Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati
n. ord. 227
2006 08245/048
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' SORIS S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE E SERVIZI ACCESSORI DI SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS. 446/97.
Proposta dell'Assessore Borgogno,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri e gli Assessori Altamura
e Passoni.
Con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del 26 luglio
2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta
della Giunta Comunale del 1° giugno 2004, è stata approvata,
ai fini dell'affidamento dell'attività in oggetto, ai sensi
dell'art. 52, comma 5, lett. b), n.1 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società
per azioni totalmente pubblica, denominata "Società
Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.",
socio unico il Comune di Torino, con contestuale approvazione
dello schema di statuto, con sede in Torino, avente ad oggetto
la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle
attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie,
indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria
e patrimoniale.
In considerazione dei buoni risultati di gestione già sperimentati
nel corso del primo anno di attività, è risultato
opportuno prevedere l'estensione dell'affidamento anche alle entrate
extra tributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie
ed accessorie. A tal fine, è stato avviato, a partire dal
2005, uno specifico progetto di studio e verifica delle problematiche
organizzative e gestionali legate all'attività di riscossione
e a quelle accessorie di supporto al Corpo di Polizia Municipale
(gestione logistica, sistemi software, sportellistica di cassa,
front office, ecc.).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 (mecc.
2005 11274/048), esecutiva dal 13 febbraio 2006, si è provveduto
all'approvazione del progetto per l'esternalizzazione, ai sensi
dell'art. 52, comma 5, lett. b) n.1 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i.,
mediante affidamento alla Società Soris S.p.A. dell'attività
di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto,
sulla base dei criteri indicati nella medesima deliberazione.
Detto provvedimento prevedeva uno specifico cronoprogramma con
la previsione di moduli di attuazione dell'esternalizzazione,
in modo da consentire la progressiva e progettata realizzazione
delle attività prodromiche alla realizzazione del nuovo
servizio.
Nell'ambito della realizzazione di tale progetto, si è
giunti alla definizione delle specifiche contrattuali che consentono
adesso di approvare il contratto di servizio che regolerà
l'attività esternalizzata, che fa parte integrante del
presente provvedimento (allegato 1/bis).
Risulta, pertanto opportuno provvedere all'approvazione del contratto
di servizio a seguito del quale potrà avere luogo l'ulteriore
fase di prima organizzazione dell'attività da parte della
Soris S.p.A. e la conseguente definizione puntuale delle specifiche
del servizio che saranno individuate, come già previsto
dal suddetto contratto, in appositi disciplinari tecnici. Il progressivo
completamento della fase organizzativa completerà il graduale
affidamento a SORIS S.p.A. dei diversi moduli di attività
rientranti nell'oggetto del contratto.
La prima fase operativa prevederà l'avvio dell'attività
di riscossione coattiva, in ragione sia della sua centralità
rispetto alle competenze di SORIS S.p.A., sia dell'avvenuto completamento
delle fasi organizzative preparatorie ad essa relative.
I corrispettivi da corrispondere alla società Soris S.p.A.
