Direzione Lavoro
Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali
n. ord. 22
2006 07677/040
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE ALLA SOCREM - CONTRATTO DI SERVIZIO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Dealessandri.
Il servizio di cremazione nella Città di Torino è
da oltre un secolo realizzato dalla Società per la Cremazione
- SOCREM, la società costituitasi a Torino ente morale
eretto con R.D. 25 febbraio 1892. Già nel 1886 il Comune
di Torino ha concesso a questa Società (convenzione stipulata
14 ottobre 1886), di erigere un tempio crematorio all'interno
del Cimitero Monumentale di Torino.
Nel 1978 (convenzione del 5 luglio 1978 rep. n. 25187/4836 in
esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 6 dicembre 1977)
il Comune di Torino ha concesso in uso gratuito e per una durata
novantanovennale, alla medesima SOCREM un'area di 3.380 mq. presso
il Cimitero Monumentale per la costruzione a propria cura e spese
di un nuovo inceneritore e la costruzione di cellette.
Durante tutti questi anni, a tutt'oggi la SOCREM ha costruito
e realizzato nelle aree cimiteriali concesse, numerose strutture
ed edifici (porticati, sale ricevimento feretri, sala commiato,
salone e corridoi con cellari, locali tecnici per cerimonieri,
uffici e magazzini, sale deposito e locali tecnici, giardini ecc.)
e impianti (impianti e forni crematori, di filtraggio, di raccolta
e polverizzazione ceneri, di refrigerazione salme, di illuminazione,
di diffusione sonora, di videosorveglianza, ascensori ecc.).
Sempre, la pluricentenaria esperienza e il livello di gestione
mano a mano perseguito e raggiunto dalla SOCREM, hanno garantito,
insieme all'unicità e al valore sociale delle attività
offerte, un servizio efficiente e del tutto adeguato agli standard
qualitativi previsti dalla normativa.
Per questi motivi il Comune di Torino, ha affidato alla SOCREM,
con successive convenzioni e in ottemperanza alle normative allora
vigenti, il servizio di cremazione negli impianti di proprietà
della stessa società.
La convenzione oggi vigente (stipulata in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale del 30 maggio 1994 - mecc. 9403555/40 -
esecutiva dal 21 giugno 1994, registrata il 3 agosto 1994 al repertorio
atti privati n. 6475, serie 8°) ha durata ventennale.
Ora il comma 15 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e successive integrazioni e modificazioni stabilisce che le
convenzioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
debbano cessare comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2006.
Tuttavia, il comma 14 dell'art. 113 del sopra citato D.Lgs. 267/2000
prevede che, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
per la gestione dei servizi sono di proprietà di soggetti
diversi dagli Enti Locali, questi possono essere autorizzati a
gestire i servizi o loro segmenti a condizione che siano rispettati
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dall'Autorità di
settore o dagli Enti Locali e che siano praticate tariffe non
superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere
settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente.
Tra le parti, in ogni caso, deve essere stipulato un contratto
di servizio nel quale siano definite, tra l'altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori.
Inoltre, tutto quanto riguarda la cremazione è precisamente
stabilito dalla normativa nazionale ed in particolare dalla Legge
30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri" che stabilisce tra l'altro (al comma 2 dell'articolo
6) come la gestione dei crematori spetti ai Comuni i quali la
esercitano nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285/1990
e dal D.P.R 254 del 2003. Sulla materia sono inoltre vigenti il
Regolamento Comunale per il servizio Mortuario e dei cimiteri
della Città di Torino (deliberazione Consiglio Comunale
11 ottobre 1999 e successive modificazioni e integrazioni) e le
ordinanze attuative.
Ciò premesso, valutato necessario garantire la continuità
del servizio di cremazione e considerato che, come si è
precisato sopra, la SOCREM è proprietaria degli impianti
di cremazione in funzione presso il cimitero Monumentale nelle
aree concesse in uso dalla Città e garantisce standard
di qualità elevati e che per quanto riguarda le tariffe
esse sono definite a livello nazionale da appositi Decreti del
Ministero degli Interni, appare opportuno e necessario autorizzare
la prosecuzione della gestione delle attività di cremazione
fino al 31 dicembre 2009 alla stessa SOCREM mediante apposito
contratto di servizio di durata triennale.
