Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
n. ord. 226
2006 07747/009
OGGETTO: OPERE CONNESSE AL "TERMOVALORIZZATORE - ZONA GERBIDO". AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (D.LGS. 59/2005 E ART. 208 DEL T.U. DELL'AMBIENTE D.LGS. 152/2006), ART. 17 COMMA 8 L.R. N. 56/1977: VARIAZIONI URBANISTICHE AL P.R.G. E APPROVAZIONE DEROGA EDILIZIA.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessora Sestero.
Il presente provvedimento interessa un'area della zona sud
della Città, in località denominata Gerbido, al
confine con i Comuni di Beinasco, Grugliasco ed Orbassano ed in
piccola parte con i Comuni di Rivoli e di Rivalta Torinese, delimitata
a nord-ovest dallo scalo ferroviario di Orbassano, a sud-ovest
dai binari ferroviari di Fiat Mirafiori, a sud-est da via Paolo
Gorini e dall'area verde del Cimitero Sud di Torino e a nord-est
dalle aree occupate dai depositi della GTT.
Su tale area è prevista la realizzazione di un impianto
di termovalorizzazione, dotato di recupero energetico, per la
combustione di rifiuti solidi urbani residui dalla raccolta differenziata
(RSU) e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSA) della
Provincia di Torino.
Il conferimento al termovalorizzatore per il 2010 sarà
di circa 297.000 t/anno per il circuito urbani pretrattati, e
per RSA di circa 124.000 t/anno, per una potenzialità reale
complessiva di incenerimento di circa 421.000 t/anno (capacità
di circa 1620 t/g). L'impianto di termovalorizzazione consentirà
il recupero energetico dei rifiuti residui da raccolta differenziata
spinta (viene prevista una quota pari al 50% di raccolta differenziata
contestualmente all'avvio dell'impianto), nonché dei rifiuti
speciali assimilabili agli urbani, attraverso la conversione del
calore di combustione dei rifiuti in energia elettrica e termica,
da immettere nelle reti elettriche e di teleriscaldamento.
La scelta del sito del Gerbido per la localizzazione dell'impianto
di termovalorizzazione discende da un lungo e complesso iter
nel corso del quale sono stati redatti studi e analisi e compiuti
atti amministrativi da tutte le istituzioni locali competenti
in materia. La Provincia di Torino, nel luglio 2005, a conclusione
dell'analisi comparativa di carattere tecnico-economico-ambientale,
che ha avuto come obiettivi principali quelli della salvaguardia
dell'ambiente e della salute dei cittadini, valutando in modo
articolato i vari effetti positivi e negativi legati alla localizzazione
dell'impianto, quali l'impatto sul traffico locale, la possibilità
di recupero energetico, i rischi legati a possibili esondazioni,
interferenze con piani di sviluppo, ecc., ha definitivamente individuato,
tra i siti potenzialmente idonei, il sito denominato AMI3 (Gerbido).
Per quanto riguarda la procedura amministrativa seguita per l'impianto
in oggetto, in data 7 febbraio 2006 la Società Trattamento
Rifiuti Metropolitani - T.R.M. S.p.A., ha richiesto l'avvio della
procedura di specificazione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11 comma
2 della L.R. 40/98, conclusasi in data 4 aprile 2006 con determinazione
n. 13-110031 del Dirigente del Servizio Valutazione impatto ambientale
e attività estrattiva della Provincia.
Terminata la fase di specificazione, in attuazione dell'art. 12
della L.R. 40/98, in data 26 giugno 2006, la Società T.R.M.
ha chiesto l'avvio della fase di valutazione della procedura di
V.I.A.; conseguentemente, in data 19 luglio 2006, è stata
convocata apposita Conferenza di servizi.
La conclusione della procedura è determinata dall'espressione
del giudizio di compatibilità ambientale mediante deliberazione
della Giunta Provinciale (D.G.P.) in data 21 novembre 2006 sulla
base degli esiti della Conferenza di servizi conclusiva.
Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di
eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti per la
compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto
vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non
assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità
ambientale.