sono definiti, per l'attività di riscossione coattiva,
dal contratto di servizio allegato alla presente deliberazione,
mentre per la parte di riscossione volontaria, verranno determinati
con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Il contratto prevede che la decorrenza del nuovo servizio avverrà
dal 15° giorno successivo dalla stipula del contratto medesimo,
previa adozione del provvedimento dirigenziale che perfezionerà
l'affidamento ed il contestuale impegno della spesa, con durata
novennale, salvo differimento per sopravvenute esigenze tecniche
del suddetto termine per un periodo massimo di 6 mesi da adottarsi,
a seguito di comprovate esigenze verificate nella fase di primo
avvio del servizio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Infine, sempre nella prospettiva della progressiva esternalizzazione
della riscossione delle diverse tipologie di entrate extratributarie,
risulta necessario prevedere fra le prestazioni contrattuali,
anche quelle concernenti il recupero di entrate derivanti dall'applicazioni
di sanzioni amministrative accessorie, nonché avviare il
processo di analisi e progettazione relativamente alle sanzioni
amministrative pecuniarie emesse dal Corpo di Polizia Municipale
e da altri organi di vigilanza (ASL, Polizia di Stato, Guardie
Ecologiche Volontarie, ecc.) di competenza del Settore Regolamentazione
Sanzioni Contenzioso Sanità.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare la stipula del contratto per l'affidamento
esternalizzato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) n. 1,
del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., alla società SORIS S.p.A.,
con sede in Piazza Arbarello 8 - Torino - P. IVA 09000640012,
dell'attività di riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie di competenza del Corpo di Polizia Municipale
e servizi accessori di supporto, secondo quanto previsto dall'allegato
contratto di servizio che fa parte integrante del presente provvedimento
(all. 1/bis - n. ). La durata del contratto avrà
decorrenza dal 15° giorno successivo dalla stipula del contratto
medesimo, previa adozione della determinazione dirigenziale di
impegno della spesa, e per una durata complessiva novennale, salva
la facoltà di differimento da adottarsi per sopravvenute
esigenze tecniche con i provvedimenti di cui al punto 3);
2) di demandare a successive deliberazioni della Giunta Comunale
l'approvazione dei disciplinari tecnici ed economici da emanarsi
in attuazione delle disposizioni del contratto di servizio;
3) di dare atto che i corrispettivi da corrispondere alla società
Soris S.p.A. sono definiti, per l'attività di riscossione
coattiva, dal contratto di servizio allegato alla presente deliberazione,
mentre per la parte di riscossione volontaria, verranno determinati
con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale;
4) di demandare alla Divisione Commercio l'avvio dell'analisi
per l'esternalizzazione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett.
b) n.1 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i., mediante affidamento alla Società
Soris S.p.A., dell'attività di riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza del Settore Regolamentazione
Sanzioni Contenzioso Sanità e servizi accessori di supporto;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor .., nato a il , domiciliato per la carica in Torino, presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale nella sua qualità di ., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data .. prot. n. e ai sensi dell'art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 comma 2 del vigente Regolamento n. 306 per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2002 01407/048, approvoto il 7 marzo 2005 esecutiva dal 21 marzo 2005 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005/----/48 approvata il Dichiarata immediatamente esecutiva e la Società SORIS S.p.A. (di seguito denominata Soris), con sede in Torino, Piazza Arbarello 8, Capitale sociale di 2.583.000,00 interamente sottoscritto e versato dalla Città di Torino, Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n°, P. IVA 09000640012, in questo atto rappresentata da ., nato a il , domiciliato per la carica presso la sede sociale, della suddetta società e, pertanto, in qualità di legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data , verbale n.
- con deliberazione (mecc. 2004 04535/013) del 26 luglio 2004
del Consiglio Comunale la Città approvava la costituzione
della Società SORIS S.p.A., socio unico la Città,
e l'affidamento alla medesima della gestione del servizio di riscossione
delle entrate comunali, anche tributarie, ai sensi dell'art. 52
del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
- con deliberazione (mecc. 2005 11274/048) del 30 gennaio 2006
il Consiglio Comunale prevedeva l'affidamento alla SORIS S.p.A.