Il contratto di servizio allegato e che si propone di approvare
contiene tutti gli aspetti necessari in relazione alla normativa
generale e di settore e qui di seguito riassunto nei principali
punti:
- con il contratto la Città autorizza la prosecuzione del
servizio di cremazione delle salme, dei nati morti, dei prodotti
del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e
delle parti anatomiche riconoscibili ex D.P.R. 285 del 1990 e
D.P.R 254 del 2003, alla Società per la Cremazione di Torino
- SOCREM che si impegna a dare attuazione a tutte le attività
di coordinamento con eventuali altri gestori che il Comune di
Torino potrà individuare previa valutazione preventiva
con SOCREM dei requisiti necessari;
- pur se nell'ambito del servizio di cremazione autorizzato, la
SOCREM è libera di effettuare il servizio di cremazione
per conto di altri Comuni; nell'effettuazione delle cremazioni
dovrà comunque essere data la precedenza ai servizi richiesti
dal Comune e dai cittadini torinesi;
- la durata del Contratto di Servizio è pari ad anni tre
a partire dal 1° gennaio 2007, fatta salva l'emanazione di
diversa normativa nazionale e può essere rinnovato nei
suoi contenuti;
- tutte le attività della SOCREM, sono soggette e saranno
realizzate secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e
locale vigente e la SOCREM si impegna a seguire rigorosamente;
- il contratto introduce molti aspetti a garanzia della trasparenza
e la qualità del servizio offerto ai cittadini. La SOCREM
si impegna, infatti, ad adottare la propria carta dei servizi
per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini e qualità,
efficienza, trasparenza nell'erogazione dei servizi.
La SOCREM garantisce in particolare: di mantenere il rituale che
tradizionalmente caratterizza sia la cerimonia del commiato che
la cerimonia di consegna delle ceneri; di tutelare il rispetto
di ogni confessione religiosa e di ogni orientamento filosofico
e culturale e la completa osservanza dei diritti e delle libertà
individuali di pensiero; attuare modalità operative atte
a rispettare la dignità dei defunti e il dolore dei parenti;
di garantire sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa
vigente in materia; un rapporto etico e professionale tra il proprio
personale e la famiglia; la tutela del diritto di informazione,
la completa riservatezza, un livello di formazione e professionalità
del personale adeguato ai servizi offerti ai cittadini.
Il servizio di cremazione comprende ed assicura: la ricezione
del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed
il trasporto fino al forno; l'apposizione della medaglia refrattaria
di riconoscimento sul feretro o contenitore; il processo di combustione
per la durata occorrente la raccolta delle ceneri con separazione
di eventuali parti metalliche residue; la polverizzazione delle
ceneri; il collocamento delle ceneri in semplice urna di materiale
resistente, chiusa e riportante all'esterno nome cognome, data
di nascita e di morte del defunto; gli adempimenti amministrativi
di cui all'art. 81 del D.P.R. 285 del 1990.
La SOCREM già proprietaria degli edifici e degli impianti
crematori ivi realizzati per l'esecuzione dei servizi si impegna:
a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria; a provvedere,
a propria cura e spese, all'osservanza di tutte le norme in materia
di inquinamento atmosferico e al rispetto delle leggi inerenti
la sicurezza sul lavoro; ad assicurare le condizioni di corretta
funzionalità degli impianti esistenti e ad adeguare gli
impianti alle esigenze del servizio; a provvedere alla stipulazione
dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi; a farsi carico di tutte le spese relative ai consumi.
Le tariffe per la cremazione sono fissate dal Comune entro la
misura massima stabilita dal D.M. del Ministero degli Interni
del 1° luglio 2002 come aggiornata dal D.M. del 16 maggio
2006, stesso Ministero, mentre per quanto riguarda le cremazioni
richieste dal Comune queste saranno agevolate e concordate tra
le parti.
Ai sensi dell'art. 43, 3° comma del Regolamento comunale del
Decentramento, non si ritiene che la presente proposta di deliberazione
abbia interesse diretto circoscrizionale in quanto trattasi di
organizzazione del servizio pubblico locale e pertanto non si
provvede all'invio alle Circoscrizioni per l'acquisizione del
previsto parere.