Contestualmente alla procedura di V.I.A. è stata, inoltre,
presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e del D.Lgs. 22/1997 (ora D.Lgs. 152/2006
"Testo Unico Ambiente").
Nell'ambito di tale procedura l'approvazione del progetto "sostituisce
ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori".
Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del D.Lgs. 59/2005, il termine
del procedimento di A.I.A. è stato sospeso fino alla conclusione
della V.I.A..
Il P.R.G. vigente destina l'area sulla quale si propone di realizzare
l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, che occupa una
superficie di circa mq. 106.560, a servizi pubblici "S",
in particolare "aree per attrezzature e impianti tecnologici
- lettera t", soggetta ai disposti dell'art. 19 delle N.U.E.A.
di P.R.G..
Su tale area sono ammesse le destinazioni d'uso riportate all'art.
3 delle N.U.E.A. comprendenti: impianti tecnologici e relativi
servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi
funzionalmente connessi). L'indice di edificabilità fondiario
massimo è di 1 mqSLP/mqSF.
L'impianto è quindi coerente con le indicazioni del P.R.G.
vigente sotto il profilo della destinazione urbanistica.
Sotto il profilo edilizio, poichè il fabbricato caldaie
ha un'altezza di circa 47 m. e il camino raggiunge quella di 120
m., superiori a quelle massime previste dal Regolamento Edilizio,
è necessario procedere all'approvazione ai sensi dell'art.
70 del R.E., trattandosi di parametro edilizio derogabile ai sensi
dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda la viabilità su gomma l'area è
interessata da due tipologie di flussi: accesso ai mezzi pesanti
per il trasporto dei rifiuti e accesso dei veicoli per il personale
dell'impianto e dei visitatori. Per la prima tipologia l'area
di intervento, posta ad ovest dell'impianto, è destinata
a Servizi pubblici "S" - lett. "t", mentre,
per la seconda tipologia, l'area di intervento, posta a sud dell'impianto,
è destinata dal P.R.G. vigente a "Parco Urbano e Fluviale"
- ambito P20.
Per la movimentazione dei rifiuti su ferro, strettamente funzionale
all'impianto in progetto, da attuarsi mediante l'innesto di un
nuovo ramo sull'esistente linea ferroviaria, l'area interessata
è destinata a "Parco Urbano e Fluviale" - ambito
P20.
Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area
si rileva che in base alla Variante n. 100 al P.R.G., recentemente
adottata in via definitiva ed ora in salvaguardia, l'area risulta
compresa nella classe I (P) di pianura per la quale non sono riconosciute
condizioni di pericolosità geomorfologica e non sussistono
quindi particolari limitazioni alle scelte urbanistico-edilizie.
Tali aree sono collocate all'esterno del centro abitato e in parte
interessate dai vincoli riportati sugli elaborati grafici dell'allegato
tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto".
L'area sulla quale verrà realizzato l'impianto con i relativi
edifici di servizio (destinazione a Servizi pubblici "S"
- lett. "t") è parzialmente interessata da:
- Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/68 posta
su via Gorini e sulla strada (c.d. strada delle Ferrovie) compresa
tra lo scalo ferroviario e l'area sulla quale verrà localizzato
il termovalorizzatore;
- Fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753/80 posta
lungo il tratto di binario sita a sud-ovest dell'area e lungo
lo scalo ferroviario, posto a nord-ovest dell'area, in parallelo
alla c.d. strada delle Ferrovie.
Le aree sulle quali verranno realizzate le infrastrutture funzionali
all'impianto sono interessate dai vincoli di cui sopra oltre che
dalla fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del R.D. 1265/34.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce
sono riportati all'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all'art.
30 delle N.U.E.A..
Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate
nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G., si applicano inoltre i divieti
e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.
Per l'accesso all'impianto da strada delle Ferrovie è prevista
la realizzazione di una rotatoria e il rimodellamento plano -
altimetrico dei collegamenti alle viabilità esistenti per
la regolazione dei flussi provenienti dal S.I.TO, dalla strada
del Portone e dall'area ferroviaria del termovalorizzatore. Si
deve pertanto adeguare l'attuale destinazione urbanistica da Servizi
pubblici "S" lett. "t" a viabilità
"VI".