del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori
di supporto, secondo il cronoprogramma allegato alla medesima;
- il Corpo di Polizia Municipale, in osservanza delle disposizioni
del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione,
nonché degli art. 174, 175, 177, 179 e 180 del D.Lgs 267/2000
e s.m.i. ha competenze per le attività di accertamento,
contabilizzazione, notificazione dei verbali di accertamento,
incasso e recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie di cui agli
art. 201 e seguenti C.d.S. e alle leggi collegate, nonché
per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- analogamente il Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso
Sanità della Divisione Commercio gestisce i verbali di
illecito amministrativo nelle materie di competenza comunale diverse
dal Codice della Strada (commercio, tutela dell'ambiente, regolamenti
comunali, artigianato, ecc.) che scaturiscono da accertamenti
della Polizia municipale e di altri organi di vigilanza quali
le AA.SS.LL., la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie
ed altri;
- in tale ambito il Settore contabilizza i pagamenti spontanei,
emette ordinanze, ingiunzioni in caso di mancato pagamento, predispone
i ruoli da inviare ai concessionari della Riscossione, ne gestisce
il contenzioso amministrativo e giurisdizionale ed emette i provvedimenti
sanzionatori accessori di propria competenza;
- fino ad oggi l'attività di riscossione coattiva delle
sanzioni previste dal Codice della Strada è stata svolta
dalla società Uniriscossioni S.p.A.;
- fino ad oggi l'attività di riscossione coattiva delle
sanzioni pecuniare nelle materie di competenza comunale diverse
dal Codice della Strada è svolta in una prima fase dalla
medesima Divisione Commercio ed in una successiva fase dalla detta
Uniriscossioni S.p.A.;
- il complesso delle prestazioni che definiscono la complessiva
attività di riscossione coattiva in entrambi i settori
oggetto del presente atto è già adeguatamente definito
nelle sue forme e nel suo contenuto e che il corrispettivo del
relativo servizio è con certezza determinabile sulla base
delle norme di legge e regolamentari in materia;
- il complesso delle prestazioni che definiscono la complessiva
attività di riscossione spontanea in entrambi i settori
oggetto del presente atto non è ancora adeguatamente definito
nelle effettive fasi della attività oggetto dell'affidamento,
dovendo anche essere completate le procedure informatiche di gestione
dei dati per le sanzioni derivanti dal Codice della Strada, e
che conseguentemente non è ancora determinabile con certezza
e congruità il relativo corrispettivo;
- tenuto conto di quanto sopra, risulta opportuno disporre l'affidamento
alla SORIS della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie
irrogate e delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, nonché dei relativi servizi
integrativi ed accessori, per le sanzioni derivanti dal Codice
della Strada;
- analogamente risulta opportuno disporre l'affidamento alla SORIS
SpA della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di competenza
della Divisione Commercio, e servizi integrativi ed accessori;
- prevedere l'affidamento alla SORIS S.p.A. della riscossione
spontanea delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 201 e seguenti
C.d.S. e alle leggi collegate, nonché dei relativi servizi
integrativi ed accessori, che si perfezionerà, successivamente
alla precisa identificazione delle fasi della relativa attività
ed alla conseguente definizione di congruo e certo corrispettivo,
con successivo atto integrativo del presente contratto analogamente
da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. Siffatto
affidamento consentirà la redistribuzione delle attuali
risorse della Polizia Municipale ora dedicate alle suddette fasi,
verso le attività tipiche di accertamento delle violazioni
che assieme alle fasi di contabilizzazione e previsione a bilancio
delle relative entrate, rimarranno di competenza della Polizia
medesima;
- prevedere l'affidamento alla SORIS S.p.A. della riscossione
spontanea delle sanzioni pecuniarie nelle materie di competenza
comunale diverse dal Codice della Strada (commercio, tutela dell'ambiente,
regolamenti comunali, artigianato, ecc.) che scaturiscono da accertamenti
della Polizia municipale e di altri organi di vigilanza quali
le AA.SS.LL., la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie
ed altri, nonché dei relativi servizi integrativi ed accessori,
che si perfezionerà, successivamente alla precisa identificazione
delle fasi della relativa attività ed alla conseguente
definizione di congruo e certo corrispettivo, con successivo atto
integrativo del presente contratto analogamente da approvarsi
con deliberazione del Consiglio Comunale. Siffatto affidamento
consentirà la razionalizzazione delle risorse proprie impiegate
dalla Divisione Commercio concentrandosi sulle funzioni di contenzioso
nonché di contabilizzazione e previsione a bilancio delle
relative entrate;
- per le finalità di cui sopra, con riferimento alle dette
attività di riscossione spontanea in entrambi i settori
oggetto del presente atto, risulta opportuno prevedere la individuazione
di un idoneo benchmark determinato sui dati verificati in relazione
ad adeguato periodo di riferimento per la parametrazione e verifica
dei risultati di efficacia ed economicità del nuovo servizio.