Per i motivi sopra esposti, poiché occorre garantire l'effettuazione
e la continuità di un servizio essenziale, è necessario
ed opportuno autorizzare alla SOCREM, ai sensi del sopra citato
art. 113, comma 14 del D.Lgs. 267/2000, a gestire il servizio
di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del
concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle
parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90
e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003, mediante la stipulazione
di un apposito contratto di servizio.
Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale il
presente provvedimento è stato inviato all'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali per l'espressione del parere di competenza.
Il suddetto parere, reso in data 12 dicembre 2006, si allega al
presente provvedimento (all. 2 - n. ) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio,
rese dall'Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere di
cui sopra, si evidenzia quanto segue.
Non risulta l'incompatibilità tra la natura demaniale del
terreno oggetto della concessione e la proprietà "superficiaria"
in capo a SOCREM.
Poiché, l'aspetto concessorio delle aree non è oggetto
della presente convenzione non pare questa la sede per disciplinare
l'eventuale successivo trasferimento di diritti reali allo spirare
della convenzione.
In ordine invece all'aspetto "destinazione" degli impianti,
nel caso del venir meno del rapporto concessorio tra SOCREM e
la Città, occorre considerare che la presente convenzione
non disciplina la concessione, ma il contratto di servizio. Per
ciò che attiene alla concessione, rimangono tuttora ferme
le previsioni contenute nella convenzione stipulata nel 1978,
la quale al riguardo non contiene una precisa regolamentazione,
se non all'articolo 8 con riguardo al trasferimento delle ceneri.
Si deve ritenere pertanto che valgono a disciplinare questa ipotesi
(scadenza o cessazione anticipata) le norme del Codice Civile
ed in particolare l'articolo 936.
Infatti, la convenzione in oggetto attiene alla mera prosecuzione
della gestione del servizio, possibile sulla base di contratti
di servizio successivamente rinnovati, almeno fino a che la proprietà
degli impianti risulti in capo a SOCREM e sino a che la normativa
vigente consenta a che il servizio sia gestito dal proprietario
dell'impianto (ora articolo 113, comma 14 D.Lgs n. 267/2000),
senza l'obbligo della gara pubblica.
Il contratto di servizio ha durata limitata anche alla luce dell'evoluzione
normativa in materia di servizi pubblici locali. Questo non significa
che la durata del contratto di servizio attinente alla gestione
incida né sulla concessione dell'area a SOCREM di durata
novantanovennale (sino al 2077) né conseguentemente nei
rapporti tra SOCREM e gli assegnatari delle cellette.
Art. 3 del contratto - In relazione all'articolo, data la diversità
di contenuti tra la presente convenzione, che ha natura di contratto
di servizio, e la convenzione del 1978, che ha natura concessoria,
non vi è necessità di un puntuale richiamo nella
prima delle clausole contenute nella seconda, se non come generico
riferimento, in quanto anche l'odierno contratto di servizio si
basa sul presupposto che la SOCREM è concessionaria della
Città e proprietaria superficiaria dell'impianto.
Art. 5 del contratto - Con riferimento alle osservazioni in merito
all'articolo 5 non si ritiene accoglibile il suggerimento relativo
alla sottoscrizione di protocolli paritetici per la definizione
della qualità del servizio mediante idonei parametri di
riferimento. Infatti non si comprende quale sia l'utilità
soprattutto il valore giuridico di protocolli quando l'articolo
7 della Convenzione impegna la SOCREM a rispettare, nello svolgimento
del proprio servizio, una serie di principi.
Inoltre l'articolo in esame costituisce un semplice richiamo alla
legge. Una disciplina troppo di dettaglio non rientra nel carattere
del contratto proposto.
Art. 6 del contratto - Con riguardo alle osservazioni in merito
all'articolo 6 occorre precisare che le argomentazioni non sono
pertinenti perché la SOCREM effettua cremazioni sia per
i soci che per i non soci.
Inoltre, si ribadisce che risulta escluso a priori l'accesso indiscriminato
ai dati in quanto il trattamento dei dati avviene per opera del
Comune che autorizza la cremazione.
