Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 14
2006 07755/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 FEBBRAIO 2007
(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETÀ "EXPO 2000 S.P.A" - TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ IN SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - ADOZIONE NUOVO STATUTO. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Tessore.

In esecuzione della deliberazione n. 118 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02489/064), esecutiva dal 24 aprile 2006, con la quale è stata approvata l'operazione di acquisizione da parte della Città di Torino della partecipazione nella società "Expo 2000 S.p.A." ed in esito all'Assemblea Straordinaria dei soci del 15 giugno 2006, di cui al verbale a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 6936/4560), la Città di Torino ha acquisito una partecipazione azionaria nella società Expo 2000 di Euro 499.700,00 corrispondente al 22,65%.
La società Expo 2000 ha sede in Torino, via Nizza n. 280, capitale sociale pari ad Euro 2.205.930,40 interamente versato, diviso in numero 12.000 azioni "di categoria A" e in numero 5.793.080 azioni "di categoria B" del valore nominale di 0,38 Euro ciascuna, così ripartite:
- Regione Piemonte n. 1.472.000 azioni pari al 25,36% del capitale;
- Città di Torino n. 1.315.000 azioni pari al 22,65% del capitale;
- Camera di Commercio di Torino n. 811.904 azioni pari al 13,99% del capitale;
- altri soci privati per una restante quota pari al 38,00% del capitale (tra i soci privati con partecipazioni più rilevanti vi sono Fiat Partecipazioni S.p.A., Unione Industriale e ANFIA che detengono rispettivamente il 18,95%, il 9,30% e l'8,89% del capitale sociale).
L'acquisizione della partecipazione della Città di Torino in Expo 2000 si inserisce nell'ambito di un'operazione strategica condivisa da Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio, volta a preservare e potenziare la vocazione congressuale, convegnistica e fieristica del territorio regionale.
Per il conseguimento di dette finalità, con Legge 20/2006 del 24 maggio 2006, pubblicata sul B.U. 1° giugno 2006 n. 22, portante l'"Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale", la Regione Piemonte ha individuato due distinti soggetti giuridici ai quali attribuire rispettivamente la proprietà e la gestione del Centro Congressi di Torino.
In particolare, per quanto riguarda la società di gestione, l'articolo 3 della predetta Legge Regionale dispone quanto segue:
- al comma 1 "la gestione dell'attività convegnistica e congressuale all'interno del Centro è affidata alla società Expo 2000 S.p.A., previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione";
- al comma 2 "il nuovo assetto azionario della società contempla l'ingresso nella compagine sociale della Città di Torino in qualità di socio di controllo, nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione ed alla Camera di Commercio di Torino";
- al comma 3 "nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto può prevedere, ai sensi dell'articolo 2615 ter 2° comma c.c. l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile".
Pertanto sono stati condotti ampi studi tecnico-economici volti a dare attuazione alla predetta Legge Regionale e alla deliberazione n. 118 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02489/064) per addivenire da una parte all'ingresso della Città nella compagine societaria di Expo e ad un successivo incremento della propria partecipazione fino al raggiungimento di una quota di controllo, previa verifica dei piani finanziari, e dall'altra a regolare l'assetto statutario, e individuando la forma giuridica più rispondente alle finalità da perseguire.
In data 9 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione di Expo 2000 ha trasmesso una proposta di nuovo statuto sociale, individuando nella figura della società consortile per azioni il veicolo giuridico più idoneo per attuare gli scopi sociali; a tal fine è stato elaborato un nuovo testo di statuto sociale che si allega per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
La società consortile, disciplinata ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, consente, tra l'altro, di utilizzare la forma tipica della società, anche con la presenza di soci pubblici (ammettendo il legislatore la possibilità di costituire società consortili con la partecipazione di enti pubblici territoriali), realizzando nel contempo uno scopo cosiddetto "consortile", ovvero di mutualità prevalente a favore dei soci, compatibile con lo scopo lucrativo. In questa società la disciplina applicabile è quella del tipo societario adottato, con l'importante eccezione delle clausole relative ai contributi dovuti dai consorziati. Stabilisce infatti l'articolo 2615 ter, secondo comma che l'atto costitutivo di dette società può stabilire l'obbligo di versare contributi in denaro. Questi contributi vengono a rappresentare nelle società consortili miste un'ulteriore possibilità di agire sulle esigenze patrimoniali della società unitamente agli interventi sul capitale ed agli eventuali finanziamenti. In altri termini, i contributi dei consorziati non alterano il regime legale della responsabilità patrimoniale dei soci, ma hanno semplicemente l'effetto di rafforzare su base volontaristica la capienza patrimoniale della società.
Venendo all'esame dello statuto, esso, per quanto attiene all'aspetto della disciplina societaria è conforme agli statuti delle società controllate e partecipate dalla Città di Torino e rispondente alle linee guida delineate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 07123/064) e del 27 settembre 2004 (mecc. 2004 04953/064).
L'articolo 9 dello Statuto disciplina, entro limiti ben determinati, invece i contributi dei consorziati prevedendo contributi ordinari annuali, contributi straordinari per iniziative di interesse pubblico a carico dei soci pubblici, altri contributi straordinari per investimenti decisi dai consorziati, ed infine contributi di terzi. Con detta disciplina, si consente alla società di avere a disposizione un flusso adeguato di mezzi finanziari per perseguire i propri scopi.
Quanto alla governance, gli articoli 13 e 20 dello statuto disciplinano, rispettivamente, la composizione del Consiglio di Amministrazione (da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti tutti designati in modo permanente per ogni mandato dai soci soggetti pubblici così come individuati all'articolo 7) e del Collegio sindacale (5 componenti di cui tre sindaci effettivi e due supplenti).
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale si darà esecuzione di quanto già deliberato dal Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 con provvedimento n. 118, incrementando la quota di partecipazione della Città di Torino.
Pertanto si reputa opportuno approvare la trasformazione della Expo 2000 da società per azioni a società consortile per azioni, per il conseguimento di scopi prevalentemente mutualistici tra gli enti pubblici interessati unitamente a quelli lucrativi derivanti dallo sviluppo sul territorio dell'attività fieristico - congressuale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la trasformazione della società Expo 2000 da società per azioni a società Consortile per azioni con l'adozione del nuovo testo di statuto sociale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di autorizzare sin d'ora la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati, a sottoscrivere e/o partecipare a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per approvare la trasformazione della società con l'adozione del nuovo testo di statuto, con facoltà di apportare al testo allegato eventuali modificazioni non sostanziali;
3) di rinviare, ai sensi della precedente deliberazione n. 118, constatato l'impegno della Regione Piemonte di permanere nella società di gestione del Centro Congressi, ad un nuovo provvedimento della Giunta Comunale, l'incremento della quota di partecipazione della Città di Torino nella attuale Expo 2000;
4) di demandare a successivi atti dirigenziali l'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ___________________