Le parti sopra richiamate convengono e stipulano quanto segue:
1.1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2.1. La Città affida, sotto l'osservanza del presente
contratto di servizio, nonché, in quanto occorra, del regolamento
delle procedure sanzionatorie amministrative ed in applicazione
alla vigente normativa in materia, alla Società SORIS
S.p.A., il servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti
da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nelle materie
di competenza comunale, violazioni alla legge sulla circolazione
stradale, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) punto 1 del
D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2.2. La Città affiderà alla SORIS S.p.A., con successivo
atto deliberativo del Consiglio Comunale di approvazione di atto
integrativo al presente contratto, il servizio di riscossione
spontanea delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie
ed accessorie nelle materie di competenza comunale, violazioni
alla legge sulla circolazione stradale e servizi accessori di
front office e supporto logistico, nonché i relativi servizi
integrativi ed accessori, ai sensi dell'art. 52 lettera b) punto1
del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2.3. L'affidamento di cui all'articolo 2.2. precedente interverrà
successivamente alla precisa identificazione delle fasi della
relativa attività ed alla conseguente definizione di congruo
e certo corrispettivo, che verrà determinato in applicazione
dei principi generali di cui al successivo articolo 4.5. e sulla
base dell'analisi dei costi, anche di procedura interna, attualmente
sopportati dall'Amministrazione Comunale, dei prevedibili costi
operativi e di gestione adeguatamente esposti della stessa SORIS
S.p.A. e dei dati rilevabili sulla base dell'analisi di mercato
per prestazioni analoghe o similari, ove esistenti.
2.4. Il presente contratto si caratterizza come contratto ad ordine
aperto relativo alle attività oggetto dello stesso, sulla
base dei capitolati di Servizio di cui all'art. 14.
3.1. La Società SORIS S.p.A. assume l'affidamento dell'attività
di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
comunale e servizi accessori di supporto secondo il programma
attuativo e temporale, le modalità ed i termini fissati
dai singoli capitolati di servizio.
3.2. La Città si riserva, infine, la facoltà, fatto
salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 205 D.Lgs 285/1992,
dal D.P.R. 602/1973 e D.Lgs 112/1999, di effettuare verifiche
o sperimentazioni su singoli lotti di entrate, nonché affidare
a diverso servizio di recupero crediti le sanzioni già
affidate a Società SORIS S.p.A. e non recuperate dalla
medesima nel periodo di tre anni solari a decorrere dalla data
di affidamento.
3.3. Le parti si riservano di contrattare separatamente l'affidamento
di servizi accessori, quale la tenuta dell'archivio cartaceo relativo
alle pratiche inerenti le sanzioni non oggetto del presente affidamento,
e complementari a quelli oggetto del presente contratto, prevedendone
autonomo corrispettivo.
3.4. La Società SORIS S.p.A. è autorizzata all'utilizzo
di apposite utenze assegnate nominalmente a personale della stessa
preventivamente individuato e comunicato alla Città, sotto
il controllo diretto del Corpo di Polizia Municipale o dei Settori
comunali interessati, per l'utilizzo delle banche dati (ACI, PRA,
IMC, INFOCAMERE, ANAGRAFE, INPS, ecc.) la cui consultazione è
necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del
presente contratto.
3.5. Le parti convengono sul ruolo della riscossione coattiva
nell'ambito del servizio, quale elemento imprescindibile nell'attività
di recupero delle entrate, al fine di garantire la certezza della
sanzione, l'equità, la parità di trattamento dei
cittadini, la massima tutela dell'interesse pubblico.
3.6. La Società SORIS S.p.A. si impegna a gestire l'attività
di riscossione coattiva in forma integrata e con criteri di massima
efficienza anche con la fissazione di percentuali e/o importi
minimi d'intervento. Detti parametri devono comunque essere in
grado di garantire, oltre che l'economicità del servizio,
i sopra menzionati aspetti di equità e certezza della sanzione
e verranno definiti nei capitolati di Servizio di cui all'art.
14.