Art. 14 del contratto - Relativamente al suggerimento dell'Agenzia
in merito alla sostituzione dell'espressione "causati nel
disimpegno del servizio" con l'espressione "nell'espletamento
del servizio" si ritiene che il testo proposto sia già
chiaro e specifica sufficientemente la responsabilità della
SOCREM.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolaritè tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa
e che qui si richiamano integralmente, la prosecuzione della gestione
del servizio alla cremazione alla Società per la Cremazione
- SOCREM - Ente Morale eretto con R.D. 25 febbraio 1892 - con
sede in Torino - Corso Turati n. 11/c - ai sensi del sopra citato
art. 113, comma 14 del D.Lgs. 267/2000, del servizio di cremazione
per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento,
dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche
riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90 e art. 3 del
D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 mediante la stipulazione di un apposito
contratto di servizio;
2) di approvare lo schema di contratto di servizio (all. 1 - n.
) avente ad oggetto "Contratto di servizio tra la Citta di
Torino e la Soc. SOCREM per l'autorizzazione alla prosecuzione
della gestione del servizio di cremazione" per la durata
di tre anni;
3) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città,
o suo delegato, a sottoscrivere il contratto di servizio qui allegato
apportando eventuali modifiche non sostanziali;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Contratto di Servizio tra il Comune di Torino e la Società
per la Cremazione di Torino certificata UNI EN ISO 9001: 2000,
riguardante il servizio di cremazione per i deceduti, dei nati
morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti
mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.
50 ex D.P.R. 285/1990 e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003.
l'ente locale Città di Torino (di seguito denominato Comune), con sede in ..codice fiscale ., in questo atto rappresentata dal dottor .nato a il , domiciliato per la carica in . , il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente il Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data ........ prot. n. .... e ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 8, comma 2 (delibera del 7/3/2005), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere .
e la Società per la cremazione - SOCREM (d'ora in poi denominata SOCREM) Ente Morale eretto con R.D. del 25 febbraio 1892, con sede in Torino, corso F. Turati 11 c, iscritta nel codice fiscale 01910530011, in questo atto rappresentata dal rag. Piero RUSPINI, nato a Torino il 09/06/1941, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente della suddetta Società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 14 giugno 2006, delibera n. 2006/6.
Premesso che:
- il Comune di Torino ha concesso (convenzione stipulata 14
ottobre 1886), alla Società per la Cremazione - SOCREM,
(società costituitasi a Torino ed ente morale eretto con
R.D. 25 febbraio 1892) la facoltà di erigere nei terreni
compresi nel cimitero monumentale di Torino (descritti nelle planimetrie
allegate alla concessione) la facoltà di erigere il tempio
crematorio, i locali per la conservazione delle ceneri e quelli
per gli uffici;
- il Comune di Torino, con convenzione stipulata il 5 luglio 1978
rep. n. 25187/4836 in esecuzione della deliberazione Consiglio
Comunale 6 dicembre 1977, ha concesso in uso gratuito e per una
durata novantanovennale, alla medesima SOCREM un'area (descrizione
e planimetrie allegate alla convenzione) di 3.380 metri quadrati
presso il cimitero monumentale per la costruzione a propria cura
e spese di un nuovo inceneritore, e la costruzione di cellette
e uffici;
- il Comune di Torino, affidava con successive convenzioni ed
in ottemperanza alle normative allora vigenti, alla SOCREM per
l'esecuzione di cremazioni negli impianti di proprietà
della stessa società situati nell'area del cimitero Monumentale
concessa con precedenti atti;
- che la convenzione oggi vigente (stipulata in esecuzione della
Deliberazione Consiglio Comunale 30 maggio 1994, mecc. 9403555/40,
esecutiva dal 21 giugno 1994, registrata il 3 agosto 1994, al
repertorio atti privati n. 6475, serie 8°) ha durata ventennale;
- che il comma 15 bis dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni stabilisce
che le convenzioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza
pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante;
- che, d'altra parte, il comma 14 dell'art. 113 del sopra citato
D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, prevede
