.
11.4. La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale.
11.5. I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali.

Articolo 12 - Controllo e Vigilanza

12.1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.
12.2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.
12.3. Il Comune, tramite l'Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 5 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo, l'Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate all'evidenziazione di scostamenti dagli standard quali-quantitativi previsti.
12.4. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodichè, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 13.

Articolo 13 - Penalità

13.1. La Società SORIS S.p.A. è pienamente responsabile di ogni danno, anche conseguente a intervenuta prescrizione della sanzione o a qualsiasi altro pregiudizio alle ragioni creditorie della Città, che sia imputabile a inadempienze di detta società.
13.2. Inoltre, la Città potrà applicare a carico della Società SORIS S.p.A. una penale da un minimo di Euro 500,00 a un massimo di Euro 5.000,00, per ogni violazione relativa alla presentazione delle rendicontazioni e contabilizzazioni previste dall'art. 5 salvo i casi fortuiti e di forza maggiore. La penale descritta è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se la Società SORIS S.p.A. provvederà a regolarizzare l'errata od omessa presentazione, rispettivamente entro 10, 30 o 60 giorni dalla scadenza prevista.
13.3. Salva l'applicabilità degli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale tempo per tempo vigente, nel caso di ritardato versamento delle somme introitate nei termini previsti, la Città potrà applicare una penalità da calcolarsi nella misura del 3% annuo da cumularsi rispetto agli interessi di mora.
13.4. Per ciascuna violazione contrattuale, prevista dai precedenti commi per la quale non sia prevista una diversa penalità, la Civica Amministrazione potrà applicare una penale di euro 50,00 previa contestazione e fissazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 14 - Capitolati di servizio

14.1. I capitolati di servizio stabiliscono i livelli minimi di servizio che la Società SORIS S.p.A. deve garantire alla Città per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.
14.2. I Capitolati, concordati dalle parti, sono oggetto di approvazione da effettuarsi con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni momento nel corso del servizio, ciascuna delle parti potrà proporre modifiche tecniche che, previo accordo, potranno essere recepite con la medesima procedura.
14.3. Il capitolato deve necessariamente contenere:
a) le attività e i servizi oggetto di affidamento;
b) le modalità di esecuzione e svolgimento dei servizi;
c) il compenso specifico annuale per i servizi;
d) le modalità di pagamento;
e) le procedure di rendicontazione;
f) le procedure di controllo;
g) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra SORIS e la Città.

Articolo 15 - Recesso/Risoluzione del Contratto

15.1. Il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
15.2. Ciascuna delle parti, in presenza di inadempienze, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento, senza pregiudizio dell'applicabilità di quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto.
15.3. A seguito di diffida, la parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione.
15.4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 15.2., la parte diffidata non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle contro deduzioni di cui al comma precedente, la parte diffidante può chiedere la risoluzione del contratto che opererà immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile.

Articolo 16 - Revoca dell'affidamento del servizio

16.1. L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà essere revocato da parte della Città per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

Articolo 17 - Controversie

17.1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta alla Città per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Articolo 18 - Tutela della Privacy

18.1. La Società SORIS S.p.A. è soggetto responsabile del trattamento dati connesso all'espletamento delle procedure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Articolo 19 - Spese contrattuali e di registrazione

19.1. Essendo le prestazioni oggetto del presente contratto soggette ad I.V.A., si dà atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in misura fissa e soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
19.2. Le spese inerenti e conseguenti alla registrazione del presente contratto sono a totale carico della parte che effettuerà la registrazione.

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.