3.7. La Città potrà affidare alla Società
SORIS S.p.A. anche pratiche di riscossione coattiva, attraverso
flusso dati, indipendentemente dalla data di accertamento della
violazione, purché la sanzione risulti ancora attualmente
esigibile.
3.8. L'affidamento alla Soc. SORIS S.p.A., in applicazione dell'art.
52 comma 5 lettera C) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non
deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
4.1. Per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva,
oggetto del presente contratto, la Città corrisponderà
a SORIS S.p.A. il seguente corrispettivo:
a) compenso complessivo per la riscossione coattiva, con riferimento
alle società di riscossione iscritte all'albo di cui all'art.
53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, come previsto ai sensi
dell' art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 e del relativo
decreto del Ministro delle Finanze, oggi D.M. 4 agosto 2000 n.
289, e successivi decreti di aggiornamento, ove in futuro emanati.
Per l'espletamento del servizio di riscossione volontaria, di
cui al precedente art. 2.2. del presente contratto, la Città
corrisponderà a SORIS S.p.A. un corrispettivo così
articolato:
b) importo fisso per ogni verbale, o ordinanza ingiunzione, regolarmente
gestito da Società SORIS S.p.A. con lo svolgimento delle
attività di predisposizione e di gestione della logistica,
di rilevazione ottica, ricerca anagrafica, stampa, notifica e
rinotifica;
c) importo fisso per ogni sanzione riscossa a saldo prima dell'inizio
della procedura di recupero coattivo;
d) premio di risultato sugli importi riscossi che superino il
benchmark di cui in premessa al presente contratto.
Tale corrispettivo sarà determinato con l'atto integrativo
approvato dalla deliberazione consiliare di cui al precedente
articolo 2.2. sulla base dei criteri definiti al successivo articolo
2.3. e dei principi esposti al successivo articolo 4.5..
4.2. I corrispettivi specifici annuali saranno definiti contrattualmente,
sulla base dei criteri e dei valori generali e vincolanti previsti
dal presente contratto e dall'atto integrativo di cui al precedente
art. 2.2., in accordo tra le parti, nei capitolati di servizio
annuali di cui al successivo art. 14, previa approvazione di apposito
atto deliberativo della Giunta Comunale sulla base di offerta
formulata dalla Società SORIS S.p.A..
Con la stessa procedura potranno essere aggiornati i suddetti
corrispettivi secondo quanto previsto dai successivi commi. Resta
ferma l'applicazione del principio di cui al precedente art. 3.8..
4.3. L'importo di cui al punto 4.1.b), per quanto concerne le
sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada, dovrà
essere rivisto annualmente in relazione all'incidenza percentuale
dei preavvisi cartacei sul numero totale delle violazioni annuali.
4.4. In presenza di modifiche legislative o modifiche richieste
dalla Città, che richiedano una sostanziale revisione della
operatività che determini un documentato aggravio di costi
in misura superiore al 5%, la Società SORIS S.p.A. e la
Città dovranno concordare modalità operative che
comportino un aggravio inferiore o rivedere i compensi di cui
al punto 4.1. nella misura massima dell'aggravio medesimo.
4.5. La determinazione dei corrispettivi di cui al comma 4.1.,
dovrà uniformarsi a criteri di economicità ed efficacia,
garantendo nel contempo adeguati standard qualitativi e di trasparenza,
nonché di redditività complessiva, tenuto conto
della spesa storica in riferimento agli standard di servizio.
5.1. La Società predispone mensilmente un documento
di rendicontazione delle somme incassate, che dovrà essere
trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al
versamento delle somme dovute e riportanti le necessarie informazioni
ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.
I contenuti di tale documento saranno definiti nei capitolati
di Servizio di cui all'art. 14.
6.1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ha durata novennale, a decorrere dalla data della sua stipula. E' fatta salva l'attività sportellistica e di front office, che non sarà attivata prima che la Città abbia messo a disposizione della Società SORIS S.p.A. i locali all'interno del complesso di Via Vigone.
7.1. Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti per uguale periodo o per periodi più brevi.