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ. è costituita una società consortile per azioni a capitale misto denominata "_____________ società consortile per azioni".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Torino.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata indeterminata.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha scopo consortile.
Essa opera come centro congressuale e fieristico.
Per la parte congressuale opera al fine di gestire l'attività convegnistica e congressuale della struttura immobiliare destinata a centro congressi all'interno del complesso del Lingotto di Torino e comunque di organizzare e promuovere, in nome proprio o per conto di terzi, convegni, congressi e ogni altro tipo di evento esercitando tutte quelle attività collaterali connesse al raggiungimento di tale scopo.
Per la parte fieristica opera al fine di:
- gestire e sviluppare anche per conto di terzi ed anche territorialmente le attività, le strutture ed i servizi fieristico-espositivi e di promozione attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- promuovere la migliore collocazione sui mercati di beni e servizi offerti dalle imprese e anche dal sistema economico piemontese;
- intensificare gli scambi e diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche, scientifiche ed organizzative dei vari settori economici, fornendo i relativi servizi.
La Società può compiere, nei confronti di qualunque terzo, qualsiasi attività idonea alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti, strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa qualunque attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario, comunque connessa o complementare, o reputata necessaria o utile per il conseguimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, nonché delle altre attività vietate o comunque riservate dalla vigente legislazione.
La Società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale e con espressa esclusione di ogni attività che comporti l'esercizio di intenti meramente speculativi, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, anche a favore di enti o società controllati o collegati.

Articolo 5 - Capitale sociale - Azioni - Conferimenti

Il capitale sociale è pari ad Euro _________ (________________) ed è ripartito in azioni di categoria A ed in azioni di categoria B.
Le azioni di categoria A possono essere possedute unicamente da soggetti pubblici (così come individuati all'art. 7) e non devono risultare inferiori al 51 % del totale delle azioni.
Le azioni, sia di categoria A che di categoria B, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Le azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci.
Esse sono trasferibili in conformità alle previsioni contenute nel presente Statuto.
In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 cod. civ. è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, anche con aumenti di capitale.