che se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
per la gestione dei servizi sono di proprietà di soggetti
diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a
gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati
standard (qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza) definiti dalla competente Autorità
di settore o dagli enti locali e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorità dispongano diversamente e che tra
le parti debba in ogni caso essere stipulato, un contratto di
servizio;
- che la SOCREM nelle aree cimiteriali concesse ha costruito e
realizzato nel corso degli anni numerose strutture ed edifici
(porticati, sale ricevimento feretri, sala commiato, salone e
corridoi con cellari, locali tecnici per cerimonieri, uffici e
magazzini, sale deposito e locali tecnici, giardini ecc.) e impianti
(impianti e forni crematori, di filtraggio, di raccolta e polverizzazione
ceneri, di refrigerazione salme, di illuminazione, di diffusione
sonora, di videosorveglianza, ascensori, ecc.);
- che la pluricentenaria esperienza e il livello di gestione avanzata
raggiunto dalla SOCREM garantiscono, insieme all'unicità
e al valore sociale del servizio, sempre un servizio efficiente
e del tutto adeguato agli standard qualitativi previsti dalla
normativa;
- che il comma 2 dell'articolo 6 della Legge n. 130 del 30 marzo
2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri" stabilisce che la gestione dei crematori spetta
ai comuni che la esercitano nelle forme previste dall'art. 113
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che appare necessario garantire l'effettuazione e la continuità
di un servizio essenziale e che, in considerazione di tutto quanto
sopra esposto è opportuno e necessario stipulare, ai sensi
del sopra citato art. 113, comma 14, del D. Lgs. 267/2000, con
la SOCREM un apposito contratto per la gestione del servizio di
cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento,
dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche
riconoscibili di cui all'art. 50 ex d.p.r. 285/1990 e art. 3 del
D.P.R. 254 del 15 luglio 2003.
Articolo 1 - Premesse
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante
e sostanziale.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto di Servizio
Il Comune di Torino (d'ora in poi "Comune") autorizza
la Società per la Cremazione di Torino-SOCREM (d'ora in
poi "SOCREM") alla prosecuzione del servizio di cremazione
delle salme, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei
resti mortali, dei resti mineralizzati e delle parti anatomiche
riconoscibili ex D.P.R. 285 del 1990 e D.P.R 254 del 2003.
La Società per la Cremazione di Torino - SOCREM si impegna
fin d'ora a dare attuazione a tutte le attività di coordinamento
con eventuali altri gestori che il Comune di Torino potrà
individuare, sentita preventivamente la SOCREM circa il possesso
dei requisiti necessari.
Articolo 3 - Modalità di erogazione del servizio
Tutte le l'attività della SOCREM, in qualità di
erogatore del servizio di cremazione, sono soggette e saranno
realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento Comunale
per il servizio Mortuario e dei cimiteri" della Città
di Torino (deliberazione Consiglio Comunale 11 ottobre 1999 ed
successive modificazioni e integrazioni) e dalla normativa regionale
e nazionale in materia.
Continua ad avere vigore, per quanto non risulta mutato dalla
normativa vigente o superato dal presente Contratto di servizio,
la Convenzione stipulata in data 14 ottobre 1886 tra il Comune
e la SOCREM.
Nell'effettuazione delle cremazioni dovrà comunque essere
data la precedenza ai servizi richiesti dal Comune e dai cittadini
torinesi.
Articolo 4 - Durata del Contratto di servizio
Il contratto di Servizio è di durata pari ad anni 3 a partire
dal 1 gennaio 2007, rinnovabile in conformità alla normativa
vigente in tema di gestione dei servizi pubblici con apposito
atto.
La SOCREM in caso di mancato rinnovo è tenuta a garantire
il servizio fino all'insediamento dell'eventuale successiva gestione
alle stesse condizioni in vigore alla data di scadenza, previo
apposito atto autorizzativo che impegna la spesa.
Articolo 5 - Disciplina del servizio e sua continuità
La SOCREM ed il Comune si impegnano a mantenere ed ottimizzare
le procedure operative necessarie allo svolgimento del servizio,
nel rispetto della normativa vigente ed al fine di garantire i
diritti del cittadino in merito alla qualità del servizio
erogato.
La SOCREM ed il Comune si impegnano a scambiarsi i dati necessari
allo svolgimento del servizio tutelando rigorosamente il diritto
alla privacy come da normativa vigente.
Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze,
specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione
del servizio concordandoli con SOCREM.
D'accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte
alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione
del contratto.
L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa
se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione
o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente
necessario. La SOCREM è comunque tenuta ad adottare ogni
misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione
e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio
per la collettività. Restano a carico della SOCREM i costi
derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità
verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione
del servizio. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del
servizio, la SOCREM deve dare immediata comunicazione al Comune,
precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle
misure adottate per contenere i disagi. Il Comune può chiedere
chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la SOCREM si impegna
a tenere conto. La SOCREM non può dar corso a nessuna interruzione
o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento
dell'ente locale ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute
a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto.
È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito
dall'ente locale.
Articolo 6 - Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a garantire quanto necessario allo svolgimento
del servizio oggetto del contratto e in particolare a:
- comunicare alla SOCREM giornalmente e tempestivamente l'elenco
dei deceduti in Torino, al fine di permettere alla SOCREM di garantire
l'esecuzione della volontà dei propri Soci;
- fornire gratuitamente la verifica dei dati anagrafici dei Soci
della SOCREM residenti a Torino;
- programmare gli orari dei funerali destinati alla cremazione
per assicurare un adeguato tempo di svolgimento delle attività
cerimoniali in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle
operazioni evitando la sovrapposizione nella ricezione dei funerali
stessi.
Articolo 7 - Obblighi del Gestore (SOCREM)
La SOCREM si impegna a corrispondere alla Città di Torino
un canone annuale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
La SOCREM si impegna a rispettare nello svolgimento del proprio
servizio, i seguenti principi:
- rapporto etico e professionale tra il proprio personale e la
famiglia;
- tutela del diritto del cittadino ad essere informato circa il
costo dei servizi offerti dalla SOCREM;
- a pubblicare la Carta dei servizi a propria cura e spese;
- a modificare la Carta dei servizi in base alle indicazioni della
Città di Torino;
- completa riservatezza assicurata in ogni momento e l'impegno
a mantenere l'integrità morale nell'effettuazione dei compiti
affidati;
- garanzia costante dei livelli di formazione e professionalità
del personale adeguati ai servizi offerti ai cittadini;
- attenzione al miglioramento continuo dei servizi;
- rigorosa osservanza di leggi e regolamenti.
La SOCREM si impegna inoltre a:
- mantenere il rituale che tradizionalmente caratterizza sia la
cerimonia del commiato che la cerimonia di consegna delle ceneri;
- garantire e tutelare il rispetto di ogni confessione religiosa
e di ogni orientamento filosofico e culturale al fine di tutelare
la completa osservanza dei diritti e delle libertà individuali
di pensiero;
- garantire il rispetto della dignità dei defunti e del
dolore dei parenti;
- conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la
normativa vigente in materia;
- dotarsi, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto,
di una propria carta dei servizi ai sensi della DIR.P.C.M. 27/01/1994
"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché
conformemente all'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità
dei servizi pubblici". La Carta dei servizi indica i livelli
qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può
legittimamente attendersi dalla SOCREM che ne è tenuta
al rispetto sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti,
sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi
e quantitativi dei servizi.
Articolo 8 - Ulteriori specificazioni circa l'esecuzione del
servizio di cremazione
Il servizio di cremazione comprende ed assicura:
- la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del
crematorio ed il trasporto fino al forno;
- l'apposizione della medaglia refrattaria di riconoscimento sul
feretro o contenitore;
- il processo di combustione per la durata occorrente;
- la raccolta delle ceneri con separazione di eventuali parti
metalliche residue;
- la polverizzazione delle ceneri;
- il collocamento delle ceneri in semplice urna di materiale resistente,
chiusa e riportante all'esterno nome cognome, data di nascita
e di morte del defunto;
- gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del D.P.R.
285 del 1990.
Articolo 9 - Impianti per la cremazione
La SOCREM già proprietaria degli edifici e degli impianti
crematori ivi realizzati per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.