8.1. La Società SORIS S.p.A. si impegna ad erogare
il servizio di cui al presente contratto secondo i seguenti principi
generali:
a) massima trasparenza ed informazione nei confronti del debitore
utente, finalizzata a consentire al medesimo la conoscibilità
più completa e rapida possibile della propria situazione
debitoria, dei propri diritti di tutela e delle conseguenze in
caso di mancato pagamento;
b) massima agevolazione nei sistemi di pagamento, privilegiando
quei sistemi che consentano il pagamento con forme flessibili
e svincolate da orari di apertura e sportellistica;
c) massima diversificazione ed adeguatezza dei sistemi di pagamento,
in modo da soddisfare le differenti esigenze dell'utente e ridurre
al minimo gli oneri non necessariamente legati alla sanzione o
direttamente imputabili al mancato adempimento;
d) riduzione al minimo dei costi accessori e delle spese poste
a carico del debitore utente attraverso meccanismi di economicità
nella gestione;
e) previsione di sportelli per gli utenti che consentano per particolari
situazioni, l'esame specifico della pratica, anche previo appuntamento.
8.2. Gli indicatori qualitativi e gli standard di qualità,
nel rispetto del precedente comma, saranno adottati e potranno
essere periodicamente adeguati, previa verifica congiunta fra
le parti.
9.1. La Società SORIS S.p.A. è autorizzata,
previa comunicazione alla Città, a subaffidare in tutto
o in parte esclusivamente le attività accessorie e/o complementari
del servizio a soggetti terzi adeguatamente qualificati e comunque
in osservanza della disciplina di legge in materia.
È sempre vietata la cessione del rapporto e/o il subappalto
della totalità delle prestazioni o comunque della prestazione
principale dedotta nel presente contratto.
9.2. Nella fase di avvio e messa a regime, la Società SORIS
S.p.A. potrà avvalersi, nell'ambito della propria struttura
organizzativa e logistica, di prestazioni contrattuali dovute
e di strumenti disponibili di cui sia beneficiaria o titolare
la Città. Dette spese sostenute dalla Città dovranno
essere in ogni caso computate in diminuzione del corrispettivo
definito di cui all'art. 4 del presente contratto, per tutto il
periodo di riferimento.
9.3. ai fini del punto 9.2., la Società SORIS S.p.A. e
la Città potranno concordare la cessione definitiva di
contratti di cui sia titolare la Città a favore della Società
SORIS S.p.A.
10.1. La SORIS , anche nella previsione di cui al punto 9.1., rimane in ogni caso esclusiva responsabile, nelle attività dalla stessa esercitate del pieno rispetto di ogni normativa che è o sarà applicabile alle stesse, anche indipendentemente da quanto disposto dal presente contratto di servizio e relativi capitolati, ivi compresa la normativa relativa al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela dei lavoratori.
11.1. La Società redige il progetto di bilancio di previsione
ed il piano annuale e pluriennale di attività, procedendo
ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione. Il piano
annuale e pluriennale di attività dovrà contenere:
- il programma annuale di attività (con particolare riferimento
alle politiche di assunzione del personale);
- il programma degli investimenti e delle relative modalità
di finanziamento (con particolare riferimento alla pianificazione
informatica);
- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui
si riferisce corredato delle relative previsioni di entrata e
di spesa;
- la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo della Società;
- un documento di programmazione delle modalità operative
e tecniche con cui la Società intende svolgere le proprie
attività.
11.2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati
e trasmessi, entro il 31 Ottobre di ogni anno, in tempo utile
per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica,
di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria
e di bilancio del Comune.
11.3. Il Comune provvederà, tramite deliberazione della
Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare
le eventuali modifiche a tale documentazione.
11.4. La Società approva in via definitiva il proprio programma
di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di
indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai
competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento
comunale.
11.5. I documenti di programmazione della Società potranno
essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale nel caso della
variazione degli atti di indirizzo comunali.
12.1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono
eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato
della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione
dei servizi.
12.2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento
e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli
presso i locali ove viene svolta l'attività della Società,
la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti
utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.