Articolo 6 - Circolazione azioni

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione - obbligatoria ed in forma scritta, con mezzi che ne assicurino la ricezione - fatta dal cedente al Consiglio di Amministrazione. La comunicazione deve indicare il nome del terzo potenziale acquirente, il prezzo di cessione ed ogni altro termine, modalità o condizione della cessione stessa.
Tale comunicazione dovrà essere prontamente resa nota a tutti i soci dal Consiglio di Amministrazione, per iscritto e con modalità tali da assicurarne la ricezione, con la dettagliata specificazione dei termini, delle modalità, e delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione.
In ogni caso i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, nei termini indicati, darne comunicazione per iscritto e con modalità tali da assicurarne la ricezione al Consiglio di Amministrazione, manifestando l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno da loro acquistate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è comunque richiesto l'assenso scritto della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.
Qualora l'assenso venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito, anche tra i soci, ovvero il socio che intende alienare la propria partecipazione avrà diritto di recesso.
In tal caso il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, il cui valore sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive, al netto dei contributi versati ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della Società di nuova emissione.

Articolo 7 - Soci - Ammissione e Recesso

Potranno far parte della compagine sociale sia soggetti pubblici, sia soggetti privati.
Si intendono per soggetti pubblici gli Enti Pubblici dell'area in cui opera la Società e/o le società dagli stessi controllate.
Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci, anche nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovranno inoltrare motivata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che investirà l'Assemblea ordinaria per ogni decisione in merito.
La delibera sull'ammissione deve essere assunta dall'Assemblea in considerazione del concreto interesse al conseguimento dell'oggetto sociale manifestato dagli aspiranti soci nella domanda di cui sopra.
In essa gli aspiranti soci devono altresì dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.
L'ammissione dei soci dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dal presente Statuto.
I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento della partecipazione sottoscritta e con l'adempimento degli altri oneri previsti, nei tempi stabiliti dall'Assemblea.
Ogni socio potrà recedere dalla Società nei modi e nei termini di cui dell'art. 2437 e seguenti cod. civ.; per il rimborso della partecipazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 8 - Finanziamenti

I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società è tenuta a rimborsarli previo preavviso, da parte del socio finanziatore, di 6 mesi.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 9 - Contributi Consortili

1. Al fine di assicurare il funzionamento della Società garantendo anche un flusso di mezzi necessari per far fronte ai costi di gestione, i soci sono tenuti a versare i contributi in danaro stabiliti, per ogni singolo esercizio, dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
I contributi dovranno essere commisurati ai costi od al disavanzo annualmente risultanti dal budget di esercizio regolarmente approvato.
L'ammontare di tali contribuzioni dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, e non potrà comunque essere richiesta una contribuzione superiore al __% della quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'ammontare delle contribuzioni come sopra determinato entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento ed il relativo versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro i primi quattro mesi dell'esercizio stesso, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
2. Per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, i Soci di categoria A sono tenuti a versare altri contributi in denaro venendo così a dotare la Società di uno speciale fondo consortile.
Tali contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione deve valutare il fabbisogno finanziario necessario allo scopo, nonché individuare le modalità di utilizzo di tali contributi, così come le modalità ed i termini per il versamento da parte dei soci di categoria A dei contributi medesimi. I versamenti non potranno comunque essere ripartiti in più di tre esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla decisione dell'Assemblea l'eventuale variazione del fabbisogno finanziario e/o delle modalità di utilizzo.
Nei casi di cui al presente punto 2) l'approvazione da parte dell'Assemblea deve necessariamente avvenire con il consenso unanime di tutti i soci di categoria A.
3. Ogni socio, sia esso di categoria A o di categoria B, può comunque domandare al Consiglio di Amministrazione di impegnare la Società in particolari iniziative comprese nello scopo sociale e che rivestano un peculiare interesse per il socio medesimo, versando a tal fine un ulteriore ed apposito contributo.
La determinazione di detto contributo spetta al Consiglio di Amministrazione.
4. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci l'attribuzione di eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.
6. La Società potrà ricevere contribuzioni a qualunque titolo, una tantum od annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici, da enti pubblici o privati e da qualsivoglia altro soggetto giuridico che condivida gli scopi della Società.