2 si impegna:
- a consentire e coordinare l'utilizzo dei propri impianti da
parte di un eventuale soggetto terzo individuato dal Comune, sentita
preventivamente SOCREM circa il possesso dei requisiti necessari;
- a provvedere, a propria cura e spese, all'osservanza di tutte
le norme in materia di inquinamento atmosferico, nonché
al rispetto delle leggi inerenti la sicurezza sul lavoro;
- al mantenimento delle condizioni di corretta funzionalità
degli impianti esistenti e ad adeguare gli impianti alle esigenze
del servizio;
- a provvedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi.
La SOCREM solleva completamente il Comune da ogni responsabilità
per danni e spese che potrebbero derivare a terzi dall'esecuzione
del servizio.
Articolo 10 - Manutenzione ed efficienza delle attrezzature
e dei locali
La SOCREM si impegna a: mantenere in perfette condizioni di efficienza
e funzionalità tutti i locali, gli impianti, le attrezzature
necessari allo svolgimento del servizio e di tutti gli edifici
e manufatti realizzati nelle aree avute in concessione; a far
fronte a tutte le spese ordinarie occorrenti ad assicurare il
funzionamento e la ottimale pulizia degli impianti, delle loro
pertinenze, attrezzature e locali. Sono a carico della SOCREM
tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua,
gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta
rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati,
nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso
degli immobili.
I locali e gli impianti devono essere accessibili ai funzionari
del Comune incaricati.
A provvedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi con i massimali
previsti dalla legge.
I lavori di esecuzione di nuovi impianti e quelli di revisione
straordinaria dovranno sempre effettuarsi sotto la sorveglianza
del Comune. Tale sorveglianza è da intendersi limitata
ai compiti istituzionali del Comune nonché alla salvaguardia
degli interessi pubblici. I locali destinati al deposito dei feretri
in attesa della cremazione devono essere tenuti in perfetto stato.
Articolo 11 - Personale - Requisiti - Comportamento
Per assicurare il regolare svolgimento dei servizi, la SOCREM
deve disporre di personale idoneo numericamente e qualitativamente,
il cui elenco deve essere depositato presso l'ufficio comunale
competente per i cimiteri.
La SOCREM è inoltre tenuta ad applicare a favore del personale
addetto al servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte
dalla normativa che sono o che saranno vigenti nonché le
norme di legge a tutela del lavoratore, fornendo a richiesta,
adeguata documentazione al Comune.
Il personale addetto alla cremazione deve tenere un comportamento
dignitoso come richiede la natura del servizio, adeguandosi alle
disposizioni emanate dal Comune.
Il personale addetto al ricevimento dei funerali ed alla consegna
delle ceneri, dovrà indossare una apposita divisa e dovrà
essere individuabile attraverso uno specifico cartellino SOCREM
riportante i dati di identificazione personale.
La SOCREM si impegna inoltre:
- a garantire la realizzazione di attività di formazione
ed aggiornamento finalizzate al miglioramento
delle competenze, conoscenze e capacità del personale;
- ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, le norme
ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi
decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico,
il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento
previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse
funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente
contratto;
- a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la
normativa vigente in materia.
Articolo 12 - Tariffe dovute per il servizio di cremazione
Le tariffe dovute alla SOCREM per il servizio di cremazione sono
fissate dal Comune entro la misura massima stabilita dal D.M.
del Ministero degli Interni del 1 luglio 2002 come aggiornata
dal D.M. del 16 maggio 2006 e successivi aggiornamenti dello stesso
Ministero.
Le cremazioni richieste dal Comune saranno regolate da tariffe
agevolate concordate tra le parti.
Articolo 13 - Aggiornamento delle tariffe
Con riferimento ai decreti ministeriali citati nel precedente
articolo l'aggiornamento delle tariffe avverrà automaticamente
il 1 gennaio di ogni anno in proporzione all'andamento dell'inflazione
programmata definita nel luglio precedente. La differenza tra
l'indice Istat del costo della vita e quello dell'inflazione programmata
verrà recuperato ogni tre anni sulla base di quanto definito
dal Ministero degli Interni.
Articolo 14 - Responsabilità
La SOCREM è direttamente responsabile di fronte ai terzi
nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura
a cose ed a persone, causati nell'espletamento del servizio.