La soluzione progettuale prevede, inoltre, l'adeguamento della
sezione stradale della via Gorini, attraverso specifico progetto
a cura della Città di Torino, ed il prolungamento della
stessa via, al fine di garantire l'accesso al termovalorizzatore
dal lato sud-est.
Per consentire la movimentazione dei rifiuti su ferro si prevede,
altresì, la realizzazione di un terminal ferroviario con
innesto alla linea esistente e rimodellamento plano - altimetrico
per superare l'attuale dislivello.
Tali soluzioni necessitano di specifica destinazione urbanistica
da individuare con una lieve modifica della perimetrazione del
Parco Urbano Fluviale ambito P20 con cambio della destinazione
urbanistica rispettivamente ad area per la viabilità "VI"
e ad area per Servizi Pubblici "S" lett. "t".
Per quanto riguarda le porzioni di territorio destinate a viabilità
- "VI" si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma
8 delle N.U.E.A. del P.R.G., "in sede di progetto esecutivo
di opera pubblica i tracciati possono essere specificati o parzialmente
modificati nel rispetto delle previsioni di massima indicate nelle
tavole di piano senza che questo costituisca variante al P.R.G.".
In merito alla Via Gorini e alla c.d. strada delle Ferrovie, le
stesse vengono classificate dal Nuovo Piano Urbano del Traffico
e della Mobilità delle persone come viabilità di
tipo F - "Strada locale esistente", collocate all'interno
del perimetro del centro abitato come individuato dal P.U.T. ai
sensi del Nuovo Codice della Strada.
Per tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa
vigente alcuna fascia di rispetto stradale.
La presente proposta comprende, pertanto, la soppressione della
fascia di rispetto stradale della via Gorini e della c.d. strada
delle Ferrovie come stabilito dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992
e s.m.i. e in coerenza con il Piano Urbano del Traffico.
Per quanto attiene la fascia di rispetto cimiteriale che lambisce
l'area sulla quale sorgerà l'impianto, nell'ambito della
procedura di approvazione è previsto il recepimento di
specifico parere dell'A.S.L. competente, in merito agli interventi
di viabilità stradale e ferroviaria escludendo la riduzione
di tale fascia.
Parallelamente per quanto attiene la fascia di rispetto ferroviario,
nell'ambito della procedura di approvazione, è previsto
anche il recepimento di specifico parere da parte della Società
Rete Ferroviaria Italiana, in merito agli interventi ricadenti
all'interno di tale fascia di rispetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi sopra descritti
non sono conformi al P.R.G. vigente. La coerenza tra gli interventi
da realizzare e le previsioni urbanistiche di P.R.G. è
verificata nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata
Ambientale ed a seguito di variazione ai sensi dell'8° comma
dell'art. 17 della L.R. 56/1977 per quanto attiene al progetto
della Città di Torino di adeguamento della sede stradale
della via Gorini.
L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005
e dell'art. 208 del T.U. dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 comporta,
infatti, variante allo strumento urbanistico comunale nonchè
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
dei lavori.
Si propone, pertanto, di introdurre le seguenti modifiche al vigente
P.R.G.:
1) la modifica delle seguenti destinazioni urbanistiche:
- Area a) pari a circa mq. 6.083, da Parco urbano e fluviale -
ambito P20 - ad aree per la viabilità pubblica - "VI";
- Area b) pari a circa mq. 2.188, da Parco urbano e fluviale -
ambito P20 ad area a Servizi Pubblici "S" lett. "t"
Attrezzature ed impianti tecnologici;
- Area c) pari a circa mq. 1.935, da Parco urbano e fluviale -
ambito P20 - ad aree per la viabilità pubblica - "VI";
- Area d) pari a circa mq. 2.140, da area a Servizi Pubblici "S"
lett. "t" Attrezzature ed impianti tecnologici ad aree
per la viabilità pubblica - "VI";
2) la modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito
P20;
3) la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa
a via Gorini e alla c.d. strada delle Ferrovie;
4) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Foglio
11 - scala 1:5.000 e alla tavola n. 7 - Fasce di rispetto - foglio
11 - scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti
precedenti.