Articolo 10 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro Rappresentante comune.
L'Assemblea degli obbligazionisti ed il Rappresentante comune avranno le funzioni, le attribuzioni, i diritti, gli obblighi e quanto altro loro assegnato dalle vigenti norme in materia, in base alle quali sarà altresì disciplinato ogni loro rapporto con la Società o nei confronti dei singoli obbligazionisti.
All'atto della delibera concernente l'emissione di obbligazioni l'Assemblea straordinaria dovrà provvedere in ordine alla costituzione dell'Assemblea degli obbligazionisti.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.
Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge vigente ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano La Stampa di Torino almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure può essere comunicato a tutti i soci, tramite mezzi (raccomandata A.R., fax, e-mail) che assicurino e comprovino il tempestivo avvenuto ricevimento da parte di ogni singolo socio, al recapito di cui al libro soci od al diverso domicilio del socio, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
Nello stesso avviso deve essere indicata la seconda adunanza, da tenersi in un giorno diverso rispetto alla prima nell'eventualità che questa non raggiunga il quorum prescritto.
Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del budget di esercizio.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, cod. civ..
L'Assemblea può essere convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..
In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2366 cod. civ..
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o per impedimento anche di quest'ultimo è presieduta da un Consigliere di Amministrazione scelto dall'Assemblea.
Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, od un Notaio, nei casi di legge, per la redazione del verbale.

Articolo 12 - Intervento in Assemblea - Rappresentanza

Hanno diritto d'intervento e di voto all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, fatte salve le limitazioni di legge.
L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite video-teleconferenza: pertanto, nel calcolo delle maggioranze, sia costitutive che deliberative, deve tenersi conto del numero di soci intervenuti per video-teleconferenza. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente nel caso sia questi ad intervenire per video-teleconferenza. Per il caso di intervento tramite video-teleconferenza dovrà essere attestata a verbale la possibilità di piena partecipazione ai lavori assembleari da parte del soggetto intervenuto con tale mezzo.
I soci partecipano all'Assemblea direttamente o tramite i propri legali rappresentanti, se persone giuridiche od enti. E' ammessa la rappresentanza da parte di terzi solo se espressamente delegati conformemente alle previsioni di cui all'art. 2372 cod. civ..
Il legale rappresentante pro tempore di ogni singolo socio pubblico può nominare un proprio delegato permanente alla sua sostituzione.
Spetta al Presidente, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
Essa ha inderogabilmente competenza per:
- l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina e la revoca dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci;
- la responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
l'ammissione di nuovi soci;
- l'approvazione dei contributi a carico dei soci, nei termini di cui all'art. 9.
L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'Assemblea ordinaria inoltre autorizza i seguenti atti degli amministratori:
a) il budget di esercizio e piano degli investimenti predisposti dal consiglio di Amministrazione
b) il compimento di atti negoziali che comportino un impegno di spesa annuo, riferito al singolo atto negoziale, superiore ad Euro 200.000,00 che non siano ricompresi nel budget di esercizio e/o nel piano degli investimenti;
c) l'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni di valore superiore all'1% del capitale sociale;
d) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda.
L'Assemblea ordinaria sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale, fatta salva l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina e revoca delle cariche sociali, per i quali valgono i quorum di legge.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:
- le modifiche del presente Statuto;
- la nomina, la sostituzione ed i poteri dei Liquidatori;
- l'emissione di obbligazioni ed i consequenziali adempimenti;
- specifiche materie ad essa demandate dalla legge.
L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del capitale sociale.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ordinaria.
Esso dura in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, terminando il proprio mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo degli esercizi per i quali è in carica.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti.
I suoi singoli membri sono designati, in modo permanente per ogni mandato, dai soci soggetti pubblici (così come individuati all'art. 7).
Le designazioni devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e pervenire, in uno con la descrizione dei percorsi professionali dei soggetti designati, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano.
In caso sia necessario sostituire uno o più Consiglieri di Amministrazione dovrà essere convocata l'Assemblea perché provveda alla nomina dei sostituti nei termini di cui sopra.
Il mandato dei Consiglieri così nominati verrà meno unitamente a quello dell'intero Consiglio.
I Consiglieri sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 16 - Requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza

Nella designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il generale principio della antidiscriminazione.
Ferma l'osservanza di tale principio, le designazioni a membri del Consiglio di Amministrazione sono effettuate dai soggetti pubblici così come individuati dall'art 7, con modalità e secondo criteri di professionalità e competenza dagli stessi autonomamente individuati.
In ogni caso la designazione a Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in base a criteri di professionalità tali da portare ad individuare il soggetto designato tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio in, alternativamente:
attività di management ovvero compiti direttivi presso imprese;
attività professionali, in materia attinente al settore congressuale, convegnistico, formativo, fieristico, mobiliare, immobiliare, assicurativo, marketing, comunicazione, pubbliche relazioni, insegnamento universitario;
attività di insegnamento in materie attinenti al settore congressuale, convegnistico, formativo, fieristico, marketing, comunicazione, pubbliche relazioni;
funzioni amministrative o dirigenziali presso enti o società pubbliche o pubbliche amministrazioni purché abbiano comportato la gestione di risorse finanziarie.
Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza.
Ai fini del presente Statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per quei Consiglieri che possiedono tutti i seguenti requisiti:
1. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con i Consiglieri esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
2. non partecipano direttamente, indirettamente o per conto terzi a patti parasociali per il controllo della Società stessa;
3. non hanno i collegamenti previsti dall'art. 2399, comma 1, lettera b, cod. civ. con i Consiglieri esecutivi della Società o delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto dei requisiti previsti nei precedenti commi e nominare quali Consiglieri esecutivi solo ed esclusivamente soggetti che non abbiano dichiarato di voler svolgere il ruolo di Consigliere indipendente.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione - Cariche sociali - Rappresentanza della società