12.3. Il Comune, tramite l'Ufficio incaricato del controllo e
della gestione del contratto, vigila sull'andamento dei servizi
attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art.
5 e può disporre i controlli di cui al precedente comma,
al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche
a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo,
l'Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto
avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate all'evidenziazione
di scostamenti dagli standard quali-quantitativi previsti.
12.4. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta,
saranno notificate alla Società, che potrà rispondere
entro 30 giorni, dopodichè, se l'Amministrazione riterrà
che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione
delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di
cui all'art. 13.
13.1. La Società SORIS S.p.A. è pienamente responsabile
di ogni danno, anche conseguente a intervenuta prescrizione della
sanzione o a qualsiasi altro pregiudizio alle ragioni creditorie
della Città, che sia imputabile a inadempienze di detta
società.
13.2. Inoltre, la Città potrà applicare a carico
della Società SORIS S.p.A. una penale da un minimo di
Euro 500,00 a un massimo di Euro 5.000,00, per ogni violazione
relativa alla presentazione delle rendicontazioni e contabilizzazioni
previste dall'art. 5 salvo i casi fortuiti e di forza maggiore.
La penale descritta è ridotta del 95%, del 90% e del 75%
se la Società SORIS S.p.A. provvederà a regolarizzare
l'errata od omessa presentazione, rispettivamente entro 10, 30
o 60 giorni dalla scadenza prevista.
13.3. Salva l'applicabilità degli interessi di mora, nella
misura dell'interesse legale tempo per tempo vigente, nel caso
di ritardato versamento delle somme introitate nei termini previsti,
la Città potrà applicare una penalità da
calcolarsi nella misura del 3% annuo da cumularsi rispetto agli
interessi di mora.
13.4. Per ciascuna violazione contrattuale, prevista dai precedenti
commi per la quale non sia prevista una diversa penalità,
la Civica Amministrazione potrà applicare una penale di
euro 50,00 previa contestazione e fissazione di un termine non
inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni.
14.1. I capitolati di servizio stabiliscono i livelli minimi
di servizio che la Società SORIS S.p.A. deve garantire
alla Città per lo svolgimento delle attività di
cui all'art. 2.
14.2. I Capitolati, concordati dalle parti, sono oggetto di approvazione
da effettuarsi con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni
momento nel corso del servizio, ciascuna delle parti potrà
proporre modifiche tecniche che, previo accordo, potranno essere
recepite con la medesima procedura.
14.3. Il capitolato deve necessariamente contenere:
a) le attività e i servizi oggetto di affidamento;
b) le modalità di esecuzione e svolgimento dei servizi;
c) il compenso specifico annuale per i servizi;
d) le modalità di pagamento;
e) le procedure di rendicontazione;
f) le procedure di controllo;
g) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra
SORIS e la Città.
15.1. Il presente contratto si risolve qualora una delle parti
abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto
agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse
dell'altra.
15.2. Ciascuna delle parti, in presenza di inadempienze, contesta
alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 (trenta)
giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere
le cause di inadempimento, senza pregiudizio dell'applicabilità
di quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto.
15.3. A seguito di diffida, la parte diffidata può presentare
controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha
ricevuto la contestazione.
15.4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 15.2.,
la parte diffidata non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento
e sempre che la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti
le giustificazioni addotte nelle contro deduzioni di cui al comma
precedente, la parte diffidante può chiedere la risoluzione
del contratto che opererà immediatamente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile.
16.1. L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà essere revocato da parte della Città per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
17.1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta alla Città per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.
18.1. La Società SORIS S.p.A. è soggetto responsabile del trattamento dati connesso all'espletamento delle procedure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs 196/2003.
19.1. Essendo le prestazioni oggetto del presente contratto
soggette ad I.V.A., si dà atto che la presente scrittura
privata è soggetta a registrazione in misura fissa e soltanto
in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
19.2. Le spese inerenti e conseguenti alla registrazione del presente
contratto sono a totale carico della parte che effettuerà
la registrazione.
20.1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente
Contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.