Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport Grandi Eventi sportivi e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 221
2006 07705/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 NOVEMBRE 2006

(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2006)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO LINGOTTO SITO IN VIA GENOVA N. 161 AL GRUPPO SPORTIVO "PERTUSA BIGLIERI". MODIFICA DELLA CONVENZIONE. PROROGA DELLA CONCESSIONE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 29 settembre 2003 (mecc. 2003 05380/010) esecutiva dal 13 ottobre 2003, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Genova n. 161 a favore del Gruppo sportivo "Pertusa Biglieri" per la durata di anni 5.
La concessione scadrà il 13 ottobre 2008.
Il Gruppo sportivo convenzionato, con nota del 19 ottobre 2006, ha comunicato l'intenzione di fare domanda per accedere al finanziamento previsto dalla Legge Regionale n. 93/95 (all. 1 - n. ) presentando altresì una relazione illustrativa relativa ai lavori che saranno realizzati per un importo di Euro 88.044,36 IVA inclusa (all. 2 - n. ). Detti lavori consisteranno principalmente nella realizzazione del manto erboso in erba sintetica del campo di calcetto e nell'installazione dell'impianto di illuminazione delle reti di recinzione.
Considerato che condizione fondamentale per poter accedere al suddetto finanziamento è rappresentata dalla durata minima della concessione, che viene indicata in anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2006, come desumibile dal Piano annuale di intervento per l'impiantistica sportiva per l'anno 2006, adottato con D.C.R. n. 229-10389 del 28 marzo 2002 dalla Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 25-3177 del 19 giugno 2006, in armonia con il Programma Pluriennale degli interventi di impiantistica sportiva predisposto ai sensi della citata Legge Regionale.
Tenuto conto che il Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., prevede il rinnovo della concessione a favore dello stesso concessionario sempre che siano state interamente rispettate le condizioni della precedente convenzione e che la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non superi il periodo di trenta anni.

Al fine di poter permettere al suddetto concessionario di partecipare al bando emesso dalla Regione Piemonte per il finanziamento di opere, che, in particolare, in questo caso si rilevano di interesse anche per la Città, potendo così mettere a disposizione dell'utenza un impianto in grado di offrire migliori prestazioni, sentita altresì la competente Circoscrizione 9, si ritiene di poter prorogare fino al 31 dicembre 2011 la concessione vigente a favore del predetto Gruppo sportivo modificando conseguentemente in tal senso la relativa convenzione rimanendo inalterate tutte le altre condizioni previste dal contratto sottoscritto in data 12 febbraio 2004 R.C.U. n. 5398.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica della convenzione per la proroga della concessione, per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Genova n. 161, a favore del Gruppo Sportivo "Pertusa Biglieri", dal 13 ottobre 2008 fino al 31 dicembre 2011.
Il concessionario, per la maggior durata della concessione, dovrà provvedere ad integrare la cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali (Euro 600,00) di Euro 380,00.
La convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2004 - R.C.U. n. 5398, resta salva in ogni altra sua parte.