La SOCREM è tenuta a stipulare regolare contratto di assicurazione
a copertura dei rischi di cui sopra.
Il Comune declina ogni responsabilità al riguardo come
per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale
della SOCREM durante lo svolgimento del servizio stesso.
Articolo 14 Bis - Attività di controllo
Il Comune può controllare, sia d'ufficio sia su segnalazione
dell'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali, o dei cittadini, l'operato
della Società ed il rispetto dei tempi e di modi di effettuazione
dei servizi.
- Il Comune a tal fine, può eseguire, attraverso propri
incaricati, ispezioni mediante accesso ai locali, impianti, strutture
nonché verifiche periodiche in ordine alla tenuta della
documentazione amministrativo-contabile ed all'osservanza delle
norme in materia di tutela dell'ambiente, antinquinamento, ecc..
- Il Comune può altresì acquisire notizie ed informazioni
comunque attinenti all'esecuzione del presente contratto di servizio.
- La SOCREM si obbliga a consentire l'accesso al personale dell'Ente
debitamente identificato ed a mettere a disposizione i dati richiesti
ed offre leale collaborazione nell'attività di verifica.
- SOCREM si obbliga a redigere informativa all'utenza di cui all'art.
13 del D.Lgs 196/2003 indicando la possibilità che i dati
personali degli utenti siano comunicati all'Ente in funzione di
controllo ed ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali
funzioni.
- Il Comune si obbliga ad eseguire le attività di ispezione
e controllo nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e delle disposizioni
in materia di segreto aziendale ed industriale.
Resta fermo quanto previsto all'art. 72, ultimo comma, dello Statuto
della Città di Torino, in materia di accesso agli atti,
notizie ed informazioni a favore dell'Agenzia dei Servizi Pubblici
Locali della Città di Torino.
Articolo 15 - Revoca dell'affidamento- Risoluzione del contratto
La gestione del servizio potrà essere revocato da parte
del Comune per sopravvenute gravi, prevalenti e motivate esigenze
di pubblico interesse.
Al di fuori di questo caso, il presente contratto si risolve qualora
una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze
rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo
all'interesse dell'altra.
La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta
alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed
entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla
stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro
30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione.
Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al paragrafo precedente,
la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento
e sempreché la parte intimante, non ritenga accettabili
e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni
di cui al comma precedente, la controparte può chiedere
la risoluzione del contratto.
Articolo 16 - Modalità di revisione del contratto
Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte
le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative
possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento
del servizio o delle condizioni contrattuali del servizio medesimo.
Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo
non comportano revoca all'autorizzazione alla gestione dell'affidamento
del servizio di cui al presente contratto né deroga alla
durata di quest'ultimo.
Articolo 17 - Rinuncia deposito di garanzia
In considerazione del rapporto ultra centennale, già regolato
da apposita convenzione, nonché dall'affidabilità
dimostrata dalla SOCREM, il Comune rinuncia al deposito di garanzia
per la regolare esecuzione del servizio.
Articolo 18 - Soggezione a capitolati, leggi, regolamenti
Oltre alle condizioni del presente contratto la SOCREM è
soggetta a tutte le disposizioni legislative e amministrative
in quanto applicabili, nonché, in particolare, a quelle
dei vigenti "Regolamento di Polizia Mortuaria" (D.P.R.
285/1990) e del "Regolamento Comunale per il servizio Mortuario
e dei cimiteri" della Città di Torino.
Articolo 19 - Clausole finali
Le condizioni di cui al presente contratto di servizio sono impegnative
a partire dal 1 gennaio 2007 per la SOCREM, per il Comune invece
lo saranno dopo le avvenute approvazioni di legge.
Ad ogni effetto di legge la SOCREM e per essa il suo rappresentante
legale si impegnano a mantenere in Torino la sede sociale dell'ente,
al quale saranno comunicati tutti gli atti relativi al presente
accordo.
Ai fini fiscali si richiede che il presente atto sia registrato
in caso d'uso in misura fissa, trattandosi di prestazioni rientranti
in ambito IVA.
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto
si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.
Articolo 20 - Controversie e spese contrattuali
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in
ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità
Giudiziaria competente.
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto
sono a totale carico della SOCREM.