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Nei casi previsti dall'art. 13 del presente Statuto deve essere richiesta la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 cod. civ., proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato o più suoi componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale spetta al Vice Presidente.
Il singolo Amministratore Delegato o i più Consiglieri Delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano, disgiuntamente dal Presidente, nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.
Non possono essere attribuite le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma, cod. civ., nonché le decisioni sui seguenti atti:
- i piani pluriennali e i budget di esercizio e degli investimenti;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con Enti Locali e loro associazioni;
- l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti superiori ad Euro 100.000,00 quando non già previsti nel budget;
- la concessione di garanzie in favore di terzi superiore ad Euro 50.000,00, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei predetti limiti, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi componenti, oltre che in tutti i casi stabiliti dalla legge; esso si riunisce presso la sede della Società od altrove purché in Italia; è ammessa la riunione per video-teleconferenza nei termini che il Consiglio stabilirà al suo interno.
La convocazione avviene a cura del Presidente, od in caso di assenza od impedimento di questi a cura del Vice Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, con prova del suo avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima della riunione ovvero, in casi di particolare necessità ed urgenza, 2 giorni prima.
Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva, o tramite video-teleconferenza, della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; non sono ammessi la partecipazione al Consiglio ed il voto per rappresentanza.
Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 19 - Compensi e rimborso spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso annuo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione, determinandone la quota complessivamente riservata al Presidente, al singolo Amministratore Delegato od ai più Consiglieri Delegati.
Qualora non si abbia cumulo tra il ruolo di Presidente e quello di singolo Amministratore Delegato, o comunque vi siano più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione dovrà ripartire detta quota tra i diversi soggetti beneficiari in ragione dell'incarico ricoperto e delle deleghe conferite.
Il compenso agli amministratori esecutivi dovrà contemplare una quota non inferiore al 30% da corrispondersi secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi delineati nel budget di esercizio.
Ai Consiglieri tutti spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato; l'Assemblea potrà inoltre stabilire un compenso fisso per ogni singola partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio medesimo, e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea in modo permanente per ogni mandato.
Le designazioni devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e pervenire, a mezzo lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la nomina del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale dura in carica 3 esercizi, terminando il proprio mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il Collegio Sindacale è investito di tutti i doveri di vigilanza e controllo demandatigli dalla legge.
Al Collegio Sindacale compete inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti cod. civ.; tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2409 bis, ultimo comma, cod. civ..
Il compenso per i suoi singoli componenti è stabilito dall'Assemblea.
Nello svolgimento della sua attività il Collegio Sindacale dovrà scrupolosamente attenersi alle relative vigenti disposizioni di legge.
Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestano la medesima carica di sindaco o di componente di organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.
Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i sindaci non devono comunque essere legati ai soci che detengano almeno il 10% del capitale sociale da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 21 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, anche ai fini delle comunicazioni al Collegio Sindacale, alla redazione del bilancio di esercizio - stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa - corredandolo della relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione.

Articolo 22 - Utili

In ossequio allo scopo consortile della Società non si farà luogo ad alcun riparto o distribuzione degli utili fra i soci.
Pertanto, gli utili netti, salvo diversa delibera dell'Assemblea, prelevata la somma necessaria alla riserva di legge, dovranno essere accantonati in un apposito fondo di riserva.

Articolo 23 - Obblighi di informazione

Devono essere inviati a tutti i soci:
- i progetti di budget di esercizio e di bilancio consuntivo (quest'ultimo unitamente alla relazione sulla gestione), così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, anteriormente rispetto all'Assemblea convocata per la loro approvazione;
- il budget di esercizio ed il bilancio consuntivo approvati dai soci.
Dovranno altresì essere inviati ad ogni socio che ne faccia richiesta i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.
La Società prende atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società designati dalla Città di Torino devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della Società.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 25 - Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia è quello di Torino.

Articolo 26 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle vigenti leggi in materia.