La proposta in oggetto comporta decremento delle aree per servizi
pubblici (aree a Parco Urbano e Fluviale e Servizi Pubblici "S"
lett. "t") pari a circa mq. 10.158 costituenti, a seguito
della proposta di variante, viabilità pubblica.
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano
di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta
dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore
Ambiente e Territorio, in data 18 ottobre 2006.
La realizzazione del termovalorizzatore prevede infine una serie
di opere di adeguamento delle infrastrutture di accesso all'area
stessa poiché è necessario risolvere alcune problematiche
che comportano, da un lato, l'adeguamento delle sezioni stradali
esistenti per assicurare una fruizione ottimale della viabilità
ai mezzi pesanti e, dall'altro, il completamento della stessa
con alcuni tratti strategici per lo snellimento dei flussi in
transito.
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui sopra, la Provincia
di Torino ha avviato la procedura finalizzata alla sottoscrizione
di Accordo di Programma con la quale ha, altresì, definito
la modalità di trasporto dei rifiuti che deve essere, ove
possibile, quella del trasporto ferroviario.
Tale Accordo, promosso dalla Provincia di Torino, tra Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comune
di Orbassano, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.), S.I.TO
S.p.A., T.R.M. S.p.A., concerne la realizzazione e l'adeguamento
delle viabilità di interesse provinciale e di opere connesse
e complementari al termovalorizzatore.
In data 24 maggio 2006 si è svolta la seduta preliminare
della Conferenza e, in data 10 ottobre 2006, ne è stata
convocata una seconda al fine di concordare il testo definitivo
dell'Accordo.
Costituiscono oggetto dell'Accordo di Programma gli interventi
di sistemazione della viabilità di accesso allo svincolo
del S.I.TO, adeguamento della connessione alla strada del Portone
della strada delle Ferrovie (unico sul territorio della Città
di Torino) e adeguamento e completamento della connessione da
e per la direzione Rivalta / Ospedale San Luigi per la strada
delle Ferrovie.
I contenuti dello specifico Accordo di Programma sono qui richiamati
al solo fine di dare più completa illustrazione agli interventi
previsti sull'area, ma non sono oggetto del presente provvedimento
(l'unico intervento sito nel territorio comunale, relativo alla
Strada del Portone, risulta conforme al P.R.G.).
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione n. 10 per l'acquisizione del relativo parere.
La predetta Circoscrizione, in data 15 novembre 2006, ha comunicato,
con nota che si allega (all. 2 - n. ), che il Consiglio
di Circoscrizione ha iscritto ai propri lavori, per due volte,
la delibera relativa al provvedimento di cui all'oggetto proponendo
l'espressione di un parere favorevole e senza osservazioni. Si
è tuttavia verificata l'impossibilità, per le ragioni
indicate nella nota della Circoscrizione, di esprimere formalmente
il parere richiesto in tempo utile per la chiusura della Conferenza
dei Servizi.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 2006;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di esprimere parere favorevole alla variazione urbanistica
al vigente P.R.G. nell'ambito della procedura di autorizzazione
ambientale (ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e dell'art. 208 del D.Lgs.
152/2006, T.U. dell'Ambiente) ed ai sensi dell'8° comma dell'art.17
della L.R. 56/1977, in merito alle opere di viabilità su
gomma e su ferro funzionali alla realizzazione e all'esercizio
del Termovalorizzatore, oltre all'adeguamento delle fasce di rispetto
stradali (via Gorini e c.d. strada delle Ferrovie), come meglio
descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati
che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n. );
2) di approvare, ai sensi dell'art. 70 del R.E. e dell'art. 14
del D.P.R. 380/2001, i contenuti in deroga al Regolamento Edilizio
per quanto riguarda le altezze previste in progetto, di circa
47 m. per il fabbricato caldaie e di 120 m. per il camino, in
deroga al Regolamento Edilizio.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.